CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XII, sentenza 28/01/2026, n. 1240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1240 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1240/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CAPIZZI ETTORE, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
MORGIGNI ALDO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19364/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433581 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433581 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433581 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433581 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433581 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433581 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento avvisi
Resistente/Appellato: Rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugna l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401433581 per omessa dichiarazione e omesso pagamento della TARI e della TEFA per gli anni 2018 -2023, notificato in data
28.10.2024, da Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche - Direzione Gestione dei procedimenti connessi alle Entrate Fiscali. L'Avviso di importo di € 15.061,00 si riferisce all'immobile sito in Roma, Indirizzo 1.
Chiede il ricorrente l'annullamento dell'atto eccependo: - la prescrizione dell'anno 2018 essendo trascorso il quinquennio previsto per legge;
- il ricalcolo della tariffa sull'80% della superficie catastale (mq 161) e cioè pari mq 128,80;- la riduzione delle sanzione almeno al 200% e la riduzione al 30% delle sanzioni per acquiescenza del contribuente che ha ammesso la dimenticanza del pagamento in totale buona fede. Non si è costituito il Comune di Roma Capitale regolarmente evocato. All' odierna udienza di discussine la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente.
Infatti risulta dal ricorso e dalla documentazione prodotta il totale omesso versamento della TA.RI per le annualità dal 2018 al 2023. Come primo motivo il ricorrente deduce la prescrizione dell' anno 2018 per avvenuto decorso del quinquennio rispetto alla data di notifica dell'avviso.
Nel merito, è infondata l'eccezione di decadenza dall'azione di accertamento del tributo in parola con riferimento all'annualità 2018. Infatti a norma dell'articolo 1, comma 161 della legge 296/2006 "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Nel caso di specie, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'annualità
2018 è venuto a scadere il 30 giugno 2019 ed è circostanza incontestata in atti la mancata presentazione di tale dichiarazione da parte del Ricorrente. Ne consegue che il termine (quinquennale) di decadenza per l'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio per l'annualità 2018, scadrebbe il 31.12.2014.
Detto termine è stato utilmente interrotto con la notificazione dell'avviso impugnato, effettuata in data
28.10.2024. Come secondo motivo il ricorrente contesta l'avviso perché la metratura tassata non sarebbe corretta. In materia di TA.RI la superficie tassabile è pari all'80% di quella catastale, così come definito dal regolamento Comunale;
nell'avviso è indicato la sola metratura dell'immobile che è di 161 mq e, in assenza dell'intervento del comune, non è dato sapere se il calcolo è stato effettuato sull'80% della superficie e cioè su 128,80 mq, il che comporta l'accoglimento della richiesta. Va accolto anche la richiesta di applicare la sanzione al 200%, anziché al 300% sia per la buona fede dimostrata sia perché il regolamento TA.RI del comune prevede che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Non può essere, invece, accolta la richiesta di riduzione della sanzione irrogata di 1/3 perché la stessa si applica solo in caso di definizione agevolata. Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto parzialmente.
Il parziale accogliemmo giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Roma lì, 21/01/2026
Il Presidente Il Relatore
LD De AN TO CA
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 12, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale: CAPIZZI ETTORE, Presidente
DE ANGELIS GILDO, Relatore
MORGIGNI ALDO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19364/2024 depositato il 27/12/2024
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131 L 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433581 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433581 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433581 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433581 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433581 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433581 TARI 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento avvisi
Resistente/Appellato: Rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente 1 impugna l'Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio n. 112401433581 per omessa dichiarazione e omesso pagamento della TARI e della TEFA per gli anni 2018 -2023, notificato in data
28.10.2024, da Roma Capitale - Dipartimento Risorse Economiche - Direzione Gestione dei procedimenti connessi alle Entrate Fiscali. L'Avviso di importo di € 15.061,00 si riferisce all'immobile sito in Roma, Indirizzo 1.
Chiede il ricorrente l'annullamento dell'atto eccependo: - la prescrizione dell'anno 2018 essendo trascorso il quinquennio previsto per legge;
- il ricalcolo della tariffa sull'80% della superficie catastale (mq 161) e cioè pari mq 128,80;- la riduzione delle sanzione almeno al 200% e la riduzione al 30% delle sanzioni per acquiescenza del contribuente che ha ammesso la dimenticanza del pagamento in totale buona fede. Non si è costituito il Comune di Roma Capitale regolarmente evocato. All' odierna udienza di discussine la Corte ha così deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto parzialmente.
Infatti risulta dal ricorso e dalla documentazione prodotta il totale omesso versamento della TA.RI per le annualità dal 2018 al 2023. Come primo motivo il ricorrente deduce la prescrizione dell' anno 2018 per avvenuto decorso del quinquennio rispetto alla data di notifica dell'avviso.
Nel merito, è infondata l'eccezione di decadenza dall'azione di accertamento del tributo in parola con riferimento all'annualità 2018. Infatti a norma dell'articolo 1, comma 161 della legge 296/2006 "Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati". Nel caso di specie, il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'annualità
2018 è venuto a scadere il 30 giugno 2019 ed è circostanza incontestata in atti la mancata presentazione di tale dichiarazione da parte del Ricorrente. Ne consegue che il termine (quinquennale) di decadenza per l'emissione dell'avviso di accertamento in rettifica e d'ufficio per l'annualità 2018, scadrebbe il 31.12.2014.
Detto termine è stato utilmente interrotto con la notificazione dell'avviso impugnato, effettuata in data
28.10.2024. Come secondo motivo il ricorrente contesta l'avviso perché la metratura tassata non sarebbe corretta. In materia di TA.RI la superficie tassabile è pari all'80% di quella catastale, così come definito dal regolamento Comunale;
nell'avviso è indicato la sola metratura dell'immobile che è di 161 mq e, in assenza dell'intervento del comune, non è dato sapere se il calcolo è stato effettuato sull'80% della superficie e cioè su 128,80 mq, il che comporta l'accoglimento della richiesta. Va accolto anche la richiesta di applicare la sanzione al 200%, anziché al 300% sia per la buona fede dimostrata sia perché il regolamento TA.RI del comune prevede che in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
Non può essere, invece, accolta la richiesta di riduzione della sanzione irrogata di 1/3 perché la stessa si applica solo in caso di definizione agevolata. Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto parzialmente.
Il parziale accogliemmo giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione. Spese compensate. Roma lì, 21/01/2026
Il Presidente Il Relatore
LD De AN TO CA