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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 19/09/2025, n. 615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 615 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2419/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2419/2023 r.g. promossa con ricorso depositato in data 23.10.2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Silvia Acquaroli, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore in Morrovalle (MC); ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.9.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della presente sentenza segue il disposto dell'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La domanda proposta dalla ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto il 3.12.2016 a Morrovalle con da cui è nata il CP_1 17.12.2017 la figlia è fondata e merita accoglimento. Per_1
pagina 1 di 7 Sussistono infatti i presupposti della invocata pronuncia, essendo stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa dall'intestato Tribunale il 5.5.2021 ed essendo trascorso, al momento della presentazione del presente ricorso (23.10.2023), l'anno di ininterrotta separazione, decorrente dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente in sede di procedimento di separazione, richiesto dall'art. 3, comma 1 lett. b n. 2 L. 898/70 in caso di separazione giudiziale a seguito della modifica normativa apportata dalla L. 55/2015.
La volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e la sua affermazione in ordine all'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione giudiziale, in alcun modo contrastata dal convenuto, eloquentemente assente dinanzi al Presidente e non costituitosi in giudizio, consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, vivendo peraltro l in Gran Bretagna da anni. CP_1
Deve essere pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto a Morrovalle il 3.12.2016 tra ed Parte_1 CP_1
Dal matrimonio è nata il [...] la figlia minore Per_1
La ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione relative alla predetta minore e, cioè, l'affido super esclusivo della medesima alla madre, l'impossibilità per il padre di vedere la figlia se non previa autorizzazione del giudice tutelare, l'obbligo per l' di CP_1 versare l'importo di € 200,00 al mese quale contributo al mantenimento della minore e di contribuire per il 50% alle spese straordinarie relative alla bambina.
Osserva il Tribunale che l' è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale CP_1 sulla figlia minore con decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni delle Marche il 24.11.2020, in ragione del disinteresse manifestato, negli anni, nei confronti della bambina.
Pertanto, essendo la madre unica esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia, nulla va disposto sull'affidamento della minore.
Considerato che non risultano intervenute dopo la separazione circostanze nuove incidenti sul rapporto padre-figlia, che continua ad essere del tutto assente, essendosi protratto il disinteresse dell' verso la bambina (all'udienza dinanzi al giudice relatore la ricorrente CP_1 ha dichiarato che il padre si limita a fare saltuarie videochiamate alla figlia, la quale peraltro non parla volentieri con il genitore), è opportuno confermare quanto disposto in sede di separazione circa il fatto che il padre non possa vedere la figlia minore;
ritiene tuttavia il Tribunale che non sia possibile rimettere al giudice tutelare l'eventuale autorizzazione ad incontri padre-figlia laddove l' faccia richiesta di vedere la bambina (esulando tale CP_1 facoltà decisionale dalle attribuzioni del giudice tutelare, in assenza peraltro di un procedimento di vigilanza aperto ex art. 337 c.c.), apparendo invece opportuno prevedere che, qualora ciò accada, i Servizi Sociali territorialmente competenti provvederanno ad organizzare e monitorare incontri protetti tra il padre e la minore, al fine di consentire un eventuale e graduale recupero del loro rapporto, ma previa adeguata preparazione psicologica della minore stessa e previo espletamento da parte del padre di un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di natura psicologica idoneo a consentirgli di maturare una consapevolezza adeguata sul modo con cui rapportarsi alla figlia e sulle sue funzioni genitoriali.
pagina 2 di 7 Posto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli, occorre porre a carico del convenuto il versamento di un assegno mensile quale contributo al mantenimento della figlia minore;
considerato che
non si dispone di alcun elemento sulla condizione lavorativa o economico- reddituale dell' potendosi comunque presumere che egli, vivendo stabilmente in Gran CP_1 Bretagna da molti anni, sia comunque dotato di adeguata capacità lavorativa, tenuto conto peraltro che – come riferito personalmente dalla ricorrente dinanzi al giudice relatore – versa regolarmente l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, ritiene il Tribunale congruo confermare l'importo del contributo al mantenimento previsto con la sentenza di separazione (in conformità, del resto, con quanto richiesto dalla ricorrente).
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Va altresì confermata la suddivisione in pari quota tra le parti delle spese straordinarie relative alla figlia minore, come già stabilita in sede di separazione;
per la disciplina di dette spese occorre fare riferimento al protocollo in vigore presso la Corte di Appello di Ancona approvato il 10.7.2024, come riportato nella parte dispositiva.
L'esito del giudizio determina la condanna del convenuto alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate come specificato in dispositivo, in relazione alla natura ed al valore della causa, nonché alla qualità e quantità dell'attività prestata, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre in ragione della natura contumaciale della causa e della limitata attività processuale svolta.
Essendo la ricorrente provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va disposta la distrazione delle spese in favore dell'Erario, ex art. 133 D.P.R. 115/2012, senza dimidiazione, in applicazione del principio per cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (CASS., ord. 22017/2018; ord. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2419/2023, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Morrovalle il 3.12.2016 da Parte_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il
[...] CP_1 28.11.1993, atto n. 9, parte 1, anno 2016 del registro del Comune di Morrovalle;
pagina 3 di 7 2) dispone che il padre, decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore, non possa vedere la figlia;
qualora dovesse rientrare in Italia e manifestare la volontà di vedere la minore, i Servizi Sociali territorialmente competenti provvederanno ad organizzare e monitorare incontri protetti tra il padre e la figlia, al fine di consentire un eventuale e graduale recupero del loro rapporto, ma previa adeguata preparazione psicologica della minore stessa e previo espletamento da parte del padre di un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di natura psicologica;
3) pone in capo ad l'obbligo di corrispondere a , entro il CP_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
tale importo dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
4) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per la figlia, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
pagina 4 di 7 - supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
pagina 5 di 7 - alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi;
le spese straordinarie saranno versate dai genitori ciascuno per la metà; pagina 6 di 7 5) pone a carico di le spese di lite, che liquida in €. 3.900,00 per compensi, Parte_2 oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, cap e iva come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Ai sensi dell'art. 10 l. 1°/12/1970 n. 898 e succ. mod. dispone la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile di Morrovalle per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Macerata, nella Camera di Consiglio del 18.9.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. ed est. dott.ssa Silvia Grasselli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2419/2023 r.g. promossa con ricorso depositato in data 23.10.2023 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Silvia Acquaroli, giusta Parte_1 C.F._1 procura allegata al ricorso, elett. dom. presso lo studio del difensore in Morrovalle (MC); ricorrente
E
(c.f. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 convenuto contumace e con l'intervento del P.M. in sede
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 9.9.2025.
FATTO E DIRITTO
La stesura della presente sentenza segue il disposto dell'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45, comma 17, L. 69/2009; è dunque omesso lo svolgimento del processo (che sarà se del caso richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi).
La domanda proposta dalla ricorrente, volta ad ottenere la declaratoria di scioglimento del matrimonio civile contratto il 3.12.2016 a Morrovalle con da cui è nata il CP_1 17.12.2017 la figlia è fondata e merita accoglimento. Per_1
pagina 1 di 7 Sussistono infatti i presupposti della invocata pronuncia, essendo stata dichiarata la separazione personale dei coniugi con sentenza emessa dall'intestato Tribunale il 5.5.2021 ed essendo trascorso, al momento della presentazione del presente ricorso (23.10.2023), l'anno di ininterrotta separazione, decorrente dal giorno della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente in sede di procedimento di separazione, richiesto dall'art. 3, comma 1 lett. b n. 2 L. 898/70 in caso di separazione giudiziale a seguito della modifica normativa apportata dalla L. 55/2015.
La volontà della ricorrente di addivenire alla pronuncia di scioglimento del matrimonio e la sua affermazione in ordine all'assenza di una riconciliazione successiva all'intervenuta separazione giudiziale, in alcun modo contrastata dal convenuto, eloquentemente assente dinanzi al Presidente e non costituitosi in giudizio, consentono di ritenere dimostrata l'oggettiva impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, vivendo peraltro l in Gran Bretagna da anni. CP_1
Deve essere pertanto pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto a Morrovalle il 3.12.2016 tra ed Parte_1 CP_1
Dal matrimonio è nata il [...] la figlia minore Per_1
La ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione relative alla predetta minore e, cioè, l'affido super esclusivo della medesima alla madre, l'impossibilità per il padre di vedere la figlia se non previa autorizzazione del giudice tutelare, l'obbligo per l' di CP_1 versare l'importo di € 200,00 al mese quale contributo al mantenimento della minore e di contribuire per il 50% alle spese straordinarie relative alla bambina.
Osserva il Tribunale che l' è stato dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale CP_1 sulla figlia minore con decreto emesso dal Tribunale per i Minorenni delle Marche il 24.11.2020, in ragione del disinteresse manifestato, negli anni, nei confronti della bambina.
Pertanto, essendo la madre unica esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia, nulla va disposto sull'affidamento della minore.
Considerato che non risultano intervenute dopo la separazione circostanze nuove incidenti sul rapporto padre-figlia, che continua ad essere del tutto assente, essendosi protratto il disinteresse dell' verso la bambina (all'udienza dinanzi al giudice relatore la ricorrente CP_1 ha dichiarato che il padre si limita a fare saltuarie videochiamate alla figlia, la quale peraltro non parla volentieri con il genitore), è opportuno confermare quanto disposto in sede di separazione circa il fatto che il padre non possa vedere la figlia minore;
ritiene tuttavia il Tribunale che non sia possibile rimettere al giudice tutelare l'eventuale autorizzazione ad incontri padre-figlia laddove l' faccia richiesta di vedere la bambina (esulando tale CP_1 facoltà decisionale dalle attribuzioni del giudice tutelare, in assenza peraltro di un procedimento di vigilanza aperto ex art. 337 c.c.), apparendo invece opportuno prevedere che, qualora ciò accada, i Servizi Sociali territorialmente competenti provvederanno ad organizzare e monitorare incontri protetti tra il padre e la minore, al fine di consentire un eventuale e graduale recupero del loro rapporto, ma previa adeguata preparazione psicologica della minore stessa e previo espletamento da parte del padre di un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di natura psicologica idoneo a consentirgli di maturare una consapevolezza adeguata sul modo con cui rapportarsi alla figlia e sulle sue funzioni genitoriali.
pagina 2 di 7 Posto che la decadenza dalla responsabilità genitoriale non fa venir meno l'obbligo del genitore di contribuire al mantenimento dei figli, occorre porre a carico del convenuto il versamento di un assegno mensile quale contributo al mantenimento della figlia minore;
considerato che
non si dispone di alcun elemento sulla condizione lavorativa o economico- reddituale dell' potendosi comunque presumere che egli, vivendo stabilmente in Gran CP_1 Bretagna da molti anni, sia comunque dotato di adeguata capacità lavorativa, tenuto conto peraltro che – come riferito personalmente dalla ricorrente dinanzi al giudice relatore – versa regolarmente l'assegno di mantenimento stabilito in sede di separazione, ritiene il Tribunale congruo confermare l'importo del contributo al mantenimento previsto con la sentenza di separazione (in conformità, del resto, con quanto richiesto dalla ricorrente).
L'assegno dovrà essere versato entro il giorno 10 di ogni mese e sarà rivalutato annualmente secondo gli indici Istat.
Va altresì confermata la suddivisione in pari quota tra le parti delle spese straordinarie relative alla figlia minore, come già stabilita in sede di separazione;
per la disciplina di dette spese occorre fare riferimento al protocollo in vigore presso la Corte di Appello di Ancona approvato il 10.7.2024, come riportato nella parte dispositiva.
L'esito del giudizio determina la condanna del convenuto alla rifusione delle spese del procedimento, liquidate come specificato in dispositivo, in relazione alla natura ed al valore della causa, nonché alla qualità e quantità dell'attività prestata, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 147/2022, che appare opportuno ridurre in ragione della natura contumaciale della causa e della limitata attività processuale svolta.
Essendo la ricorrente provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va disposta la distrazione delle spese in favore dell'Erario, ex art. 133 D.P.R. 115/2012, senza dimidiazione, in applicazione del principio per cui “In tema di patrocinio a spese dello Stato, qualora risulti vittoriosa la parte ammessa al detto patrocinio, il giudice civile, diversamente da quello penale, non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato ex art. 133 del d.P.R. n. 115 del 2002 e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente, ai sensi degli artt. 82 e 130 del medesimo d.P.R., alla luce delle peculiarità che caratterizzano il sistema processualpenalistico di patrocinio a spese dello Stato e del fatto che, in caso contrario, si verificherebbe una disapplicazione del summenzionato art. 130. In tal modo, si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (CASS., ord. 22017/2018; ord. n. 11590/2019).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio R.G. n. 2419/2023, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto a Morrovalle il 3.12.2016 da Parte_1
, nata a [...] il [...], e nato a [...] il
[...] CP_1 28.11.1993, atto n. 9, parte 1, anno 2016 del registro del Comune di Morrovalle;
pagina 3 di 7 2) dispone che il padre, decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore, non possa vedere la figlia;
qualora dovesse rientrare in Italia e manifestare la volontà di vedere la minore, i Servizi Sociali territorialmente competenti provvederanno ad organizzare e monitorare incontri protetti tra il padre e la figlia, al fine di consentire un eventuale e graduale recupero del loro rapporto, ma previa adeguata preparazione psicologica della minore stessa e previo espletamento da parte del padre di un percorso di sostegno alla genitorialità e/o di natura psicologica;
3) pone in capo ad l'obbligo di corrispondere a , entro il CP_1 Parte_1 giorno 10 di ogni mese, l'importo di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore;
tale importo dovrà essere annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT di aumento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;
4) ciascun genitore sosterrà in pari quota le spese straordinarie necessarie per la figlia, regolamentate ai sensi del Protocollo vigente presso il distretto della Corte di Appello di Ancona, approvato il 10.7.2024.
Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, whatsapp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche - con eventuale acquisto di apparecchi - oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
pagina 4 di 7 - supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo fa-miliare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/ scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50 % del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
pagina 5 di 7 - alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernotta-mento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendi-mento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi ed esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- babysitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- babysitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi;
le spese straordinarie saranno versate dai genitori ciascuno per la metà; pagina 6 di 7 5) pone a carico di le spese di lite, che liquida in €. 3.900,00 per compensi, Parte_2 oltre rimborso forfettario al 15% del compenso, cap e iva come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore dello Stato.
Ai sensi dell'art. 10 l. 1°/12/1970 n. 898 e succ. mod. dispone la trasmissione di copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello stato civile di Morrovalle per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Macerata, nella Camera di Consiglio del 18.9.2025.
Il giudice est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadala'
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