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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 01/12/2025, n. 2551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2551 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel. ha emesso la seguente:
SENTENZA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 27/11/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, nel proc. n. 33 del Ruolo Generale anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio contenzioso
TRA
, difeso e rappresentato dagli avv.ti Fischetti Francesca e Lupo Gina Parte_1
E
, difesa e rappresentata dall'avv. Cellamare Stefania Controparte_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
Con ricorso depositato in data 07/01/2025 il signor chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1015/2016 emessa in data
22/03/2016 da questo Tribunale con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel giudizio iscritto al n. 8703/2015 rg come successivamente modificata con successivo provvedimento di questo Tribunale emesso in data 18/03/2019 nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n.
2403/2018 rgvg.
Parte ricorrente instava per la parziale modifica delle condizioni di divorzio chiedendo la revoca dell'assegno divorzile in favore della signora o in subordine Controparte_1 ridurlo ad una cifra non superiore ad € 100,00 mensili;
di disporre la riduzione dell'assegno per il mantenimento dei figli ed ad una somma non Per_1 Per_2 superiore ad € 150,00 per ciascuno oppure revocarlo in caso di accertamento della loro indipendenza economica.
Instauratosi il contraddittorio, in data 15/04/2025, si costituiva in giudizio la signora la quale chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio Controparte_1 confermando i provvedimenti relativi al mantenimento della prole e dell'ex coniuge, contenuti nel decreto num. cron. 2939/2019 relativo al giudizio per la modifica delle condizioni del divorzio iscritto al 2403/2018 rgvg per mancanza dei presupposti necessari;
nonché di ammonire la resistente, con i provvedimenti ritenuti opportuni, per consentirgli di adempiere compiutamente al proprio diritto/dovere di genitore.
All'udienza del 24/10/2025, le parti congiuntamente, avendo raggiunto un accordo di massima, domandavano di trasformare l'odierno giudizio di modifica delle condizioni di divorzio da contenzioso a congiunto chiedendo la fissazione di un'udienza a trattazione scritta per depositare un accordo definitivo sottoscritto dalle predette parti ed autenticato dai rispettivi difensori al fine di chiudere il giudizio.
Veniva, pertanto, fissata l'udienza del 27/11/2025, con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza alle ore 09.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti ed autenticato dai difensori.
All'udienza del 27/11/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti instavano congiuntamente per trasformare l'odierno giudizio di modifica delle condizioni di divorzio da contenzioso a congiunto con le note di trattazione scritta depositate in data 26 11 2025 per la predetta udienza.
Considerato che le condizioni indicate nell'allegato accordo, sottoscritto dalle parti ed autenticato dai rispettivi difensori all'udienza del 27/11/2025, appaiono conformi alla legge, considerato che l'accordo soddisfa anche le esigenze della prole e rispecchia la situazione patrimoniale delle parti, il Collegio non può che recepire tale accordo in sentenza, come da dispositivo che segue.
Ritenuto che ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
Modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1015/2016 emessa in data
22/03/2016 con cui questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel giudizio iscritto al n. 8703/2015 rg, come successivamente modificata con successivo provvedimento de questo Tribunale in data
18/03/2019 nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 2403/2018 rgvg, alle condizioni indicate nelle note congiunte ed all'allegato accordo depositati telematicamente dalle parti in data 26 11 2025 per l'udienza a trattazione scritta del
27/11/2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, composto dai seguenti magistrati:
Dott. Marcello MAGGI Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI Giudice
Dott. Enrica DI TURSI Giudice rel. ha emesso la seguente:
SENTENZA esaminati gli atti e sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 27/11/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, nel proc. n. 33 del Ruolo Generale anno 2025, avente ad oggetto: modifica delle condizioni di divorzio contenzioso
TRA
, difeso e rappresentato dagli avv.ti Fischetti Francesca e Lupo Gina Parte_1
E
, difesa e rappresentata dall'avv. Cellamare Stefania Controparte_1
N O N C H E'
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto
-INTERVENUTO-
Con ricorso depositato in data 07/01/2025 il signor chiedeva la Parte_1 modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1015/2016 emessa in data
22/03/2016 da questo Tribunale con cui veniva dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel giudizio iscritto al n. 8703/2015 rg come successivamente modificata con successivo provvedimento di questo Tribunale emesso in data 18/03/2019 nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n.
2403/2018 rgvg.
Parte ricorrente instava per la parziale modifica delle condizioni di divorzio chiedendo la revoca dell'assegno divorzile in favore della signora o in subordine Controparte_1 ridurlo ad una cifra non superiore ad € 100,00 mensili;
di disporre la riduzione dell'assegno per il mantenimento dei figli ed ad una somma non Per_1 Per_2 superiore ad € 150,00 per ciascuno oppure revocarlo in caso di accertamento della loro indipendenza economica.
Instauratosi il contraddittorio, in data 15/04/2025, si costituiva in giudizio la signora la quale chiedeva il rigetto del ricorso introduttivo del giudizio Controparte_1 confermando i provvedimenti relativi al mantenimento della prole e dell'ex coniuge, contenuti nel decreto num. cron. 2939/2019 relativo al giudizio per la modifica delle condizioni del divorzio iscritto al 2403/2018 rgvg per mancanza dei presupposti necessari;
nonché di ammonire la resistente, con i provvedimenti ritenuti opportuni, per consentirgli di adempiere compiutamente al proprio diritto/dovere di genitore.
All'udienza del 24/10/2025, le parti congiuntamente, avendo raggiunto un accordo di massima, domandavano di trasformare l'odierno giudizio di modifica delle condizioni di divorzio da contenzioso a congiunto chiedendo la fissazione di un'udienza a trattazione scritta per depositare un accordo definitivo sottoscritto dalle predette parti ed autenticato dai rispettivi difensori al fine di chiudere il giudizio.
Veniva, pertanto, fissata l'udienza del 27/11/2025, con le modalità della trattazione scritta, assegnando alle parti termine sino alla data dell'udienza alle ore 09.00 per depositare note difensive e l'accordo sottoscritto dalle parti ed autenticato dai difensori.
All'udienza del 27/11/2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, le parti instavano congiuntamente per trasformare l'odierno giudizio di modifica delle condizioni di divorzio da contenzioso a congiunto con le note di trattazione scritta depositate in data 26 11 2025 per la predetta udienza.
Considerato che le condizioni indicate nell'allegato accordo, sottoscritto dalle parti ed autenticato dai rispettivi difensori all'udienza del 27/11/2025, appaiono conformi alla legge, considerato che l'accordo soddisfa anche le esigenze della prole e rispecchia la situazione patrimoniale delle parti, il Collegio non può che recepire tale accordo in sentenza, come da dispositivo che segue.
Ritenuto che ricorrono giustificati motivi per pronunciare la totale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P. Q. M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta con ricorso da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
Modifica le condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 1015/2016 emessa in data
22/03/2016 con cui questo Tribunale ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti nel giudizio iscritto al n. 8703/2015 rg, come successivamente modificata con successivo provvedimento de questo Tribunale in data
18/03/2019 nel giudizio di modifica delle condizioni di divorzio iscritto al n. 2403/2018 rgvg, alle condizioni indicate nelle note congiunte ed all'allegato accordo depositati telematicamente dalle parti in data 26 11 2025 per l'udienza a trattazione scritta del
27/11/2025 da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Spese integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Taranto, addì 27/11/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Enrica Di Tursi Dott. Marcello Maggi