TRIB
Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 19/02/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1927/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc definitiva nella causa n. R.G. 650/2023, promossa da:
cf Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti DUCCIO CAMPANI e MICHELE BUTINI
-attore opponente-
Contro già cf e pi Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. ANDREA PERMUNIAN
-convenuto opposto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 635/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo a favore di CP_1 per le seguenti motivazioni:
-che la fonte delle obbligazioni che hanno dato origine alla prestazione dei servizi e alla emissione delle fatture azionate è costituita dal contratto denominato “BONUSICURO” concluso tra le parti e di cui al doc. 02 dimesso;
pagina 1 di 10 -che l'operazione era finalizzata all'ottenimento di vantaggi fiscali conseguenti alla esecuzione di opere edili di efficientamento energetico di due immobili per civile abitazione:
-che in particolar si trattava del mandato ricevuto dall'opponente da parte della sig.ra di Serre di LA (SI) al fine di provvedere Parte_2 alla progettazione, direzione lavori e reperimento delle imprese necessarie per portare a termine le opere commissionate, e del mandato conferito dalla sig.ra per estendere l'APE convenzionale relativo al Parte_3 proprio immobile;
-che la fattura 01745PP/2022 si riferisce all'attività svolta in faVore della sig.ra mentre le altre fatture sono relative ai lavori svolti in favore Pt_3 della sig.ra Pt_2
-che in entrambi i casi manager contractor fu l'impresa ; CP_3
-che è da ritenersi inadempiente agli obblighi assunti CP_1 contrattualmente in relazione all'ottenimento dei crediti fiscali scaturiti dalle attività tecniche ed edili espletate;
-che nell'allegato 3 della convenzione denominata “BONUSICURO”, sua parte integrante, è stabilito “Viene offerta la possibilità dello sconto in fattura con monetizzazione rapida dei crediti d'imposta alle imprese clienti dello studio di progettazione”;
-che tale assunto “ha costituito l'elemento determinante per l'incontro delle volontà dei contraenti e segnatamente della volontà dell'ing. il Pt_1 quale si è indotto a negoziare con proprio in funziona Controparte_2 dell'esposta allegazione”;
-che nonostante fossero stati riconosciuti come sussistenti i crediti fiscali a favore di questi non sono mai stati monetizzati da CP_4 Controparte_2
[...]
-che proprio a mente del su citato allegato 3 i beneficiari della promessa monetizzazione rapida dei crediti sono le imprese clienti dello
[...]
, e dunque nel caso di specie l'impresa Parte_4 CP_4
pagina 2 di 10 -i vantaggi delle attività edili incentivate fiscalmente erano costituiti principalmente dall'opportunità di poter convertire un credito fiscale in finanza corrente;
-che l'opponente senza tale possibilità contemplata nell'allegato 3 della convenzione sottoscritta con non si sarebbe indotto a contrarre;
CP_1
-stante l'inadempimento da parte di che non solo non ha operato CP_1 per consentire la conversione in denaro del credito fiscale, ma anche non ha dimostrato di aver esercitato tutte quelle attività necessarie all'ottenimento del beneficio, opera dunque il precetto di cui all'art. 1460 c.c. per cui
“inadimplenti non est adiplendum”;
-che in ogni caso l'opponente si era dichiarato a definire ogni pendenza con la cessione in favore dell'opposta del proprio credito fiscale rinveniente dalle attività svolte;
-che tale proposta veniva rifiutata;
-che offriva il pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente in linea capitale,
a mezzo cessione del credito di imposta di cui l'opponente è titolare, proposta da intendersi quale ipotesi transattiva di reintegrazione del rapporto sinallagmatico.
Così concludeva:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, previa revoca del provvedimento monitorio opposto: in tesi in accoglimento dell'esteso gravame, ritenuta l'opposta contrattualmente inadempiente, dichiarare l'opponente non tenuto al pagamento della somma ingiunta, con il favore delle spese e competenze di causa;
in ipotesi: dichiarare estinta l'obbligazione dell'opponente con il pagamento, da parte di quest'ultimo, in favore dell'opposta del quantum domandato in sola linea capitale.
Con integrale compensazione delle spese di lite.”
*
pagina 3 di 10 Si costituiva ora contestando Controparte_2 Controparte_1 in toto l'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto così deducendo:
-che l'opposizione non è fondata su prova scritta;
-di avere, per le pratiche in oggetto, fornito all'opponente i Servizi elencati nelle Premesse del Contratto secondo la modalità di esecuzione descritte nell'art. 3 dello stesso;
-che l'art.
3.7 del Contratto, specificamente sottoscritto, disponde che “Tutti i servizi prestati ai sensi della presente Convenzione costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato”;
-che l'art. 10.5 del Contratto specificamente sottoscritto, prevede che “Resta inteso che non potrà essere ritenuta responsabile – per CP_1 qualsivoglia ragione – del mancato perfezionamento della cessione del credito di imposta nei confronti di un soggetto cessionario”;
-che in relazione alla asserita impossibilità dell'opponente di portare a buon fine la cessione dei crediti, la opposta come da contratto sottoscritto, non ha assunto alcuna obbligazione e non può certamente esserne ritenuta responsabile;
-che l'allegato 3 al Contratto aggiunge la possibilità dello sconto in fattura applicato dal fornitore anziché la detrazione fiscale IRPEF, ribadendo che “Lo
Studio di Progettazione sottoscrittore del contratto si fa carico di pagare tutti
i costi previsti a carico del CLIENTE nel contratto stesso …”;
-che in merito ai servizi svolti da l'opponente non ha mai eccepito CP_1 nulla;
-che anche in sede di opposizione l'ing. non ha Parte_1 disconosciuto le fatture emesse ed azionate da riconoscendo che le CP_1 stesse sono proprio quelle riguardanti il rapporto commerciale di cui al
Contratto sopra richiamato;
-che parte opponente ha ammesso l'esistenza del proprio debito proponendo di saldarlo mediante una diversa prestazione (la cessione del proprio credito fiscale) non accettata da;
CP_1
pagina 4 di 10 -che tutte le attività indicate nelle fatture prodotte sono state eseguite e nella specie: fascicolazione, supporto alla progettazione, asseverazione tecnica;
ciò posto così concludeva:
“In via preliminare dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 635/2023 Ing. - n. 975/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Rovigo in data 17.07.2023 e depositato in cancelleria in data 18.07.2023 Nel merito, in via principale 1- respingere l'opposizione ex adverso proposta;
2- respingere le domande tutte dell'Ing.
3- confermare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 635/2023 Ing. - n. 975/2023 R.G. emesso dal
Tribunale di Rovigo in data 17.07.2023, depositato in cancelleria in data
18.07.2023; 4- accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'Ing. Parte_1
è debitore nei confronti della Società dell'importo di € Controparte_2
14.896,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5- condannare, per l'effetto l'Ing. a pagare alla Società Parte_1 [...]
l'importo di € 14.896,00, oltre interessi legali dalle singole CP_2 scadenze al saldo;
6- respingere le domande svolte dall'Ing. Parte_1 nei confronti della Società 7- accertare e dichiarare nulla Controparte_2 essere dovuto dalla Società all'Ing. per i Controparte_2 Parte_1 titoli di cui è causa;
8- accertare e dichiarare, in ogni caso, nulla essere dovuto dalla Società all'Ing. a nessun titolo. Con Controparte_2 Parte_1 vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge.”
*
Alla prima udienza, l'opponente insisteva nella opposizione, mentre chiedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e CP_1 insisteva nelle proprie conclusioni.
Il Giudice “Vista la entità del credito vantato da Considerato che CP_1 per ragioni di speditezza del procedimento e di economia processuale ritiene di poter, a tale solo fine avanzare proposta ex art. 185 bis cpc così provvede:
Invita le parti a trovare un accordo bonario, con necessari adempimenti fiscali, che preveda il pagamento entro e non oltre 30 giorni della
pagina 5 di 10 complessiva somma da parte di parte opponente a parte opposta della somma di euro 8.000,00. Spese interamente compensate. Concede termine di giorni 15 alle parti per dichiarare o meno l'adesione.”
Parte opponente accettava la proposta, mentre parte opposta riteneva di non poterla accettare ma dichiarava “di essere disponibile a rinunciare a quanto liquidato dal Tribunale di Rovigo nel decreto ingiuntivo opposto n. 635/2023
Ing. a titolo di interessi legali, spese e compensi professionali se parte opponente rinuncerà agli atti e all'azione del presente giudizio e corrisponderà la somma di € 14.896,00 entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pronuncia di estinzione del presente giudizio”.
Stante il mancato accordo bonario tra le parti il Giudice ammetteva i capitoli di prova per testi indicati da parte opposta (unica ad aver depositato memorie 171ter) non concedendo la provvisoria esecutività del decreto opposto essendo la causa di pronta soluzione.
Venivano escussi i testi di parte opposta e fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies, con termini per note conclusive e repliche.
così precisava la conclusioni: Parte_1
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, previa revoca del provvedimento monitorio opposto: in tesi: in accoglimento dell'esteso gravame, ritenuta l'opposta contrattualmente inadempiente, dichiarare
l'opponente non tenuto al pagamento della somma ingiunta, con il favore delle spese e competenze di causa;
in ipotesi: in parziale accoglimento dell'esteso gravame, riequilibrare il rapporto sinallagmatico tra i contraenti, deliberando in via equitativa sul quantum;
in ipotesi ulteriormente subordinata: dichiarare estinta l'obbligazione dell'opponente con il pagamento, da parte di quest'ultimo, in favore dell'opposta del quantum domandato in sola linea capitale. Con integrale compensazione delle spese di lite.” così precisava le conclusioni Controparte_1
“1- respingere l'opposizione ex adverso proposta;
2- respingere le domande tutte dell'Ing.
3- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
pagina 6 di 10 635/2023 Ing. - n. 975/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Rovigo in data
17.07.2023, depositato in cancelleria in data 18.07.2023; 4- accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'Ing. è debitore nei confronti Parte_1 della Società dell'importo di € 14.896,00 oltre interessi Controparte_1 legali dalle singole scadenze al saldo;
5- condannare, per l'effetto l'Ing.
[...]
a pagare alla Società l'importo di € 14.896,00, Pt_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6- respingere le domande svolte dall'Ing. nei confronti della Società Parte_1 [...]
7- accertare e dichiarare nulla essere dovuto dalla Società CP_1 all'Ing. per i titoli di cui è causa;
8- Controparte_1 Parte_1 accertare e dichiarare, in ogni caso, nulla essere dovuto dalla Società
[...] all'Ing. a nessun titolo. Con vittoria di spese e CP_1 Parte_1 compensi come da Nota depositata unitamente a Note conclusive autorizzate in data 18.10.2024”
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso si ritiene che l'opposizione non è fondata per quanto sotto motivato pagina 7 di 10 SUL CORRETTO ADEMPIMENTO CONTRATTUALE DA PARTE DI
– SULLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE Controparte_1
DELLE SOMME DOVUTE – SULLA MANCANZA DI UNA OBBLIGAZIONE
DI RISULTATO
Non è contestato che in esecuzione del contratto Controparte_1 sottoscritto il 28.09.2021 (doc 02 parte opponente), abbia lavorato in favore di due pratiche e che conseguentemente abbia emesso le Parte_1 relative fatture aventi ad oggetto: il “Servizio di formazione, supporto ed affiancamento inserimento dati e documenti in piattaforma web per fascicolazione e validazione documenti non tecnici” e il “Supporto alla progettazione per SuperBonus 110%: formazione, assistenza ed affiancamento … per l'inserimento dei dati e la correzione dei documenti tecnici riferiti alle pratiche, con riesame tecnico dei documenti per le pratiche riferite al SuperEcobunus 110%, verifica dei documenti necessari e, ove richiesto se non presente, predisposizione delle domande all'Enea, necessarie ai sensi del DL 34/2020”.
Non è neppure contestato che tali servizi abbiano generato il credito fiscale relativo. ha provato, peraltro, non solo documentalmente, Controparte_1 ma anche a mezzo a mezzo istruttoria orale (si vedano testimonianze Tes_1
, ), di aver svolto TUTTE le attività (contrattualmente
[...] Tes_2 previste) che consentono l'accesso ai benefici fiscali per interventi edilizi e la generazione dei relativi crediti fiscali.
Gli importi fatturati e richiesti da sono stati richiesti in conformità CP_1
a quanto pattuito in contratto sopra richiamato.
Non risulta né da contratto né da istruttoria orale che abbia CP_1 assunto l'obbligazione relativa alla “monetizzazione” dei crediti fiscali.
Risulta, all'opposto, che le parti abbiano sottoscritto la clausola 10.5 che prevede che “ non potrà essere ritenuta responsabile – per CP_1 qualsivoglia ragione – del mancato perfezionamento della cessione del credito di imposta nei confronti di un soggetto cessionario”.
pagina 8 di 10 Non si rinviene alcuna “scorrettezza” commerciale nella plana lettura del contratto in oggetto.
Anche quanto indicato nell'allegato 3 è relativo ad un servizio reso dalla piattaforma, ulteriore rispetto a quello standard, e non altro.
Si concorda con parte opposta che non può certamente trovare spazio la domanda NUOVA di parte opponente “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, previa revoca del provvedimento monitorio opposto: in ipotesi: in parziale accoglimento dell'esteso gravame, riequilibrare il rapporto sinallagmatico tra i contraenti, deliberando in via equitativa sul quantum”, contenuta solo nelle note conclusive datate 23 ottobre 2024.
Infatti, tale domanda non risulta formulata in atto di citazione di opposizione, né nei termini di cui all'art. 171ter cpc non avendo parte opponente depositato alcuna memoria.
Tanto più che nell'opposizione si leggeva al punto 4) “A quest'ultimo proposito l'Ing. anche in questa sede ed anche ai fini della Parte_1 disposizione sulle spese di giudizio, salvi ed impregiudicati i reciproci diritti, offre il pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente in linea capitale, a mezzo cessione del credito d'imposta di cui l'opponente è titolare. Tale proposta non costituisce rinunzia all'eccezione di inadempimento di CP_1
ma ipotesi transattiva di reintegrazione del rapporto sinallagmatico
[...] mercè la sostituzione delle iniziali prestazioni con equilibrate
“sottoprestazioni”: accettazione della espunzione della offerta di facile monetizzazione del credito fiscale da un lato ed accettazione del pagamento pro soluto con cessione del credito fiscale ad appannaggio dell'Ing. Pt_1
a dall'altro.” CP_1
Nessuna richiesta di riconduzione ad equità in merito al quantum dovuto è stata neppure dedotta pertanto in atto di citazione, ma era formulata in un'ottica di ipotesi transattiva.
Si tratta pertanto di domanda NUOVA su cui parte opponente non ha accettato il contraddittorio, e prima ancora che INFONDATA, è
INAMMISSIBILE perché tardiva.
pagina 9 di 10 L'opposizione pertanto è infondata in fatto e in diritto e andrà integralmente respinta.
SPESE LEGALI
Le spese vanno poste a carico di parte soccombente e dunque a carico di parte opponente e in favore dell'opposta ora Parte_1 [...]
e vanno liquidate con i parametri minimi (in relazione CP_1 all'oggetto della causa, alla modesta complessità, alla limitata prova orale) in relazione alla fascia di riferimento (valore da 5.201,00 a 26.000,00) e per tutte le fasi e dunque complessivamente euro 2.540,00 oltre al rimborso delle spese vive e accessori di legge (Spese Generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
RIGETTA per i motivi sopra esposto l'opposizione svolta da Parte_1
e conseguentemente CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 635/2023, emesso nel proc. 975/2023 RG del Tribunale di Rovigo in data 17.07.2023 e depositato il 18.07.2023.
CONDANNA a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese e competenze legali come liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta)
e al rimborso delle spese vive sostenute.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 19 febbraio 2025
Il GOP
Antonio Bortoluzzi
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del GOP Antonio Bortoluzzi ha pronunciato la presente
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc definitiva nella causa n. R.G. 650/2023, promossa da:
cf Parte_1 C.F._1 con gli avv.ti DUCCIO CAMPANI e MICHELE BUTINI
-attore opponente-
Contro già cf e pi Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1 con l'avv. ANDREA PERMUNIAN
-convenuto opposto-
***
Conclusioni come da verbale di udienza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che:
Con atto di citazione proponeva opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 635/2023 emesso dal Tribunale di Rovigo a favore di CP_1 per le seguenti motivazioni:
-che la fonte delle obbligazioni che hanno dato origine alla prestazione dei servizi e alla emissione delle fatture azionate è costituita dal contratto denominato “BONUSICURO” concluso tra le parti e di cui al doc. 02 dimesso;
pagina 1 di 10 -che l'operazione era finalizzata all'ottenimento di vantaggi fiscali conseguenti alla esecuzione di opere edili di efficientamento energetico di due immobili per civile abitazione:
-che in particolar si trattava del mandato ricevuto dall'opponente da parte della sig.ra di Serre di LA (SI) al fine di provvedere Parte_2 alla progettazione, direzione lavori e reperimento delle imprese necessarie per portare a termine le opere commissionate, e del mandato conferito dalla sig.ra per estendere l'APE convenzionale relativo al Parte_3 proprio immobile;
-che la fattura 01745PP/2022 si riferisce all'attività svolta in faVore della sig.ra mentre le altre fatture sono relative ai lavori svolti in favore Pt_3 della sig.ra Pt_2
-che in entrambi i casi manager contractor fu l'impresa ; CP_3
-che è da ritenersi inadempiente agli obblighi assunti CP_1 contrattualmente in relazione all'ottenimento dei crediti fiscali scaturiti dalle attività tecniche ed edili espletate;
-che nell'allegato 3 della convenzione denominata “BONUSICURO”, sua parte integrante, è stabilito “Viene offerta la possibilità dello sconto in fattura con monetizzazione rapida dei crediti d'imposta alle imprese clienti dello studio di progettazione”;
-che tale assunto “ha costituito l'elemento determinante per l'incontro delle volontà dei contraenti e segnatamente della volontà dell'ing. il Pt_1 quale si è indotto a negoziare con proprio in funziona Controparte_2 dell'esposta allegazione”;
-che nonostante fossero stati riconosciuti come sussistenti i crediti fiscali a favore di questi non sono mai stati monetizzati da CP_4 Controparte_2
[...]
-che proprio a mente del su citato allegato 3 i beneficiari della promessa monetizzazione rapida dei crediti sono le imprese clienti dello
[...]
, e dunque nel caso di specie l'impresa Parte_4 CP_4
pagina 2 di 10 -i vantaggi delle attività edili incentivate fiscalmente erano costituiti principalmente dall'opportunità di poter convertire un credito fiscale in finanza corrente;
-che l'opponente senza tale possibilità contemplata nell'allegato 3 della convenzione sottoscritta con non si sarebbe indotto a contrarre;
CP_1
-stante l'inadempimento da parte di che non solo non ha operato CP_1 per consentire la conversione in denaro del credito fiscale, ma anche non ha dimostrato di aver esercitato tutte quelle attività necessarie all'ottenimento del beneficio, opera dunque il precetto di cui all'art. 1460 c.c. per cui
“inadimplenti non est adiplendum”;
-che in ogni caso l'opponente si era dichiarato a definire ogni pendenza con la cessione in favore dell'opposta del proprio credito fiscale rinveniente dalle attività svolte;
-che tale proposta veniva rifiutata;
-che offriva il pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente in linea capitale,
a mezzo cessione del credito di imposta di cui l'opponente è titolare, proposta da intendersi quale ipotesi transattiva di reintegrazione del rapporto sinallagmatico.
Così concludeva:
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, previa revoca del provvedimento monitorio opposto: in tesi in accoglimento dell'esteso gravame, ritenuta l'opposta contrattualmente inadempiente, dichiarare l'opponente non tenuto al pagamento della somma ingiunta, con il favore delle spese e competenze di causa;
in ipotesi: dichiarare estinta l'obbligazione dell'opponente con il pagamento, da parte di quest'ultimo, in favore dell'opposta del quantum domandato in sola linea capitale.
Con integrale compensazione delle spese di lite.”
*
pagina 3 di 10 Si costituiva ora contestando Controparte_2 Controparte_1 in toto l'opposizione e chiedendone l'integrale rigetto così deducendo:
-che l'opposizione non è fondata su prova scritta;
-di avere, per le pratiche in oggetto, fornito all'opponente i Servizi elencati nelle Premesse del Contratto secondo la modalità di esecuzione descritte nell'art. 3 dello stesso;
-che l'art.
3.7 del Contratto, specificamente sottoscritto, disponde che “Tutti i servizi prestati ai sensi della presente Convenzione costituiscono obbligazioni di mezzi e non di risultato”;
-che l'art. 10.5 del Contratto specificamente sottoscritto, prevede che “Resta inteso che non potrà essere ritenuta responsabile – per CP_1 qualsivoglia ragione – del mancato perfezionamento della cessione del credito di imposta nei confronti di un soggetto cessionario”;
-che in relazione alla asserita impossibilità dell'opponente di portare a buon fine la cessione dei crediti, la opposta come da contratto sottoscritto, non ha assunto alcuna obbligazione e non può certamente esserne ritenuta responsabile;
-che l'allegato 3 al Contratto aggiunge la possibilità dello sconto in fattura applicato dal fornitore anziché la detrazione fiscale IRPEF, ribadendo che “Lo
Studio di Progettazione sottoscrittore del contratto si fa carico di pagare tutti
i costi previsti a carico del CLIENTE nel contratto stesso …”;
-che in merito ai servizi svolti da l'opponente non ha mai eccepito CP_1 nulla;
-che anche in sede di opposizione l'ing. non ha Parte_1 disconosciuto le fatture emesse ed azionate da riconoscendo che le CP_1 stesse sono proprio quelle riguardanti il rapporto commerciale di cui al
Contratto sopra richiamato;
-che parte opponente ha ammesso l'esistenza del proprio debito proponendo di saldarlo mediante una diversa prestazione (la cessione del proprio credito fiscale) non accettata da;
CP_1
pagina 4 di 10 -che tutte le attività indicate nelle fatture prodotte sono state eseguite e nella specie: fascicolazione, supporto alla progettazione, asseverazione tecnica;
ciò posto così concludeva:
“In via preliminare dichiarare provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto n. 635/2023 Ing. - n. 975/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Rovigo in data 17.07.2023 e depositato in cancelleria in data 18.07.2023 Nel merito, in via principale 1- respingere l'opposizione ex adverso proposta;
2- respingere le domande tutte dell'Ing.
3- confermare il Parte_1 decreto ingiuntivo opposto n. 635/2023 Ing. - n. 975/2023 R.G. emesso dal
Tribunale di Rovigo in data 17.07.2023, depositato in cancelleria in data
18.07.2023; 4- accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'Ing. Parte_1
è debitore nei confronti della Società dell'importo di € Controparte_2
14.896,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
5- condannare, per l'effetto l'Ing. a pagare alla Società Parte_1 [...]
l'importo di € 14.896,00, oltre interessi legali dalle singole CP_2 scadenze al saldo;
6- respingere le domande svolte dall'Ing. Parte_1 nei confronti della Società 7- accertare e dichiarare nulla Controparte_2 essere dovuto dalla Società all'Ing. per i Controparte_2 Parte_1 titoli di cui è causa;
8- accertare e dichiarare, in ogni caso, nulla essere dovuto dalla Società all'Ing. a nessun titolo. Con Controparte_2 Parte_1 vittoria di spese e competenze oltre accessori di legge.”
*
Alla prima udienza, l'opponente insisteva nella opposizione, mentre chiedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e CP_1 insisteva nelle proprie conclusioni.
Il Giudice “Vista la entità del credito vantato da Considerato che CP_1 per ragioni di speditezza del procedimento e di economia processuale ritiene di poter, a tale solo fine avanzare proposta ex art. 185 bis cpc così provvede:
Invita le parti a trovare un accordo bonario, con necessari adempimenti fiscali, che preveda il pagamento entro e non oltre 30 giorni della
pagina 5 di 10 complessiva somma da parte di parte opponente a parte opposta della somma di euro 8.000,00. Spese interamente compensate. Concede termine di giorni 15 alle parti per dichiarare o meno l'adesione.”
Parte opponente accettava la proposta, mentre parte opposta riteneva di non poterla accettare ma dichiarava “di essere disponibile a rinunciare a quanto liquidato dal Tribunale di Rovigo nel decreto ingiuntivo opposto n. 635/2023
Ing. a titolo di interessi legali, spese e compensi professionali se parte opponente rinuncerà agli atti e all'azione del presente giudizio e corrisponderà la somma di € 14.896,00 entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pronuncia di estinzione del presente giudizio”.
Stante il mancato accordo bonario tra le parti il Giudice ammetteva i capitoli di prova per testi indicati da parte opposta (unica ad aver depositato memorie 171ter) non concedendo la provvisoria esecutività del decreto opposto essendo la causa di pronta soluzione.
Venivano escussi i testi di parte opposta e fissata l'udienza di discussione ex art. 281 sexies, con termini per note conclusive e repliche.
così precisava la conclusioni: Parte_1
“Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, previa revoca del provvedimento monitorio opposto: in tesi: in accoglimento dell'esteso gravame, ritenuta l'opposta contrattualmente inadempiente, dichiarare
l'opponente non tenuto al pagamento della somma ingiunta, con il favore delle spese e competenze di causa;
in ipotesi: in parziale accoglimento dell'esteso gravame, riequilibrare il rapporto sinallagmatico tra i contraenti, deliberando in via equitativa sul quantum;
in ipotesi ulteriormente subordinata: dichiarare estinta l'obbligazione dell'opponente con il pagamento, da parte di quest'ultimo, in favore dell'opposta del quantum domandato in sola linea capitale. Con integrale compensazione delle spese di lite.” così precisava le conclusioni Controparte_1
“1- respingere l'opposizione ex adverso proposta;
2- respingere le domande tutte dell'Ing.
3- confermare il decreto ingiuntivo opposto n. Parte_1
pagina 6 di 10 635/2023 Ing. - n. 975/2023 R.G. emesso dal Tribunale di Rovigo in data
17.07.2023, depositato in cancelleria in data 18.07.2023; 4- accertare e dichiarare, in ogni caso, che l'Ing. è debitore nei confronti Parte_1 della Società dell'importo di € 14.896,00 oltre interessi Controparte_1 legali dalle singole scadenze al saldo;
5- condannare, per l'effetto l'Ing.
[...]
a pagare alla Società l'importo di € 14.896,00, Pt_1 Controparte_1 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
6- respingere le domande svolte dall'Ing. nei confronti della Società Parte_1 [...]
7- accertare e dichiarare nulla essere dovuto dalla Società CP_1 all'Ing. per i titoli di cui è causa;
8- Controparte_1 Parte_1 accertare e dichiarare, in ogni caso, nulla essere dovuto dalla Società
[...] all'Ing. a nessun titolo. Con vittoria di spese e CP_1 Parte_1 compensi come da Nota depositata unitamente a Note conclusive autorizzate in data 18.10.2024”
MOTIVAZIONI rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att.
c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, ciò premesso si ritiene che l'opposizione non è fondata per quanto sotto motivato pagina 7 di 10 SUL CORRETTO ADEMPIMENTO CONTRATTUALE DA PARTE DI
– SULLA CORRETTA QUANTIFICAZIONE Controparte_1
DELLE SOMME DOVUTE – SULLA MANCANZA DI UNA OBBLIGAZIONE
DI RISULTATO
Non è contestato che in esecuzione del contratto Controparte_1 sottoscritto il 28.09.2021 (doc 02 parte opponente), abbia lavorato in favore di due pratiche e che conseguentemente abbia emesso le Parte_1 relative fatture aventi ad oggetto: il “Servizio di formazione, supporto ed affiancamento inserimento dati e documenti in piattaforma web per fascicolazione e validazione documenti non tecnici” e il “Supporto alla progettazione per SuperBonus 110%: formazione, assistenza ed affiancamento … per l'inserimento dei dati e la correzione dei documenti tecnici riferiti alle pratiche, con riesame tecnico dei documenti per le pratiche riferite al SuperEcobunus 110%, verifica dei documenti necessari e, ove richiesto se non presente, predisposizione delle domande all'Enea, necessarie ai sensi del DL 34/2020”.
Non è neppure contestato che tali servizi abbiano generato il credito fiscale relativo. ha provato, peraltro, non solo documentalmente, Controparte_1 ma anche a mezzo a mezzo istruttoria orale (si vedano testimonianze Tes_1
, ), di aver svolto TUTTE le attività (contrattualmente
[...] Tes_2 previste) che consentono l'accesso ai benefici fiscali per interventi edilizi e la generazione dei relativi crediti fiscali.
Gli importi fatturati e richiesti da sono stati richiesti in conformità CP_1
a quanto pattuito in contratto sopra richiamato.
Non risulta né da contratto né da istruttoria orale che abbia CP_1 assunto l'obbligazione relativa alla “monetizzazione” dei crediti fiscali.
Risulta, all'opposto, che le parti abbiano sottoscritto la clausola 10.5 che prevede che “ non potrà essere ritenuta responsabile – per CP_1 qualsivoglia ragione – del mancato perfezionamento della cessione del credito di imposta nei confronti di un soggetto cessionario”.
pagina 8 di 10 Non si rinviene alcuna “scorrettezza” commerciale nella plana lettura del contratto in oggetto.
Anche quanto indicato nell'allegato 3 è relativo ad un servizio reso dalla piattaforma, ulteriore rispetto a quello standard, e non altro.
Si concorda con parte opposta che non può certamente trovare spazio la domanda NUOVA di parte opponente “Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa, previa revoca del provvedimento monitorio opposto: in ipotesi: in parziale accoglimento dell'esteso gravame, riequilibrare il rapporto sinallagmatico tra i contraenti, deliberando in via equitativa sul quantum”, contenuta solo nelle note conclusive datate 23 ottobre 2024.
Infatti, tale domanda non risulta formulata in atto di citazione di opposizione, né nei termini di cui all'art. 171ter cpc non avendo parte opponente depositato alcuna memoria.
Tanto più che nell'opposizione si leggeva al punto 4) “A quest'ultimo proposito l'Ing. anche in questa sede ed anche ai fini della Parte_1 disposizione sulle spese di giudizio, salvi ed impregiudicati i reciproci diritti, offre il pagamento di quanto richiesto dalla ricorrente in linea capitale, a mezzo cessione del credito d'imposta di cui l'opponente è titolare. Tale proposta non costituisce rinunzia all'eccezione di inadempimento di CP_1
ma ipotesi transattiva di reintegrazione del rapporto sinallagmatico
[...] mercè la sostituzione delle iniziali prestazioni con equilibrate
“sottoprestazioni”: accettazione della espunzione della offerta di facile monetizzazione del credito fiscale da un lato ed accettazione del pagamento pro soluto con cessione del credito fiscale ad appannaggio dell'Ing. Pt_1
a dall'altro.” CP_1
Nessuna richiesta di riconduzione ad equità in merito al quantum dovuto è stata neppure dedotta pertanto in atto di citazione, ma era formulata in un'ottica di ipotesi transattiva.
Si tratta pertanto di domanda NUOVA su cui parte opponente non ha accettato il contraddittorio, e prima ancora che INFONDATA, è
INAMMISSIBILE perché tardiva.
pagina 9 di 10 L'opposizione pertanto è infondata in fatto e in diritto e andrà integralmente respinta.
SPESE LEGALI
Le spese vanno poste a carico di parte soccombente e dunque a carico di parte opponente e in favore dell'opposta ora Parte_1 [...]
e vanno liquidate con i parametri minimi (in relazione CP_1 all'oggetto della causa, alla modesta complessità, alla limitata prova orale) in relazione alla fascia di riferimento (valore da 5.201,00 a 26.000,00) e per tutte le fasi e dunque complessivamente euro 2.540,00 oltre al rimborso delle spese vive e accessori di legge (Spese Generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
RIGETTA per i motivi sopra esposto l'opposizione svolta da Parte_1
e conseguentemente CONFERMA il decreto ingiuntivo opposto n. 635/2023, emesso nel proc. 975/2023 RG del Tribunale di Rovigo in data 17.07.2023 e depositato il 18.07.2023.
CONDANNA a rimborsare al le Parte_1 Controparte_1 spese e competenze legali come liquidate in complessivi euro 2.540,00 oltre accessori di legge (spese generali 15%, CPA e IVA se effettivamente dovuta)
e al rimborso delle spese vive sostenute.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.
Sentenza esecutiva ex lege
Rovigo, 19 febbraio 2025
Il GOP
Antonio Bortoluzzi
pagina 10 di 10