Sentenza 8 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/10/2002, n. 14407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14407 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 1 44 07 /02 IN NOME DEL POR LO ITALIAN ONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 13881/01 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Cron. 33422 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Ud.17/06/02 Dott. Florindo MINICHIELLO - Rel. Consigliere Dott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA CANCELLERIA sul ricorso proposto da: PE PI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 32, presso lo studio dell'avvocato MARINA MESSINA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA CANCELLERIA PAOLETTI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17 , rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE MICHELE DI LULLO, NICOLA VALENTE, PAOLO 2002 ANGELIS, $2982 MARCHINI, giusta delega in calce alla copia notificata -1- D del ricorso;
resistente con mandato - avverso la sentenza n. 69/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 20/05/00 - R.G. N. 77/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/06/02 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato RICCIO per delega VALENTE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso ed in subordine rigetto. -2- Svolgimento del processo IE RI proponeva appello contro la sentenza del Pretore del lavoro di Pisa che aveva respinto la domanda da esso proposta nei confronti dell'INPS per l'accertamento del suo diritto alla maggiorazione contributiva prevista, ai fini pensionistici, dall'art. 13, comma 8, della legge n.257 del 1992 e successive modifiche a favore dei lavoratori esposti per oltre un decennio all'amianto. Si costituiva l'INPS sostenendo che il beneficio si applicava ai soli lavoratori ancora attivi al momento della entrata in vigore della legge n.257/92 e che potessero far valere contemporaneamente il requisito sostanziale della esposizione all'amianto. La Corte d'appello di Firenze, con sentenza depositata in data 20 maggio 2000, ha respinto il gravame, osservando che la ricordata disposizione ha come destinatari solamente i lavoratori in attività, con esclusione, quindi, dei soggetti già pensionati al momento della entrata in vigore della legge n.257/92 e, comunque, di coloro che siano divenuti titolari di un trattamento pensionistico in epoca anteriore all'accertamento del diritto al la maggiorazione contributiva, situazione, quest'ultima, nella quale versava il ricorrente. Per la cassazione di questa sentenza la parte privata ha proposto ricorso fondato su un unico motivo. L'INPS ha depositato la procura speciale al proprio difensore, partecipando poi all'udienza di discussione. Motivi della decisione Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art.13, comma 8, della legge n.257/92, il ricorrente censura la sentenza impugnata per averne negato l'applicabilità ai lavoratori non più in attività (o che prestino un'attività diversa da quella morbigena) al momento della entrata in vigore della stessa legge, come pure a quelli che abbiano già conseguito una pensione di anzianità o di vecchiaia al momento in cui sia passata in 3 giudicato una sentenza che abbia accertato il loro diritto all'attribuzione della maggiorazione contributiva prevista dalla richiamata disposizione. Il ricorso è fondato nei sensi di cui alle considerazioni che seguono. Nelle numerose pronunce di questa Corte che, successivamente alla sentenza della Corte costituzionale n.5 del 2000 e tenendo conto del disposto dell'art.80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (legge finanziaria per il 2001), si sono occupate della questione controversa (vedi, per tutte, Cass. 19 aprile 2001 n.5764, 28 giugno 2001 n.8859, 7 novembre 2001 n.13786, 27 febbraio 2002 n.2926, le cui argomentate motivazioni il Collegio fa proprie), la norma dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificata dall'art.1 decreto legge 5 giugno 1993 n.269 n.169 e dalla relativa legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, è stata interpretata nel senso che la rivalutazione per il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, mentre non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge n.257/92 (28 aprile 1992) siano già titolari di una pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità (quale prevista dall'art.2 della legge 12 giugno 1984 n.222), è invece applicabile ai lavoratori che, a quella medesima data, siano dipendenti delle imprese direttamente investite dall' intervento legislativo e destinati a perdere il posto di lavoro a causa del divieto (art.1, comma 2, della legge n.257/92) di ulteriore produzione e uso della sostanza nociva, come pure ai lavoratori occupati in imprese operanti in settori diversi (o in quella stessa di provenienza, la quale, in ipotesi, abbia realizzato una riconversione produttiva), nonché a coloro che (sempre a quella data) versino in uno stato di temporanea “non occupazione" e, infine, ai titolari della pensione di invalidità (di cui al rd.l. 14 aprile 1939 n.636, convertito in legge 6 luglio 1939 n.1272 e successive modifiche) o dell'assegno di invalidità (di cui all'art.1 legge n.222 del 1984). 4 In definitiva, quindi, le sole situazioni che si pongono come ostative all'applicazione del ripetuto art.13, comma 8, sono quelle nelle quali l'interessato, al momento della entrata in vigore della legge n.257/92, abbia definitivamente cessato l'attività lavorativa e acquisito il diritto a una pensione ( di anzianità o di vecchiaia) "fisiologicamente" collegata al realizzarsi di un simile evento, ovvero quelle nelle quali fruisca di una pensione di inabilità, stante lasempre a tale momento - incompatibilità di tale trattamento, specificamente prevista dalla legge (art.2, comma 5, della legge n.222 del 1984), con un'attività lavorativa retribuita . Per converso, il beneficio va riconosciuto ai lavoratori che abbiano conseguito la pensione di anzianità, o di vecchiaia ovvero di inabilità con decorrenza successiva alla entrata in vigore della legge n.257/92, giusta il principio per cui la prestazione si liquida in base alle disposizioni vigenti (e, quindi con i vantaggi dalle stesse ritraibili) al momento di acquisizione del diritto. Costoro, pur avendo maturato i requisiti richiesti anche senza la prevista maggiorazione, possono tuttavia giovarsene per migliorare la previdenziale l'avvenuta prestazione, opportunamente comunicando all'ente esposizione all'amianto alle condizioni previste dalla legge;
si asterranno dalla richiesta solo coloro che, avendo già raggiunto il massimo di prestazione conseguibile, ossia i 40 anni di contribuzione, non riceverebbero alcun giovamento dall'applicazione della legge. -Ciò, beninteso, sempre che ricorrano nelle concrete fattispecie. tutti i presupposti necessari ad integrare la fattispecie costitutiva del diritto all'invocato beneficio, attinenti, segnatamente, alla esposizione ultradecennale all'amianto, alla soggezione dell'interessato all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto e al rischio morbigeno, nella nozione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale (sent. n.5 del 2000 e n.127 del 2002) e di questa Corte ( tra tante, sent. 3 aprile 2001 n.4913, 27 febbraio 2002 n.2926, My 15 maggio 2002 n.7084, nonchér in corso di pubblicazione, sent. resa all'udienza del 30 M aprile 2002 in causa Barbagli c/INPS, N.Sez. 1890/02, pubblicata il 12 luglio 2002 n.10185) e, sinteticamente, definibile come rischio effettivo (e non solo presunto ) del manifestarsi, anche a distanza di anni, delle malattie, quali esse siano, che l'amianto è capace di generare, a causa della presenza, nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre che, per essere superiore, in intensità, ai valori limite di cui al d.lvo 15 agosto 1991 n.277, come modificati dall'art. 3 della legge n.257/92 (poi sostituito dall'art.16 della legge 24 aprile 1998 n.128), determina una obiettiva pericolosità dell'attività lavorativa svolta. Nella presente controversia non risulta accertato con chiarezza se, al momento della entrata in vigore della legge n.257/92, il ricorrente prestava attività lavorativa, o si trovava in stato di temporanea disoccupazione, ovvero già fruiva di una pensione ostativa all'acquisizione del diritto al beneficio da esso rivendicato. La verifica di questi indispensabili elementi di fatto, unitamente a quella relativa alla ricorrenza, nel caso concreto, dei requisiti prescritti per l'attribuzione del chiesto beneficio, dovrà essere compiuta da altro giudice al quale la causa, in accoglimento del ricorso nei sensi di cui in motivazione e previa cassazione della impugnata sentenza, va rinviata. Il giudice di rinvio, designato nella Corte d'appello di Bologna, si atterrà, dunque, al seguente principio di diritto: “La maggiorazione secondo il coefficiente 1,5 dei periodi lavorativi comportanti esposizione all'amianto, prevista dall'art.13, comma 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art. 1 d.l. 5 giugno 1993 n.169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, non compete ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della stessa legge n.257 del 1992, siano titolari di pensione di anzianità o di vecchiaia o di inabilità, mentre va riconosciuta sempre che sussistano i requisiti prescritti dalla disposizione citata, attinenti, segnatamente, alla esposizione 6 ultradecennale all'amianto, alla soggezione all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dalla esposizione all'amianto e al rischio morbigeno - ai soggetti che, a quella medesima data, prestino attività di lavoro dipendente, o versino in uno stato di temporanea disoccupazione ovvero siano titolari della pensione o dell' assegno di invalidità". Il giudice di rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna. Così deciso in Roma il 17 giugno 2002 Il Cons. estensore Il Presidente fol loello MU : RevagmaniЛиніні HI IL CANCELLIERE Depositato in Cancelieria oggi, 8 OTT 2002- IL CANCELLIERE D E P و O N E ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DJ REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO A SENSI DELL'ART. 10 OELLA LEGGE 11-8-73 N. 53"