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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 1635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1635 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. v.g. 19012/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 19012/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Silvia Alessandra Polini Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Silvia Alessandra Polini Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Le figlie sono affidate in via condivisa ai genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la madre nell'abitazione condotta in locazione dalla medesima sita in Iseo (Bs) Vicolo Cacciamatta n.
6. Le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. pagina 1 di 4 2. I ricorrenti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle minori garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Il padre potrà tenere con sé le minori secondo il seguente schema bisettimanale:
- una settimana nelle giornate di lunedì e mercoledì, con relativo pernottamento, dall'uscita dall'asilo/scuola sino alla mattina successiva, allorquando egli provvederà ad accompagnarle all'asilo/scuola e nella giornata di sabato dalle ore 14.00 sino alle ore 19.30;
- la settimana successiva nella giornata di mercoledì, con relativo pernottamento, dall'uscita dall'asilo/scuola sino alla mattina successiva, allorquando egli provvederà ad accompagnarle all'asilo/scuola e dalle ore 14.00 del sabato sino alle ore. 20.30 della domenica, con relativo pernottamento.
In ogni caso, i genitori si impegnano a concordare, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze delle minori, una notte ogni mese, in aggiunta a quelle sopra indicate, che le stesse potranno trascorrere a pernottare presso il padre.
4. Le minori trascorreranno, inoltre, con il padre sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie
(ad anni alterni dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio) e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali (da ritenersi comprese tra il Giovedì Santo ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno), mentre trascorreranno le giornate del S. Natale e di Pasqua ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
5. Le figlie, da ultimo, trascorreranno con il padre quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (da ritenersi coincidenti con la chiusura estiva della scuola) da comunicarsi alla madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. I genitori si impegnano altresì a preventivamente comunicarsi l'indirizzo di temporanea residenza delle minori per l'ipotesi di viaggi, vacanze e soggiorni.
6. Il padre corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di €
800,00. = (€ 400,00. = per ciascuna) entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese di ottobre
2025 e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse;
la predetta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno in base agli indici ISTAT del costo della vita di famiglie di impiegati e operai, purché l'indice sia positivo. Nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse Pt_1 sottoscrivere contratto di locazione avente canone superiore a quello attualmente versato (pari ad €
pagina 2 di 4 350,00) per immobile ad uso abitativo, ove trasferirsi unitamente alle figlie, il padre si impegna a corrispondere alla stessa, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, un importo maggiore rispetto a quello stabilito in detta sede e appena indicato da proporzionarsi al nuovo canone locativo.
7. Le spese mediche, scolastiche e ricreative straordinarie delle minori saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno secondo il seguente schema, che ricalca il protocollo di Intesa di Codesto
Ill.mo Tribunale,
Spese per la salute
− spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
− spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari. Spese per l'istruzione
− spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico.
− spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo:
− spese di custodia della prole dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
− centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo:
− attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
− corsi di lingua straniera;
− viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata.
8. L'assegno unico universale istituito con la Legge Delega 46/2021 sarà percepito integralmente dalla madre, così come le eventuali detrazioni fiscali.
9. I genitori si legittimano fin da ora al rilascio e/o rinnovo di passaporto, carta di identità e ogni altro documento idoneo per l'espatrio, anche in modo autonomo, per le minori.
10. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le Parti”. pagina 3 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 23.09.2025, e premesso di essere Parte_1 Parte_2 genitori di nata il [...] e di nata il [...], chiedevano la regolamentazione dei Per_1 Per_2 rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 24/10/2025
Il presidente est.
GU NN
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nella causa iscritta al n. v.g. 19012/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. Silvia Alessandra Polini Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. Silvia Alessandra Polini Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1. “Le figlie sono affidate in via condivisa ai genitori, i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. La prole avrà residenza abituale presso la madre nell'abitazione condotta in locazione dalla medesima sita in Iseo (Bs) Vicolo Cacciamatta n.
6. Le decisioni di maggiore interesse per le minori relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. pagina 1 di 4 2. I ricorrenti si impegnano a collaborare fra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse delle minori garantendo altresì un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi i genitori e conservando rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3. Il padre potrà tenere con sé le minori secondo il seguente schema bisettimanale:
- una settimana nelle giornate di lunedì e mercoledì, con relativo pernottamento, dall'uscita dall'asilo/scuola sino alla mattina successiva, allorquando egli provvederà ad accompagnarle all'asilo/scuola e nella giornata di sabato dalle ore 14.00 sino alle ore 19.30;
- la settimana successiva nella giornata di mercoledì, con relativo pernottamento, dall'uscita dall'asilo/scuola sino alla mattina successiva, allorquando egli provvederà ad accompagnarle all'asilo/scuola e dalle ore 14.00 del sabato sino alle ore. 20.30 della domenica, con relativo pernottamento.
In ogni caso, i genitori si impegnano a concordare, tenendo conto in via prioritaria delle esigenze delle minori, una notte ogni mese, in aggiunta a quelle sopra indicate, che le stesse potranno trascorrere a pernottare presso il padre.
4. Le minori trascorreranno, inoltre, con il padre sette giorni consecutivi durante le vacanze natalizie
(ad anni alterni dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio) e tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali (da ritenersi comprese tra il Giovedì Santo ed il Lunedì dell'Angelo di ogni anno), mentre trascorreranno le giornate del S. Natale e di Pasqua ad anni alterni con ciascuno dei genitori.
5. Le figlie, da ultimo, trascorreranno con il padre quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive (da ritenersi coincidenti con la chiusura estiva della scuola) da comunicarsi alla madre entro la fine del mese di maggio di ciascun anno. I genitori si impegnano altresì a preventivamente comunicarsi l'indirizzo di temporanea residenza delle minori per l'ipotesi di viaggi, vacanze e soggiorni.
6. Il padre corrisponderà, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma mensile di €
800,00. = (€ 400,00. = per ciascuna) entro il giorno 20 di ogni mese a partire dal mese di ottobre
2025 e ciò sino al raggiungimento dell'indipendenza economica delle stesse;
la predetta somma sarà automaticamente rivalutata di anno in anno in base agli indici ISTAT del costo della vita di famiglie di impiegati e operai, purché l'indice sia positivo. Nell'ipotesi in cui la sig.ra dovesse Pt_1 sottoscrivere contratto di locazione avente canone superiore a quello attualmente versato (pari ad €
pagina 2 di 4 350,00) per immobile ad uso abitativo, ove trasferirsi unitamente alle figlie, il padre si impegna a corrispondere alla stessa, a titolo di contributo al mantenimento delle minori, un importo maggiore rispetto a quello stabilito in detta sede e appena indicato da proporzionarsi al nuovo canone locativo.
7. Le spese mediche, scolastiche e ricreative straordinarie delle minori saranno a carico dei genitori in ragione del 50% ciascuno secondo il seguente schema, che ricalca il protocollo di Intesa di Codesto
Ill.mo Tribunale,
Spese per la salute
− spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale, ma prescritti dal medico curante e comunque non oggetto di sperimentazione scientifica;
d) tickets sanitari;
− spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) farmaci particolari. Spese per l'istruzione
− spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico.
− spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
− spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola. Spese per la custodia di prole minorenne Spese che non richiedono il preventivo accordo:
− spese di custodia della prole dei figli minorenni (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
− centro ricreativo estivo e gruppo estivo. Spese per il divertimento Spese che richiedono il preventivo accordo:
− attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
− corsi di lingua straniera;
− viaggi e vacanze. Le spese dovranno essere documentate e corrisposte al genitore che le anticipa entro 15 gg dalla richiesta documentata.
8. L'assegno unico universale istituito con la Legge Delega 46/2021 sarà percepito integralmente dalla madre, così come le eventuali detrazioni fiscali.
9. I genitori si legittimano fin da ora al rilascio e/o rinnovo di passaporto, carta di identità e ogni altro documento idoneo per l'espatrio, anche in modo autonomo, per le minori.
10. Le spese del presente procedimento sono integralmente compensate fra le Parti”. pagina 3 di 4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 23.09.2025, e premesso di essere Parte_1 Parte_2 genitori di nata il [...] e di nata il [...], chiedevano la regolamentazione dei Per_1 Per_2 rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 24/10/2025
Il presidente est.
GU NN
pagina 4 di 4