Art. 2.
Il funzionamento dei Comitati di cui all' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , gia' prorogato con la legge 3 febbraio 1951, n. 311 , e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1954.
Il funzionamento dei Comitati di cui all' art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180 , gia' prorogato con la legge 3 febbraio 1951, n. 311 , e' ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1954.