Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 16 agosto 1957 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 11 agosto 2023 |
Commentari • 8
- 1. Ente Gestione Navigazione Laghi: concorso per centralinistihttps://www.lavoroeconcorsi.com/ · 15 febbraio 2025
Condividi e aiuta i tuoi amici a trovare un lavoro: Dettagli Pubblicato: 15 Febbraio 2025 L'Ente Gestione Navigazione Laghi Maggiore di Garda e Como ha indetto un concorso finalizzato alla selezione di centralinisti. Le figure selezionate andranno a ricoprire il ruolo di operatore di ufficio e saranno dislocate presso l'Ufficio Supporto Operativo di Gestione in diverse località: Arona (Novara), Desenzano del Garda (Brescia) e Como. La selezione si rivolge a candidati in possesso di un diploma di scuola media inferiore. Per chi fosse interessato a partecipare, è fondamentale sapere che il termine ultimo per la presentazione delle domande è fissato al 17 febbraio 2025. Nei paragrafi …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 9
- 1. Trib. Brescia, sentenza 14/09/2023, n. 364Provvedimento: N. 701/2021 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BRESCIA SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa AR NI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da Parte_1 con l'avv. BARBIERI RICCARDO - RICORRENTE contro Controparte_1 con l'avv. CALIO' MARINCOLA SCULCO ANGELA - RESISTENTE Oggetto: Ripetizione di indebito All'udienza di discussione, i procuratori delle parti concludevano come da rispettivi atti. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_1Con ricorso depositato il 24 aprile 2021, chiedeva di dichiarare CP_1non dovuta …Leggi di più...
- accoglimento ricorso·
- trattenute indebite·
- giudizio del lavoro·
- previdenza obbligatoria·
- compensazione spese di lite·
- restituzione trattenute
Versioni del testo
- Art. 1.
Il Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione - e' autorizzato a gestire direttamente i servizi pubblici di navigazione sui laghi di Garda, Maggiore e di Como a mezzo di apposito gestore, nominato dal Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili ((...)) fatto salvo quanto previsto dal secondo comma, ((...)) per un periodo di cinque anni rinnovabile per una sola volta. (6)
Ai fini della determinazione del trattamento economico riconosciuto al gestore si applicano le disposizioni dell' articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 .
--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 , convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 10, comma 11-septies) che "Le previsioni di cui all' articolo 1, primo comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614 , come modificato dal comma 11-sexies del presente articolo, si applicano anche all'incarico in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la cui durata e' conseguentemente rideterminata in cinque anni". - Art. 2.
Al gestore, nominato a termini dell'art. 1 e' affidato l'esercizio con amministrazione autonoma, in nome e per conto dello Stato, delle linee di navigazione in servizio pubblico sui laghi di Garda, Maggiore e di Como, alle quali vengono estese, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti per i trasporti in concessione all'industria privata concernenti soprattutto le tariffe, gli orari, l'opportuno coordinamento con altri pubblici servizi di trasporto limitrofi od affluenti, nonche' l'obbligo del trasporto degli effetti personali.
Alla copertura dell'eventuale disavanzo di gestioni dei servizi pubblici di navigazione di cui alla presente legge sara' provveduto con i fondi stanziati annualmente al capitolo n. 47 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti per l'esercizio 1956-57, e corrispondenti per gli esercizi successivi, per sussidi straordinari di esercizio, ecc. - Art. 3.
L'amministrazione del gestore e' sottoposta alla vigilanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Gli atti concernenti spese di carattere straordinario o che, comunque, impegnino la gestione oltre l'esercizio finanziario, per essere validi, devono essere sottoposti alla preventiva approvazione del Ministro per i trasporti, che vi provvede sentito il Comitato di cui al successivo art. 5.