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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/10/2025, n. 2161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2161 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FOGGIA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GL, dott.ssa Mariarosaria Renzetti, all'udienza del 31.10.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N.R.G.L. 9059 dell'anno 2024
TRA
, nato/a il 10.02.63, rapp.ta e difesa dall'Avv. Parte_1 ura in atti;
e
, Controparte_1
[x] rappresentato e difeso come in atti,
[ ] contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A seguito dell'espletamento dell'Accertamento Tecnico Preventivo e dell'assegnazione dei termini per proporre eventuali contestazioni, parte istante ha depositato atto dissenso e quindi, nei termini dettati dall'art 445 bis cpc, l'odierno ricorso, nel quale ha dedotto ed eccepito una serie di vizi dell'elaborato peritale. Si è costituito l'istituto resistente insistendo per il rigetto della domanda. Acquisito il procedimento di Accertamento Tecnico Preventivo già espletato fra le parti, la causa, all'odierna udienza, veniva ritenuta matura per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Appare opportuno poi precisare che non potrebbe limitarsi l'oggetto del presente giudizio alla mera verifica o accertamento delle sole condizioni sanitarie, posto che già l'interesse ad agire che aveva giustificato l' ATP era quello di ottenere la prestazione .
1 Intanto una pronuncia di tale tenore non sarebbe ammissibile, dal momento che la sentenza deve riconoscere diritti e non limitarsi all'accertamento di condizioni di fatto o di meri stati di invalidità (cfr seppur in diversa fattispecie, Cass Sez. L, Sentenza n. 4516 del 26/03/2003; Cass Sez. L, Sentenza n. 17971 del 02/08/2010) a meno che questi non realizzino da soli l'interesse protetto - come è nella specie per la dichiarazione dello “status” di handicappato in condizione di gravità, che garantisce numerosi e diversi effetti erga homnes . Per tutte le considerazioni che precedono , deve ritenersi che il presente giudizio abbia ad oggetto non il mero accertamento sanitario, bensì il riconoscimento del diritto e della prestazione, senza la necessità né la possibilità di alcuna domanda “riconvenzionale” da parte della opposta, ed apparendo sufficiente la domanda ribadita e precisata (anche con la richiesta della condanna alla prestazione) da parte dell'invalido. Nel merito, l'opposizione deve ritenersi infondata. L'istante con il ricorso aveva chiesto accertarsi il diritto alla pensione di inabilità civile. Il CTU nominato in sede di ATP, dr. , a seguito dell'esame della Persona_1 ricorrente e l'esame dei documenti in atti, ha diagnosticato una serie di patologie che non facevano ritenere sussistenti i requisiti sanitari necessari all'ottenimento del beneficio richiesto. In sede di giudizio di merito introdotto dalla ricorrente, a seguito di dissenso alle conclusioni del consulente, il CTU, convocato dal GL a valutare nuova documentazione sanitaria, ribadiva le risultanze del proprio elaborato peritale, anche con riferimento alle controdeduzioni formulate da parte istante. La relazione del CTU e l'integrazione appare invero ben motivate, dettagliatamente descrittive delle condizioni della ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo, previo vaglio della documentazione sanitaria in atti. L'elaborato appare non suscettibile di censure, per le anzidette motivazioni, e per queste non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre ulteriori rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza n. 23413 del 10/11/2011). L'opposizione deve, dunque, essere rigettata. Spese non ripetibili ai sensi dell'art 152 disp att cpc. Pone le spese di CTU, relative alla fase di ATP ed alla fase del merito, che liquida con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunziando sulla domanda proposta dalla parte ricorrente in epigrafe indicata, respinta ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
2 - a) rigetta l'opposizione;
- b) compensa le spese di lite;
- c) pone le spese di CTU, relative alla fase di ATP ed alla fase del merito, che liquida con separato decreto, definitivamente a carico dell' . CP_1
Così deciso in FOGGIA addì 31.10.2025
Il Giudice
dr.ssa Mariarosaria Renzetti
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