Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 322
CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Mancata impugnazione atti prodromici

    Il ricorso è inammissibile ai sensi degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, D.Lgs. 546/1992, in quanto l'invito al pagamento e l'atto di irrogazione sanzione sono stati notificati via PEC e non impugnati nei termini perentori di 60 giorni. La pretesa tributaria è quindi cristallizzata e non più sindacabile in sede di impugnazione della cartella.

  • Rigettato
    Infondatezza nel merito

    Anche a voler superare il profilo dell'inammissibilità, il ricorso è infondato. Nel giudizio RGR 2222/2023, la ricorrente ha impugnato due atti, richiedendo il versamento del contributo unificato con riferimento al valore di ciascun atto. Il versamento di € 1.500,00 è insufficiente a fronte del contributo unificato complessivo di € 3.000,00.

  • Rigettato
    Inapplicabilità art. 14, comma 3.1, T.U.S.G.

    Le censure che richiamano l'art. 14, comma 3.1, T.U.S.G. sono inconferenti, poiché tale disposizione si riferisce esclusivamente ai procedimenti civili e non al processo tributario, che è regolato dagli artt. 16 e 248 DPR 115/2002 per il recupero del contributo unificato omesso o insufficiente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 322
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 322
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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