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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 20/05/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE LAVORO composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 20/5/2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 2233/2024 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.to Felice Giugliano
Parte_1 e Ricorrente in riassunzione E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Giovanni Ronconi e dall'avv. Dora Antonia Vuolo Resistente in riassunzione
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato innanzi a questa Corte e notificato in data 8 gennaio 2025, ha riassunto il giudizio nei confronti di Parte_1 chiedendo che: “in applicazione del Controparte_2 principio di diritto enunciato dall'ordinanza di Corte di Cassazione n. 13283/2024, accertare e dichiarare che ha Controparte_2 inadempiuto all'obbligo su di questa pendente di salvaguardia, tramite la fornitura e la manutenzione anche tramite lavaggio dei DPI, della integrità psicofisica del e per l'effetto condannare Pt_1 Controparte_2 già al
[...] Controparte_3 risarcimento del danno patrimoniale per il mancato lavaggio dei dispositivi di protezione individuale dal 01.01.2004 al 31.08.2014 e/o a quel diverso periodo ritenuto di giustizia quantificato, in € 12.135,36 oltre interessi e rivalutazione o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”. In via subordinata, il Sig. chiedeva a questa Corte d'Appello adta di Pt_1
“condannare già Controparte_2 [...] al risarcimento del danno patrimoniale per il Controparte_3 mancato lavaggio dei dispositivi di protezione individuale dal 01.01.2004 al 31.08.2014 e/o a quel diverso periodo ritenuto di giustizia quantificato, via equitativa in € 1.180,00 oltre interessi e rivalutazione o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
con condanna della resistente CP_1 alla restituzione degli importi già corrisposti a titolo di spese di lite
[...]
1 relative al secondo grado di giudizio definito con la sentenza n. 4987/2021 della Corte di Appello di Napoli-sez. lavoro”. Si costituiva in giudizio la quale dava Controparte_2 atto che il ricorrente, con PEC del 17.02.2025, aveva manifestato adesione rispetto alla proposta transattiva formulata dalla richiamata Società per la definizione del giudizio de quo, da ultimo con PEC avente pari data. All'odierna udienza le parti hanno chiesto, all'esito della sottoscrizione davanti al Collegio di verbale di conciliazione giudiziale, dichiararsi cessata la materia del contendere, con disciplina delle spese secondo quanto concordato nel verbale medesimo. La Corte all'odierna udienza ha deciso come da separato dispositivo.
**** La Corte deve prendere atto della dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, sulla quale le parti hanno concordato.
Occorre premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, senza ulteriormente mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa. Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso “materiale” già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007 n. 4982, 2007/4096 e 2002/10046). Tanto premesso, in via preliminare, si osserva che il principio di diritto cui questa Corte d'Appello era chiamata ad uniformarsi in applicazione del decisum della Suprema Corte è costituito sostanzialmente dal principio per
2 cui il datore di lavoro è tenuto a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti e a garantirne l'idoneità ai fini di prevenirne l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza (tra le altre: Cass. n. 16749 del 2019). “…nella fattispecie, non doveva pertanto essere il lavoratore a dovere allegare i fatti in ordine alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo del D.P.I. per tutta la esecuzione del rapporto di lavoro ovvero circa le modalità, frequenza e numero dei lavaggi, ma una volta ritenuto “l'inadempimento dell'azienda all'obbligo di manutenzione degli indumenti forniti al personale”, come opinato dai giudici di seconde cure, avrebbe dovuto essere il datore di lavoro ad allegare e dimostrare i fatti impeditivi della richiesta risarcitoria fondati sul non uso o sulla ininfluenza dei mancati lavaggi (in termini Cass. n. 12710/2023 cit., che richiama Cass. n. 9856 del 2002); …una volta che “il danno era sicuramente certo nella sua esistenza ontologica perché la società non aveva dimostrato di avere adempiuto ai lavaggi”, lo stesso poteva essere determinato in base a una liquidazione equitativa (in termini, Cass. n. 11069/2023 cit.)”.
Nelle more del giudizio di riassunzione attivato dal lavoratore, parti hanno raggiunto un accordo del seguente contenuto: “A saldo e stralcio di ogni diritto rivendicato, ferma restando la Controparte_2 totale infondatezza delle domande proposte dal Sig. con Parte_1 il ricorso e senza alcun riconoscimento del diritto vantato dal medesimo ricorrente, offre a quest'ultimo, a titolo meramente transattivo ed al solo fine di evitare l'alea ed i costi del giudizi giudizio ed a fronte della formale rinuncia da parte del lavoratore agli atti ed all'azione del giudizio in oggetto, nonché agli effetti giuridici e sostanziali dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13283/2024 del 23.05.2024, la somma netta di € 1.000,00, relativa al periodo gennaio 2004/agosto 2014;
• riconoscimento della somma lorda ed onnicomprensiva di € 4.300,00, oltre IVA e C.P.A., a titolo di contributo spese legali sia per il giudizio di Cassazione conclusosi con la citata ordinanza che per il giudizio in epigrafe;
• restituzione, in favore del sig. , della somma Parte_1 corrisposta da quest'ultimo a a titolo di Controparte_2 contributo spese legali, in esecuzione provvisoria della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4987/2021;
• restituzione, in favore del sig. , della somma Parte_1 corrisposta da quest'ultimo a a titolo di Controparte_2 interessi nell'ambito del piano di rientro concordato tra le Parti nella procedura di recupero avviata dalla Società in esecuzione provvisoria della citata sentenza n. 4987/2021”.
Sulla base di tale conciliazione sottoscritta davanti a questo Collegio, le
3 parti hanno dichiarato concordemente la cessazione della materia del contendere, ritenendo corretto e satisfattivo il contenuto dell'accordo raggiunto e stipulato.
All'esito di tale concorde dichiarazione, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto della cessazione della materia del contendere.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
È pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia,
“per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere (Cass. s.u. sent. n. 6226 del 1997). “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità, e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. sez. I^, sent. n. 10553 del 2009; cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi). Peraltro, la pronuncia sulle spese è necessaria solo ove le parti non siano addivenute ad una regolazione concordata.
Nella specie, nel verbale di conciliazione sottoscritto si dà atto e si quantifica la somma complessiva riconosciuta in favore del difensore dell'appellante per tutti i gradi, inclusa la Cassazione ed il giudizio di rinvio, con restituzione in favore del lavoratore di somme già erogate a titolo di spese dal ricorrente inizialmente soccombente. Non può pertanto il Collegio che dare atto di tale espressa pattuizione e
4 conformarsi alla regolamentazione concordata.
P.Q.M.
La Corte, decidendo il ricorso in riassunzione proposto a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n.13283\2024, sul ricorso avverso la sentenza resa tra le odierne parti dalla Corte d'Appello di Napoli n.4987\21, così provvede: a) in riforma della sentenza di primo grado impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
b) spese di tutti i gradi di giudizio interamente disciplinate nel verbale di conciliazione. Così deciso in Napoli in data 20.5.2025 L'Estensore Il Presidente dott.ssa Chiara De Franco dott. Gennaro Iacone
5
- dott. Gennaro Iacone Presidente
- dott.ssa Carmen Lombardi Giudice
- dott.ssa Chiara De Franco Giudice relatore riunita in camera di consiglio pronuncia in grado di appello alla pubblica udienza del 20/5/2025 la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nella causa iscritta al n. 2233/2024 R.G. TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.to Felice Giugliano
Parte_1 e Ricorrente in riassunzione E
in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa CP_1 dall'avv. Giovanni Ronconi e dall'avv. Dora Antonia Vuolo Resistente in riassunzione
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato innanzi a questa Corte e notificato in data 8 gennaio 2025, ha riassunto il giudizio nei confronti di Parte_1 chiedendo che: “in applicazione del Controparte_2 principio di diritto enunciato dall'ordinanza di Corte di Cassazione n. 13283/2024, accertare e dichiarare che ha Controparte_2 inadempiuto all'obbligo su di questa pendente di salvaguardia, tramite la fornitura e la manutenzione anche tramite lavaggio dei DPI, della integrità psicofisica del e per l'effetto condannare Pt_1 Controparte_2 già al
[...] Controparte_3 risarcimento del danno patrimoniale per il mancato lavaggio dei dispositivi di protezione individuale dal 01.01.2004 al 31.08.2014 e/o a quel diverso periodo ritenuto di giustizia quantificato, in € 12.135,36 oltre interessi e rivalutazione o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia”. In via subordinata, il Sig. chiedeva a questa Corte d'Appello adta di Pt_1
“condannare già Controparte_2 [...] al risarcimento del danno patrimoniale per il Controparte_3 mancato lavaggio dei dispositivi di protezione individuale dal 01.01.2004 al 31.08.2014 e/o a quel diverso periodo ritenuto di giustizia quantificato, via equitativa in € 1.180,00 oltre interessi e rivalutazione o a quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
con condanna della resistente CP_1 alla restituzione degli importi già corrisposti a titolo di spese di lite
[...]
1 relative al secondo grado di giudizio definito con la sentenza n. 4987/2021 della Corte di Appello di Napoli-sez. lavoro”. Si costituiva in giudizio la quale dava Controparte_2 atto che il ricorrente, con PEC del 17.02.2025, aveva manifestato adesione rispetto alla proposta transattiva formulata dalla richiamata Società per la definizione del giudizio de quo, da ultimo con PEC avente pari data. All'odierna udienza le parti hanno chiesto, all'esito della sottoscrizione davanti al Collegio di verbale di conciliazione giudiziale, dichiararsi cessata la materia del contendere, con disciplina delle spese secondo quanto concordato nel verbale medesimo. La Corte all'odierna udienza ha deciso come da separato dispositivo.
**** La Corte deve prendere atto della dichiarazione di intervenuta cessazione della materia del contendere, sulla quale le parti hanno concordato.
Occorre premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, senza ulteriormente mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa. Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso “materiale” già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007 n. 4982, 2007/4096 e 2002/10046). Tanto premesso, in via preliminare, si osserva che il principio di diritto cui questa Corte d'Appello era chiamata ad uniformarsi in applicazione del decisum della Suprema Corte è costituito sostanzialmente dal principio per
2 cui il datore di lavoro è tenuto a fornire i Dispositivi di Protezione Individuale ai dipendenti e a garantirne l'idoneità ai fini di prevenirne l'insorgenza e il diffondersi di infezioni provvedendo al relativo lavaggio, che è indispensabile per mantenere gli indumenti in stato di efficienza (tra le altre: Cass. n. 16749 del 2019). “…nella fattispecie, non doveva pertanto essere il lavoratore a dovere allegare i fatti in ordine alla dimostrazione dell'effettivo utilizzo del D.P.I. per tutta la esecuzione del rapporto di lavoro ovvero circa le modalità, frequenza e numero dei lavaggi, ma una volta ritenuto “l'inadempimento dell'azienda all'obbligo di manutenzione degli indumenti forniti al personale”, come opinato dai giudici di seconde cure, avrebbe dovuto essere il datore di lavoro ad allegare e dimostrare i fatti impeditivi della richiesta risarcitoria fondati sul non uso o sulla ininfluenza dei mancati lavaggi (in termini Cass. n. 12710/2023 cit., che richiama Cass. n. 9856 del 2002); …una volta che “il danno era sicuramente certo nella sua esistenza ontologica perché la società non aveva dimostrato di avere adempiuto ai lavaggi”, lo stesso poteva essere determinato in base a una liquidazione equitativa (in termini, Cass. n. 11069/2023 cit.)”.
Nelle more del giudizio di riassunzione attivato dal lavoratore, parti hanno raggiunto un accordo del seguente contenuto: “A saldo e stralcio di ogni diritto rivendicato, ferma restando la Controparte_2 totale infondatezza delle domande proposte dal Sig. con Parte_1 il ricorso e senza alcun riconoscimento del diritto vantato dal medesimo ricorrente, offre a quest'ultimo, a titolo meramente transattivo ed al solo fine di evitare l'alea ed i costi del giudizi giudizio ed a fronte della formale rinuncia da parte del lavoratore agli atti ed all'azione del giudizio in oggetto, nonché agli effetti giuridici e sostanziali dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 13283/2024 del 23.05.2024, la somma netta di € 1.000,00, relativa al periodo gennaio 2004/agosto 2014;
• riconoscimento della somma lorda ed onnicomprensiva di € 4.300,00, oltre IVA e C.P.A., a titolo di contributo spese legali sia per il giudizio di Cassazione conclusosi con la citata ordinanza che per il giudizio in epigrafe;
• restituzione, in favore del sig. , della somma Parte_1 corrisposta da quest'ultimo a a titolo di Controparte_2 contributo spese legali, in esecuzione provvisoria della sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 4987/2021;
• restituzione, in favore del sig. , della somma Parte_1 corrisposta da quest'ultimo a a titolo di Controparte_2 interessi nell'ambito del piano di rientro concordato tra le Parti nella procedura di recupero avviata dalla Società in esecuzione provvisoria della citata sentenza n. 4987/2021”.
Sulla base di tale conciliazione sottoscritta davanti a questo Collegio, le
3 parti hanno dichiarato concordemente la cessazione della materia del contendere, ritenendo corretto e satisfattivo il contenuto dell'accordo raggiunto e stipulato.
All'esito di tale concorde dichiarazione, essendo venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, conseguentemente, la necessità della pronuncia giudiziale, questa Corte non può che dare atto della cessazione della materia del contendere.
Al riguardo va detto che la cessazione della materia del contendere, quale istituto processuale di elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale, si realizza ogniqualvolta sopravvengano nel corso del giudizio eventi di natura fattuale o atti volontari delle parti (es: adempimento spontaneo della prestazione per la cui esecuzione si e' iniziato il giudizio;
transazione o conciliazione sull'oggetto della controversia;
rinunzia alla domanda giudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (anche in relazione alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte) ed a fare, conseguentemente, venire meno la necessità di una pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto della controversia.
È pacifico invero che, venuto meno l'interesse delle parti alla pronuncia,
“per il giudice davanti al quale la domanda è stata proposta, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunciare sul merito della medesima domanda ed egli deve chiudere il giudizio pendente davanti a sé con una pronuncia in rito, quale è quella che dichiara cessata la materia del contendere (Cass. s.u. sent. n. 6226 del 1997). “La cessazione della materia del contendere si verifica per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio e, quindi, ad una pronuncia sul merito. Essa postula, cioè, che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse all'azione; e la composizione in tal modo della controversia, se si sia verificata in sede d'impugnazione, giustifica non già l'inammissibilità dell'appello o del ricorso per cassazione, bensì, da un lato, la rimozione delle sentenze già emesse, prive di attualità, e, dall'altro, una pronuncia finale sulle spese, secondo una valutazione di soccombenza virtuale” (Cass. sez. I^, sent. n. 10553 del 2009; cfr. Cass. 13 settembre 2007, n. 19160, ed altre conformi). Peraltro, la pronuncia sulle spese è necessaria solo ove le parti non siano addivenute ad una regolazione concordata.
Nella specie, nel verbale di conciliazione sottoscritto si dà atto e si quantifica la somma complessiva riconosciuta in favore del difensore dell'appellante per tutti i gradi, inclusa la Cassazione ed il giudizio di rinvio, con restituzione in favore del lavoratore di somme già erogate a titolo di spese dal ricorrente inizialmente soccombente. Non può pertanto il Collegio che dare atto di tale espressa pattuizione e
4 conformarsi alla regolamentazione concordata.
P.Q.M.
La Corte, decidendo il ricorso in riassunzione proposto a seguito di rinvio dalla Corte di Cassazione con sentenza n.13283\2024, sul ricorso avverso la sentenza resa tra le odierne parti dalla Corte d'Appello di Napoli n.4987\21, così provvede: a) in riforma della sentenza di primo grado impugnata, dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti;
b) spese di tutti i gradi di giudizio interamente disciplinate nel verbale di conciliazione. Così deciso in Napoli in data 20.5.2025 L'Estensore Il Presidente dott.ssa Chiara De Franco dott. Gennaro Iacone
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