CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. X, sentenza 20/01/2026, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 322/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3956/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Corte Di Giustizia Tributaria Di Primo Grado Di Salerno - 05378960651
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250102479013000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'11/07/2025 la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250102479013000, per l'importo di € 4.616,16, chiedendone la sospensione e l'annullamento, deducendo in sintesi:
a) l'avvenuto regolare versamento del contributo unificato nel giudizio RGR 2222/2023;
b) l'erroneità della procedura di recupero seguita dalla Segreteria della CGT (asserita mancata previa comunicazione/“invito”);
c) l'inapplicabilità della cartella per inesistenza del titolo esecutivo e per violazione dell'art. 14, comma 3.1,
T.U.S.G..
Si sono costituiti Agenzia Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva sulle questioni attinenti alla debenza e quantificazione del contributo unificato, trattandosi di profili propri dell'Ufficio che ha formato il ruolo;
ha chiesto il rigetto e la condanna alle spese ex art. 15, comma 2- sexies, D.Lgs. 546/1992.
Si è altresì costituito l'Ufficio di Segreteria della CGT di Salerno, che ha ricostruito la sequenza: versamento parziale del CUT (€ 1.500,00), invito ad integrare di ulteriori € 1.500,00 (prot. 74346 del 31/05/2023, notificato via PEC), irrogazione sanzione (prot. 118225 del 28/09/2023, notificata via PEC), iscrizione a ruolo (ruolo n. 006176/2025, visto del 19/02/2025) e affidamento ad AER;
ha eccepito l'inammissibilità del ricorso contro cartella per mancata impugnazione nei termini dei prodromici invito e sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine: inammissibilità per mancata impugnazione degli atti prodromici
Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, D.Lgs.
546/1992. Dalla documentazione in atti risulta che l'invito al pagamento del contributo unificato insufficiente
(prot. 74346 del 31/05/2023) e il successivo atto di irrogazione sanzione (prot. 118225 del 28/09/2023) sono stati ritualmente notificati via PEC alla ricorrente, la quale non li ha impugnati nel termine perentorio di 60 giorni. Ne consegue la cristallizzazione della pretesa tributaria recata da tali atti, non più sindacabile in sede di impugnazione della cartella, che resta censurabile solo per vizi propri.
Sul punto è consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione, che qualifica l'invito al pagamento ex art. 248 DPR 115/2002 come atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, da gravare entro 60 giorni, pena l'intangibilità della pretesa (tra le altre: Cass. 23532/2020, Cass. 16288/2021, Cass.
21027/2022, Cass. 21538/2022).
2. In via gradata: infondatezza nel merito
Anche a voler superare il profilo pregiudiziale, il ricorso è infondato.
Nel giudizio RGR 2222/2023 la ricorrente ha impugnato due atti (l'intimazione di pagamento e il sotteso avviso di accertamento), sicché, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, DPR 115/2002 in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992, il contributo unificato deve essere determinato con riferimento al valore di ciascun atto impugnato e versato nella somma dei contributi dovuti per ogni singolo atto. Il versamento di € 1.500,00 risulta dunque insufficiente a fronte del CUT complessivo di € 3.000,00, come correttamente rideterminato dall'Ufficio. (v. anche Cass. 25607/2024, 15886/2022, 29998/2022).
Le censure che richiamano l'art. 14, comma 3.1, T.U.S.G. (divieto di iscrizione a ruolo senza versamento del CUT) sono inconferenti: tale disposizione si riferisce esclusivamente ai procedimenti civili e non al processo tributario, il quale è regolato – per il recupero del contributo unificato omesso o insufficiente – dagli artt. 16 e 248 DPR 115/2002 (invito al pagamento, sanzione ex art. 71 DPR 131/1986, iscrizione a ruolo con interessi legali). La sequenza procedimentale seguita dall'Ufficio è conforme alla normativa.
3. Legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
Le doglianze di merito sulla debenza/quantificazione del contributo unificato attengono a profili estranei all'operato di AER, cui compete la mera riscossione del credito già affidato a ruolo. Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva di AER limitatamente ai motivi che investono la determinazione della pretesa (ferma la legittimazione sul piano dei vizi propri della cartella). (cfr. Cass. 6540/2002, 11164/2004,
8613/2011)
La Corte in composizione monocratica:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 07120250102479013000, per mancata impugnazione nei termini dell'invito al pagamento (prot. 74346 del 31/05/2023) e dell'atto di irrogazione sanzione (prot. 118225 del 28/09/2023); in ogni caso rigetta il ricorso perché infondato nel merito;
2. Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate – Riscossione limitatamente alle censure sulla debenza/quantificazione del contributo unificato;
3. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in
€ 1.000,00 così suddivise: € 500,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione ed € 500,00 in favore dell'Ufficio di Segreteria della CGT di Salerno;
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992, pone a carico della ricorrente un importo pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.000,00 omnicomprensive così suddivise: € 500,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione ed € 500,00 in favore dell'Ufficio di Segreteria della CGT di
Salerno. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, D.Lgs. 546/1992, pone a carico della ricorrente un importo pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ove dovuto.
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 10, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
GUADAGNI LUIGI, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3956/2025 depositato il 28/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Roberto Bracco N. 20 80133 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Corte Di Giustizia Tributaria Di Primo Grado Di Salerno - 05378960651
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250102479013000 CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO
2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il 16/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (//)
Resistente/Appellato: (//)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato l'11/07/2025 la società Ricorrente_1 s.r.l. ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250102479013000, per l'importo di € 4.616,16, chiedendone la sospensione e l'annullamento, deducendo in sintesi:
a) l'avvenuto regolare versamento del contributo unificato nel giudizio RGR 2222/2023;
b) l'erroneità della procedura di recupero seguita dalla Segreteria della CGT (asserita mancata previa comunicazione/“invito”);
c) l'inapplicabilità della cartella per inesistenza del titolo esecutivo e per violazione dell'art. 14, comma 3.1,
T.U.S.G..
Si sono costituiti Agenzia Entrate – Riscossione, eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione passiva sulle questioni attinenti alla debenza e quantificazione del contributo unificato, trattandosi di profili propri dell'Ufficio che ha formato il ruolo;
ha chiesto il rigetto e la condanna alle spese ex art. 15, comma 2- sexies, D.Lgs. 546/1992.
Si è altresì costituito l'Ufficio di Segreteria della CGT di Salerno, che ha ricostruito la sequenza: versamento parziale del CUT (€ 1.500,00), invito ad integrare di ulteriori € 1.500,00 (prot. 74346 del 31/05/2023, notificato via PEC), irrogazione sanzione (prot. 118225 del 28/09/2023, notificata via PEC), iscrizione a ruolo (ruolo n. 006176/2025, visto del 19/02/2025) e affidamento ad AER;
ha eccepito l'inammissibilità del ricorso contro cartella per mancata impugnazione nei termini dei prodromici invito e sanzione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine: inammissibilità per mancata impugnazione degli atti prodromici
Il ricorso è inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 19, comma 3, e 21, comma 1, D.Lgs.
546/1992. Dalla documentazione in atti risulta che l'invito al pagamento del contributo unificato insufficiente
(prot. 74346 del 31/05/2023) e il successivo atto di irrogazione sanzione (prot. 118225 del 28/09/2023) sono stati ritualmente notificati via PEC alla ricorrente, la quale non li ha impugnati nel termine perentorio di 60 giorni. Ne consegue la cristallizzazione della pretesa tributaria recata da tali atti, non più sindacabile in sede di impugnazione della cartella, che resta censurabile solo per vizi propri.
Sul punto è consolidato l'orientamento della Corte di Cassazione, che qualifica l'invito al pagamento ex art. 248 DPR 115/2002 come atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 546/1992, da gravare entro 60 giorni, pena l'intangibilità della pretesa (tra le altre: Cass. 23532/2020, Cass. 16288/2021, Cass.
21027/2022, Cass. 21538/2022).
2. In via gradata: infondatezza nel merito
Anche a voler superare il profilo pregiudiziale, il ricorso è infondato.
Nel giudizio RGR 2222/2023 la ricorrente ha impugnato due atti (l'intimazione di pagamento e il sotteso avviso di accertamento), sicché, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, DPR 115/2002 in combinato disposto con l'art. 12, comma 2, D.Lgs. 546/1992, il contributo unificato deve essere determinato con riferimento al valore di ciascun atto impugnato e versato nella somma dei contributi dovuti per ogni singolo atto. Il versamento di € 1.500,00 risulta dunque insufficiente a fronte del CUT complessivo di € 3.000,00, come correttamente rideterminato dall'Ufficio. (v. anche Cass. 25607/2024, 15886/2022, 29998/2022).
Le censure che richiamano l'art. 14, comma 3.1, T.U.S.G. (divieto di iscrizione a ruolo senza versamento del CUT) sono inconferenti: tale disposizione si riferisce esclusivamente ai procedimenti civili e non al processo tributario, il quale è regolato – per il recupero del contributo unificato omesso o insufficiente – dagli artt. 16 e 248 DPR 115/2002 (invito al pagamento, sanzione ex art. 71 DPR 131/1986, iscrizione a ruolo con interessi legali). La sequenza procedimentale seguita dall'Ufficio è conforme alla normativa.
3. Legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione
Le doglianze di merito sulla debenza/quantificazione del contributo unificato attengono a profili estranei all'operato di AER, cui compete la mera riscossione del credito già affidato a ruolo. Va pertanto dichiarata la carenza di legittimazione passiva di AER limitatamente ai motivi che investono la determinazione della pretesa (ferma la legittimazione sul piano dei vizi propri della cartella). (cfr. Cass. 6540/2002, 11164/2004,
8613/2011)
La Corte in composizione monocratica:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso proposto da Ricorrente_1 s.r.l. avverso la cartella di pagamento n. 07120250102479013000, per mancata impugnazione nei termini dell'invito al pagamento (prot. 74346 del 31/05/2023) e dell'atto di irrogazione sanzione (prot. 118225 del 28/09/2023); in ogni caso rigetta il ricorso perché infondato nel merito;
2. Dichiara la carenza di legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate – Riscossione limitatamente alle censure sulla debenza/quantificazione del contributo unificato;
3. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in
€ 1.000,00 così suddivise: € 500,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione ed € 500,00 in favore dell'Ufficio di Segreteria della CGT di Salerno;
4. Ai sensi dell'art. 15, comma 2-sexies, D.Lgs. 546/1992, pone a carico della ricorrente un importo pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano complessivamente in € 1.000,00 omnicomprensive così suddivise: € 500,00 in favore di Agenzia delle Entrate – Riscossione ed € 500,00 in favore dell'Ufficio di Segreteria della CGT di
Salerno. Ai sensi dell'art. 15, comma 2 sexies, D.Lgs. 546/1992, pone a carico della ricorrente un importo pari al contributo unificato dovuto per il presente giudizio, ove dovuto.