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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/09/2025, n. 2704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2704 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO E PREVIDENZA in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 11.9.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2022 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocata Claudia Malandrino, con la quale e presso la quale elettivamente domicilia.
[...]
[...
Controparte_1
rappresentato e difeso, per procura generale alle liti del 28 luglio 2020, a
[...] rogito Notaio di Roma, dall'avvocata Renata Cantatore, con la Persona_1 quale elettivamente domicilia in Roma, Via Cinque Giornate n. 3, presso l'Avvocatura
Regionale dell'Istituto
-APPELLATO-
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1743/2023 pronunciata dal Tribunale di Roma,
I sezione lavoro e pubblicata il 21.2.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti introduttivi del giudizio di appello e come verbale di udienza del 11.9.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello avverso la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1 con la quale il Tribunale di Roma, in dichiarata adesione alla ctu espletata in primo Pag. 1 a 6
grado, ha respinto il ricorso da lei proposto al fine di sentire accolte le seguenti conclusioni: «accertare e dichiarare il diritto della ricorrente, sig.ra , con Parte_1 riguardo agli esiti della malattia professionale “colonna lombo sacrale: ernia discale L4-L5; colonna lombo sacrale: spondilodiscoartrosi cervicale e lombosacrale” denunciata il 25.11.2014 alla maggiore rendita ai sensi del D.lgs. n.38/2000, commisurata ad un grado di CP_1 menomazione dell'integrità psico-fisica pari o superiore al 25% ovvero superiore al grado del 19
% già in possesso dalla data della domanda di revisione passiva del 23.2.2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia;
per l'effetto, condannare l all'adeguamento ed al pagamento CP_1 della commisurata rendita, nella misura determinata secondo la tabella delle menomazioni allegata al D.lgs.n.38/2000 e con decorrenza dalla data della domanda di revisione passiva o dalla data ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge».
A sostegno dell'impugnazione deduce: (I) il vizio della sentenza in merito all'esclusione della spondilodiscoartrosi cervicale dal novero delle infermità/menomazioni indennizzabili nell'ambito della malattia professionale riconosciuta dall' e la conseguente illogicità della motivazione nella parte in cui, CP_1 aderendo alla ctu, ha ritenuto che l'indicazione di detta patologia nei provvedimenti fosse frutto di un refuso oppure che i medici abbiano considerato l'artrosi CP_1 CP_1 cervicale solo come “malattia concorrente preesistente extralavorativa, valutabile secondo le indicazioni dell'art. 13, c. 6, d.lgs. 38/2000 (i.e.: con formula Parte_2 oppure ancora che detti provvedimenti dell'Istituto assicuratore fossero superati dalla sentenza n. 133/2017 resa dal Tribunale di Roma in data 11.1.2017, che, nell'elevare al 19% il grado di minorazione riconosciuto, aveva considerato la sola patologia a carico del tratto lombare;
(II) il vizio della sentenza in merito, anche sotto il profilo della incongruità ed illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta non variazione del quadro clinico e strumentale rispetto a quanto accertato dal CTU del precedente giudizio di accertamento postumi;
(III) l'esistenza di sopravvenuti aggravamenti, da valutarsi ex art. 149 att. c.p.c.; (IV) in subordine, l'erroneità ed illegittimità della sentenza gravata, nella parte in cui l'ha condannata alla refusione delle spese di lite. Sulla base di dette censure, chiede la riforma della sentenza gravata, previa rinnovazione della
CTU, nel senso del pieno accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado ed in subordine nel senso della compensazione delle spese di lite.
L' resiste all'appello, del quale chiede la reiezione argomentando sulla sua CP_1 infondatezza.
Instaurato il contraddittorio in appello, acquisto telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, disposta nuova ctu ed espletato l'incombente istruttorio,
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all'udienza del 11.9.2025 l'impugnazione era discussa come da verbale e decisa come da dispositivo.
2. In via pregiudiziale la Corte osserva che, per quanto nella memoria difensiva dell' si legga l'apodittica affermazione, non supportata da alcuna argomentazione CP_1
a sostegno, di «genericità dei motivi di appello», in realtà le doglianze dell'appellante sono specifiche e pienamente rispettose del precetto di cui all'art. 434 c.p.c.
Esse, peraltro, rivolgono puntuali e dettagliate critiche alla ctu svolta in primo grado (e alla sentenza che l'ha recepita), la cui natura prettamente tecnica ha reso necessario disporre nuova consulenza in appello.
3. Il primo motivo di appello censura la decisione gravata nella parte in cui ha escluso la «spondilodiscoartrosi cervicale dal novero delle infermità/menomazioni indennizzabili nell'ambito della malattia professionale riconosciuta dall' . CP_1
La censura, in sintesi, ripropone le osservazioni critiche alla ctu (che aveva dapprima ritenuto la menzione di detta patologia nei provvedimenti frutto di CP_1 refuso e successivamente ipotizzato la natura di noxa extralavorativa della stessa e comunque superata dalla successiva sentenza del Tribunale di Roma n. 133/2017) svolte dall'attuale appellante nelle note critiche depositate il 15.2.2023, alle quali la sentenza appellata, limitando la propria motivazione ad un mero rinvio per relationem all'elaborato peritale, ha all'evidenza omesso di rispondere in modo puntuale.
Il secondo motivo d'appello, per contro, censura la decisione gravata nella parte in cui recependo la valutazione del CTU officiato in primo grado, ha affermato che alla data della visita di revisione (e sino alla pronuncia della sentenza impugnata) non si fosse verificato nessun peggioramento delle condizioni psico fisiche dell'appellante e che quindi il grado di minorazione della stessa dovesse continuare stimarsi nella misura (già riconosciuta da precedente sentenza) del 19%.
Le due censure, che possono essere valutate congiuntamente siccome presentanti profili di interconnessione, non hanno pregio.
2.1. L'esplicazione delle ragioni di infondatezza della prima doglianza esige in primo luogo la riproduzione, anche grafica, del primo dei due atti dell' che CP_1
l'appellante invoca a sostegno della sua tesi, ossia la Relazione di visita medica del
23.2.2015, contenuta nel documento prodotto in primo grado dall' con la CP_1 denominazione valutazione del danno biologico 2015.
Il suo punto III b), rubricato evento attuale, ha la seguente veste grafica;
lesioni menomazioni grado codice
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Ernia discale L4 L5 Colonna lombo sacrale: ernia 10% 213.0 discale L4 L5
Spondilodiscoratrosi lombo Colonna lombo sacrale: 8% 999.14 sacrale spondilodiscoartrosi cervicale e lombo sacrale
Tale tabella, poi, è riprodotta, in maniera assolutamente identica (questa volta al punto IV b), anche nel verbale di vista collegiale del 28.10.2021, ossia nel secondo documento che l'appellante invoca per suffragare la propria tesi, con l'unica differenza che alla spondilodiscoartrosi si attribuisce un grado di minorazione del 9% e non più dell'8%.
Appare, quindi, evidente che l'istituto assicuratore ha unitariamente considerato, attribuendo loro un unico grado di minorazione (ed un unico codice identificativo), sia le menomazioni a carico del tratto lombo sacrale e sia a quelle del tratto cervicale, in perfetta coerenza, d'altra parte, con quanto previsto dalla Tabella delle menomazioni emanata, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. 38/2000, con DM 12.7.2000, che alla voci n. CP_1
193 e 194 (invocate dalla stessa appellante), nell'ambito delle patologie a carico del tratto vertebrale, considera la sola la discoartrosi polidistrettuale comunque presente nei tratti cervicale e lombo-sacrale.
Non può dunque condividersi l'appello nella parte in cui appare postulare che la lesione a carico del tratto lombo sacrale e quella a carico del tratto cervicale siano state considerate in via amministrativa come due autonome e distinte malattie professionali, emergendo piuttosto che esse sono state apprezzate dall'istituto assicuratore quali menomazioni conseguenti all'unica patologia a carico del tratto vertebrale e della quale l'aspetto più rilevante sotto il profilo medico legale è stato considerata la spondiloartrosi a carico della zona lombo sacrale.
2.2. Tanto premesso, il ctu officiato in appello, pur seguendo la nomenclatura dell' e quindi pur continuando a definire la malattia professionale come CP_1 spondilodiscoartrosi lombo sacrale, ha purtuttavia valutato anche le menomazioni a carico del tratto cervicale (cfr. pag. 6 della ctu), per poi concludere che alla data della visita di revisione e sino al giugno/luglio 2023 il grado di minorazione restò invariato nella già riconosciuta misura del 19%.
Trattasi di conclusioni condivisibili (e qui condivise) sia perché si fondano sull'esame diretto della perizianda e su seri ed approfonditi esami specialistici e sia perché congruamente motivate e scevre da vizi logico-giuridici.
I primi due motivi di appello, che postulano il peggioramento delle condizioni psico
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fisiche dell'appellante già alla data della visita di revisione o comunque sino alla pronuncia di primo grado, non hanno dunque pregio.
3. È, invece, fondata l'allegazione difensiva contenuta nel terzo motivo di censura, con il quale si allega un peggioramento delle dette condizioni psico fisiche in data successiva alla pubblicazione della sentenza impugnata e si invoca l'applicazione dell'art. 149 att. c.p.c.
Il CTU officiato in appello, infatti, sulla base di congrui accertamenti strumentali, con valutazione anche qui condivisa per le ragioni già esposte, ha accertato che le riconosciute malattie professionali hanno determinato un peggioramento delle condizioni fisiche dell'appellante, tali da far stimare il grado di minorazione nella misura del 21%, da ritenersi sussistente (prosegue il CTU) dal 7.7.2023.
4. Le considerazioni che precedono portano alla riforma della sentenza appellata, così caducandone anche il capo relativo al governo delle spese di lite, con la conseguenza che resta assorbito l'ultimo motivo di appello diretto a censurare detto capo di sentenza.
5. Le sopra riportate argomentazioni, dunque, portano alla riforma della sentenza appellata, nel senso di affermare che le riconosciute malattie professionali hanno determinato maggiori postumi stimabili nella misura del 21% dal 7.7.2023, con conseguente condanna dell' ad erogare all'appellante e da tale data i maggiori CP_1 ratei di rendita, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l. 412/1991, su detti maggior ratei con decorrenza dalla maturazione di ogni singola differenza di rateo.
Le spese del doppio grado di giudizio debbono interamente compensarsi tra le parti, in ragion dell'accoglimento dell'appello sulla base di un aggravamento sopravvenuto e del riconoscimento di un grado di minorazione inferiore a quello preteso.
Restano a carico dell le sole spese delle ctu di primo grado e di appello. CP_1
P.Q.M.
La Corte così provvede:
A) in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza gravata, accerta e dichiara che le malattie professionali dalle quali è affetta l'appellante hanno determinato maggiori postumi pari al 21% dal 7.7.2023 e, per l'effetto condanna l' CP_1 ad erogare all'appellante i maggiori ratei di rendita a decorrere da detta data, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, se dovuta ex art. 16, comma 6 l. 412/1991, su dette differenze di ratei con decorrenza dal giorno di maturazione di ogni singolo
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rateo;
B) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
C) pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu di primo e di secondo CP_1 grado, come già liquidate con separati decreti.
Roma il 11.9.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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