Sentenza 11 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/03/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott. Gianluca FIORELLA - Presidente e rel.
2) Dott. ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
3) Dott. Michele GRANDE - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1877 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
TRA
c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Raffaele Fatano, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Elena Cucurachi, come da mandato in atti;
- RESISTENTE -
OGGETTO: separazione giudiziale.
All'udienza del 20/12/2024 le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18/03/2024, ha esposto: di aver Parte_1 contratto matrimonio con in Carpignano Salentino in data Controparte_1
5/08/2010 e che dalla loro unione è nato il figlio , il 9/07/2014; che Per_1
l'unione matrimoniale è entrata in crisi rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza. Ha chiesto, pertanto, che venga dichiarata la separazione personale con addebito al coniuge, con le ulteriori statuizioni indicate in atti.
1
Nell'udienza del 20/12/2024 le parti hanno chiesto che il Tribunale si pronunci sullo status e sull'ammissione delle rispettive istanze istruttorie, sicché il giudizio è stato immediatamente trattenuto in decisione.
Il P.M., a cui gli atti sono stati trasmessi per il rituale intervento, nulla ha opposto.
Ritiene il Tribunale che la domanda volta alla pronuncia della separazione, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, possa trovare accoglimento.
Ed invero, le concordi dichiarazioni dei coniugi in ordine alla perdurante disgregazione dell'unità familiare confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Deve, pertanto, dichiararsi la separazione personale tra i coniugi.
In ordine alla domanda di addebito della separazione, l'indagine sulla intollerabilità della convivenza deve essere svolta sulla base della valutazione globale e sulla comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, consentendo solo tale comparazione di riscontrare se e quale incidenza esse abbiano riservato, nel loro reciproco interferire, nel verificarsi della crisi matrimoniale. Inoltre, la pronuncia di addebito della separazione non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posti dall'art. 143 c.c. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare che tale violazione abbia assunto efficacia causale nel determinare una non più tollerabile prosecuzione della convivenza.
Il processo viene rimesso sul ruolo, come da separata ordinanza, in vista delle determinazioni in ordine al prosieguo del giudizio.
Il regolamento relativo alle spese di lite verrà adottato con la sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce,
2 non definitivamente pronunciando nel giudizio proposto da Parte_1 nei confronti di , così provvede: Controparte_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, che hanno contratto matrimonio in Carpignano Salentino in data
[...]
5/08/2010, trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 8, parte
II, serie A, anno 2010, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza;
2) dispone come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
3) spese al definitivo;
4) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 24/01/2025.
Il Presidente
dott. Gianluca Fiorella
3