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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 17/09/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
R. G. n. 3230/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPI SONIA PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: ) CP_1 C.F._1
Contumace
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
Contumace
PARTI RESISTENTI
Oggetto: regresso
MOTIVAZIONE
I) La società ricorrente agiva in giudizio contro la sig.ra quale titolare della ditta CP_1
individuale Gaia Service di Ranucci Gaia) e la al fine di «accertare il diritto Controparte_2
del in persona del legale rappresentante pro tempore, chiamato quale Parte_1 CP_ coobbligato in solido, al regresso rispetto a quanto versato all' a titolo di omesso versamento dei contributi;
- per l'effetto condannare la Sig.ra , nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, anche quale titolare, illimitatamente responsabile, di Gaia Service di CodiceFiscale_2
Ranucci Gaia, e la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2
restituzione della somma di € 16.527,00, o quella che risulterà dovuta, oltre interessi di legge».
In particolare, secondo la ricostruzione della società ricorrente, la stessa avrebbe dato in appalto i servizi di pulizia e accessori alla Ditta individuale della sig.ra la quale, a sua CP_1
volta, per un periodo, avrebbe subappaltato detti servizi all'altra società resistente e quest'ultima sarebbe rimasta inadempiente in relazione ai suoi obblighi contributivi.
In conseguenza di ciò, parte ricorrente si è vista costretta a versare l'importo richiesto in questa sede su intimazione di ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003. CP_3
II) Le parti resistenti non si costituivano, pur ritualmente evocate in giudizio, rimanendo contumaci.
Non necessitando attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
III) Nel merito, risulta provato documentalmente che parte ricorrente ha affidato in appalto i servizi di pulizia alla Ditta individuale della con la specifica del potere di CP_1 subappaltare il servizio unicamente alla Gaia Service S.r.l.s., previa comunicazione scritta (doc.
1, fasc. ricorrente).
Può dirsi altrettanto documentalmente dimostrato che la Ditta individuale resistente, dal febbraio 2016 abbia subappaltato il servizio alla società , subappalto nel quale, Controparte_2
dal settembre 2016 era subentrata – sempre quale appaltante- la società Gaia Service S.r.l.s., considerando che ha accertato la figura della nella qualità di parte CP_3 Controparte_2
datoriale dei lavoratori impiegati nell'appalto di servizi (cfr., doc. 4, fasc. ricorrente).
IV) L'art. 29 co. 2, nella versione vigente all'epoca dell'appalto (cfr., Cassazione civile sez. lav., 17/11/2021, n.34982: «In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile, per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali, è quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione»), disponeva che «Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
Dunque, l'azione di regresso non viene prevista unicamente verso il formale datore di lavoro (nel caso di specie, la ), bensì nei confronti dei coobbligati, che nel caso Controparte_2
di appalto e subappalto, sono tanto l'appaltatore, quanto il subappaltatore (datore di lavoro).
V) Avendo dimostrato in giudizio documentalmente l'avvenuto pagamento quale coobbligata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (cfr., doc. 5, fasc. ricorrente), parte ricorrente ha diritto al regresso nei confronti delle due coobbligate resistenti.
Queste ultime, allora, devono essere condannate in solido al pagamento, in favore della dell'importo di euro 16.527,00 oltre interessi legali dal ricorso Parte_1
al saldo effettivo.
VI) La circostanza che le parti resistenti non si siano costituite, pur ritualmente evocate in giudizio, rafforza il quadro probatorio proposta dalla parte ricorrente.
Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in solido Gaia Ranucci, quale titolare della ditta individuale Gaia Service di Ranucci Gaia e la al pagamento, in favore Controparte_2
della parte ricorrente dell'importo di euro 16.527,00 oltre Parte_1
interessi legali dal ricorso al saldo effettivo;
B) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.750,00 per onorari, euro 237,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP.
Firenze, 17/09/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FIRENZE
Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 127 TER C.P.C.
il Giudice del lavoro dr. Leonardo Pucci, pronunciando
SENTENZA
nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. TRIPI SONIA PARTE RICORRENTE CONTRO
(cf: ) CP_1 C.F._1
Contumace
(P.I. ) Controparte_2 P.IVA_2
Contumace
PARTI RESISTENTI
Oggetto: regresso
MOTIVAZIONE
I) La società ricorrente agiva in giudizio contro la sig.ra quale titolare della ditta CP_1
individuale Gaia Service di Ranucci Gaia) e la al fine di «accertare il diritto Controparte_2
del in persona del legale rappresentante pro tempore, chiamato quale Parte_1 CP_ coobbligato in solido, al regresso rispetto a quanto versato all' a titolo di omesso versamento dei contributi;
- per l'effetto condannare la Sig.ra , nata a [...] il [...], C.F. CP_1
, anche quale titolare, illimitatamente responsabile, di Gaia Service di CodiceFiscale_2
Ranucci Gaia, e la in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2
restituzione della somma di € 16.527,00, o quella che risulterà dovuta, oltre interessi di legge».
In particolare, secondo la ricostruzione della società ricorrente, la stessa avrebbe dato in appalto i servizi di pulizia e accessori alla Ditta individuale della sig.ra la quale, a sua CP_1
volta, per un periodo, avrebbe subappaltato detti servizi all'altra società resistente e quest'ultima sarebbe rimasta inadempiente in relazione ai suoi obblighi contributivi.
In conseguenza di ciò, parte ricorrente si è vista costretta a versare l'importo richiesto in questa sede su intimazione di ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003. CP_3
II) Le parti resistenti non si costituivano, pur ritualmente evocate in giudizio, rimanendo contumaci.
Non necessitando attività istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
III) Nel merito, risulta provato documentalmente che parte ricorrente ha affidato in appalto i servizi di pulizia alla Ditta individuale della con la specifica del potere di CP_1 subappaltare il servizio unicamente alla Gaia Service S.r.l.s., previa comunicazione scritta (doc.
1, fasc. ricorrente).
Può dirsi altrettanto documentalmente dimostrato che la Ditta individuale resistente, dal febbraio 2016 abbia subappaltato il servizio alla società , subappalto nel quale, Controparte_2
dal settembre 2016 era subentrata – sempre quale appaltante- la società Gaia Service S.r.l.s., considerando che ha accertato la figura della nella qualità di parte CP_3 Controparte_2
datoriale dei lavoratori impiegati nell'appalto di servizi (cfr., doc. 4, fasc. ricorrente).
IV) L'art. 29 co. 2, nella versione vigente all'epoca dell'appalto (cfr., Cassazione civile sez. lav., 17/11/2021, n.34982: «In tema di appalto di opere o di servizi, nella successione delle disposizioni diversamente regolanti la materia, il regime di solidarietà applicabile, per la riscossione dei crediti degli enti previdenziali, è quello vigente al momento di esecuzione della prestazione lavorativa, in cui sorge il diritto alla retribuzione ed alla contribuzione»), disponeva che «Il committente che ha eseguito il pagamento è tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali».
Dunque, l'azione di regresso non viene prevista unicamente verso il formale datore di lavoro (nel caso di specie, la ), bensì nei confronti dei coobbligati, che nel caso Controparte_2
di appalto e subappalto, sono tanto l'appaltatore, quanto il subappaltatore (datore di lavoro).
V) Avendo dimostrato in giudizio documentalmente l'avvenuto pagamento quale coobbligata ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 (cfr., doc. 5, fasc. ricorrente), parte ricorrente ha diritto al regresso nei confronti delle due coobbligate resistenti.
Queste ultime, allora, devono essere condannate in solido al pagamento, in favore della dell'importo di euro 16.527,00 oltre interessi legali dal ricorso Parte_1
al saldo effettivo.
VI) La circostanza che le parti resistenti non si siano costituite, pur ritualmente evocate in giudizio, rafforza il quadro probatorio proposta dalla parte ricorrente.
Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto della non effettuazione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il giudice, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, visto l'art. 429 c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna in solido Gaia Ranucci, quale titolare della ditta individuale Gaia Service di Ranucci Gaia e la al pagamento, in favore Controparte_2
della parte ricorrente dell'importo di euro 16.527,00 oltre Parte_1
interessi legali dal ricorso al saldo effettivo;
B) condanna le parti resistenti in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 3.750,00 per onorari, euro 237,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP.
Firenze, 17/09/2025
Il giudice dr. Leonardo Pucci