Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 08/01/2026, n. 2
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Sentenza 8 gennaio 2026

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  • Accolto
    Svolgimento di attività incompatibile e non autorizzata

    La Corte ha ritenuto che l'attività di allenatore sportivo professionista fosse assimilabile a un impiego subordinato o comunque a un'attività non autorizzabile o non validamente autorizzata, configurando una violazione dell'art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 e dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001. La quantificazione del danno è stata effettuata al lordo delle ritenute fiscali.

  • Rigettato
    Prescrizione del diritto al risarcimento

    La Corte ha respinto l'eccezione di prescrizione, ritenendo sussistente un'ipotesi di occultamento doloso dovuta all'omessa informativa del dipendente riguardo alle reali caratteristiche dell'attività extraistituzionale svolta, impedendo all'amministrazione di conoscere il danno.

  • Accolto
    Svolgimento di attività lavorativa durante congedo straordinario

    La Corte ha ritenuto provata la condotta illecita del convenuto, connotata da dolo, in quanto ha svolto attività lavorativa retribuita durante il congedo straordinario, violando il divieto assoluto previsto dalla normativa. Il danno è stato quantificato nell'indennità percepita, al lordo delle ritenute.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 08/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto
    Numero : 2
    Data del deposito : 8 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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