Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
Decreto cautelare 27 luglio 2023
Ordinanza cautelare 5 settembre 2023
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 04/05/2026, n. 8061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8061 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01510/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1510 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
ON S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Giustiniani, Antonello Frasca, Alessandro Paccione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Marco Giustiniani (Pavia E Ansaldo) in Roma, via Bocca di Leone n. 78;
contro
Regione Emilia - Romagna, Conferenza Permanente per i Rapporti Fra Lo Stato, Le Regioni e Le Province Autonome di EN e AN, non costituiti in giudizio;
Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
a) della determinazione del Direttore della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna n. 24300 del 12 dicembre 2022, comunicata il 13
dicembre 2022, recante “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative
quote di ripiano dovute dalle medesime alla regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015,
2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell'art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125”, nella parte in cui obbliga la ricorrente a corrispondere la propria quota di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc.
1);
b) ove occorrer possa: (i) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15
settembre 2022; (ii) del decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022 (Adozione delle
linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema
di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015 2016 2017
2018), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022, destinato a quantificare gli importi dovuti dai singoli fornitori; (iii) dell'accordo del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di EN e di AN su proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, recante “Individuazione dei criteri di definizione
del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni
2015-2016-2017 e 2018” (rep. atti n. 181/CSR); (iv) della circolare del Ministero della Salute
prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, avente per oggetto “Indicazioni operative per l'applicazione
delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78”
(già impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica);
c) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o
successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da DELCON S.R.L. il 5\2\2025 :
per l’annullamento,
previa adozione di ogni opportuna misura cautelare,
a) del provvedimento adottato dalla Regione Emilia-Romagna in data 24 gennaio 2025, con nota prot. n. 24/01/2025.0073840.U, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – an-ni 2015-2018”, mediante il quale è stato intimato di procedere al pagamento dell’importo del payback in materia di dispositivi medici previsto a carico di ON S.r.l. (doc. 9 – segue la numerazione dei documenti depositati con il ricorso introduttivo);
b) di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e/o consequenziali, antecedenti e/o successivi, ancorché non conosciuti, ancorché esecutivi degli atti impugnati.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Salute e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Permanente Rapporti Tra Stato Regioni e Province;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 febbraio 2026 la dott.ssa OB Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e IT
La Società ricorrente ha impugnato con ricorso e successivi motivi aggiunti gli atti di cui in epigrafe con riferimento al c.d. pay-back dispositivi medici di cui al Decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, emanato il 6 luglio 2022, avente per oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”.
Con memoria depositata in data 9 gennaio 2025 la ricorrente ha rappresentato di aver provveduto a versare la quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali, impugnati, come da ricevute di pagamento versate in atti.
Ha dunque chiesto, in ragione del fatto che l'integrale versamento del predetto importo estingue l'obbligazione gravante sull’azienda fornitrice per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti, una declaratoria di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 16 gennaio 2026 la difesa erariale ha chiesto il passaggio in decisione sugli scritti.
All’odierna udienza di smaltimento il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Come visto nell’esposizione in fatto la ricorrente ha depositato in atti copia del versamento effettuato in favore della Regione Emilia Romagna
Osserva tuttavia il Collegio come l’art. 7, comma 1, del d.l. 95/2025, convertito con modificazioni con legge n. 118 dell’8 agosto 2025, ha disposto in sintesi, da un lato, che decorso il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione, le Regioni e le Province autonome di EN e di AN accertano l'avvenuto versamento da parte degli interessati dell'importo pari alla quota ridotta (25%) con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali, comunicandoli alla segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio; dall’altro, che solo la stretta ricorrenza di tutti gli appena descritti presupposti procedimentali determina, ex lege, la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015.
Ne consegue, quindi, che la pronuncia di cessata materia del contendere può essere emessa solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte delle Regioni, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo.
Nel caso in esame la Regione Emilia Romagna non ha depositato alcun provvedimento pubblicato sul suo bollettino o sul suo sito istituzionale.
Per tale ragione, il Collegio ritiene di dare rilevanza alla memoria depositata in data 9 gennaio 2026 (e dunque alla richiesta di cessazione della materia del contendere in generale) nei termini di cui all’art. 84, comma 4, c.p.a., secondo cui “il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa”.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile.
Le spese di lite vanno compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CA AV, Presidente
OB Cicchese, Consigliere, Estensore
Giovanni Caputi, Primo Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| OB Cicchese | CA AV |
IL SEGRETARIO