Ordinanza cautelare 23 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 23/03/2022, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/03/2022
N. 00201/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 201 del 2022, proposto da
Comunità di Capodarco “Padre Gigi Movia”, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Gaballo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Maria Settanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AZA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell'efficacia,
- del provvedimento prot. n. 38 del 4.1.2022, con il quale la Regione Puglia, Dirigente Dipartimento Promozione Salute, ha dichiarato “inammissibile, per violazione dell'art. 3 del R.R. 5 del 2019”, l'istanza presentata dalla ricorrente per ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno per disabili con dotazione di n. 20 posti nel Comune di Sannicola (LE), in un immobile ubicato alla Via Montale, angolo Via Zara;
- della determinazione del Dirigente Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia n. 416 del 29.12.2021 e del relativo Allegato 1 (conosciuti dalla ricorrente solo a seguito del suddetto provvedimento n. 38/2022, poiché allo stesso allegati), nelle parti in cui, con riferimento al Distretto Socio Sanitario (D.S.S.) di Gallipoli, dichiarano inammissibile “l'istanza di realizzazione presentata per immobile in cui esiste un CD disabili di n° 30 posti di proprietà comunale gestito dall'Associazione Capodarco”;
- della nota del Dirigente Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia n. 2920 dell'11.2.2022, con la quale, in riscontro all'istanza della ricorrente di annullamento in autotutela datata 5.1.2022, è stata confermata l'inammissibilità della suddetta domanda di autorizzazione alla realizzazione di un Centro Diurno;
- di ogni atto comunque presupposto, connesso e consequenziale.
e per la condanna della Regione Puglia al risarcimento dei danni causati alla Comunità ricorrente dall'illegittimo diniego del richiesto provvedimento autorizzativo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 22 Marzo 2022 il Presidente dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti i difensori avv.to C. Vecchio, in sostituzione dell'avv.to P. Gaballo, e avv.to F. M. Settanni.
Considerato che, ad una sommaria delibazione propria della fase cautelare del giudizio, il ricorso appare infondato, in ragione - da un lato - dell’evidente stretto collegamento esistente a livello normativo (artt. 7 e 8 della Legge Regionale Pugliese n. 9/2017) tra l’invocata autorizzazione alla realizzazione (autorizzazione alla destinazione di un immobile o parte di esso a struttura sanitaria o socio-sanitaria) e l’autorizzazione all’esercizio della struttura medesima (procedimento amministrativo pluristrutturato), tenuto anche conto che non risponde certamente al fabbisogno complessivo fissato dalla programmazione regionale una struttura sanitaria destinata a rimanere non operativa; e - dall’altro - in quanto il Centro Diurno per il quale è stata chiesta da parte ricorrente l’autorizzazione alla realizzazione non può essere qualificato come un Centro Diurno nuovo e distinto da quello preesistente per la coincidenza del soggetto gestore, del personale e dell’immobile comunale sede degli stessi (sia pure in parti catastalmente distinte), sicchè opera effettivamente nella specie il limite previsto dall’art. 3 del R.R. n. 5/2019, anche per evidenti ragioni antielusive.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza respinge l’istanza di sospensiva proposta dalla parte ricorrente.
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 22 Marzo 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO