Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 03/08/2001, n. 10675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10675 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIA1 0 675 /01 LA CORTE SUPREMA D C. Mandato;
invalidità per SEZIONE TERZA CIVILE Incapacità naturale;
prova Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15368/99 Dott. Angelo GIULIANO - Presidente Rel. Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO 23293 Cron. Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. 3625 MALZONE Consigliere Dott. Ennio FINOCCHIARO Consigliere - Ud. 05/04/01 Dott. Mario ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AN CH, AN SE, figli ed eredi di AI IL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CRESCENZIO 2, presso lo studio dell'avvocato OSVALDO FASSARI, che li difende unitamente all'avvocato ARISTODEMO TARONI, giusta delega in atti;
Richiesta copia_studio_ IL SOLE 24 ORE aul Sig.
- ricorrenti -
por diritti L.3000 0-3 AGA 200
contro
ABITAT S.A.S. di PE & C in persona del legale rappresentante arch. Giulio Peruzzi, elettivamente CANCELLERIA domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo 2001 studio dell'avvocato ALESSIO PETRETTI, che la difende 682 unitamente all'avvocato CARLO GALLI, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1620/98 della Corte d'Appello di MILANO, Sezione Seconda Civile emessa il 20/5/1998, depositata il 09/06/98; RG.2442/1993, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/01 dal Consigliere Dott. Giovanni Silvio COCO;
udito l'Avvocato ALESSIO PETRETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il I I rigetto del I° e ° motivo del ricorso e l'inammissibilità del III, IV e V motivo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1°, 1) Con atto notificato in data 13.7.87, la Abi- tat sas, premesso che: - AI OM ved. MP le aveva conferito, attraverso la sottoscrizione di apposito modulo, manda- to a vendere una casa di sua proprietà, obbligandosi a corrispondere il compenso di L. 10.000.000 (più IVA); - L'affare non si era concluso per fatto e colpa della AI;
tutto ciò premesso ha citato davanti al Tribunale di Lecco la AI, chiedendo che fosse condannata al pagamento della somma concordata di L. 10.000.000 con interessi. 2 -1°, 2) Costituitosi il contraddittorio, la Raimon- di ha eccepito di non avere mai sottoscritto il modulo indicato dalla controparte e, in subordine, la invali- dità del contratto, essendo la stessa al momento della stipula incapace di intendere e di volere. -2°, 1) Il Tribunale adito ha condannato la Raimon- di al pagamento della somma richiesta dall'attrice con sentenza che la Corte di Appello di Milano ha conferma- to con la seguente motivazione. -2°, 2) Posto che il contratto intercorso tra le parti si doveva qualificare come un contratto atipico lecito e valido, non ricorrevano valide ragioni per re- iterare le c.t.u. già disposte in primo grado per ac- certare: a) la naturale capacità mentale della AI al momento della stipulazione del contratto: infatti "la AI aveva dimostrato di sapere bene tutelare i propri interessi" e la procedura della sua inabilita- zione era iniziata due anni dopo la conclusione del contratto in esame;
b) l'autenticità della sottoscrizione era stata adeguatamente e correttamente motivata e supportata dalla c.t.u. in primo grado attraverso la inequivocabi- le identità della scrittura di comparazione (la cita- zione a giudizio). 3 2°, 3) Si doveva egualmente rigettare un'altra ri- chiesta di annullabilità, dato che la AI non era legalmente incapace a norma dell'art. 1425 c.c., né ri- correva l'ipotesi prevista dall'art. 428 c.C., mancando del tutto la prova della malafede della controparte. 3°, 1) Di tale sentenza MP LE e IU, figli e successori della originaria attrice AI, hanno chiesto la cassazione, con ricorso affidato а cinque motivi, al quale la AT resiste con controri- corso. II MOTIVI DELLA DECISIONE 1°,1) Con il primo motivo formulato per violazio- ne degli artt. 1425, CO. 2 e 428 C.C. e 113 e 115 c.p.c. si avanzano molteplici censure relative ai punti sub 1, 2à, 2, "a" e "b" e 2°, 3 della sentenza impugnata, svolgendo alcune argomentazioni e considera- - "se i giudici di merito avessero soffermato la zioni loro attenzione sulle relazioni ✓ Depositate negli atti della causa di inabilitazione e di interdizione avrebbero dovuto pervenire al convincimento che la Rai- mondi era incapace"; la stessa aveva sempre sostenuto di non avere firmato il modulo per il mandato a vende- re;
che l'affare era svantaggioso;
il prezzo indicato nell'atto di vendita successiva poteva essere inferiore 4 a quello effettivo le quali si limitano a prospettare una ricostruzione dei fatti opposta a quella elaborata su ciascun punto controverso con motivazioni adeguate, logicamente e giuridicamente ineccepibili (In partico- lare, per quanto attiene al prezzo effettivo della ven- dita, la AI avrebbe avuto l'onere di dimostrare che questo era diverso da quello dichiarato). 2°, 1) Con il secondo motivo- formulato per viola- zione degli artt. 61, 113, 115 e 191 c.p.c. i ricor renti reiterano la precedenti doglianze sotto il profi- lo del mancato accoglimento in appello delle istanze di c.t.u. avanzate per accertare lo stato di incapacità naturale della AI, la sottoscrizione del modulo e l'effettivo valore del bene alienato. 2°, 2) Ancora una volta però i ricorrenti formulano considerazioni, sostanzialmente già svolte nel primo motivo, che non valgono a disattendere la sentenza con- testata, la quale, come si è esposto (cfr. 1, 2°, 2, "a" e "b") ha adeguatamente motivato il rigetto di ognuna delle richieste di nuove c.t.u. in appello, ri- tenendole irrilevanti, con giudizio di merito non re- iterabile in sede di legittimità. 3°, 1) Il terzo motivo - formulato per avere la sentenza di appello, in violazione degli artt. 752 e 754 c.p.c., condannato gli eredi della originaria debi- 5 trice in solido risulta del tutto nuovo, mentre dove- va essere formulato almeno in fase di appello, essendo stato questo proposto dagli attuali ricorrenti. 4°, 1) Il quarto formulato per violazione degli artt. 1754, 1755, 1322 c.c. e 113 c.p.c. contesta la ricostruzione del regolamento negoziale formulata dalla sentenza impugnata (cfr. ante I, 2°, 2), deducendo as- sertivamente che "doveva trovare applicazione la disci- plina relativa al contratto di mediazione e in partico- lare anche la norma di cui all'art. 1755 c.c., per cui "non essendo stato il contratto definitivo concluso grazie alla intermediazione della AT nessuna prov- vigione era dovuta alla stessa". 4°, 2) Così argomentando, i ricorrenti disattendono F immotivatamente il diverso e non specificamente con- testato ragionamento della sentenza impugnata, la quale ha invece inquadrato il regolamento negoziale in- tercorso tra le parti nella fattispecie del contratto atipico lecito e regolare che prevedeva la correspon- sione del "compenso pattuito" anche in caso di rinuncia da parte della AI (fatto che i ricorrenti neppure disattendono). -5°, 1) Il quinto motivo formulato per violazione degli art. 274, co. 2 e 113 c.p.c. - si basa su una se- rie di asserzioni - tra la causa in esame e altra, per 6 le quali era stata richiesta la riunione, vi era iden- -tità di soggetti, di petitum e di causa petendi avan- zate senza neppure fare riferimento agli atti proces- suali che ne dovrebbero dimostrare la fondatezza, né tantomeno riprodurre, in evidente violazione del prin- cipio di autosufficienza del ricorso, il loro contenuto (e in parte smentite dagli stessi ricorrenti, i quali 40000 espongono che l'altra causa aveva un petitum evidente- 10:290200 provvigione per mente diverso: il pagamento della l'affare concluso dalla AI). 6°, 1) Per le ragioni esposte il ricorso deve esse- re rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese, come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in L. 167.000/ e dei relativi onorari che liquida in compressive L.
2.500.000. Così deciso in Roma in data 5 aprile 2001. IL CONSIGLIERE EST IL PRESIDENTE IL CANCELLIERE C Giovanni Giambattista UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Depositata in Cancelleria 20 NOV 2001: 4. Registrato in data aln 52724 versate 2 00 - 3 AGO. 2001 In aggi, lì 9. (lire DUECENTON VANTAMILA IL CANCELLIERE C1 p. II Dirigente Avea Seper Giovanni Giambattista (D.ssa Maria Grazia Dr Filiper Responsabile Servizio Att Gindiziari R O C (Dr. MBACCICHINI)