Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 08/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL VENETO
composta da TA TONOLO Presidente DANIELA ALBERGHINI Consigliere, relatore ELISA BORELLI Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 32170 del registro di segreteria, promosso con atto di citazione dalla Procura Regionale nei confronti di RE LU, nato a ER (TN) il 04.04.1961 e residente in [...],
C.F. [...], rappresentato e difeso dall’Avv. Andrea PANSINI del Foro di ON ([...]; pec:
avvandreapansini@ordineavvocativrpec.it) ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in ON, Viale Palladio n. 42;
Visti l’atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione Giurisdizionale in data 19 settembre 2024, la memoria di costituzione del convenuto e gli atti di causa;
Uditi alla pubblica udienza del giorno 9 luglio 2025, con l’assistenza del segretario dr. Marco Greggio e data per letta la relazione del Consigliere IE Alberghini, il rappresentante del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Cosentino, l’Avv. Andrea Pansini
per il convenuto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la Procura regionale evocava innanzi a questa Sezione giurisdizionale il sig. LU FR per ivi sentirlo condannare al pagamento di complessivi euro € 192.546,44, di cui euro 135.941,81 in favore del Ministero dell’ Istruzione e del merito ed euro 56.604,63 in favore di INPS, oltre alla rivalutazione monetaria delle somme secondo gli indici ISTAT, agli interessi legali decorrenti dal deposito della sentenza fino all’effettivo soddisfo ed alle spese di giustizia, queste ultime a favore dello Stato.
Il Pubblico Ministero esponeva che, con nota prot. 0146697 del 14.04.2023
(qualificabile come notitia damni), la Guardia di Finanza - Nucleo di polizia economico finanziaria di ON – aveva relazionato, nell’ambito di specifiche verifiche in materia di incompatibilità e divieto di cumulo di incarichi ed impieghi ex art. 53 D. Lgs. 165/2001, circa condotte, aventi anche rilievo penale, assunte dal sig. LU FR -all’epoca dei fatti dipendente a tempo pieno e indeterminato quale Direttore dei Servizi generali Amm.vi
(DGSA) presso l’Istituto comprensivo Don Lorenzo Milani, con sede in NO (VR)- in violazione degli artt. 60 del Dpr 3/1957 e 53, commi 7 e 7bis, del D. Lgs. 165/2001 e produttive di danno erariale.
Lo stesso, infatti, in costanza del rapporto di lavoro aveva assunto la qualità di legale rappresentante e presidente del CDA, dapprima, della società CO NA RL e poi, della US NA RL e aveva sottoscritto, con entrambe le società, plurimi contratti di “allenatore sportivo professionista”, in relazione ai quali aveva percepito compensi, dal luglio 2018 al dicembre 2022, per complessivi euro 117.452,69 lordi.
La Guardia di Finanza aveva, inoltre, accertato che, dal 1/08/2021 al 13/01/2023, il sig. FR aveva ottenuto, dall’Istituto scolastico di appartenenza, il riconoscimento di un periodo di congedo straordinario per assistenza a familiare con handicap grave, ai sensi degli artt. 4, co. 2, legge 53/2000; 80, co. 2, legge 388/2000 e 42 co. 5 e ss., del D.lgs. n. 151/2001, percependo indebitamente dalla scuola emolumenti retributivi pari ad euro 56.604,63 lordi nonostante l’incompatibilità tra la fruizione del congedo straordinario e lo svolgimento delle citate attività lavorative extraistituzionali.
Con riferimento a tale segnalazione, la Procura regionale aveva provveduto all’apertura del fascicolo istruttorio e conferito autonoma delega istruttoria alla Guardia di Finanza, la quale appurava che il sig. LU FR:
1) era titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato per 36 ore settimanali (tempo pieno) quale Dirigente dei servizi generali amministrativi (DGSA) presso l’Istituto comprensivo Milani di NO
(VR);
2) dal 1/09/2000 al 09/12/2021, aveva svolto le funzioni di legale rappresentante della società CO NA RL (società che, da sportiva dilettantistica a r.l., si è trasformata, dal giugno 2018, in società di capitali) nonché di Presidente del Consiglio di Amministrazione di detta società dal 28.6.2011 e fino al 6.7.2021;
3) da tale data, diveniva legale rappresentante della neocostituita USNA RL fino al 22.11.2021, nonché Presidente fino al 16.11.2021;
4) aveva stipulato, in qualità di allenatore, contratti di prestazione sportiva quale responsabile della prima squadra di calcio, dal 14.7.2018 al 30.6.2019 e poi dal 29.7.2019 al 30.6.2021 e dal 1.7.2021 al 30.06.2023, dapprima con la CONA S.r.l. e successivamente, dal 6.7.2021, con la USNA S.r.l.;
5) per le menzionate attività di allenatore, aveva percepito compensi per complessivi euro 117.452,69 lordi.
La Guardia di Finanza aveva acquisito, poi, il provvedimento prot. 3481 del 17.07.2018 del Dirigente dell’Istituto comprensivo Don Milani di autorizzazione “all’esercizio della libera professione” per il periodo luglio 2018 - giugno 2019 e il provvedimento prot. 3367 del 1/07/2019, di autorizzazione “all’esercizio della libera professione”, per il periodo luglio 2019 - giugno 2020. Entrambi i provvedimenti erano stati emessi su richiesta dell’interessato.
Era tuttavia emerso, a seguito di ulteriori accertamenti, che in nessuna delle due richieste era stata compiutamente esposta la natura dell’incarico per cui veniva chiesta l’autorizzazione e che, inoltre, al secondo di detti provvedimenti era stato attribuito un numero di protocollo in realtà corrispondente ad una richiesta di ferie da parte di una docente. La Dirigente firmataria, sentita a SIT, pur non disconoscendo la sottoscrizione, aveva tuttavia escluso di aver firmato una tale autorizzazione, considerato che nella richiesta era stata dichiarata l’incompatibilità con le funzioni svolte dal dipendente.
Il sig. FR aveva beneficiato, inoltre, dal settembre 2019 ad agosto 2023 di prolungati periodi di astensione dal lavoro, usufruiti sia in maniera frazionata che continuativa.
In particolare, aveva goduto del congedo straordinario per assistenza ad invalido con handicap grave (la madre) per il periodo 1.08.2021 - 13.01.2023, percependo emolumenti dall’Istituto scolastico pari ad euro 56.604,63 lordi;
durante tale periodo aveva, però, continuato a svolgere la propria attività di legale rappresentante, presidente del consiglio di amministrazione ed allenatore della squadra di calcio delle società veronesi, sulla base dei contratti stipulati con le medesime.
Riteneva la Procura, sulla base del confronto tra gli impegni sportivi delle società e i periodi di congedo goduti dal sig. FR, che egli ne avesse usufruito al fine di potersi dedicare più proficuamente alla sua attività di allenatore, attività che lo impegnava con modalità continuative e gravose -
ampiamente circostanziate in atti-, trattandosi dell’allenamento di una squadra calcistica iscritta al campionato professionistico di serie C, incompatibile con la fruizione del congedo straordinario per assistenza ad invalido grave.
Proprio in relazione all’illecita fruizione del congedo straordinario di cui all’art. 42 D.Lgs. n. 151/2001, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di ON (nell’ambito del procedimento penale n. 11114/2022 RGNR) aveva emesso, nei confronti del sig. FR LU, avviso di conclusione delle indagini preliminari, per i delitti di cui agli artt.640 c.p. e 483 c.p..
Ritenendo sussistenti evidenti profili di responsabilità erariale, la Procura regionale aveva emesso, in data 2.2.2024, nei confronti del sig. FR LU invito a dedurre, ex art. 67 del c.g.c., contestando un danno erariale di euro 194.977,46 euro (oltre rivalutazione ed interessi, ai sensi di legge), di cui euro 138.372,83 per il mancato riversamento dei compensi derivanti dallo svolgimento di attività extraprofessionale non autorizzabile (e comunque non autorizzata) ed euro 56.604,63 per la violazione del divieto di svolgimento di attività lavorativa durante il periodo di congedo straordinario.
Il sig. LU FR, per il tramite del proprio difensore avv. Andrea Pansini, presentava controdeduzioni in data 13 maggio 2024 preliminarmente eccependo la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale per le somme percepite anteriormente al 3.4.2019 in assenza di occultamento doloso del danno: l’impegno extraprofessionale del sig. FR, come allenatore e come Presidente della squadra di calcio veronese, era pubblico e notorio, anche in virtù dell’ampio risalto datovi dalla stampa, dai profili social, nonché da emittenti televisive e radiofoniche; inoltre, già nel 2013/2014, lo stesso aveva richiesto ed ottenuto l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di “allenatore professionista” e la medesima richiesta era poi stata reiterata nel 2018-19, con evidente intento collaborativo e di buona fede.
La forzatura del numero di protocollo del provvedimento autorizzatorio del 2019 -peraltro non imputabile al FR- doveva ritenersi del tutto irrilevante, dal momento che il numero di protocollo non è requisito di validità del provvedimento, la cui sottoscrizione era stata, invece, riconosciuta dalla Dirigente.
Affermava, poi, che non si poteva desumere l’occultamento doloso dalla mancata richiesta di autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionale per il periodo successivo al 2019, in quanto il sig. FR era convinto di aver ottenuto dalla scuola una autorizzazione priva di limiti temporali, in quanto non indicati nella relativa richiesta del 1.7.2019.
Nel merito delle contestazioni, il sig. FR riteneva insussistente la violazione degli artt. 60 del D.p.r. 3/1957 e 508, comma 10, TU Scuola in quanto le cariche sociali assunte avevano valenza solo formale, come desumibile dalla loro gratuità e dall’assenza di attività di gestione e difettando, comunque, la prova della effettiva sottrazione di energie lavorative all’Amministrazione scolastica.
Escludeva, poi, di aver violato il divieto di assumere “impieghi alle dipendenze di privati” in quanto l’attività di allenatore non poteva essere qualificata come lavoro subordinato in difetto dell’accertamento in concreto degli indizi di subordinazione.
Quanto al presunto omesso riversamento dei compensi percepiti, contestava l’applicabilità dell’art. 53, comma 7 e 7bis alle ipotesi di c.d. incompatibilità assoluta e, comunque, evidenziava l’assenza dell’elemento psicologico, per di più concorrendo una corresponsabilità della scuola che, pur a conoscenza dell’attività di allenatore della squadra di calcio, non avrebbe effettuato alcuna verifica per accertare e far cessare eventuali situazioni di incompatibilità.
Rimarcava, infine, che la fruizione del congedo straordinario era stata effettivamente funzionale all’assistenza della madre, come risultava dalla diminuzione del tempo dedicato all’attività di allenatore.
Le deduzioni venivano riproposte dal sig. FR LU in data 5 giugno 2024 in sede di audizione personale.
La Procura riteneva che le controdeduzioni difensive non valessero a superare i profili di responsabilità erariale contestati, essendo evidente la violazione del principio di esclusività del pubblico dipendente -ed in particolare dell’art. 60 del D.P.R. 3/57, richiamato dall’art. 53 del TUPI, applicabile anche al personale scolastico tout court-, in quanto il rapporto di lavoro intrattenuto come allenatore aveva le caratteristiche proprie del lavoro subordinato, in assoluto non autorizzabile (onerosità, continuità: art.
2 L. 23 marzo 1981 n. 91, oltre alla ricorrenza di ulteriori “indici rilevatori”
quali l’essere stato stipulato il contratto in base ad un Accordo collettivo; la suddivisione in ratei mensili del compenso, non inferiore ai minimi contrattualmente stabiliti; la sottoposizione al potere disciplinare dell’autorità sportiva; l’organizzazione dei mezzi fornita dalla società;
l’esistenza di una disciplina delle mansioni, dei riposi e delle ferie; la circostanza che la società funge da sostituto di imposta per il versamento dei contributi previdenziali anche per la parte a carico dell’allenatore, mediante trattenuta in rivalsa dalla retribuzione).
Dalla violazione delle norme sulla incompatibilità nel pubblico impiego derivava, quindi, l’obbligo di versamento del compenso, da parte dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
Non risultava che il sig. FR avesse provveduto ad effettuare detto versamento, la cui omissione costituiva ipotesi di responsabilità erariale per danno da mancata entrata, anche in ipotesi di svolgimento di attività assolutamente incompatibili, come affermato dalla giurisprudenza delle Sezioni di appello della Corte dei conti, a prescindere dal fatto che il legislatore avesse previsto, in tal caso, anche l’eventuale sanzione della decadenza dall’impiego, trattandosi di profili, quello disciplinare e quello della responsabilità erariale, autonomi e distinti.
Osserva, inoltre, la Procura che anche nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro di allenatore svolto dal sig. FR fosse qualificato come “lavoro autonomo”,
e quindi astrattamente autorizzabile, i relativi provvedimenti non potrebbero utilmente rilevare in quanto rilasciati in base ad istanze in cui era stata occultata la reale portata dell’attività, omettendo di indicare le cariche sociali e, soprattutto, di specificare la caratteristica di “continuità” propria dell’ attività di allenatore ed il relativo impegno professionale, che di per sé avrebbero in ogni caso precluso il rilascio dell’autorizzazione, ammettendo la normativa vigente lo svolgimento di lavoro autonomo extraprofessionale in quanto si tratti di lavoro occasionale e non continuativo.
Tale circostanza, unitamente all’accertata forzatura dell’attribuzione del numero di protocollo e alle modalità di compilazione delle richieste, consentiva di ritenere, secondo il Pubblico Ministero, che l’attività extra impiego non fosse stata realmente assentita dalla scuola e che vi fosse stato, da parte del sig. FR, un occultamento doloso della stessa.
L’esordio del termine di prescrizione, quindi, doveva farsi coincidere con l’esito delle indagini della Guardia di Finanza, quando, cioè, l’Istituto scolastico era venuto a conoscenza della effettiva situazione di assoluta incompatibilità gravante sul sig. FR.
Il Pubblico Ministero, a tale proposito, rimarcava che per il periodo successivo al 2019 il sig. FR aveva del tutto omesso di richiedere all’istituto scolastico qualsivoglia provvedimento di autorizzazione allo svolgimento di attività extraprofessionale, non potendosi ritenere condivisibile l’argomentazione difensiva secondo cui la mancata indicazione di un limite temporale nel provvedimento del 2019 avrebbe autorizzato il convenuto a ritenere sussistente una autorizzazione sine die della scuola.
Quanto, infine, alla fruizione, da parte del sig. FR, del periodo di congedo straordinario per assistenza a familiare invalido grave nel periodo dal 1 agosto 2021 al 13 gennaio 2023 (durante il quale ha percepito un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative, posta a carico dell’Inps e anticipata dal datore di lavoro), il Pubblico Ministero osservava che tale tipologia di congedo - funzionale a garantire un intervento assistenziale continuativo e permanente - era assolutamente incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e che, al contrario, il sig. FR aveva continuato a svolgere la propria attività di allenatore sportivo professionista, caratterizzata da un impegno quotidiano e continuativo (allenamenti, gare amichevoli, partite di campionato, ritiri e trasferte, con allontanamento dal luogo di residenza per intere giornate o addirittura per interi fine-settimana).
Per tali ragioni la Procura regionale riteneva sussistenti tutti i presupposti per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti del sig. LU FR e lo conveniva in giudizio.
Con decreto presidenziale del 23 settembre 2024 veniva fissata l’udienza del 12 febbraio 2025 per la trattazione della causa.
Con comparsa depositata in data 15 gennaio 2025, si costituiva in giudizio il sig. LU FR e formulava preliminarmente istanza di definizione con rito abbreviato, mediante il pagamento della somma di euro € 40.782,54 (30% di
€ 135.941,81) in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di €
16.981,39 (30% di € 56.604,63) in favore dell’I.N.P.S.; sottolineava che, in ordine a tale istanza, il Pubblico Ministero contabile si era espresso favorevolmente.
Richiamando le deduzioni già formulate post invito, in merito alla congruità della somma proposta rappresentava che le proprie disponibilità finanziarie, costituite dalla titolarità del reddito da pensione, erano già state colpite
(nella misura di 1/5) in virtù del sequestro preventivo disposto in data 22.11.2021, mentre tutti i beni, mobili e immobili, erano stati sequestrati in forza del decreto emesso dal G.I.P. presso il Tribunale di ON del 29.10.2021 fino alla concorrenza della complessiva somma di €
12.242.710,72 in relazione ad altra vicenda, estranea al presente giudizio.
Nel merito, in via preliminare, reiterava l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale relativo ai compensi percepiti quale allenatore sportivo per il periodo luglio 2018- marzo 2019, pari ad euro €
18.472,39, in quanto la notifica dell’invito a dedurre, primo atto interruttivo, si era perfezionata in data 04.04.2024 e non ricorreva alcuna ipotesi di occultamento doloso.
Rilevava di aver svolto, infatti, l’attività di allenatore della TU ON dal 1982 e che le vicende calcistiche della predetta società avevano sempre avuto ampio risalto sulla stampa, locale e nazionale e sugli articoli rinvenibili on line: quindi il datore di lavoro (Ministero dell’Istruzione) era ben a conoscenza dell’attività del suo dipendente -tant’è che aveva rilasciato ben tre autorizzazioni- e ciò nonostante non gli aveva mai contestato alcunché, né aveva provveduto a diffidarlo ex art. 63 d.p.r. 10.01.1957 n. 3.
Sosteneva, di conseguenza, che l’irregolarità della protocollazione di uno dei provvedimenti autorizzatori, era del tutto irrilevante non solo perché posta in essere da altro soggetto, ma soprattutto perché il numero di protocollo non poteva incidere sulla validità dell’atto.
Il convenuto, poi, riteneva che l’aver rivestito cariche sociali all’interno di due società di capitali (TUVecomp ON s.r.l. e TU ON s.r.l.), non integrasse la violazione dell’obbligo di esclusività non solo perché si trattava di incarichi meramente formali e resi a titolo gratuito, ma soprattutto in quanto non era stata provato il danno che ne sarebbe asseritamente derivato all’Amministrazione datore di lavoro quale conseguenza della sottrazione di energie lavorative, come invece richiesto dalla giurisprudenza della Corte dei conti.
Con riferimento, invece, all’omesso riversamento dei compensi percepiti quale allenatore sportivo, il sig. LU FR contestava, richiamando per ampi stralci un orientamento formatosi all’interno della giurisprudenza delle Sezioni territoriali e d’appello della Corte dei conti, l’applicabilità degli artt.
53, comma 7 e 7 bis al caso de quo, così come prospettato dalla Procura regionale (svolgimento di un’attività in assoluto incompatibile e perciò non autorizzabile), in quanto le citate disposizioni si riferivano al diverso caso dell’attività extra istituzionale in astratto autorizzabile, ma non autorizzata.
Escludeva, in ogni caso, che si potesse inquadrare la fattispecie nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato ed evidenziava la buona fede e l’atteggiamento collaborativo sempre dimostrati. Al riguardo, sottolineava di aver avanzato per tre volte, nel 2013-14, nel 2018 e 2019, richiesta di autorizzazione allo svolgimento dell’attività di allenatore, di averla ottenuta e che l’Amministrazione, a conoscenza dell’attività esterna da lui svolta, non aveva mai formulato alcun rilievo pur potendo, e dovendo, farlo.
In merito alla contestata indebita fruizione dell’indennità prevista dall’art.
42, comma 5, del D.lgs. 151/2001 durante il congedo per l’assistenza di familiare in stato di grave infermità, il sig. LU FR ribadiva di aver richiesto e utilizzato i periodi di assenza retribuita per l’assistenza stabile e continuativa di un familiare, persona in situazione di handicap grave accertata dalla competente Commissione Medica, garantendole un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale nella sfera individuale e di relazione, mai venuto meno a seguito dell’attività, temporanea e parziale, di allenatore.
A sostegno di ciò richiamava il dato, decrescente, delle ore risultanti dalle
“buste paga” emesse dalle società sportive nel periodo in contestazione nonché le dichiarazioni rese a SIT da alcuni giocatori, che confermavano la presenza del familiare del sig. FR durante gli allenamenti e i ritiri.
In ogni caso, il convenuto contestava la quantificazione della posta di danno nell’intera misura dell’indennità percepita, in quanto, l’asserito pregiudizio doveva essere, eventualmente, commisurato alla durata delle singole condotte illecite contestate e, comunque, al netto delle ritenute IRPEF.
Riteneva, infine ed in via subordinata, non corretta neppure la quantificazione della prima posta di danno, comprensiva dei compensi percepiti da TU ON s.r.l. nel periodo 14.1.2023-31.8.2023, durante il quale era stato collocato in aspettativa non retribuita ex art. 18, comma 1, CCNL Scuola 2006/2009, pari ad euro 18.489,12 lordi.
In via ulteriormente subordinata chiedeva l’applicazione del potere riduttivo dell’addebito, tenuto conto che quantomeno per il periodo 2018/2019;
2019/2021 era stata chiesta l’autorizzazione e che si configurava, quindi, un concorso di responsabilità dell’Amministrazione scolastica, da computarsi almeno nel 50% dei compensi percepiti dall’ex dipendente, per non avere posto in essere le necessarie attività di controllo e di verifica che avrebbero permesso di far emergere gli eventuali profili di incompatibilità.
Il convenuto formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, accogliere la richiesta di rito abbreviato presentata dal convenuto ai sensi dell’art. 130 del c.g.c. e, per l’effetto, determinare la somma dovuta per la definizione del giudizio abbreviato a carico di RE LU nella misura di € 57.763,93 pari al 30% dell’importo contestato nell’atto di citazione, con compensazione tra le parti delle spese di giudizio;
b) in subordine, nel merito, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della richiesta di rito abbreviato: - in via preliminare di merito: accertare e dichiarare l’intervenuta prescrizione dell’azione risarcitoria in questa sede introdotta dal Procuratore Regionale della Corte dei conti, nei confronti del Sig. RE LU, per decorso del termine di cui al 2° comma dell’art. 1 della L. n. 20/1994, per le motivazioni, tutte esposte in narrativa, per le somme corrisposte al convenuto dalla società CO NA S.r.l. per il periodo Luglio 2018 – marzo 2019 (€ 18.472,39);
- nel merito, accertare e dichiarare la correttezza e legittimità della condotta assunta dal sig. RE LU e, comunque, l’insussistenza, in capo al medesimo, di qualsivoglia profilo di responsabilità per dolo e/o colpa grave in riferimento ai fatti contestatigli dal Procuratore Regionale della Corte dei conti e, per l’effetto rigettare, integralmente, ogni domanda da questi formulata nei confronti del convenuto perché totalmente inammissibile, infondata in fatto ed in diritto e non provata sia sotto il profilo dell’an, che sotto il profilo del quantum debeatur;
- in ulteriore subordine, sempre nel merito: nella denegata e non creduta ipotesi di sussistenza di responsabilità erariale, in uso del potere riduttivo, rideterminare equitativamente in diminuzione il danno risarcibile addebitabile al convenuto.”
All’esito della camera di consiglio del 12 febbraio 2025, fissata per la discussione dell’istanza di definizione con rito abbreviato, veniva emesso il decreto n. 3/2025, depositato il 21 febbraio 2025, con il quale, valutata l’ammissibilità dell’istanza, veniva stabilita la somma complessivamente dovuta per la definizione del giudizio in € 57.763,93, pari al 30% del danno contestato e stabilito in trenta giorni il termine per il versamento, fissando la successiva camera di consiglio per il giorno 14 maggio 2025.
Il sig. LU FR non provvedeva al pagamento della somma così determinata e nella camera di consiglio del 14 maggio 2025, il difensore del convenuto dichiarava di rinunciare all’istanza alla luce della pronuncia delle Sezioni riunite di questa Corte n. 1/QM/2025, nelle more intervenuta, in alternativa chiedendo di poter limitare la domanda di definizione con rito abbreviato alla sola posta di danno relativa all’indebita fruizione dell’indennità ex art. 42 D.lgs. n. 151/01.
Con ordinanza resa fuori udienza n. 9/2025 depositata in data 16 maggio 2025 il Collegio, preso atto del mancato pagamento e visto l’art. 130, comma 10, c.g.c., disponeva la prosecuzione del giudizio con rito ordinario fissando per la discussione l’udienza pubblica del 9 luglio 2025.
All’odierna udienza, data per letta la relazione del Magistrato relatore Cons.
Alberghini, il Pubblico Ministero si riportava integralmente all’atto di citazione, sottolineando che le pronunce delle Sezioni Riunite su questioni di massima sono vincolanti unicamente nei giudizi da cui promanano e che, nel caso specifico, già molte Sezioni territoriali si erano pronunciate su fattispecie analoghe discostandosi dalla sentenza n. 1/QM/2025, non condividendone l’esito ermeneutico che esclude dall’applicazione dell’art.,
53, comma 7 e 7 bis, l’ipotesi di maggiore gravità (incarichi non autorizzabili),
di fatto frustrando la ratio dissuasiva della norma.
Rappresentava, inoltre, che dal punto di vista processuale la citazione era stata depositata ben prima della citata pronuncia e, quindi, non avrebbe potuto trovare spazio il mutato orientamento giurisprudenziale.
L’Avv. Andrea Pansini per il convenuto, riportandosi alla comparsa di costituzione, richiamava la recentissima giurisprudenza delle Sezioni di appello in cui era stata fatta applicazione del principio affermato dalle Sezioni Riunite e, conseguentemente, la necessità di reiezione della domanda relativa alla posta di danno da mancato versamento dei compensi per attività extra istituzionale, non potendo trovare spazio una sua riqualificazione e non avendo il Pubblico Ministero formulato alcuna domanda in via subordinata e/o alternativa.
All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sollevata dalla difesa del convenuto relativamente all’obbligo di versamento dei compensi ricevuti per l’attività di allenatore nel periodo luglio 2018/marzo 2019 e, cioè, antecedentemente al quinquennio dalla notifica dell’invito a dedurre, avvenuta in data 4 aprile 2024, primo atto interruttivo.
L’eccezione è infondata, ricorrendo nel caso de quo un’ipotesi di occultamento doloso.
Sulla scorta di un consolidato orientamento della giurisprudenza contabile
(ex multis, Sez. II centr. app. n. 165/2021, n. 319/2021, n. 147/2022, n.
150/2022, n. 284/2022, n. 122/2023, n. 161/2023, n. 240/2023, n. 47/2024, n. 204/2024; Sez. I centr. app. n. 256/2021, n. 457/2021, n. 95/2022, n.
210/2022, n. 308/2023; Sez. III centr. app. n. 44/2022, n. 215/2022, n.
163/2024; Sez. Sicilia app. n. 38/2024) “il doloso occultamento nella materia della responsabilità contabile va inteso come fattispecie rilevante non tanto soggettivamente, in relazione ad una condotta occultatrice del debitore, ma obiettivamente, in relazione all’impossibilità dell’amministrazione di conoscere il danno e, quindi, di azionarlo in giudizio ex art. 2935 c.c. (Corte conti, Sez. II 592/2014, 1094/2015 e 77/2019) e la condotta deve realizzarsi attraverso un quid pluris rispetto a quella integrante l’illecito contestato, e, dunque, deve essere rinvenibile in comportamenti, tanto commissivi quanto omissivi, volti a mascherare il fatto dannoso nel suo complesso.
L’occultamento doloso può dunque realizzarsi anche attraverso un comportamento semplicemente omissivo del debitore avente a oggetto un atto dovuto, cioè un atto cui il debitore sia tenuto per legge (Corte conti, Sez.
III 345/2016 e Sez. II 724/2018)” (Sez. I App. n. 260/2020, recentemente, in termini, Sez. II App. n. 247/2025).
L’omissione viene in rilievo soprattutto “quando il comportamento atteso è collegato ad uno specifico obbligo di comunicazione, di informazione o di denuncia cui peraltro è ricondotta la specifica responsabilità di cui all’art. 1, co. 3 della legge 20/1994 (Sez. II App. n. 579/2016 e n. 319/2018)” (Sez. I App., n.81/2021).
Nel caso in esame non si può dubitare dell’esistenza di un vero e proprio obbligo di informazione in capo al dipendente che richieda l’autorizzazione allo svolgimento di un’attività extraistituzionale “né alla luce delle clausole generali di correttezza e buona fede, di cui all’art. 1175 e 1375 c.c. - che sono espressione di principi generali di matrice costituzionale (principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost., secondo Cass. n. 3462/2007) e, dunque, applicabili anche ai contratti di lavoro pubblici e privati – né alla luce proprio dell’art. 53, comma 7, che pone un generale divieto in capo ai dipendenti pubblici di “svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell'autorizzazione, l'amministrazione verifica l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.” (ex pluribus, da ultimo Sez. II App.
n. 247/25).
Ne discende la necessità, al fine di accertare se l’incarico sia o meno autorizzabile, che il dipendente informi preventivamente l’amministrazione di appartenenza in merito alle caratteristiche e ai contenuti dell’attività extraistituzionale per la quale avanza la richiesta di autorizzazione, spettando, poi, all’Amministrazione stabilire se trattasi di attività liberoprofessionale oppure di incarichi retribuiti di natura occasionale.
L’omessa informativa non è elemento costitutivo dell’illecito, ma costituisce, appunto, quel “quid pluris”, una condotta ulteriore rispetto al fatto dannoso, che configura l’occultamento doloso (come è pacificamente affermato dalla giurisprudenza contabile, infatti, “la responsabilità amministrativa contemplata dall’art. 53, comma 7, cit., infatti, deriva da una fattispecie complessa a struttura bifasica, in quanto presuppone l’esercizio non autorizzato di un’attività incompatibile (condotta attiva) e l’omesso riversamento (condotta omissiva): si tratta di comportamenti sequenziali che nulla hanno a che vedere con l’omessa informativa che invece integra il
“doloso occultamento”, quale condotta ulteriore rispetto al fatto dannoso in sé considerato”: da ultimo, Sez. II App. n. 247/2025).
Osserva il Collegio che è, appunto, questo il caso che ricorre nel presente giudizio: il convenuto, non solo ha omesso di richiedere, dal 2020 in poi, l’autorizzazione, ma anche quando, precedentemente, lo ha fatto non ha adempiuto all’ obbligo di informare adeguatamente il datore di lavoro (su cui incidentalmente anche Cass. Civ. SS.UU. n. 20549/2022; Cass. Civ., avendo del tutto omesso di indicare le caratteristiche dell’attività extraistituzionale che intendeva svolgere e, pertanto, non mettendo l’Amministrazione in condizione di valutare se si trattasse di attività autorizzabile oppure no.
Tale circostanza integra senza dubbio quel quid pluris rispetto alla condotta illecita in sé considerata che ha impedito l’emersione del fatto dannoso fino al momento della sua scoperta (cfr. Sez. I App. n. 173/2018).
Il momento del disvelamento, perciò, deve essere fatto coincidere con la conclusione degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (la comunicazione della notizia di reato è del 14.12.2022) o, al più, allorchè vennero condotte le verifiche in merito alla validità delle autorizzazioni (pec 31/10/2022 della Dirigente Marina Abbazia che ha accertato l’irrituale modifica del protocollo e dichiarazioni a SIT della Dirigente Anna Paola Marconi del 30/11/2022), poiché solo in quel momento si è avuta l’oggettiva possibilità di conoscere le esatte modalità e la durata dell’attività, fino a quel momento taciute (sul punto, recentemente, Sez. II App. n. 215/2025).
Orbene, nel caso di specie, non può ritenersi sufficiente al fine di escludere il doloso occultamento la, meramente affermata, “tollerata conoscenza da tempo immemore da parte del datore di lavoro dell’impegno del convenuto come allenatore, pubblico e notorio, dato il rilievo mediatico delle imprese sportive della squadra allenata”.
In disparte la circostanza che il Dirigente scolastico, sentito a SIT dalla Guardia di Finanza, ha affermato di non ricordare di aver discusso con il sig.
FR “problematiche relative all’esercizio della libera professione” (doc.5 Procura, pag. 4), la presunta, e comunque indimostrata, conoscenza da parte di personale dirigente del Ministero dell’attività del sig. FR come allenatore sportivo (evidentemente, per personale interesse allo sport calcistico, trattandosi di una squadra di quartiere militante in una serie minore, seppur a livello professionistico) non potrebbe in ogni caso surrogare la necessaria comunicazione, comprensiva di ogni elemento utile a inquadrare l’attività, che doveva essere formalizzata con atto scritto.
Con riferimento al profilo della sussistenza dell’obbligo informativo e della sua ampiezza (non potendosi, certo, dire adempiuto l’obbligo descrivendo l’attività con la sola parola “allenatore”), deve essere osservato che, contrariamente a quanto affermato dalla difesa del sig. FR, questi, a fronte della elusione (quando non anche della vera e propria violazione)
dell’obbligo di compiuta informazione non poteva certo fare alcun
“affidamento nel potere-dovere di verifica, da parte della P.A., delle eventuali situazioni di incompatibilità” al fine di ritenere superate le proprie mancanze.
Il suo comportamento, infatti, si pone in evidente contrasto con i principi di correttezza e buona fede, ribaditi anche dall’ art. 3, c. 2, d.p.r. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici introdotto dalla l. n.
190/2012) e dall’ art. 6 del D.M. Istruzione 30 giugno 2014 n. 525, all’epoca dei fatti vigente (Codice di comportamento del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca), non solo integrativi del contenuto contrattuale, ma costituenti anche autonome fonti di obblighi comportamentali e parametri qualificati della condotta dei contraenti:
nell’ambito dei rapporto di lavoro pubblico, i canoni della buona fede (artt.
1175 e 1375 c.c.) e della diligenza (art. 2104 c.c.) vanno, infatti, letti alla luce dei principi costituzionali del buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.), del dovere di esclusività (art. 98 Cost.) e di espletamento delle funzioni pubbliche con “onore e disciplina” (art. 54 Cost.).
A tal proposito, particolare rilievo assume la circostanza che il sig. FR rivestisse anche la carica di presidente e legale rappresentante della società sportiva presso la quale lo stesso svolgeva l’attività di allenatore (con contratti stipulati con sé stesso ex art. 1395 c.c.); tale sovrapposizione di ruoli ha determinato un vero e proprio corto circuito dei presidi normativamente posti nella disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego.
Va, al riguardo, rilevato che l’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 pone in capo all’ente pubblico economico o al soggetto privato che intende conferire un incarico retribuito ad un dipendente pubblico un vero e proprio obbligo di verifica (comma 9) della sussistenza dell’autorizzazione (cfr. Cass. Civ. Sez. II, n. 38314/2021) e, se non previamente richiesta dal dipendente pubblico, l’obbligo di richiederla all’Amministrazione (comma 10). Dunque, il sig.
FR avrebbe dovuto paradossalmente chiedere l’autorizzazione sia in veste di soggetto cui andava conferito l’incarico retribuito di allenatore (in quanto pubblico dipendente) e sia, in ipotesi di omissione, come legale rappresentante della società nei cui confronti andava resa la prestazione incorrendo, così, in una evidente situazione di confusione di ruoli essendo il soggetto conferente rappresentato dallo stesso soggetto incaricato.
Tale circostanza rende inconsistente l’argomento difensivo secondo cui, pur a fronte di un comportamento illecito del convenuto, sull’Amministrazione datrice graverebbe un inesigibile dovere di controllo volto a disvelare una realtà giuridico-fattuale diversa da quella omessa o comunque insufficientemente -e perciò artificiosamente- rappresentata (Sez. III App. n.
43/25).
Non irrilevante è, inoltre, il fatto che la società sportiva TU, di cui il sig.
FR era presidente e legale rappresentante, risulta non aver ottemperato neppure agli obblighi di comunicazione previsti dal comma 11 dell’art. 53 cit.
(che, nel testo pro tempore vigente, prevedeva: “Entro quindici giorni dall'erogazione del compenso per gli incarichi di cui al comma 6, i soggetti pubblici o privati comunicano all'amministrazione di appartenenza l'ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici.”).
Né può incidere l’ulteriore circostanza che i redditi percepiti dal sig. FR fossero dichiarati all’amministrazione finanziaria, non potendosi imporre all’ente pubblico di appartenenza un onere conoscitivo caratterizzato da una diligenza superiore a quella ordinaria (Sez. II App. n. 177/25; n. 136/25).
L’insieme delle condotte tenute dal sig. LU FR, che ha omesso di presentare istanza di autorizzazione allo svolgimento dell’attività (retribuita)
di allenatore sportivo e, quando lo ha fatto, ha eluso l’onere informativo in relazione all’effettivo contenuto, ben sapendo che tale onere non sarebbe stato assolto dalla società TU -che lui stesso rappresentava- né ex ante
(con la richiesta di autorizzazione) né ex post (con la comunicazione dei compensi), integrano il doloso occultamento che consente di individuare il dies a quo del termine di prescrizione nel momento in cui si è avuta l’obiettiva conoscibilità delle condotte causative del danno erariale e, quindi, con la comunicazione degli esiti delle attività di indagine condotte dalla Guardia di Finanza, come sopra specificato.
La notifica dell’invito a dedurre perfezionatasi il 4 aprile 2024 ha, quindi, utilmente interrotto il termine, all’epoca non ancora perento.
Le osservazioni fin qui esposte escludono la necessità di scrutinare l’eccepita inapplicabilità della sospensione dei termini ex art. 85, quarto comma, del D.L. 17.03.2020 n. 18.
Peraltro, il Collegio condivide l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le disposizioni emergenziali non si limitano “a disciplinare una sospensione ex lege solo dei termini processuali e procedimentali, ma anche dei termini di natura sostanziale come quelli previsti per la prescrizione ex art 1 comma 2 della l.20/1994” (recentemente, Sez. Campania n. 512/2023; Sez. Veneto n. 66/2024). Secondo tale indirizzo,
“mentre il primo periodo dell’art. 85 comma 4 si riferisce all’ipotesi in cui il vertice istituzionale dell’ufficio territoriale, come misura di contrasto all’emergenza epidemiologica, ha provveduto al rinvio d’ufficio delle udienze, la seconda parte assume un contenuto di carattere generale finalizzato a determinare la sospensione di tutta una serie di termini tra cui quelli di prescrizione (Sezione giur. Campania sent. 9.3.2022 n. 212)” (ibidem),
precisando che “la congiunzione “anche” ha la funzione lessicale di estendere al secondo periodo il regime temporale indicato nella prima parte e non di far riferimento alle ipotesi in cui l’effetto sospensivo si attiva qualora i termini debbano necessariamente cadere tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020. Ciò è confermato dal fatto che non si assiste a nessuna distinzione tra termini processuali e di natura sostanziale e nel silenzio della norma e in applicazione del principio ermeneutico in claris non fit interpretatio, non può ammettersi una preclusione normativa non espressamente prevista (Corte conti: Sez.
giur. Valle d’Aosta sent. 17.3.2021 n. 9; Sez. giur. Sardegna sent. 28.10.2021 n. 347; Sez. giur. Campania sent. 9.3.2022 n. 212; Sez. giur. Campania sent.
8.8.2022 n. 641; Sez. giur. Piemonte sent. 14.7.2022 n. 182; Sez. giur.
Lombardia sent. 8.8.2022 n. 214;Sez. giur. Lombardia sent. 5.12.2022 n. 270;
Sez. giur. Sardegna sent. 30.11.2022 n. 234; Sez. giur. Lazio sent. 6.2.2023 n.
81). (Sez. Campania,512/2023)” (ibidem; cfr. recentemente, anche Sez.
Liguria n. 37/2023; Sez. Piemonte n. 38/2023; Sez. Lombardia n. 35/2023).
2. Nel merito, la domanda attorea è fondata in relazione ad entrambe le poste di danno contestate.
2.1. E’ incontestato in giudizio il fatto che il sig. FR abbia svolto, nel periodo luglio 2018/gennaio 2023, in costanza di rapporto di impiego alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione, l’attività di allenatore sportivo professionista in favore della società TU ON, come risulta anche dai tre contratti scritti, stipulati in conformità alle previsioni dell’Accordo Collettivo Nazionale tra Federazione Italiana CO CI e Associazione Italiana Allenatori di CI, depositati in atti.
Secondo la Procura regionale, il rapporto lavorativo così instauratosi presenta tutti gli indici tipici del rapporto di lavoro subordinato, come tale vietato in maniera assoluta dall’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, dalla cui violazione discende la responsabilità, tipizzata, di cui all’art. 53, commi 7 e 7bis, del D.Lgs. n. 165/2001 non essendo state riversate nel conto dell’entrata del bilancio del Ministero le somme corrispondenti agli emolumenti percepiti, al pari di quanto avviene per le ipotesi, c.d. di incompatibilità relativa, di attività extraistituzionali autorizzabili, ma in concreto svolte in assenza di autorizzazione.
Sostiene, al contrario, il convenuto che il rapporto intercorrente con la TU dovesse essere ricondotto a quello di lavoro autonomo e, perciò, essendo stato regolarmente autorizzato, non vi era stata alcuna violazione dell’art.
53, comma 7, del D.Lgs. n. 165/2001, la cui applicazione, in ogni caso, non potrebbe essere estesa -come invece vorrebbe la Procura- alla diversa ipotesi, non ivi disciplinata, dell’attività in assoluto incompatibile e non autorizzabile.
Non ignora il Collegio che quest’ultimo orientamento, minoritario, è stato fatto proprio dalle Sezioni Riunite di questa Corte con pronuncia n.
1/2025/QM, secondo la quale l’ipotesi di responsabilità tipizzata disciplinata dall’art. 53, comma 7 e 7bis, del D.lgs. n. 165/2001 è circoscritta alle sole attività extraistituzionali in astratto autorizzabili, ma svolte in assenza di autorizzazione: nelle ipotesi di c.d. incompatibilità assoluta previste dall’art.
60 del D.P.R. n. 3/1957, caratterizzate dalla possibile conseguenza del licenziamento, il danno deve essere, invece, qualificato e dimostrato dal Pubblico Ministero.
Il Collegio, tuttavia, fa proprie le articolate e condivise ragioni del motivato dissenso espresso dalla Sez. Abruzzo nella sentenza n. 46 del 2025, nonché le ulteriori argomentazioni esposte nella sentenza della Sez. Toscana n. 99 del 2025, alle quali si fa rinvio ex art. 39, comma 2, lett. d) del c.g.c..
Va, infatti, condiviso l’ orientamento assunto in recenti pronunce dalle Sezioni di Appello (Sez. II App. n. 136/2025, n. 247/2025; Sez. I App. n.
181/2025) e dalle Sezioni territoriali di questa Corte (ex aliis, Sez. Sardegna nn. 167, 170 e 180/2025; Sez. Lombardia nn. 104, 105 e 140/2025; Sez.
Abruzzo n.46/2025; Sez. Emilia Romagna, n. 26/2025; Sez. Toscana, n. 56, 99/2025; Sez. Valle d’Aosta, n. 34/2025), secondo cui l’ambito di applicazione del divieto di espletamento di attività professionale esterna e la correlata imposizione del riversamento all’amministrazione di quanto percepito, previsti dall’art. 53, comma 7, d.lgs. 165/2001, debbano estendersi anche alle attività assolutamente incompatibili. Ciò risulta, infatti, coerente con un’interpretazione dell’art. 53, comma 7, fondata sulla ragionevolezza, atteso in particolare che la previsione dell’obbligo di riversamento dei compensi relativi ad “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati” può logicamente ricomprendere sia gli incarichi autorizzabili ma non autorizzati in concreto, sia gli incarichi non autorizzati per non essere consentita, a causa dell’incompatibilità assoluta, la loro autorizzazione.
Tale interpretazione, tanto più, appare coerente con il generale sistema di tutela apprestato dal Legislatore nella materia, risultando inammissibile ed irragionevole che l’ordinamento, da un lato, imponga la disciplina particolarmente rigorosa dell’art. 53, comma 7, all’espletamento di incarichi non autorizzati in concreto - ma che avrebbero potuto in astratto essere autorizzati - e, dall’altro lato, limiti al solo (e differente) piano disciplinare le conseguenze dell’espletamento di incarichi non autorizzati né autorizzabili a causa dell’incompatibilità assoluta delle relative prestazioni (recentemente, Sez. II App., n. 27/2025).
Alla luce di tali considerazioni assume secondario rilievo la questione della qualificazione della natura del rapporto di lavoro (subordinato/autonomo)
intercorso tra il sig. FR e la società TU, la quale, tuttavia, deve essere risolta sulla base degli elementi costitutivi dei contratti stipulati tra le parti
(che non sono oggetto di contestazione):
-dal punto di vista soggettivo, i contratti sono stati stipulati da una società sportiva affiliata alla F.I.G.C. e un soggetto, in possesso della qualifica di allenatore professionale di prima categoria, anch’egli tesserato F.I.G.C. (cfr.
premesse);
-dal punto di vista oggettivo, sono contratti di durata (legati alla stagione sportiva) che: 1) prevedono prestazioni continuative e recepiscono integralmente (art. 3) il contenuto degli accordi collettivi stipulati tra le rispettive associazioni rappresentative: F.I.C.G. per la società (si tratta di una forma di rappresentanza obbligatoria) e A.I.A.C. (Associazione Italiana Allenatori di CI: indipendentemente dall’adesione, gli accordi si applicano a tutti i contratti sportivi ex lege: art. 4 L. n. 91/1981); 2)
comprendono specificamente tanto l'obbligo dello sportivo al rispetto delle norme CONI, FIGC e Lega Pro, quanto l’accettazione della clausola compromissoria contenuta nell’accordo collettivo (art. 4); 3) disciplinano l’attività sportiva prestata a titolo oneroso (art. 2) fissando il corrispettivo nel
“minimo federale” e, cioè, nel compenso minimo stabilito, per ogni stagione, con accordi tra le Associazioni rappresentative.
Tali elementi vanno quindi presi in considerazione alla luce della disciplina che, ratione temporis, regolava il contratto di lavoro sportivo e, precisamente, la legge n. 91 del 1981.
L’art. 2 della legge stabilisce che sono sportivi professionisti “gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali”.
Il sig. FR era, appunto, uno “sportivo professionista” in quanto
“allenatore di prima categoria” “tesserato F.I.G.C.” e, cioè, in possesso di una qualificazione abilitante, riconosciuta dalla Federazione, conseguita al termine di uno specifico percorso di formazione, tant’è che nel contratto viene indicato come “allenatore professionista”.
L’art. 4 della legge n. 91 cit. inoltre prevede, ai primi due commi, che “1. Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in forma scritta, a pena di nullità, tra lo sportivo e la società destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie interessate. 2.La società ha l'obbligo di depositare il contratto presso la federazione sportiva nazionale per l'approvazione.”
I contratti sottoscritti dal sig. FR sono stati tutti predisposti secondo lo schema del contratto tipo previsto dall’accordo collettivo nazionale intercorrente tra le associazioni rappresentative (appunto, F.I.G.C. e A.I.A.C.)
e sono stati presentati alla Federazione Italiana CO CI per l’approvazione e l’inserimento nell’apposito registro (in alto a destra della prima pagina è annotato il numero di registrazione, in calce alle sottoscrizioni è riportata l’avviso relativo all’obbligo di deposito).
I successivi commi 4 e 5 prevedono, inoltre, che “4.Nel contratto individuale dovrà essere prevista la clausola contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici. 5.Nello stesso contratto potrà essere prevista una clausola compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione del contratto e insorte fra la società sportiva e lo sportivo sono deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovrà contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli arbitri e il modo di nominarli.” Tali previsioni sono state puntualmente riprese, come si è detto, nei contratti dedotti in giudizio (art. 4).
Non può, quindi, esservi dubbio alcuno in ordine alla qualificazione dell’attività prestata dal sig. FR come lavoro sportivo professionistico:
resta, tuttavia, da verificare se questo rientri nelle ipotesi di lavoro subordinato ovvero di lavoro autonomo (che, in verità, l’art. 3 della legge n.
91/1981 disciplina con espresso riferimento agli atleti professionisti, ma che nella prassi hanno trovato applicazione anche con riferimento ad altre figure di professionisti sportivi: cfr. ad es. Cass. Sez. Lav. n. 354/1996) ovvero, ancora, se possa essere inquadrato in una delle residuali ipotesi di collaborazione continuativa previste dalla legge all’epoca dei fatti (art. 409 c.p.c. lett. d), art. 2 d.lgs. 81/2015) antecedentemente alla novella introdotta alla disciplina del lavoro sportivo dal d.lgs. 36/2021 (entrata in vigore in epoca successiva ai fatti di causa, ai quali non è applicabile).
Determinante, a tale fine, è la documentazione in atti -non oggetto di contestazione- relativa al Libro unico del lavoro della società TU (doc. 16 Procura), dal quale si evince chiaramente che l’inquadramento era quello di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale: dal documento risulta, infatti, la registrazione delle presenze orarie giornaliere, dei giorni festivi e delle ferie retribuite, elementi chiaramente estranei ad un rapporto di collaborazione continuativa e men che meno, di lavoro autonomo (cfr. anche art. 39, comma 2, ultima parte, D.L. 112/2008: “Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro”).
L’attività svolta dal sig. FR, pertanto, rientra tra gli “impieghi” per i quali l’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957 pone un divieto di svolgimento in quanto assolutamente incompatibili con il rapporto di lavoro pubblico, divenendo pertanto irrilevante la circostanza che fosse stata chiesta, ed ottenuta, l’autorizzazione del Dirigente scolastico pro tempore (peraltro, limitatamente ai due contratti del 2018 e 2019).
Ma anche a voler diversamente inquadrare il rapporto di lavoro del sig.
FR con la società TU come collaborazione continuativa (alla quale, peraltro, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015 si sarebbero applicate in ogni caso le norme sul rapporto di lavoro subordinato, non rientrando nelle ipotesi di deroga ivi previste) o come lavoro autonomo (del quale, comunque, difetterebbero i requisiti e presupposti) la condotta si profilerebbe, in ogni caso, illecita.
Va fin da subito chiarito che, contrariamente a quanto affermato dal convenuto, le due autorizzazioni ottenute coprono unicamente i periodi luglio 2018/giugno2019 e luglio 2019/giugno 2020, non potendo la seconda in alcun modo essere interpretata in buona fede come concessa sine die.
In disparte, infatti, ogni ulteriore questione in ordine alla validità ed efficacia dell’autorizzazione (su cui si dirà oltre), il provvedimento è stato espressamente rilasciato in esito ad una istanza del sig. FR del 14 luglio 2019 in cui è stato chiaramente delimitato il periodo di tempo nel quale l’attività avrebbe dovuto svolgersi (luglio 2019-giugno 2020, appunto), di talchè nulla avrebbe potuto consentirgli di ritenere che l’autorizzazione fosse stata rilasciata a tempo indefinito, tanto più che ciò si sarebbe posto in aperto contrasto con le stesse previsioni di legge e che, comunque, il contratto sottoscritto con la TU ON era a tempo determinato (tant’è che l’attività viene qualificata nella domanda come “di carattere temporaneo parziale”).
In ogni caso, in relazione ai provvedimenti autorizzatori dedotti in giudizio va rilevato che, in entrami i casi, nella richiesta formulata dal sig. FR l’attività è genericamente qualificata come “allenatore calcistico”, senza alcuna indicazione circa la natura professionale della stessa (che, invece, risulta per tabulas dai contratti), la tipologia e misura dell’impegno richiesto, nonché l’onerosità.
I provvedimenti autorizzatori rilasciati sono, peraltro, incongruenti rispetto alle relative domande (pure richiamate nelle premesse), poiché non solo non vi è nessun riferimento alla specifica attività di allenatore, ma hanno per di più ad oggetto, genericamente, l’esercizio della “libera professione”, con la precisazione che “ai sensi della normativa vigente, l’attività può considerarsi di tipo libero professionale quando è necessaria l’iscrizione ad uno specifico albo professionale o un elenco speciale” e, quindi, con esclusione delle c.d.
professioni non ordinistiche regolamentate dalla legge n. 4/2013.
Orbene, l’attività di allenatore calcistico richiede, come si è detto, il possesso di una abilitazione che si consegue al termine di un percorso formativo e richiede il tesseramento alla Federazione Italiana CO CI, ma non per questo rientra nella categoria della “libera professione”, così come qualificata nei provvedimenti suddetti, dovendosi escludere, anche in base ai regolamenti dell’ordinamento sportivo di riferimento, la sussistenza, per il suo esercizio, dell’obbligo di iscrizione tanto in un albo professionale quanto in un elenco speciale.
Appare dunque, in primo luogo, di stridente evidenza la non corrispondenza tra l’oggetto della domanda (autorizzazione all’attività di allenatore calcistico) e quello del provvedimento (autorizzazione all’esercizio della libera professione c.d. ordinistica), non superabile attraverso alcuna operazione di esegesi del contenuto provvedimentale dell’atto in quanto assolutamente privo di motivazione.
Tale discrepanza, piuttosto, sembrerebbe derivare da un travisamento del fatto, come si desume dalla lettura delle premesse del provvedimento in cui viene richiamata una (mai avanzata) richiesta di “autorizzazione all’esercizio della libera professione”, chiaramente frutto di un errata qualificazione della natura dell’attività per cui il sig. FR aveva, invece, presentato la domanda.
Tale conclusione trova riscontro anche negli esiti delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza, che ha raccolto le dichiarazioni rese dalla Dirigente che, almeno apparentemente, avrebbe rilasciato le autorizzazioni, la quale ha precisato di non aver mai discusso con il sig. FR di problematiche relative all’attività di allenatore.
Alla luce di tali considerazioni appare evidente che i provvedimenti autorizzatori, in disparte la rilevanza della loro illegittimità (anche ai fini della disapplicazione ai sensi degli artt. 4 e 5 l.a.c.), non possono certo produrre l’effetto che si vorrebbe loro attribuire, dal momento che ciò che con questi sarebbe stato autorizzato è non una qualsiasi, generica, attività libero professionale (intesa come sinonimo di lavoro autonomo tout court), ma l’attività libero professionale in una ben specifica e precisa accezione (quella che richiede, cioè, l’iscrizione ad un albo o ad un elenco).
Orbene, in tale fattispecie non rientra l’attività di allenatore calcistico, che, pertanto, non può dirsi autorizzata: anche per i periodi luglio 2018/giugno 2019 e luglio 2019/giugno 2020, quindi, lo svolgimento dell’attività extraistituzionale di allenatore sportivo è avvenuto da parte del sig. FR in assenza di valida autorizzazione, in tal modo integrandosi la fattispecie, tipizzata, di illecito erariale di cui all’art 53, commi 7 e 7bis, del D.Lgs. n.
165/2001, da cui deriva il danno da mancata entrata corrispondente ai compensi percepiti.
Detti importi vanno presi in considerazione al lordo delle eventuali ritenute d’acconto e/o maggiorazioni contributive, così come chiarito dalla nota pronuncia delle Sezioni Riunite di questa Corte n. 13/2021, che ha posto il seguente principio di diritto: “In ipotesi di danno erariale conseguente all’omesso versamento dei compensi di cui all’art. 53, comma 7 e seguenti, del d.lgs n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d’acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile”.
Quanto all’elemento soggettivo, ritiene il Collegio che, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti, possa affermarsi “la natura dolosa della condotta illecita serbata dal convenuto, avendo egli agito con la consapevolezza e volontà dell’azione e dell’omissione, nonché delle sue conseguenze dannose” (Sez. Veneto, n. 106/2023).
Risulta, infatti, per tabulas la conoscenza da parte del convenuto del compendio normativo sulla disciplina delle incompatibilità, se non altro per averne dato, più volte, applicazione con le richieste di autorizzazione, ma anche in ragione della specifica professionalità rivestita di Direttore generale dei Servizi amministrativi, a cui competono mansioni di coordinamento del personale.
Del resto, il livello culturale e la lunga esperienza nella funzione rendono poco verosimile il legittimo affidamento circa la conformità della condotta ai doveri di servizio (in punto de quo: ex aliis, Sez. Veneto, n. 106/23), e ciò anche in ragione dell’ampio periodo temporale interessato e della pluralità degli incarichi, nonché dell’elevato importo dei compensi percepiti.
La consapevolezza in capo al convenuto della contrarietà della propria condotta alle disposizioni di legge in materia di incompatibilità emerge, poi, da due ulteriori circostanze.
In primo luogo, la estrema genericità con cui il contenuto dell’attività veniva descritto all’atto della richiesta di autorizzazione (nei casi in cui è stata inoltrata) senza alcuna allegazione dei relativi contratti, tanto da non consentire alcuna valutazione da parte dell’Amministrazione, ed anzi, da ingenerare in quest’ultima il travisamento in ordine all’inquadramento della tipologia stessa dell’attività, erroneamente qualificata come “libera professione” senza che, in realtà, lo fosse.
In secondo luogo, la circostanza che la società sportiva, rappresentata dallo stesso FR, ha reiteratamente omesso di notiziare, come invece doveroso, l’Amministrazione datrice di lavoro non solo in relazione alla stipula dei contratti, ma anche in relazione all’attribuzione di compensi per l’attività di allenatore, ponendo in tal modo un ulteriore ostacolo alla conoscibilità e, conseguentemente, alla verifica della sussistenza di potenziali
(o concreti) conflitti di interessi nell’attività da assentire.
Con la propria condotta omissiva, in violazione di specifici doveri di servizio di informativa nei confronti dell’Amministrazione datrice di lavoro, il convenuto, quindi, non ha posto quest’ultima nella condizione di conoscere e, comunque, di avere contezza in concreto, di quali contenuti si sostanziasse l’attività di allenatore che egli svolgeva per la TU ON.
A conferma di ciò basti pensare che il sig. FR, anche quando l’Amministrazione ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio della “libera professione”, non si è per nulla peritato di chiarire l’evidente e grossolana incongruenza del provvedimento rispetto alla propria istanza, fornendo all’Amministrazione gli elementi per esattamente inquadrare il rapporto intercorrente con la TU, e ciò è sufficiente ad escludere qualsivoglia, presunta, buona fede in capo al convenuto.
Dunque, il sig. FR, consapevolmente, ben potendosi prefigurare le conseguenze, tra cui l’ obbligo di riversamento dei compensi indebitamente percepiti, ha, nel corso di un ampio arco temporale (peraltro in continuità con quanto avveniva da ben prima), svolto una parallela attività extraistituzionale retribuita, le cui caratteristiche e contenuti sono rapportabili alla categoria dell’ “impiego” vietato dall’art. 60 del D.P.R. n.
3/1957 (e, quand’anche così non fosse inquadrabile, comunque priva di valida autorizzazione).
Ciò appare di ancor maggiore gravità alla luce del ruolo di Direttore generale dei servizi amministrativi di un’istituzione scolastica e dell’esperienza ventennale di servizio maturata in tale ruolo, che “impegnavano il convenuto alla più scrupolosa conoscenza e alla massima osservanza della normativa”
(Sez. Veneto, n. 106/2023).
2.2. La Procura regionale ha, inoltre, contestato al convenuto il danno erariale derivante dall’aver usufruito del congedo straordinario retribuito previsto dall’art 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001 per l’assistenza a familiare portatore di handicap grave nel periodo 1 agosto 2021 – 13 gennaio 2023 e quantificato nella misura dell’indennità percepita di euro 56.604,63
(al lordo delle ritenute previdenziali e fiscali, in applicazione del principio posto da Sez. Riunite, n. 13/2021/QM).
Durante la fruizione del periodo di congedo, infatti, il lavoratore ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L’indennità è a carico dell’Inps, ma viene anticipata dal datore di lavoro e recuperata con conguaglio contributivo (art. 42, comma 5 ter, D.Lgs. n. 151/2001).
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, della legge n. 53/2000, richiamato dal comma 5 dell’art. 42 cit., “durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa”.
Come si è visto, risulta per tabulas che il sig. FR nel periodo in cui ha usufruito del congedo ha svolto senza soluzione di continuità attività lavorativa retribuita come allenatore sportivo professionista per la TU ON in forza di contratti di lavoro scritti, stipulati secondo le previsioni dell’accordo collettivo nazionale intercorrente tra Federazione Italiana CO CI e Associazione Italiana Allenatori CI e ritualmente depositati presso la Federazione medesima. Non vi è dubbio che, indipendentemente dall’inquadramento del rapporto (se, cioè, si tratti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo), si tratti di “attività lavorativa”, vietata in senso assoluto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 53 del 2000.
La chiarezza del testo normativo non consente alcuna diversa interpretazione. Risulta, pertanto, provata la condotta illecita posta in essere dal sig. FR, che è connotata dall’elemento soggettivo del dolo, avendo egli agito con la consapevolezza e volontà di violare gli obblighi di legge e le puntuali prescrizioni della normativa in materia.
Al riguardo, rilevano sia l’anzianità di servizio e l’esperienza lavorativa del dipendente – assunto con contratto a tempo indeterminato sin dal 1°
settembre 1988 -, sia la sua conoscenza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro con l’amministrazione scolastica e della normativa in materia di congedo per aver fatto reiterato ricorso a periodi, continuativi e frazionati, di congedo straordinario.
Va, infatti, tenuto conto che, data la specifica professionalità del sig. FR
(dal 2000 con mansioni di dirigente generale dei servizi amministrativi che, ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.lgs. 165/2001 “sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale”), egli ben era a conoscenza, per motivi d’ufficio, delle disposizioni normative regolanti il sistema dei congedi nel pubblico impiego ed, in particolare, di quelli c.d. parentali (e dei connessi divieti) finalizzati a favorire l'assistenza al soggetto con handicap grave all'evidente fine di assicurare continuità nelle cure ed evitare vuoti pregiudizievoli alla salute psico-fisica del soggetto diversamente abile (Corte cost., 16/06/2005, n. 233).
“La normativa, pur interessata da diversi interventi della Consulta, che ha ampliato l’ambito dei soggetti potenzialmente beneficiari del congedo, continua ad essere particolarmente stringente con riguardo alle modalità di fruizione, agli obblighi informativi e ai divieti conseguenti. (….) A fortiori, al fine di verificare la sussistenza dell’illiceità della condotta e dell’elemento soggettivo del dolo, va considerata la giurisprudenza che - nel valutare la gravità dell'inadempimento del lavoratore, consistito nella violazione del divieto di svolgere qualsiasi attività lavorativa durante il periodo di aspettativa concessa per gravi motivi familiari, ai sensi dell’art. 4, l. n. 53 del 2000 - ha considerato sussistente la proporzionalità della sanzione del licenziamento per giustificato motivo soggettivo, rispetto a tale inadempimento, applicando le relative clausole generali secondo i criteri indicati dalla Corte di Cassazione in conformità ai principi desumibili dall'ordinamento generale (Cass. Ord. n. 19321 del 2022: Cass. n. 14504 del 2019; Cass. n. 7305 del 2018; Cass. n. 31155 del 2018; Cass. n. 18715 del 2016).” (Sez. Veneto n. 88/2023).
Ebbene, dalla documentazione di causa risulta che il sig. FR ha tenuto, nel periodo in considerazione, una condotta consapevolmente violativa degli obblighi di legge da cui è derivato un pregiudizio economico in capo all’erario corrispondente al pagamento, in suo favore, dell’indennità di cui all’art. 42, comma 5 ter, D.lgs. n. 151 del 2001, indennità illegittimamente erogata al convenuto in costanza dello svolgimento dell’attività lavorativa di allenatore sportivo.
E’, infatti, principio pacificamente affermato in giurisprudenza, anche di legittimità, che il beneficio - previsto dalla citata disposizione in favore del lavoratore – vada a compensare l'assistenza al disabile la cui cura - pur non potendo intendersi esclusiva al punto da impedire a chi la offre di dedicare spazi temporali adeguati alle personali esigenze di vita - deve comunque garantire al familiare in situazione di gravità di cui alla L. n. 104 del 1992, art.
3, comma 3, “un intervento assistenziale di carattere permanente, continuativo e globale” (Cass. Sez. Lav. n. 19580/2019).
Il congedo, -che “è, dunque, espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti dell'erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti (v. Corte Cost. n. 203 del 2013)”
(Cass. Sez. Lav. N. 19580/2019) - ha funzione compensativa o di ristoro delle energie impiegate dal dipendente per l'assistenza prestata al disabile e, quindi, “non può essere utilizzato per esigenze diverse (qualsiasi esse siano)
rispetto a quelle proprie per la funzione cui la norma è preordinata (il richiamo è anche a Corte Cost. n. 213 del 2016) atteso che il beneficio comporta un sacrificio organizzativo per il datore di lavoro giustificabile solo in presenza di esigenze riconosciute dal lavoratore e dalla coscienza sociale meritevoli di tutela” (Cass. Sez. Lav. n. 28606/2021).
In applicazione di tali principi l’aver prestato, da parte del sig. FR, attività lavorativa come allenatore di una squadra di calcio militante in un campionato di professionisti, con allenamenti quotidiani, ritiri estivi, trasferte su tutto il territorio nazionale, appare eccedente il concetto di
“spazio temporale adeguato alle personali esigenze di vita” che la giurisprudenza riconosce come conciliabile con l’assistenza da prestarsi al familiare disabile in caso di congedo straordinario: di tale istituto il convenuto ha, quindi, abusato, avendo esercitato il relativo diritto per finalità diverse o, comunque, sviate rispetto a quelle per le quali la posizione soggettiva di vantaggio è prevista.
Ne consegue che, per quanto finora rappresentato, la percezione da parte del sig. FR dell’indennità di cui all’art. 42, D.lgs. n. 151 del 2001 dev’essere considerata integralmente illegittima e foriera di danno per l’Istituto previdenziale che se ne è fatto carico. Il nocumento erariale va quantificato nell’importo erogato di euro 56.604,63, somma al lordo delle ritenute di legge in applicazione dei principi fissati dalle Sezioni Riunite di questa Corte con sentenza n. 13/2021/QM.
3. Quanto alla regolazione delle spese di giudizio, ai sensi dell’art. 31 c.g.c. le stesse seguono la condanna e, quindi, vanno poste a carico del convenuto, così come le spese del rito alternativo, stante l’avvenuta rinuncia, nella complessiva misura liquidata in dispositivo.
Tutto ciò premesso e considerato
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 32170 del registro di Segreteria promosso dalla Procura Regionale nei confronti di FR LU,
RESPINGE
l’eccezione preliminare di prescrizione e, in accoglimento della domanda attorea,
ND
LU FR al pagamento della somma di euro 135.941,81
(centotrentacinquemilanovecentoquarantuno/81) in favore del Ministero dell’Istruzione e del Merito e di euro 56.604,63
(cinquantaseimilaseicentoquattro/63) in favore dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali dalla data del deposito della sentenza al saldo effettivo ND ALTRESI’
LU FR al pagamento delle spese di giudizio, comprensive della fase del rito alternativo, che si liquidano in euro 96,00 (euro novantasei/00).
Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.
Così pronunciato in Venezia, all’esito dell’udienza del 9 luglio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
IE Alberghini MA ON
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario preposto
(firmato digitalmente)