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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 24/06/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4822/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza I Maggio n. 18, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Peppino Russo che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Livia Di Cola - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone - resistente
Oggetto: inserimento in graduatoria, assunzione, retribuzione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - con effetto ex tunc, accertata e dichiarata la nullità,
annullabilità, illegittimità, invalidità, del provvedimento di depennamento con Decreto prot. N.
[... 7330/VII.1 del 19/10/2023 con cui il DS dell'Istituto Convitto Nazionale “Bernardino Telesio”
ha disposto il suo depennamento dalle graduatorie di Terza fascia per il profilo di CP_2
per il triennio 2021-2024 e di ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, ivi Parte_2
compreso il decreto con cui il Dirigente Scolastico ha statuito la non conferma della proposta di lavoro
di cui al contratto di lavoro con scadenza al 31/08/2024 presso il predetto Convitto di Cosenza profilo
Cont di - ordinare al di confermare la proposta del rapporto di lavoro con diritto al Parte_2
1 pagamento delle retribuzioni perse dalla data del disposto provvedimento sino al termine dell'incarico
annuale e/o della somma ritenuta giusta ed equa dall'On.le Tribunale adito all'esito del giudizio, con
diritto al conseguimento del relativo punteggio connesso e che le sarebbe spettato per l'espletamento
di tale incarico di supplenza;
- dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno delle
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale scolastico in qualità di Parte_2
con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati,
precisamente di punti n. 19,35 unitamente al punteggio che avrebbe maturato per l'espletamento
dell'incarico di supplenza presso il Convitto Nazionale “Bernardino Telesio” di Cosenza A.S.
2023/2024 - scadenza contratto 31/08/2024; - Disapplicare in ogni caso ogni altro provvedimento
anche se non conosciuto connesso o collegato a quello impugnato … con vittoria di compensi
professionali, spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei
costituiti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. Nella denegata e non creduta ipotesi di non
accoglimento del presente ricorso si chiede che la S.V. Ill.ma voglia disporre la compensazione delle
spese di lite, sia del cautelare che del merito …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso
proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto, rigettare tutte le domande
ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, disponendone la
liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con ricorso di merito e contestuale istanza cautelare
(rigettata con ordinanza del 23.1.2024 per assenza del periculum in mora, con rinvio della regolazione delle spese per la fase cautelare alla definizione del merito) assumendo di aver formulato domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia per il triennio 2021/2024 per il profilo professionale assistente amministrativo - assistente tecnico
- collaboratore scolastico - guardarobiere;
che si trattava di aggiornamento delle precedente graduatoria;
che per il precedente triennio 2017/2020 era stata inserita in graduatoria,
2 stipulando contratti a tempo determinato;
che si era posizionata al posto n. 4 con punteggio di 19,35; che aveva stipulato contratti a tempo determinato anche per il triennio 2021/2024,
fino all'anno scolastico 2023/2024, quando aveva ricevuto la proposta di contratto a tempo determinato, ruolo ATA - Profilo guardarobiera presso la Scuola Nazionale “B. Telesio” di
Cosenza; che, tuttavia, il Dirigente Scolastico del aveva Controparte_4
comunicato la revisione del punteggio e l'impossibilità di conferma della proposta di incarico;
che a base del provvedimento era stata posta la circostanza per la quale, a seguito di un controllo, era risultata l'istanza di primo inserimento nelle graduatorie per il triennio
2008/2011 e il segno di sbarramento in corrispondenza della sezione “senza titolo di studio”; che si affermava che, non risultando l'inserimento nella graduatoria per il triennio precedente, non poteva operare la deroga in ordine al titolo di studio per chi era inserito nelle graduatorie precedenti;
che era stato comunicato il depennamento dalle graduatorie di Istituto, personale ATA di 3^ fascia, profilo guardarobiera e il non inserimento nelle graduatorie personale A.T.A. permanenti di 1^ fascia 24 mesi, profilo collaboratore scolastico, con indicazione per cui il servizio svolto non aveva valenza in punto di diritto e non era valido per l'attribuzione del punteggio;
che le contestazioni stragiudiziali non avevano avuto esito;
che il provvedimento era illegittimo, atteso che non vi era stata la comunicazione di avvio del procedimento ed era stato assunto dal Dirigente Scolastico in assenza del potere;
che il potere in autotutela poteva essere esercitato solo in presenza di interesse pubblico;
che la motivazione del depennamento era illegittima, atteso che, in realtà, la ricorrente era stata inserita nelle graduatorie per il profilo di guardarobiera dal
2001 e che, per tali anni, non era necessario il titolo di studio;
che la ricorrente aveva lavorato per gli anni precedenti senza problemi, a conferma della correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese;
che eventuali errori nell'inserimento nelle graduatorie passate -
risultando l'inserimento nelle graduatorie precedenti per profili diversi e non chiesti - non potevano essere riferiti alla ricorrente, che non era riuscita a reperire le domande cartacee
3 presentate precedentemente (con eccezione di quella del 2001) e che aveva cominciato a lavorare nel 2019, non rendendosi conto di eventuali errori;
che vi era il legittimo affidamento circa l'inserimento in graduatoria, nella quale era restata 20 anni senza depennamento;
che era in possesso anche del requisito di 30 giorni di servizio, prestato presso il Teatro Rendano di Cosenza;
che spettava il riconoscimento giuridico del servizio prestato, anche ai fini dell'anzianità di servizio per l'inserimento nella graduatoria di 1^
fascia. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il 26.5.2025.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che il aveva operato correttamente;
che il DM 50/2021 CP_1
prevedeva che l'Amministrazione, in qualunque momento, poteva disporre l'esclusione degli aspiranti con provvedimento motivato;
che dopo un ricorso presentato in sede sindacale contro la nomina della ricorrente, la stessa non aveva depositato la documentazione richiesta;
che era stato riscontrato titolo di studio non valido, poiché la ricorrente non risultava inserita nelle graduatorie ATA di circolo e di istituto di 3^ fascia
2005/2008 e non poteva, dunque, usufruire della deroga in ordine al possesso del titolo di diploma previsto dal 2008 in poi per l'accesso alle graduatorie;
che dalla domanda di primo inserimento del 2008 risultava barrata la casella per cui la ricorrente non aveva titolo di studio di accesso al profilo di guardarobiera, rappresentato dal diploma di qualifica professionale di operatore di moda e non dalla qualifica di “Confezionista tessile”
posseduta dalla ricorrente;
che conseguentemente era stata disposta la non conferma della proposta di incarico;
che l'Amministrazione aveva il potere di effettuare i dovuti accertamenti anche a campione, sicché non sussisteva la lesione del legittimo affidamento;
che non sussisteva alcun precedente decreto di convalida di titoli e punteggio per l'inserimento in graduatoria;
che vi era la competenza del Dirigente scolastico ex art 6 DM
4 50/2021. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La ricostruzione operata in punto di fatto dalla parte resistente non è stata superata dalla parte ricorrente, che si limitata ad affermare di non poter recuperare la domanda di inserimento nelle graduatorie 2005/2008 - che poteva costituire la deroga in relazione al titolo di studio necessario per l'inserimento in graduatoria indicato dalla parte resistente -
dovendosi considerare che, comunque, la ricorrente non risultava inserita in graduatoria.
L'errore indicato dalla ricorrente è restato mera affermazione di parte, dovendosi peraltro evidenziare che ogni profilo di incertezza nella prova deve riverberare i suoi effetti a svantaggio della parte ricorrente, che aveva l'onere di dare dimostrazione dei presupposti del diritto azionato in giudizio.
Non sono emersi neppure elementi di fatto per affermare l'esistenza di titoli (che avrebbero dovuto essere indicati in sede amministrativa con la proposizione della domanda) per l'inserimento in graduatoria che viene chiesto.
Le altre contestazioni in relazione alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, alla carenza di potere, alla lesione del legittimo affidamento ed alla mancanza di interesse pubblico per il depennamento sono generiche ed infondate, atteso che vi è stata anche una fase amministrativa (in ogni caso non vi sarebbe nullità del provvedimento per la mancata comunicazione di avvio del procedimento); che il provvedimento è stato legittimamente assunto ex art. 6, comma 13, DM 50/2021; che non
5 vi è stata alcuna lesione dell'affidamento della ricorrente, che non ha dimostrato il possesso dei requisiti per l'inserimento in graduatoria;
che l'interesse pubblico è in ogni caso sussistente in relazione all'inserimento in graduatoria ed alla conseguente assunzione nella
Pubblica Amministrazione di candidati in possesso dei titoli prescritti, oltre che per garantire trasparenza e correttezza, anche nei confronti degli altri candidati, dell'agire della
Pubblica Amministrazione.
La domanda deve dunque rigettarsi per la motivazione indicata, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
Le ragioni della decisione, basata anche sul margine di incertezza indicato, determinano la compensazione delle spese nella misura della metà.
Per la restante metà le spese di lite, anche per la fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della restante metà delle spese di lite,
che si liquida in €. 860,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 24.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4822/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza I Maggio n. 18, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Peppino Russo che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv.
Livia Di Cola - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone - resistente
Oggetto: inserimento in graduatoria, assunzione, retribuzione.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - con effetto ex tunc, accertata e dichiarata la nullità,
annullabilità, illegittimità, invalidità, del provvedimento di depennamento con Decreto prot. N.
[... 7330/VII.1 del 19/10/2023 con cui il DS dell'Istituto Convitto Nazionale “Bernardino Telesio”
ha disposto il suo depennamento dalle graduatorie di Terza fascia per il profilo di CP_2
per il triennio 2021-2024 e di ogni altro atto ad esso connesso e consequenziale, ivi Parte_2
compreso il decreto con cui il Dirigente Scolastico ha statuito la non conferma della proposta di lavoro
di cui al contratto di lavoro con scadenza al 31/08/2024 presso il predetto Convitto di Cosenza profilo
Cont di - ordinare al di confermare la proposta del rapporto di lavoro con diritto al Parte_2
1 pagamento delle retribuzioni perse dalla data del disposto provvedimento sino al termine dell'incarico
annuale e/o della somma ritenuta giusta ed equa dall'On.le Tribunale adito all'esito del giudizio, con
diritto al conseguimento del relativo punteggio connesso e che le sarebbe spettato per l'espletamento
di tale incarico di supplenza;
- dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita all'interno delle
graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale scolastico in qualità di Parte_2
con riconoscimento del punteggio in base ai titoli dichiarati e di quello maturato per i servizi prestati,
precisamente di punti n. 19,35 unitamente al punteggio che avrebbe maturato per l'espletamento
dell'incarico di supplenza presso il Convitto Nazionale “Bernardino Telesio” di Cosenza A.S.
2023/2024 - scadenza contratto 31/08/2024; - Disapplicare in ogni caso ogni altro provvedimento
anche se non conosciuto connesso o collegato a quello impugnato … con vittoria di compensi
professionali, spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei
costituiti procuratori antistatari ex art. 93 c.p.c. Nella denegata e non creduta ipotesi di non
accoglimento del presente ricorso si chiede che la S.V. Ill.ma voglia disporre la compensazione delle
spese di lite, sia del cautelare che del merito …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Dichiarare l'infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso
proposto per i motivi di cui alla presente memoria difensiva e per l'effetto, rigettare tutte le domande
ivi proposte;
- Condannare la controparte al pagamento delle spese di giudizio, disponendone la
liquidazione ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c. …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con ricorso di merito e contestuale istanza cautelare
(rigettata con ordinanza del 23.1.2024 per assenza del periculum in mora, con rinvio della regolazione delle spese per la fase cautelare alla definizione del merito) assumendo di aver formulato domanda di inclusione nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia per il triennio 2021/2024 per il profilo professionale assistente amministrativo - assistente tecnico
- collaboratore scolastico - guardarobiere;
che si trattava di aggiornamento delle precedente graduatoria;
che per il precedente triennio 2017/2020 era stata inserita in graduatoria,
2 stipulando contratti a tempo determinato;
che si era posizionata al posto n. 4 con punteggio di 19,35; che aveva stipulato contratti a tempo determinato anche per il triennio 2021/2024,
fino all'anno scolastico 2023/2024, quando aveva ricevuto la proposta di contratto a tempo determinato, ruolo ATA - Profilo guardarobiera presso la Scuola Nazionale “B. Telesio” di
Cosenza; che, tuttavia, il Dirigente Scolastico del aveva Controparte_4
comunicato la revisione del punteggio e l'impossibilità di conferma della proposta di incarico;
che a base del provvedimento era stata posta la circostanza per la quale, a seguito di un controllo, era risultata l'istanza di primo inserimento nelle graduatorie per il triennio
2008/2011 e il segno di sbarramento in corrispondenza della sezione “senza titolo di studio”; che si affermava che, non risultando l'inserimento nella graduatoria per il triennio precedente, non poteva operare la deroga in ordine al titolo di studio per chi era inserito nelle graduatorie precedenti;
che era stato comunicato il depennamento dalle graduatorie di Istituto, personale ATA di 3^ fascia, profilo guardarobiera e il non inserimento nelle graduatorie personale A.T.A. permanenti di 1^ fascia 24 mesi, profilo collaboratore scolastico, con indicazione per cui il servizio svolto non aveva valenza in punto di diritto e non era valido per l'attribuzione del punteggio;
che le contestazioni stragiudiziali non avevano avuto esito;
che il provvedimento era illegittimo, atteso che non vi era stata la comunicazione di avvio del procedimento ed era stato assunto dal Dirigente Scolastico in assenza del potere;
che il potere in autotutela poteva essere esercitato solo in presenza di interesse pubblico;
che la motivazione del depennamento era illegittima, atteso che, in realtà, la ricorrente era stata inserita nelle graduatorie per il profilo di guardarobiera dal
2001 e che, per tali anni, non era necessario il titolo di studio;
che la ricorrente aveva lavorato per gli anni precedenti senza problemi, a conferma della correttezza e veridicità delle dichiarazioni rese;
che eventuali errori nell'inserimento nelle graduatorie passate -
risultando l'inserimento nelle graduatorie precedenti per profili diversi e non chiesti - non potevano essere riferiti alla ricorrente, che non era riuscita a reperire le domande cartacee
3 presentate precedentemente (con eccezione di quella del 2001) e che aveva cominciato a lavorare nel 2019, non rendendosi conto di eventuali errori;
che vi era il legittimo affidamento circa l'inserimento in graduatoria, nella quale era restata 20 anni senza depennamento;
che era in possesso anche del requisito di 30 giorni di servizio, prestato presso il Teatro Rendano di Cosenza;
che spettava il riconoscimento giuridico del servizio prestato, anche ai fini dell'anzianità di servizio per l'inserimento nella graduatoria di 1^
fascia. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte, come precisate con le note scritte depositate il 26.5.2025.
Il convenuto si è costituito in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed CP_1
affermando in particolare che il aveva operato correttamente;
che il DM 50/2021 CP_1
prevedeva che l'Amministrazione, in qualunque momento, poteva disporre l'esclusione degli aspiranti con provvedimento motivato;
che dopo un ricorso presentato in sede sindacale contro la nomina della ricorrente, la stessa non aveva depositato la documentazione richiesta;
che era stato riscontrato titolo di studio non valido, poiché la ricorrente non risultava inserita nelle graduatorie ATA di circolo e di istituto di 3^ fascia
2005/2008 e non poteva, dunque, usufruire della deroga in ordine al possesso del titolo di diploma previsto dal 2008 in poi per l'accesso alle graduatorie;
che dalla domanda di primo inserimento del 2008 risultava barrata la casella per cui la ricorrente non aveva titolo di studio di accesso al profilo di guardarobiera, rappresentato dal diploma di qualifica professionale di operatore di moda e non dalla qualifica di “Confezionista tessile”
posseduta dalla ricorrente;
che conseguentemente era stata disposta la non conferma della proposta di incarico;
che l'Amministrazione aveva il potere di effettuare i dovuti accertamenti anche a campione, sicché non sussisteva la lesione del legittimo affidamento;
che non sussisteva alcun precedente decreto di convalida di titoli e punteggio per l'inserimento in graduatoria;
che vi era la competenza del Dirigente scolastico ex art 6 DM
4 50/2021. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La ricostruzione operata in punto di fatto dalla parte resistente non è stata superata dalla parte ricorrente, che si limitata ad affermare di non poter recuperare la domanda di inserimento nelle graduatorie 2005/2008 - che poteva costituire la deroga in relazione al titolo di studio necessario per l'inserimento in graduatoria indicato dalla parte resistente -
dovendosi considerare che, comunque, la ricorrente non risultava inserita in graduatoria.
L'errore indicato dalla ricorrente è restato mera affermazione di parte, dovendosi peraltro evidenziare che ogni profilo di incertezza nella prova deve riverberare i suoi effetti a svantaggio della parte ricorrente, che aveva l'onere di dare dimostrazione dei presupposti del diritto azionato in giudizio.
Non sono emersi neppure elementi di fatto per affermare l'esistenza di titoli (che avrebbero dovuto essere indicati in sede amministrativa con la proposizione della domanda) per l'inserimento in graduatoria che viene chiesto.
Le altre contestazioni in relazione alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento, alla carenza di potere, alla lesione del legittimo affidamento ed alla mancanza di interesse pubblico per il depennamento sono generiche ed infondate, atteso che vi è stata anche una fase amministrativa (in ogni caso non vi sarebbe nullità del provvedimento per la mancata comunicazione di avvio del procedimento); che il provvedimento è stato legittimamente assunto ex art. 6, comma 13, DM 50/2021; che non
5 vi è stata alcuna lesione dell'affidamento della ricorrente, che non ha dimostrato il possesso dei requisiti per l'inserimento in graduatoria;
che l'interesse pubblico è in ogni caso sussistente in relazione all'inserimento in graduatoria ed alla conseguente assunzione nella
Pubblica Amministrazione di candidati in possesso dei titoli prescritti, oltre che per garantire trasparenza e correttezza, anche nei confronti degli altri candidati, dell'agire della
Pubblica Amministrazione.
La domanda deve dunque rigettarsi per la motivazione indicata, rimanendo assorbite ulteriori valutazioni.
Le ragioni della decisione, basata anche sul margine di incertezza indicato, determinano la compensazione delle spese nella misura della metà.
Per la restante metà le spese di lite, anche per la fase cautelare, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex art. 152 bis disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, della restante metà delle spese di lite,
che si liquida in €. 860,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Si comunichi
Cosenza, 24.6.2025
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