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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2128 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 607/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 607/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Poce ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Prossedi (LT), Contrada Porera, 7, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo Controparte_1 C.F._2
IC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, 34, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ubaldo Controparte_2 C.F._3
IC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, 34, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., chiedeva di Parte_1 modificare le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio come stabilite dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 2006/2021 passata in giudicato, domandando la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a . Controparte_1
In particolare, il ricorrente deduceva che il 19 settembre 1999 contraeva in Priverno (LT) matrimonio concordatario con , con atto trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Priverno, atto n. 108, parte II, serie A, anno 1999 e che dalla predetta unione coniugale, in data 4 settembre 2000, nasceva attualmente maggiorenne, Controparte_2 che da tempo aveva terminato gli studi e risultava ora impegnato in vari lavori. Precisava che il
Tribunale di Latina nella sentenza n. 2006/2021, pubblicata il 16.11.2021, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, quanto alle condizioni di divorzio consensuale tra le parti prevedeva che “
1. la casa coniugale sita in Priverno (LT), Via Professor Antonio
Caradonna n.79, in comproprietà tra il marito e la di lui sorella ed il padre Parte_2 Per_1
rimarrà assegnata e nella disponibilità della sig.ra la quale convive con
[...] Controparte_1 il figlio maggiorenne e non autonomo economicamente;
3. il sig. Controparte_2 Parte_1 corrisponderà in favore del figlio maggiorenne privo di reddito personale,
[...] Controparte_2 un assegno mensile pari ad € 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento del ragazzo, somma che verrà versata direttamente al figlio entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT annuali, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo assunto dal Tribunale di Latina”
Il ricorrente deduceva che successivamente alla sentenza di divorzio, già Controparte_2 maggiorenne, e la madre avevano tentato di occultare le vicende lavorative sopravvenute di al fine di continuare a percepire l'assegno stabilito per il suo mantenimento. Infatti, CP_2 sosteneva che il figlio aveva lavorato presso la , per circa un mese a Roma in Controparte_3 una tavola calda, dove aveva affittato un appartamento con alcuni amici, e che ad aprile 2023 gli aveva riferito di aver ottenuto il rinnovo del contratto per altri sei mesi. A maggio 2023 gli pagina 2 di 5 riferiva di lavorare a , per poi partire nel giugno 2023 alla volta di Trento, dove avrebbe Parte_3 lavorato durante la stagione estiva. Sosteneva, inoltre, che sia il figlio sia la moglie CP_2
si erano trasferiti in un'altra abitazione a Ceriara, frazione di Priverno, e che solo CP_1 sporadicamente tornavano presso la casa coniugale, con il solo intento di non perderne la disponibilità. Dava atto di aver invitato le controparti alla negoziazione assistita con raccomandata del 23.01.2024, ricevuta il 26.01.2024 sia dalla che dal figlio CP_1 CP_2
Il ricorrente, quindi, concludeva chiedendo “al Presidente del Tribunale di Latina affinché, previa gli adempimenti di rito e fissata la comparizione delle parti, effettuate le più opportune indagini ed esaminata la documentazione in atti, dalla quale emerge inequivocabilmente la intervenuta autosufficienza economica di Voglia disporre la revoca dell'assegno Controparte_2 di mantenimento disposto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché Voglia disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale”.
Si costituivano in giudizio entrambi i resistenti, i quali contestavano la fondatezza della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento concordato in sede di divorzio, evidenziando che – come lo stesso ricorrente aveva indicato nell'atto introduttivo – le attività lavorative svolte da CP_2 erano tutte caratterizzate da natura precaria e limitata a brevi periodi dell'anno, in particolare quelli estivi. Deducevano che, anche dalla documentazione allegata, emergeva un'oscillazione dei redditi di tale da non garantirgli un'autosufficienza economica stabile nel tempo e, CP_2 quindi, la possibilità di sostenere un canone di locazione e condurre una vita autonoma dai genitori. In ordine alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, i resistenti sostenevano che fosse a conoscenza delle gravi condizioni economiche della ex Parte_1 moglie, la quale, nel maggio 2023, era stata colpita da una grave emorragia cerebrale, che aveva reso necessario il ricovero presso l'Ospedale S. Maria Goretti di Latina e, successivamente, presso un centro di riabilitazione neurologica. La tutt'oggi, necessitava di riabilitazione CP_1 motoria e supporto psicologico, in considerazione della compromissione della parte destra del corpo, tanto da essere stata dichiarata dall'INPS invalida civile al 100%. Pertanto,
l'allontanamento dalla casa coniugale cui faceva riferimento il ricorrente corrispondeva al periodo delle degenze della presso le strutture sopra indicate;
attualmente, entrambi i CP_1 resistenti vivevano stabilmente nell'ex casa coniugale sita in Via Professor Antonio Caradonna n.
79, ove risultavano residenti.
pagina 3 di 5 Concludevano, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'intestato Tribunale Ordinario di Latina,
Sezione Civile, decidendo nel merito: rigettare integralmente la domanda formulata dal ricorrente per i motivi di cui ai punti A) e B) ut supra delineati. Salvo ogni altro diritto, azione, ragione ed eventuale richiesta istruttoria, chiedendo sin d'ora il rigetto delle richieste istruttorie qualora ex adverso formulate e/o essere ammessi a prova contraria. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Gli atti venivano comunicati al PM che emetteva parere favorevole.
All'udienza del 10.10.2024, le parti resistenti si dichiaravano disponibili a transigere la causa con la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del figlio maggiorenne e la permanenza della disponibilità della casa coniugale alla resistente per almeno tre anni. Il ricorrente accettava la proposta transattiva. Il Giudice, quindi, dava atto dell'accordo raggiunto tra le parti e, in via temporanea e urgente, disponeva “la revoca dell'assegno di mantenimento a decorrere dal mese di ottobre 2024 a carico del ricorrente e a favore di e con diritto di abitazione Controparte_2 della resistente e del figlio sulla ex casa coniugale per tre anni a decorrere dalla data odierna.
Entro il 10 ottobre 2027 la resistente e il figlio dovranno rilasciare la casa coniugale al ricorrente. Con compensazione delle spese di lite”. Nel verbale di udienza si dava atto che tutte le parti confermavano personalmente di essere d'accordo.
La causa, quindi, veniva rinviata per discussione all'udienza del 28.10.2025, successivamente rinviata all'udienza del 4.12.2025 per consentire il deposito della copia conforme all'originale con attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio del Tribunale di Latina n.
2006/2021 pubblicata il 16.11.2021, e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, concordate a verbale di udienza del 10.10.2024 e formalizzate nelle note scritte in sostituzione di udienza del 28.10.2025 depositate in atti.
Le spese di lite vanno compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
modifica le condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Latina n.
2006/2021, nel senso richiesto dalle parti, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento a favore di e a carico del ricorrente con decorrenza dal mese di Controparte_2 ottobre 2024, nonché l'attribuzione alla resistente e al figlio del diritto di abitazione sulla ex pagina 4 di 5 casa coniugale per tre anni a decorrere dalla data di udienza del 10.10.2024, con obbligo di rilascio dell'immobile entro il 10 ottobre 2027, ferme restando tutte le altre disposizioni di cui alle originarie condizioni di divorzio;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, 12 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore
Dott. Roberto Bianco Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 607/2024 promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Poce ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Prossedi (LT), Contrada Porera, 7, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Ubaldo Controparte_1 C.F._2
IC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, 34, giusta procura in atti;
RESISTENTE
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Ubaldo Controparte_2 C.F._3
IC ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie, 34, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 28.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., le parti concludevano come da note sostitutive di udienza in atti da intendersi integralmente riportate.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato ai sensi dell'art. 473 bis.29 c.p.c., chiedeva di Parte_1 modificare le condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio come stabilite dalla sentenza del Tribunale di Latina n. 2006/2021 passata in giudicato, domandando la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore del figlio nonché la revoca dell'assegnazione della casa coniugale a . Controparte_1
In particolare, il ricorrente deduceva che il 19 settembre 1999 contraeva in Priverno (LT) matrimonio concordatario con , con atto trascritto nel registro degli atti di Controparte_1 matrimonio del Comune di Priverno, atto n. 108, parte II, serie A, anno 1999 e che dalla predetta unione coniugale, in data 4 settembre 2000, nasceva attualmente maggiorenne, Controparte_2 che da tempo aveva terminato gli studi e risultava ora impegnato in vari lavori. Precisava che il
Tribunale di Latina nella sentenza n. 2006/2021, pubblicata il 16.11.2021, dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio, quanto alle condizioni di divorzio consensuale tra le parti prevedeva che “
1. la casa coniugale sita in Priverno (LT), Via Professor Antonio
Caradonna n.79, in comproprietà tra il marito e la di lui sorella ed il padre Parte_2 Per_1
rimarrà assegnata e nella disponibilità della sig.ra la quale convive con
[...] Controparte_1 il figlio maggiorenne e non autonomo economicamente;
3. il sig. Controparte_2 Parte_1 corrisponderà in favore del figlio maggiorenne privo di reddito personale,
[...] Controparte_2 un assegno mensile pari ad € 300,00, a titolo di contributo per il mantenimento del ragazzo, somma che verrà versata direttamente al figlio entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT annuali, oltre il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo assunto dal Tribunale di Latina”
Il ricorrente deduceva che successivamente alla sentenza di divorzio, già Controparte_2 maggiorenne, e la madre avevano tentato di occultare le vicende lavorative sopravvenute di al fine di continuare a percepire l'assegno stabilito per il suo mantenimento. Infatti, CP_2 sosteneva che il figlio aveva lavorato presso la , per circa un mese a Roma in Controparte_3 una tavola calda, dove aveva affittato un appartamento con alcuni amici, e che ad aprile 2023 gli aveva riferito di aver ottenuto il rinnovo del contratto per altri sei mesi. A maggio 2023 gli pagina 2 di 5 riferiva di lavorare a , per poi partire nel giugno 2023 alla volta di Trento, dove avrebbe Parte_3 lavorato durante la stagione estiva. Sosteneva, inoltre, che sia il figlio sia la moglie CP_2
si erano trasferiti in un'altra abitazione a Ceriara, frazione di Priverno, e che solo CP_1 sporadicamente tornavano presso la casa coniugale, con il solo intento di non perderne la disponibilità. Dava atto di aver invitato le controparti alla negoziazione assistita con raccomandata del 23.01.2024, ricevuta il 26.01.2024 sia dalla che dal figlio CP_1 CP_2
Il ricorrente, quindi, concludeva chiedendo “al Presidente del Tribunale di Latina affinché, previa gli adempimenti di rito e fissata la comparizione delle parti, effettuate le più opportune indagini ed esaminata la documentazione in atti, dalla quale emerge inequivocabilmente la intervenuta autosufficienza economica di Voglia disporre la revoca dell'assegno Controparte_2 di mantenimento disposto in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché Voglia disporre la revoca dell'assegnazione della casa coniugale”.
Si costituivano in giudizio entrambi i resistenti, i quali contestavano la fondatezza della richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento concordato in sede di divorzio, evidenziando che – come lo stesso ricorrente aveva indicato nell'atto introduttivo – le attività lavorative svolte da CP_2 erano tutte caratterizzate da natura precaria e limitata a brevi periodi dell'anno, in particolare quelli estivi. Deducevano che, anche dalla documentazione allegata, emergeva un'oscillazione dei redditi di tale da non garantirgli un'autosufficienza economica stabile nel tempo e, CP_2 quindi, la possibilità di sostenere un canone di locazione e condurre una vita autonoma dai genitori. In ordine alla richiesta di revoca dell'assegnazione della casa coniugale, i resistenti sostenevano che fosse a conoscenza delle gravi condizioni economiche della ex Parte_1 moglie, la quale, nel maggio 2023, era stata colpita da una grave emorragia cerebrale, che aveva reso necessario il ricovero presso l'Ospedale S. Maria Goretti di Latina e, successivamente, presso un centro di riabilitazione neurologica. La tutt'oggi, necessitava di riabilitazione CP_1 motoria e supporto psicologico, in considerazione della compromissione della parte destra del corpo, tanto da essere stata dichiarata dall'INPS invalida civile al 100%. Pertanto,
l'allontanamento dalla casa coniugale cui faceva riferimento il ricorrente corrispondeva al periodo delle degenze della presso le strutture sopra indicate;
attualmente, entrambi i CP_1 resistenti vivevano stabilmente nell'ex casa coniugale sita in Via Professor Antonio Caradonna n.
79, ove risultavano residenti.
pagina 3 di 5 Concludevano, pertanto, chiedendo: “Piaccia all'intestato Tribunale Ordinario di Latina,
Sezione Civile, decidendo nel merito: rigettare integralmente la domanda formulata dal ricorrente per i motivi di cui ai punti A) e B) ut supra delineati. Salvo ogni altro diritto, azione, ragione ed eventuale richiesta istruttoria, chiedendo sin d'ora il rigetto delle richieste istruttorie qualora ex adverso formulate e/o essere ammessi a prova contraria. Con vittoria di spese del presente giudizio”.
Gli atti venivano comunicati al PM che emetteva parere favorevole.
All'udienza del 10.10.2024, le parti resistenti si dichiaravano disponibili a transigere la causa con la rinuncia all'assegno di mantenimento da parte del figlio maggiorenne e la permanenza della disponibilità della casa coniugale alla resistente per almeno tre anni. Il ricorrente accettava la proposta transattiva. Il Giudice, quindi, dava atto dell'accordo raggiunto tra le parti e, in via temporanea e urgente, disponeva “la revoca dell'assegno di mantenimento a decorrere dal mese di ottobre 2024 a carico del ricorrente e a favore di e con diritto di abitazione Controparte_2 della resistente e del figlio sulla ex casa coniugale per tre anni a decorrere dalla data odierna.
Entro il 10 ottobre 2027 la resistente e il figlio dovranno rilasciare la casa coniugale al ricorrente. Con compensazione delle spese di lite”. Nel verbale di udienza si dava atto che tutte le parti confermavano personalmente di essere d'accordo.
La causa, quindi, veniva rinviata per discussione all'udienza del 28.10.2025, successivamente rinviata all'udienza del 4.12.2025 per consentire il deposito della copia conforme all'originale con attestazione di passaggio in giudicato della sentenza di divorzio del Tribunale di Latina n.
2006/2021 pubblicata il 16.11.2021, e rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso in fatto, ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, concordate a verbale di udienza del 10.10.2024 e formalizzate nelle note scritte in sostituzione di udienza del 28.10.2025 depositate in atti.
Le spese di lite vanno compensate come concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, così provvede:
modifica le condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di Latina n.
2006/2021, nel senso richiesto dalle parti, disponendo la revoca dell'assegno di mantenimento a favore di e a carico del ricorrente con decorrenza dal mese di Controparte_2 ottobre 2024, nonché l'attribuzione alla resistente e al figlio del diritto di abitazione sulla ex pagina 4 di 5 casa coniugale per tre anni a decorrere dalla data di udienza del 10.10.2024, con obbligo di rilascio dell'immobile entro il 10 ottobre 2027, ferme restando tutte le altre disposizioni di cui alle originarie condizioni di divorzio;
compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Latina, 12 dicembre 2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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