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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/03/2025, n. 3339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3339 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
XVII SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Paola Giardina, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 33913/20 del R.G.A.C.C. e vertente tra:
p. i. , rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Santullo ed Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Valentino Mazzola n. 38, per procura allegata all'atto di citazione;
PARTE OPPONENTE contro
, c. f. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Controparte_1 P.IVA_2
Maria Verbena Sterpetti ed Emilio Sterpetti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Corso Trieste n. 85, per procura allegata alla comparsa di costituzione;
PARTE OPPOSTA
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo n. 3640/20 (R.G. 4187/20) emesso dal
Tribunale di Roma il 20.02.2020.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 13 febbraio 2024 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
***
Si premette che il presente giudizio è pervenuto a questo giudice, dopo una precedente assegnazione, in data 29.09.2022.
ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLO SVOLGIMENTO PROCESSO proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 3640/20 (R.G. Parte_1
4187/20) con il quale il Tribunale di Roma, il 20.02.2020, gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo complessivo di euro 17.726,60 in favore della Controparte_1 quale debito portato dalle fatture n. 281 del 23.9.2019, scaduta il 23.9.2019, per euro 5.075,20; n. 323 del 1.10.2019, scaduta il 1.10.2019, per euro 146,40; n. 324 del 1.10.2019, scaduta il 1.10.2019, per euro 10.418,80; n. 336 del 17.10.2019, scaduta il 17.10.2019, per euro 292,80; fattura n. 344 del 17.10.2019, scaduta il 17.10.2019, per euro 1.793,40, relative al servizio di concessione di spazi pubblicitari e affissione di cartellonistica svolto dalla in favore della e regolato dallo scambio di email e lettere d'ordine CP_1 Parte_1 allegate alle singole fatture (cfr. docc. da 1 a 11 comparsa di costituzione e risposta).
La fondava l'inadempimento della nell'espletamento del servizio di Parte_1 CP_1 affissione sul fatto che quest'ultima aveva inviato il file delle “note posizioni” indicando i luoghi di svolgimento del servizio senza corredarlo con i riscontri fotografici dell'effettiva esecuzione della prestazione;
lamentava al riguardo che i committenti delle campagne ne avevano contestato la realizzazione;
concludeva, pertanto, per la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, per il risarcimento dei danni subiti per il fallimento delle campagne pubblicitarie da liquidarsi equitativamente.
Resisteva in giudizio la sostenendo di aver svolto il servizio Controparte_1 come da incarichi ricevuti e in base a quanto pattuito con la via email e di aver Parte_1 emesso le fatture solo a seguito della corretta esecuzione della prestazione e dopo l'invio a controparte delle lettere d'ordine contenenti tutti i dati relativi alle affissioni.
Deduceva, poi, che parte opponente non aveva mai contestato la corretta esecuzione del servizio prima dell'emissione delle fatture e che, inoltre, negli accordi presi non vi era nessun obbligo di consegnare al termine della prestazione un report fotografico attestante la corretta esecuzione, ma esclusivamente quello di inviare il suddetto file delle “note posizioni”.
Con ordinanza del 04.01.2022, il precedente assegnatario della causa concedeva provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo (cfr. ordinanza Giudice Dott. ssa Claudia Pedrelli del
04.01.2022).
Il 15.02.2022 l'Avv. Maria Verbena Sterpetti, procuratrice della dichiarava di CP_1 rinunciare al mandato professionale.
La causa, istruita per via documentale e con l'escussione di testi e interpello, sulle conclusioni delle parti, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
***
L'opposizione è infondata e va rigettata.
Va, innanzitutto, osservato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è volto a vagliare la fondatezza della pretesa fatta valere dalla parte opposta, attrice in senso sostanziale, sulla quale ricade l'onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa e la dimostrazione del fatto costitutivo del credito che deve essere verificato in tutti i suoi elementi.
Tali principi impongono, invece, alla parte opponente, convenuta sostanziale, l'onere di formulare le proprie difese e contestazioni in maniera precisa, ponendo a fondamento della propria domanda fatti estintivi, impeditivi e modificativi.
A ciò va, poi aggiunto, come stabilito dalla Corte di Cassazione, che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non
l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento” (Cass. civ. Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
Nel caso in esame la ha fondato la propria opposizione, e la connessa richiesta Parte_1 di risarcimento danni in riconvenzionale, sull'inadempimento della per la non CP_1 corretta esecuzione del servizio di affissione di cartelloni pubblicitari.
A sostegno di ciò ha dedotto il mancato invio dei report fotografici attestanti il perfetto svolgimento degli incarichi, dichiarando, altresì, di aver ricevuto per le asserite mancate affissioni pubblicitarie, lamentele dai clienti che avevano commissionato le campagne.
Circostanze rimaste nel processo prive di riscontro documentale.
La al contrario, a fronte del lamentato inadempimento, ha dato prova di aver CP_1 eseguito correttamente la prestazione nel rispetto degli accordi presi con la Pubbli Level e pattuiti via email (cfr. doc. 2 e 3 comparsa di costituzione e risposta). Ha prodotto le lettere d'ordine inviate a controparte prima dell'emissione delle fatture, contenenti i dati della committente, il marchio e il soggetto da pubblicizzare, il formato e il numero dei cartelloni, la durata dell'esposizione e il prezzo con le relative modalità di pagamento e le comunicazioni di inizio affissione con i c.d. file di “note posizioni” attestanti l'individuazione degli spazi pubblicitari sui quali era stata eseguita l'affissione.
Documentazione sufficiente a dimostrare la corretta esecuzione dell'incarico.
Ed invero, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, non risulta in alcun documento di causa l'esistenza di un obbligo, per accordo inter-partes, di rendicontazione fotografica del servizio svolto.
Né le prove testimoniali assunte, a fronte dell'evidenza documentale suddetta, possono assumere rilevanza, i testi essendosi limitati – nel confermare l'esecuzione della prestazione della e l'avvenuto invio della lista delle note posizioni- a riferire sul mancato invio CP_1 del report fotografico di fine campagna, adempimento, nondimeno, come evidenziato, non rientrante tra gli obblighi contrattuali gravanti sull'opposta.
Tanto basta per il rigetto dell'opposizione.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa e assorbita, sull'opposizione R.G.A.C.C. 33913/20 così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3640/20 (R.G. 4187/2020);
- condanna l pagamento, in favore Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, liquidate in euro 2600,00 oltre spese generali, IVA e c.p.a. come per legge.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 2025.
Il GOP
Dott.ssa Paola Giardina