CASS
Sentenza 19 giugno 2023
Sentenza 19 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2023, n. 26338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26338 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: AL DI CATANZARO nei confronti di: GIP AL OL con l'ordinanza del 17/01/2023 del AL di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO GALATI;
lette le conclusioni del PG nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA FR OY che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 26338 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'ambito del procedimento di esecuzione promosso nell'interesse di PA ZZ volto alla declaratoria di estinzione dei reati a norma dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., il Tribunale di TA ha emesso, in data 17 gennaio 2023, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., sollevando conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. L'autorità che propone il conflitto ha premesso che il predetto giudice, investito quale giudice dell'esecuzione della richiesta nell'interesse del condannato, ha declinato la propria competenza disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale catanzarese in quanto l'ultima sentenza definitiva a carico di ZZ è stata emessa dal Giudice di pace di TA il 18 marzo 2021, esecutiva il 4 maggio 2021. A parere del giudice che ha sollevato il conflitto, la competenza a decidere sulla richiesta presentata nell'interesse di ZZ spetta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in quanto l'art. 40, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che, nel caso in cui i provvedimenti siano stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, la competenza spetta a quest'ultimo. Nel caso di specie, il Tribunale di TA non ha emesso alcun provvedimento essendo costituito l'unico provvedimento emesso dal giudice ordinario dal decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 4 novembre 2011 che, quindi, è il giudice dell'esecuzione funzionalmente competente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo di competenza deve essere ritenuto sussistente, avendo il Tribunale di TA ed il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ricusato di prendere cognizione della richiesta avanzata da PA ZZ e volta alla dichiarazione di estinzione dei reati ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. 2. Sussiste la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. 1 Dalla disamina degli atti risulta che, a carico di ZZ, il Tribunale di TA non ha emesso alcun provvedimento, fra quelli definitivi. Pertanto, non esiste alcuna ragione per la quale dovrebbe ritenersi la competenza di quel giudice a provvedere sull'istanza del condannato. Affinché possa determinarsi la competenza di un giudice diverso dal giudice di pace che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, è necessario che l'esecuzione riguardi più provvedimenti, alcuni dei quali emessi dal giudice di pace, gli altri dal giudice ordinario. In tal senso dispone l'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000. Nel caso di specie, deve affermarsi la competenza del giudice ordinario;
ma deve, pur sempre trattarsi, di un giudice ordinario che abbia emesso un provvedimento in esecuzione, non potendosi configurare alcuna competenza in capo ad un giudice ordinario terzo. Poiché, dal certificato del Casellario emerge che, a carico di ZZ, risultano emessi due provvedimenti definitivi (decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - esecutivo il 25 febbraio 2012 e sentenza del Giudice di pace di TA - irrevocabile il 4 maggio 2021), la competenza esecutiva appartiene al primo. 3. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 11/04/2023 Il Presidente
lette le conclusioni del PG nella persona del Sostituto Procuratore generale MARIA FR OY che ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli;
udito il difensore Penale Sent. Sez. 1 Num. 26338 Anno 2023 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 11/04/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Nell'ambito del procedimento di esecuzione promosso nell'interesse di PA ZZ volto alla declaratoria di estinzione dei reati a norma dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., il Tribunale di TA ha emesso, in data 17 gennaio 2023, ordinanza ai sensi dell'art. 30 cod. proc. pen., sollevando conflitto negativo di competenza con il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. L'autorità che propone il conflitto ha premesso che il predetto giudice, investito quale giudice dell'esecuzione della richiesta nell'interesse del condannato, ha declinato la propria competenza disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale catanzarese in quanto l'ultima sentenza definitiva a carico di ZZ è stata emessa dal Giudice di pace di TA il 18 marzo 2021, esecutiva il 4 maggio 2021. A parere del giudice che ha sollevato il conflitto, la competenza a decidere sulla richiesta presentata nell'interesse di ZZ spetta al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in quanto l'art. 40, comma 4, d.lgs. n. 274 del 2000 stabilisce che, nel caso in cui i provvedimenti siano stati emessi dal giudice di pace e da altro giudice ordinario, la competenza spetta a quest'ultimo. Nel caso di specie, il Tribunale di TA non ha emesso alcun provvedimento essendo costituito l'unico provvedimento emesso dal giudice ordinario dal decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli del 4 novembre 2011 che, quindi, è il giudice dell'esecuzione funzionalmente competente. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il conflitto negativo di competenza deve essere ritenuto sussistente, avendo il Tribunale di TA ed il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ricusato di prendere cognizione della richiesta avanzata da PA ZZ e volta alla dichiarazione di estinzione dei reati ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen. 2. Sussiste la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli. 1 Dalla disamina degli atti risulta che, a carico di ZZ, il Tribunale di TA non ha emesso alcun provvedimento, fra quelli definitivi. Pertanto, non esiste alcuna ragione per la quale dovrebbe ritenersi la competenza di quel giudice a provvedere sull'istanza del condannato. Affinché possa determinarsi la competenza di un giudice diverso dal giudice di pace che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, è necessario che l'esecuzione riguardi più provvedimenti, alcuni dei quali emessi dal giudice di pace, gli altri dal giudice ordinario. In tal senso dispone l'art. 40, comma 3, d.lgs. n. 274 del 2000. Nel caso di specie, deve affermarsi la competenza del giudice ordinario;
ma deve, pur sempre trattarsi, di un giudice ordinario che abbia emesso un provvedimento in esecuzione, non potendosi configurare alcuna competenza in capo ad un giudice ordinario terzo. Poiché, dal certificato del Casellario emerge che, a carico di ZZ, risultano emessi due provvedimenti definitivi (decreto penale del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli - esecutivo il 25 febbraio 2012 e sentenza del Giudice di pace di TA - irrevocabile il 4 maggio 2021), la competenza esecutiva appartiene al primo. 3. Alla luce di quanto esposto, deve essere dichiarata la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in data 11/04/2023 Il Presidente