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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/09/2025, n. 12209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12209 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39691.2022 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, nato a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 in proprio e in qualità di erede di , nato a [...], il Persona_1
02/11/1915 deceduto in Roma il 07/03/1971, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato RAUL CAROSI del foro di Roma, c.f.
, con studio in Roma, via Quintilio Varo n. 112, tel. C.F._2
3470904193, , Email_1 Email_2
,presso il quale elegge domicilio parte attrice contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace contro
(cod. fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, in persona del Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale (C.F.
), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia per P.IVA_2 legge (PEC: - Email_3
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parte convenuta
FATTO
Esponeva parte attrice quanto segue. Il sig. agisce in proprio e in Parte_1 qualità di erede del sig. (come da intestazione) in virtù dei Persona_1 seguenti legami di parentela: il sig. è il figlio ed erede di Parte_1 Per_1
. Il rapporto di parentela è provato dalla certificazione di atto notorio,
[...] estratto di nascita, certificato di morte e successione.
Il sig. sin dal 1942, e per la precisione durante il periodo di Persona_1 occupazione delle forze tedesche del Terzo Reich nella città di Roma, e sotto il loro comando ed ordine, venne precettato contro la sua volontà e obbligato al lavoro coatto, per il solo fatto di essere appartenente alla razza ebraica. Il de cuius fu inviato presso la in Roma, con la mansione di eseguire Controparte_2 lavori di scavo, sterro e rinforzo degli argini del fiume Tevere, senza retribuzione alcuna, e con violazione di diritti costituzionali.
I crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco, ma anche la cui responsabilità sulla Repubblica Federale di
Germania (Bundesrepublik Deutschland). A riprova dei fatti sopra narrati vi è la seguente documentazione: Provvedimento di riconoscimento della pensione di guerra, la documentazione storica raccolta dalla CDEC - Fondazione Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea, nella quale risultano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica nel periodo della Seconda guerra mondiale. I fatti ed i nomi narrati sono inoltre inclusi sono inclusi in apposita sezione, nonché presente su "Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall'Italia,
1943-1945" di , e sulla pubblicazione "Ricerca della Fondazione Persona_2
Centro di documentazione ebraica contemporanea" e su "Il libro della Shoah italiana" di Testimone_1
Viene chiamata in causa anche la Repubblica Italiana in virtù innanzitutto della concorrente responsabilità nei fatti narrati dell'allora Regno di Italia (oggi
Repubblica Italiana), in virtù della alleanza con la Germania nazista (fatto incontestabile e notorio poiché studiato nelle scuole, che pertanto non necessitava di prova alcuna), sia in virtù dell'accordo italo tedesco del 2.6.1961.
Era allegata agli atti la seguente dichiarazione che si riporta per immagine
2 3
Concludeva chiedendo di dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il sig.
[...]
, i suoi eredi, e il sig. personalmente ed in qualità di Persona_1 Parte_1 erede, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento in favore dell'attore non inferiore a 25.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore.
La Germania non si costituiva.
La difesa erariale concludeva chiedendo di affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_3
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data
[...] antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
rigettare la domanda perché infondata;
in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di
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riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese secondo giustizia.
Dopo l'istruttoria di rito all'udienza del 18.3.2025 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa era posta in decisione sulla scorta delle rispettive comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di NO (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano
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nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di
Roma vi rientra, altresì, la “persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del
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presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività”.
Nel caso di specie, il de cuius , sin dal 1942 è stato costretto, in Persona_1 seguito all'emanazione delle leggi razziali italiane e all'applicazione della normativa antiebraica, e per la precisione durante il periodo di occupazione delle forze tedesche del Terzo Reich nella città di Roma, e sotto il loro comando ed ordine, a lavorare contro la sua volontà; quindi, egli fu obbligato al lavoro coatto, per il solo fatto di essere appartenente alla razza ebraica. Il de cuius fu inviato presso la in Roma, con la mansione di eseguire lavori di scavo, Controparte_2 sterro e rinforzo degli argini del fiume Tevere, senza retribuzione alcuna, e con violazione di diritti costituzionali.
Tali fatti – in quanto sussumibili nella nozione di atti persecutori di cui all'art.7 dello Statuto di Roma - rientrano senza dubbio nella fattispecie di crimini contro l'umanità come sopra definita.
Ne consegue l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità
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commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass.
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civile sez. II, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La liquidazione del danno. Conclusioni.
Le condotte descritte configurano senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 Cost. meritevole di essere risarcita ai sensi dell'art.2059 c.c.
Imporre il lavoro coatto ad un soggetto per il solo credo religioso costituisce un atto discriminatorio posto in essere in violazione di un diritto fondamentale e, pertanto, rientrante nella fattispecie di crimine contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma.
Occorre, tuttavia, operare una precisazione in quanto il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento del diritto al risarcimento per crimini contro l'umanità quale presupposto per l'accesso al Fondo di cui all'art.43 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale fondo è stato istituito presso il Controparte_3
con una precisa finalità che emerge dalla lettura dello stesso art.43
[...] rubricato: “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani
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dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945”.
Pertanto, rilevano ai fini dell'accesso allo stesso unicamente le violazioni commesse ad opera della Germania nazista nei confronti di cittadini italiani.
La privazione della libertà e l'obbligo del lavoro coatto patite dal de cuius sono riconducibili, in stretto nesso causale, alle leggi antisemite adottate durante il fascismo al fine di emarginare e degradare gli Ebrei, riducendo le loro opportunità di vita, inclusa l'istruzione.
In Italia, le leggi razziali fasciste furono promulgate a partire dal 1938, con una serie di regi decreti firmati da Vittorio Emanuele II. Tra i provvedimenti più significativi vi fu il Regio Decreto-legge n. 1340 del 5 settembre 1938, che espulse gli studenti e gli insegnanti ebrei dalle scuole e dalle università italiane. Il
Regio Decreto del 17 novembre 1938, noto anche come “Decreto-legge per la difesa della razza italiana” che vietava i matrimoni tra ebrei e non ebrei e imponeva una serie di restrizioni sul lavoro e sulla proprietà, oltre a discriminare gli ebrei in diversi ambiti della vita pubblica e privata. Tali leggi discriminatorie ebbero conseguenze drammatiche per la comunità ebraica italiana: migliaia di persone persero il lavoro, la casa e i propri diritti, venendo di fatto emarginate dalla società. Nel caso di specie, come testualmente riportato anche nel certificato della Comunità Ebraica di Roma, allegato da parte attrice e di cui si riporta l'immagine, il de cuius
Come si legge testualmente, fu soggetto a tutte le restrizioni Persona_1 derivanti dall'applicazione del R.d.l. n.1728 del 17/11/1938 nonché alle persecuzioni dovute alle leggi razziali.
Ne discende che tali atti persecutori, per quanto se ne riconosca la oggettiva alta drammaticità, non possono essere tenuti in considerazione da questo Giudice al fine di liquidare il risarcimento del danno a valere sul Fondo di cui all'art. 43 del
Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 in quanto quest'ultimo si riferisce
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unicamente ai crimini di guerra o contro l'umanità commessi dalla Germania nazista.
Pertanto, la domanda di risarcimento per i danni patiti dal de cuius dell'attore in seguito alla sottoposizione a lavoro coatto è rigettata.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla gravità oggettiva dei fatti narrati i quali seppur non strettamente e direttamente riconducibili alla diretta condotta della Germania e, quindi, solo normativamente non risarcibili per la invocata legge sono, comunque, di spaventosa ed inaudita gravità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di risarcimento proposta dalla parte attrice;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Alberto Cianfarini ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n.39691.2022 del Ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra
, nato a [...], il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 in proprio e in qualità di erede di , nato a [...], il Persona_1
02/11/1915 deceduto in Roma il 07/03/1971, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato RAUL CAROSI del foro di Roma, c.f.
, con studio in Roma, via Quintilio Varo n. 112, tel. C.F._2
3470904193, , Email_1 Email_2
,presso il quale elegge domicilio parte attrice contro
Repubblica Federale di Germania, in persona del Cancelliere legale rappresentante pro tempore, con rappresentanza diplomatica accreditata in Italia presso l'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania sita a Roma, in Via
San Martino della Battaglia n. 4; parte convenuta contumace contro
(cod. fiscale ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro tempore, in persona del Presidente pro tempore, tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato (cod. fiscale (C.F.
), presso i cui uffici in Roma, Via dei Portoghesi 12, domicilia per P.IVA_2 legge (PEC: - Email_3
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parte convenuta
FATTO
Esponeva parte attrice quanto segue. Il sig. agisce in proprio e in Parte_1 qualità di erede del sig. (come da intestazione) in virtù dei Persona_1 seguenti legami di parentela: il sig. è il figlio ed erede di Parte_1 Per_1
. Il rapporto di parentela è provato dalla certificazione di atto notorio,
[...] estratto di nascita, certificato di morte e successione.
Il sig. sin dal 1942, e per la precisione durante il periodo di Persona_1 occupazione delle forze tedesche del Terzo Reich nella città di Roma, e sotto il loro comando ed ordine, venne precettato contro la sua volontà e obbligato al lavoro coatto, per il solo fatto di essere appartenente alla razza ebraica. Il de cuius fu inviato presso la in Roma, con la mansione di eseguire Controparte_2 lavori di scavo, sterro e rinforzo degli argini del fiume Tevere, senza retribuzione alcuna, e con violazione di diritti costituzionali.
I crimini di guerra perpetrati ai danni della popolazione civile inerme costituiscono una realtà storica inoppugnabile, il cui peso morale ricade sul popolo tedesco, ma anche la cui responsabilità sulla Repubblica Federale di
Germania (Bundesrepublik Deutschland). A riprova dei fatti sopra narrati vi è la seguente documentazione: Provvedimento di riconoscimento della pensione di guerra, la documentazione storica raccolta dalla CDEC - Fondazione Centro di
Documentazione Ebraica Contemporanea, nella quale risultano i dati di tutti i deportati dal terzo Reich di religione ebraica nel periodo della Seconda guerra mondiale. I fatti ed i nomi narrati sono inoltre inclusi sono inclusi in apposita sezione, nonché presente su "Il libro della memoria: gli ebrei deportati dall'Italia,
1943-1945" di , e sulla pubblicazione "Ricerca della Fondazione Persona_2
Centro di documentazione ebraica contemporanea" e su "Il libro della Shoah italiana" di Testimone_1
Viene chiamata in causa anche la Repubblica Italiana in virtù innanzitutto della concorrente responsabilità nei fatti narrati dell'allora Regno di Italia (oggi
Repubblica Italiana), in virtù della alleanza con la Germania nazista (fatto incontestabile e notorio poiché studiato nelle scuole, che pertanto non necessitava di prova alcuna), sia in virtù dell'accordo italo tedesco del 2.6.1961.
Era allegata agli atti la seguente dichiarazione che si riporta per immagine
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Concludeva chiedendo di dichiarare la competenza giurisdizionale e territoriale del Tribunale Civile di Roma, ritenere e dichiarare che la/le parte/i convenuta/e sono responsabili civilmente per il danno materiale e danno morale che il sig.
[...]
, i suoi eredi, e il sig. personalmente ed in qualità di Persona_1 Parte_1 erede, hanno subito a causa della persecuzione, deportazione, detenzione, omicidio e conseguentemente, condannare la convenuta ad un equo risarcimento in favore dell'attore non inferiore a 25.000 € oltre interessi del 4 % e rivalutazione monetaria dall'evento dannoso e sino all'effettivo soddisfo, o nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia;
con vittoria di spese, diritti ed diritti, nonché spese forfettarie (15%) e cpa (4%), da distrarsi in favore del procuratore.
La Germania non si costituiva.
La difesa erariale concludeva chiedendo di affermare la titolarità, dal lato passivo, del rapporto giuridico controverso in capo al Controparte_3
giacché succeduto a titolo particolare nel debito di cui è causa in data
[...] antecedente all'introduzione dell'odierno giudizio, e – per l'effetto – dichiararne il difetto in capo alla;
dichiarare il difetto di legittimazione Controparte_1 passiva della Repubblica tedesca e, per l'effetto, estrometterla dal giudizio;
dichiarare l'inammissibilità delle avversarie domande proposte iure hereditatis in quanto relative a diritti estinti per rinuncia al loro esercizio da parte del dante causa;
dichiarare la prescrizione dei diritti azionati;
rigettare la domanda perché infondata;
in ogni caso, dichiarare le domande formulate dalla controparte improponibili per intervenuta decadenza o – in subordine – rigettarle nel merito, in quanto attinenti a crediti prescritti o, comunque, infondate per difetto di prova in ordine alla qualità di erede del de cuius nonché alla sussistenza dei fatti costitutivi dell'illecito civile;
nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni di estinzione del diritto per rinuncia, di prescrizione e di decadenza e di
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riconoscimento nell'an del diritto vantato, procedere alla quantificazione delle poste di danno risarcibili, secondo quanto esposto nell'ambito della presente comparsa;
in via ancor più gradata, accogliere l'eccezione di compensatio lucri cum damno nei termini sopra esposti e, per l'effetto, decurtare dal risarcimento eventualmente liquidato alla controparte le somme già percepite per il medesimo titolo o, comunque, quelle che avrebbero potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. Spese secondo giustizia.
Dopo l'istruttoria di rito all'udienza del 18.3.2025 erano assegnati i termini ex art. 190 c.p.c. e la causa era posta in decisione sulla scorta delle rispettive comparse conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) La definizione di crimini di guerra o contro l'umanità.
Al fine di stabilire la risarcibilità della pretesa avanzata da parte attrice, occorre preliminarmente stabilire se i fatti illeciti di cui è causa siano sussumibili nella fattispecie di crimini di guerra o contro l'umanità. La definizione di questi ultimi è stata stabilita principalmente dallo Statuto di Roma della Corte Penale
Internazionale, entrato in vigore nel 2002. Quest'ultimo definisce i crimini di guerra come gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949 e dei loro
Protocolli addizionali, quando commessi nell'ambito di un conflitto armato internazionale o non internazionale. Le norme di riferimento in materia sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, nei due Protocolli addizionali del 1977 nonché nell'art.8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia con la legge 12 luglio 1999, n. 232. Nella definizione già accolta nei Principi di NO (1950) i crimini di guerra sono le «violazioni delle leggi e degli usi di guerra, i quali comprendono, senza limitarsi ad essi: omicidio volontario, maltrattamento o deportazione per essere costretti a lavoro schiavistico o per ogni altro fine di popolazione civile dei o nei territori occupati;
omicidio volontario o maltrattamento di prigionieri di guerra, di persone in mare, uccisione di ostaggi, saccheggio di proprietà pubbliche o private, distruzione deliberata di centri urbani, città e villaggi, o devastazioni non giustificate da necessità militari». Rispetto ai reati comuni, tali crimini presentano un elemento di contesto particolare costituito dal conflitto armato e si concretano
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nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità, dei diritti fondamentali delle persone. In particolare, devono essere qualificati come crimini internazionali la deportazione di civili nel corso di un conflitto armato e il loro assoggettamento ai lavori forzati. Semplificando al massimo può certamente dirsi che essi sono: crimini commessi contro persone che non prendono ovvero hanno cessato di prendere parte alle ostilità (es. feriti, naufraghi, prigionieri di guerra e popolazioni civili di un territorio occupato); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, ricorrendo a metodi di conduzione delle ostilità vietati (es. attacchi contro località prive di difesa, smilitarizzate o che non costituiscono un obiettivo militare, con il solo fine di terrorizzare le popolazioni); crimini commessi contro combattenti nemici o civili, che implichino l'uso di mezzi bellici proibiti (es. uso di armi chimiche o batteriologiche, di proiettili ad espansione o frammentazione;
di laser accecanti;
di mine anti-uomo; di napalm); crimini commessi contro particolari categorie di beni e persone protette (es. personale medico-sanitario impiegato nel soccorso). La giurisprudenza italiana ha definito i crimini di guerra o contro l'umanità come le violazioni gravi delle norme di diritto umanitario poste a tutela della vita e dell'integrità fisica e psichica delle persone della popolazione civile che non prendono parte alle ostilità. In buona sostanza, sono atti commessi durante un conflitto armato in violazione delle norme del diritto umanitario internazionale e possono includere omicidi, torture, stupri, deportazioni forzate, attacchi indiscriminati contro la popolazione civile e uso di armi proibite. I responsabili di tali crimini possono essere sia individui che organizzazioni. I suddetti crimini, rispetto alle fattispecie di reato previste dai singoli ordinamenti nazionali, presentano un quid pluris, costituito da uno o più elementi tipici soggettivi e oggettivi, atti a trasformarli qualitativamente e ad elevarli a rango autonomo di delitti lesivi degli interessi e dei valori consustanziali della Comunità internazionale presa nel suo insieme.
Tra i crimini contro l'umanità specificamente elencati all'art. 7 dello Statuto di
Roma vi rientra, altresì, la “persecuzione contro un gruppo o una collettività dotati di propria identità, ispirata da ragioni di ordine politico, razziale, nazionale, etnico, culturale, religioso o di genere sessuale ai sensi del paragrafo 3, o da altre ragioni universalmente riconosciute come non permissibili ai sensi del diritto internazionale, collegate ad atti previsti dalle disposizioni del
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presente paragrafo o a crimini di competenza della Corte”. La persecuzione è definita dallo Statuto stesso come “la intenzionale e grave privazione dei diritti fondamentali in violazione del diritto internazionale, per ragioni connesse all'identità del gruppo o della collettività”.
Nel caso di specie, il de cuius , sin dal 1942 è stato costretto, in Persona_1 seguito all'emanazione delle leggi razziali italiane e all'applicazione della normativa antiebraica, e per la precisione durante il periodo di occupazione delle forze tedesche del Terzo Reich nella città di Roma, e sotto il loro comando ed ordine, a lavorare contro la sua volontà; quindi, egli fu obbligato al lavoro coatto, per il solo fatto di essere appartenente alla razza ebraica. Il de cuius fu inviato presso la in Roma, con la mansione di eseguire lavori di scavo, Controparte_2 sterro e rinforzo degli argini del fiume Tevere, senza retribuzione alcuna, e con violazione di diritti costituzionali.
Tali fatti – in quanto sussumibili nella nozione di atti persecutori di cui all'art.7 dello Statuto di Roma - rientrano senza dubbio nella fattispecie di crimini contro l'umanità come sopra definita.
Ne consegue l'obbligo per questo giudice di esercitare la propria giurisdizione sui fatti di cui è causa.
B) L'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità.
La giurisprudenza di legittimità, nella sentenza a Sezioni Unite n.5044/2004, ha affermato incidenter tantum che “i crimini internazionali minacciano l'umanità intera e minano le fondamenta stesse della coesistenza internazionale” perché si tratta di delitti che si concretano nella violazione, particolarmente grave per intensità o sistematicità dei diritti fondamentali della persona umana, la cui tutela
è affidata a norme inderogabili che si collocano al vertice dell'ordinamento internazionale, prevalendo su ogni altra norma, sia di carattere convenzionale che consuetudinario.
Ne discende la necessità, condivisa dall'intera comunità internazionale, di garantirne la repressione senza limiti di tempo. Invero, l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità costituisce una norma di diritto internazionale cogente la cui esistenza si deve ritenere corroborata dai seguenti indici. Anzitutto, occorre fare riferimento alla generalizzata adozione da parte di numerosi Stati di leggi volte a sancire l'imprescrittibilità dei crimini di guerra o contro l'umanità
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commessi durante la Seconda guerra mondiale nonché alla Convenzione ONU del
26 novembre 1968 e a quella del Consiglio d'Europa del 25 gennaio 1974.
All'opinio iuris degli Stati, manifestata sia a livello interno che internazionale, si aggiungono le pronunce dei giudici internazionali, quali le declaratorie di inammissibilità della Corte EDU relativamente a misure nazionali che stabiliscono la prescrizione dei crimini contro l'umanità, nonché lo Statuto di Roma della
Corte penale internazionale.
Pertanto, la repressione dei crimini di guerra o contro l'umanità e la loro imprescrittibilità assurgono al rango di ius cogens che, in quanto nucleo di norme consuetudinarie a tutela dei valori fondamentali della comunità internazionale intesa nel suo insieme, è destinato a prevalere su ogni altra norma di legge, sia convenzionale che consuetudinaria, in virtù di quanto disposto dall'art.10, I comma della Costituzione (cfr. Cass., n.29951/2022 e Cass., n.23262/2023). Tale norma ha carattere retroattivo in quanto è stata introdotta proprio al fine di punire i crimini commessi dai Nazisti durante la Seconda guerra mondiale;
tale peculiarità, scaturente dalla ratio stessa della previsione, non contrasta con i principi del diritto internazionale in quanto anche la Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo consente, all'art. 7, 2° comma, senza il vincolo della irretroattività previsto dal 1° comma, «la punizione di una persona colpevole di un'azione od omissione che, al momento in cui è stata commessa, era ritenuta crimine secondo i principi generali del diritto riconosciuto dalle nazioni civili».
La retroattività della norma consuetudinaria in oggetto non si pone nemmeno in contrasto con il nostro ordinamento in quanto la responsabilità civile non soggiace al divieto di retroattività di cui all'art.25 della Costituzione. In materia civile, invero, il principio di irretroattività è previsto da una norma di rango primario
(art.11, Preleggi) che può essere derogata da altra di pari grado purché nel rispetto dei valori costituzionalmente protetti (cfr. Corte Cost. 7 luglio 2006, n. 274). Tale conclusione è valida anche in caso di risarcimento del danno derivante da crimini di guerra o contro l'umanità in quanto l'art. 25 Cost. si riferisce esclusivamente alla materia penale e l'art.2947, comma 3 c.c. - nella parte in cui lega il termine di prescrizione del diritto risarcitorio a quello previsto per il fatto di reato – si deve interpretare nel senso che il giudice civile, esclusivamente ai fini risarcitori, può accertare incidenter tantum la responsabilità penale dell'autore del fatto (cfr. Cass.
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civile sez. II, 09/02/2024, n.3642). Pertanto, l'art. 2947 c.c. non autorizza il giudice a statuire una condanna penale, con la conseguenza che non trova applicazione il limite costituzionale della norma richiamata.
Si veda, inoltre, quanto affermato proprio per i crimini dei Nazisti commessi in danno di un cittadino italiano deportato e costretto ai lavori forzati in imprese tedesche nelle sentenza della Cassazione civile a Sezioni unite n. 5044/2004 che implicitamente ha riconosciuto l'applicabilità del principio di imprescrittibilità a fatti del 1943-1945, superando la questione della irretroattività della norma consuetudinaria di diritto internazionale che secondo l'Avvocatura sarebbe risalente all'anno 1990 (Sez. Un., Sentenza n. 5044 del 11/03/2004 - contro
Repubblica Fed. Germania).
In effetti, la norma consuetudinaria internazionale si è formata ben prima della sua positivizzazione nei testi internazionali sottoscritti anche dall'Italia, che parte convenuta indica nello Statuto della Corte penale internazionale. Pertanto, in base al diritto internazionale consuetudinario formatosi da una coscienza post-bellica e post nazista, si può affermare la piena applicazione al caso di specie del principio di imprescrittibilità dei crimini nazisti.
C) La liquidazione del danno. Conclusioni.
Le condotte descritte configurano senz'altro una gravissima lesione dei diritti inviolabili della persona di cui all'art.2 Cost. meritevole di essere risarcita ai sensi dell'art.2059 c.c.
Imporre il lavoro coatto ad un soggetto per il solo credo religioso costituisce un atto discriminatorio posto in essere in violazione di un diritto fondamentale e, pertanto, rientrante nella fattispecie di crimine contro l'umanità di cui all'art. 7 dello Statuto di Roma.
Occorre, tuttavia, operare una precisazione in quanto il presente giudizio ha ad oggetto il riconoscimento del diritto al risarcimento per crimini contro l'umanità quale presupposto per l'accesso al Fondo di cui all'art.43 del Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36. Tale fondo è stato istituito presso il Controparte_3
con una precisa finalità che emerge dalla lettura dello stesso art.43
[...] rubricato: “Istituzione del Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani
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dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio
1945”.
Pertanto, rilevano ai fini dell'accesso allo stesso unicamente le violazioni commesse ad opera della Germania nazista nei confronti di cittadini italiani.
La privazione della libertà e l'obbligo del lavoro coatto patite dal de cuius sono riconducibili, in stretto nesso causale, alle leggi antisemite adottate durante il fascismo al fine di emarginare e degradare gli Ebrei, riducendo le loro opportunità di vita, inclusa l'istruzione.
In Italia, le leggi razziali fasciste furono promulgate a partire dal 1938, con una serie di regi decreti firmati da Vittorio Emanuele II. Tra i provvedimenti più significativi vi fu il Regio Decreto-legge n. 1340 del 5 settembre 1938, che espulse gli studenti e gli insegnanti ebrei dalle scuole e dalle università italiane. Il
Regio Decreto del 17 novembre 1938, noto anche come “Decreto-legge per la difesa della razza italiana” che vietava i matrimoni tra ebrei e non ebrei e imponeva una serie di restrizioni sul lavoro e sulla proprietà, oltre a discriminare gli ebrei in diversi ambiti della vita pubblica e privata. Tali leggi discriminatorie ebbero conseguenze drammatiche per la comunità ebraica italiana: migliaia di persone persero il lavoro, la casa e i propri diritti, venendo di fatto emarginate dalla società. Nel caso di specie, come testualmente riportato anche nel certificato della Comunità Ebraica di Roma, allegato da parte attrice e di cui si riporta l'immagine, il de cuius
Come si legge testualmente, fu soggetto a tutte le restrizioni Persona_1 derivanti dall'applicazione del R.d.l. n.1728 del 17/11/1938 nonché alle persecuzioni dovute alle leggi razziali.
Ne discende che tali atti persecutori, per quanto se ne riconosca la oggettiva alta drammaticità, non possono essere tenuti in considerazione da questo Giudice al fine di liquidare il risarcimento del danno a valere sul Fondo di cui all'art. 43 del
Decreto-Legge 30 aprile 2022, n. 36 in quanto quest'ultimo si riferisce
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unicamente ai crimini di guerra o contro l'umanità commessi dalla Germania nazista.
Pertanto, la domanda di risarcimento per i danni patiti dal de cuius dell'attore in seguito alla sottoposizione a lavoro coatto è rigettata.
Le spese di lite debbono essere compensate in relazione alla gravità oggettiva dei fatti narrati i quali seppur non strettamente e direttamente riconducibili alla diretta condotta della Germania e, quindi, solo normativamente non risarcibili per la invocata legge sono, comunque, di spaventosa ed inaudita gravità.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta la domanda di risarcimento proposta dalla parte attrice;
b) compensa le spese di lite.
Roma, 4.9.2025
Il Giudice
Alberto Cianfarini
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