Sentenza 12 marzo 2020
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/03/2020, n. 9897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9897 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. RR NZ, nato a [...] 1'08/05/1969 2. MP MI, nato a Rionero in [...] il [...] avverso la sentenza del 10/07/2018 della Corte di appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesco Centofanti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di entrambi i ricorrenti;
udito, per l'imputato MP, l'avvocato Gianfranco Robilotta, che si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione - e per quanto ancora di interesse in questa sede, a seguito dell'intervenuta definizione della posizione di imputati ulteriori, per effetto della separazione dei relativi procedimenti, disposta da questa Corte all'udienza dell'Il ottobre 2019 - confermava la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Potenza datata 10 febbraio 2011, con cui NZ RR e MI MP, in esito al rito abbreviato, erano stati condannati alle pene principali rispettive di sei anni, e otto anni, di reclusione in ordine al delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., loro contestato al capo B) della rubrica elevata a loro carico.
2. Le specifiche imputazioni odierne si inseriscono nell'ambito di un più ampio contesto, venuto all'attenzione della Corte salernitana, che ruotava intorno alla pretesa costituzione, a metà circa degli anni novanta dello scorso secolo, di un sodalizio di stampo camorristico noto come i «Basilischi», che sarebbe nato dal progetto di LU SE, poi divenuto collaboratore di giustizia, di riunire in una sorta di confederazione i gruppi criminali operanti in Lucania, in modo da conservare il controllo delle attività illecite in quei territori attraverso un'organizzazione che, per dimensioni, fosse in grado di resistere all'espansione nei medesimi territori dei potenti clan originari delle regioni limitrofe, e con le quali pure egli avrebbe vantato collegamenti. In relazione al preteso sodalizio dei «Basilischi» erano stati contestati, ad imputati diversi da RR e MP, il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. e numerosi reati-fine. Senonché, la Corte di appello di Salerno, giudicando in sede di rinvio anche al riguardo, riteneva unicamente provato che SE avesse ideato il progetto confederativo, e lo avesse promosso;
e non provato in modo indubitabile, viceversa, che detta fase progettuale si fosse realmente tradotta nella costituzione di una vera e propria organizzazione, che avesse il carattere dell'autonomia rispetto agli organismi malavitosi di originaria appartenenza dei pretesi affiliati. Secondo il giudice di rinvio, la caratura mafiosa dell'associazione, non potendo desumersi dalla «fama criminale» dei gruppi di provenienza, trattandosi di attributo non trasmissibile per via ereditaria, avrebbe dovuto risaltare in maniera a sé stante. In proposito, le risultanze erano giudicate scarne ed equivoche. Mancavano dati tali da riflettere l'avvenuta costituzione di un gruppo associativo, operante sul territorio lucano, avente «capacità mafiosa autonoma», perché in grado di esercitare su di esso un controllo più esteso e penetrante rispetto alle cellule aggregate;
emergeva, di contro, un mero patto di alleanza tra queste ultime, per gestire in modo pacifico, e nel rispetto dei preesistenti confini spaziali, le reciproche zone d'influenza. Gli elementi rivelatori di una forza autonoma di intimidazione e sopraffazione non si potevano ricavare neppure dalla commissione dei reati-fine contestati nel processo, che, per il numero esiguo e per le modalità di commissione, non potevano dirsi certamente espressione di nuova e maggiore operatività criminale. Dalla ritenuta insussistenza del prefigurato organismo associativo discendeva, necessariamente, l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 d.l. n. 152 del 1991, conv. dalla legge n. 203 del 1991, pro-tempore vigente, siccome contestata esclusivamente sotto il profilo della finalità di agevolazione dell'organismo stesso, e la declaratoria di prescrizione di parte dei reati-fine agli imputati ascritti. In questa parte, la sentenza di rinvio ha acquistato autorità di cosa giudicata, a seguito della declaratoria d'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Procuratore generale, contenuta nella sentenza emanata da questa Corte all'esito dell'udienza del!'ll ottobre 2019. 3. Le specifiche imputazioni odierne riguardano il distinto gruppo criminale armato, di stampo mafioso, capeggiato da TO EN, che avrebbe operato in Potenza dalla primavera del 2004 al giugno 2008, e oltre, e avrebbe avuto come scopi quello di alterare l'esito di competizioni elettorali, esercitare l'indiretto controllo di attività pubbliche, commettere estorsioni e operare nel settore del traffico di stupefacenti. In tale scenario, RR sarebbe stato il depositario dell'arsenale di armi e munizioni, anche clandestine, dell'organizzazione; MP sarebbe stato colui che, avvinto da legame privilegiato con EN, avrebbe gestito lo spaccio di cocaina nella zona di Potenza sino al marzo del 2006. Nell'annullare, con rinvio, la decisione di secondo grado, pronunciata dalla Corte di appello di Potenza, questa Corte (sentenza n. 22949/2015, resa 1'11 febbraio 2015) aveva rilevato come la decisione stessa fosse, in parte qua, priva di convincente e autonomo apparato argomentativo, non avesse tenuto in debito conto le obiezioni difensive circa l'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia e, basata sul presupposto che il gruppo di EN fosse nato dalla dissoluzione dei «Basilischi», mutuandone la natura mafiosa, scontasse le lacune motivazionali, inerenti la consorteria-madre, già alla base dell'accoglimento dei ricorsi riguardanti i corrispondenti capi della pronuncia.
4. La Corte salernitana, giudice del rinvio, nel ribadire la pronuncia di colpevolezza degli imputati RR e MP, osservava che la ritenuta insussistenza del clan dei «Basilischi», proprio in virtù dell'impossibilità di immaginare una successione nella mafiosità per via ereditaria, non impediva, a livello logico, di constatare l'intervenuta costituzione di un nuovo gruppo criminale, avente in sé le caratteristiche descritte nell'art. 416-bis cod. pen., ancorché non derivante per gemmazione da una consorteria malavitosa originaria. Di tale avvenuta costituzione vi era piena e significativa prova, per la Corte stessa, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori VA LU SE e ON IA, i quali avevano dettagliatamente riferito in proposito, descrivendo la genesi del gruppo mafioso, precisandone le dinamiche interne ed esterne -tra cui la contrapposizione al gruppo capeggiato da AV ZI e indicando i nomi e i ruoli degli appartenenti. Tali dichiarazioni apparivano al giudice di rinvio soggettivamente credibili, oggettivamente coerenti, chiare e logiche, nonché reciprocamente convergenti. Esse apparivano inoltre riscontrate dalla deposizione di PA OS, convivente di SE, testimone diretta delle vicende malavitose che coinvolgevano quest'ultimo, e da specifiche, ed eloquenti, intercettazioni ambientali. Non sussisteva, infine, quanto a MP, alcun bis in idem rispetto a pregressa condanna da lui riportata per il delitto di cui all'art. 74 T.U. stup., integrata da una condotta partecipativa anteriore e avente più ristretto ambito oggettivo.
5. Avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio, l'imputato MP ricorre per cassazione, mediante il difensore di fiducia avvocato Gianfranco Robilotta, sulla base di tre motivi.
5.1. Con i primi due motivi, congiuntamente svolti dal medesimo ricorrente, questi deduce violazione di legge, anche processuale, nonché vizio di motivazione, con riferimento alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato associativo, anche in violazione del dictum della sentenza rescindente, e alla valutazione della prova corrispondente. Mancherebbe reale dimostrazione dell'effettiva costituzione, e della proiezione esterna, del sodalizio di stampo mafioso, che si pretenderebbe autonomo e diverso dall'inesistente clan «Basilischi» e da esso dunque non generato. I collaboratori SE e IA non avrebbero fornito elementi utili neppure per convalidare l'ipotesi associativa loro direttamente riferibile (quella dei «Basilischi», appunto), e sarebbe assurdo derivare dalle loro dichiarazioni elementi che consentano di ricostruire genesi e struttura del preteso gruppo malavitoso di cui MP sarebbe partecipe. Di tali dichiarazioni non sarebbe stata, infatti, adeguatamente vagliata genuinità e costanza, né l'intima loro coerenza ed estrinseca attendibilità, che sarebbero smentite dalla mera lettura dei punti salienti del loro narrato. Né si sarebbe a fronte di dichiarazioni realmente sovrapponibili. Mancherebbero, altresì, idonei riscontri. Il contributo conoscitivo di PA OS sarebbe, rispetto a MP, di modesto rilievo. La dichiarante citerebbe l'imputato soltanto una volta, indicando la sua partecipazione a supposti incontri, senza riferire di alcun episodio criminale realmente a MP riferibile, posta l'assoluta inverosimiglianza del narrato di SE sul c.d. omicidio DI, che OS avrebbe confermato;
ogni persona indicata da SE quale partecipe ed esecutore dell'atto criminoso sarebbe stata infatti assolta, ad eccezione di EN (ma solo in virtù delle sue dichiarazioni autoaccusatorie). Le conversazioni intercettate sarebbero riportate in modo generico, senza menzione della natura, dei tempi, degli interpreti e delle circostanze, in modo da impedire ogni interlocuzione difensiva sul punto, e tradire così la circolarità e l'autoreferenzialità del ragionamento. In definitiva, gli elementi addotti per ritenere provata l'ascritta condotta partecipativa sarebbero inconsistenti, come già rilevato dalla sentenza rescindente di legittimità, e come puntualmente certificato dalla sentenza - emessa il 20 luglio 2018, dalla stessa Corte di appello di Salerno in sede di rinvio da questa Corte, nel processo riguardante i coimputati giudicati con rito ordinario - che aveva assolto questi ultimi per insussistenza del fatto. Sarebbe proprio tale sentenza ad affermare che le dichiarazioni di SE e IA sarebbero connotate da assoluta genericità, in quanto i due collaboratori, pur dichiarandosi intranei all'associazione, non sarebbero stati in grado di ricostruirne l'organigramma e di attribuire i ruoli, né di specificare i settori di interesse dell'organizzazione criminale. Ebbene, le ragioni esposte dall'estensore di siffatta sentenza sarebbero perfettamente rispondenti a quelle dell'odierno ricorso, di cui costituirebbero «perfetta ed esauriente sintesi». Dalla raggiunta conclusione che la fase ideativa e progettuale, che avrebbe dovuto mettere capo al clan «Basilischi», non sarebbe mai sfociata nella sua costituzione nascerebbe l'impossibilità di derivare per tale via la mafiosità degli autonomi organismi che ad esso si sarebbero surrogati;
né sarebbe in alcun modo dimostrata, ma solo assertivamente postulata, l'intervenuta operatività del contestato «terzo clan».Senza alcuna plausibile ragione, infine, la Corte salernitana avrebbe svalutato il contenuto dell'informativa 26 settembre 2006 della Questura di Potenza, in atti, circa l'assenza di contatti tra MP ed esponenti del clan dei «Basilischi» nel periodo antecedente la sua carcerazione, attuata nel marzo 2006. 5.2. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 649 cod. proc. pen., nonché vizio di motivazione. L'odierna imputazione di partecipazione ad associazione di stampo mafioso duplicherebbe la condanna già all'imputato irrevocabilmente inflitta per il delitto di cui all'art. 74 T.U. stup., a definizione del processo c.d. Arma Letale. Ciò alla luce della perfetta corrispondenza storico-naturalistica delle rispettive vicende.
6. Ricorre di seguito per cassazione l'imputato RR, mediante il difensore di fiducia avvocato Giorgio Cassotta, sulla base di due motivi.
6.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell'art. 627 cod. proc. pen. La sentenza impugnata, nel ribadire la sua condanna per l'associazione di stampo mafioso, avrebbe violato i principi di diritto affermati dalla sentenza rescindente, e sarebbe in insanabile contrasto con la sentenza 20 luglio 2018, già menzionata, di generale assoluzione di tutti i rimanenti associati. L'odierna decisione rescissoria esprimerebbe, nuovamente, quell'acritica condivisione della pronuncia di primo grado, già stigmatizzata in sede di legittimità, senza apportare alcun convincente argomento rafforzativo e senza poter superare le doglianze proposte nell'originario gravame di merito. Inoltre, a seguito dell'assoluzione testé richiamata, RR risulterebbe partecipe, assieme a MP, di un'associazione formata da sole due persone, priva di capi e promotori.
6.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen., e vizio della motivazione. Il motivo largamente riprende le argomentazioni dei motivi primo e secondo del ricorso MP. Si torna a sostenere che mancherebbe reale dimostrazione dell'effettiva costituzione, e della proiezione esterna, del sodalizio di stampo mafioso, che si pretenderebbe autonomo e diverso dall'inesistente clan «Basilischi». Si svalutano, in particolare, l'affidabilità, il rilievo e la convergenza del narrato dei collaboratori SE e IA. Si insiste nel far rilevare la mancanza di idonei riscontri.Si assume che il contributo conoscitivo di PA OS sarebbe, rispetto a RR, pressoché nullo, mentre l'intercettazione telefonica tra MP e FA (risalente al 2006), valorizzata dalla sentenza impugnata, non riscontrerebbe alcunché, atteso che proprio gli interlocutori sminuirebbero la valenza criminale di RR. Inoltre, essa fotograferebbe la situazione esistente al 2004, e dimostrerebbe l'assenza di successive condotte apprezzabili in qualità di effettivo contributo recato da RR al preteso sodalizio. Anche per il ricorrente RR, dunque, gli elementi addotti per ritenere provata l'ascritta condotta partecipativa sarebbero labili, e di non univoca lettura, come già rilevato dalla sentenza rescindente di legittimità; a conferma, è di nuovo richiamata la sentenza, datata 20 luglio 2018, di generale assoluzione di tutti i rimanenti associati, e i suoi passaggi critici sulla valenza probatoria delle dichiarazioni di SE e IA.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I primi due motivi del ricorso MP, e il ricorso RR, da esaminare congiuntamente per la connessione dei temi proposti, sono fondati.
2. La sentenza rescindente di legittimità, pronunciata in data 11 febbraio 2015, chiamava, anzitutto, il giudice di rinvio a verificare - anche rispetto a MP e RR, e alla specifica imputazione, elevata a loro carico, di partecipazione, ex art. 416-bis cod. pen., ad una consorteria criminale, in tesi originata dalla scissione di un'associazione preesistente (quella dei «Basilischi»), di preteso analogo stampo - il carattere mafioso della consorteria medesima. E appare di palmare evidenza che tale verifica avrebbe dovuto essere particolarmente stringente, alla luce della insussistenza, come organizzazione autonoma, accertata in sede di rinvio, dell'associazione-madre, la cui eventuale natura mafiosa la consorteria derivata, seppur non per automatismo, avrebbe potuto replicare.
3. La sentenza rescindente aveva altresì fissato le coordinate ermeneutiche verso cui orientare il rinnovato giudizio. Essa aveva ribadito che l'associazione di tipo mafioso si connota, rispetto all'associazione semplice, per la sua capacità di proiettarsi verso l'esterno, per il suo radicamento nel territorio in cui alligna e si espande, per l'assoggettamento e l'omertà che è in grado di determinare nella collettività insediata nell'area di operatività del sodalizio, nella quale la presenza associativa deve possedere la capacità di diffondere un comune sentire caratterizzato da soggezione di fronte alla latente minaccia prevaricatrice del gruppo (era richiamata, tra le altre, Sez. 1, n. 35627 del 18/04/2012, Amurri, Rv. 253457-01). Elemento strutturale del reato di cui all'art. 416-bis c.p. è proprio, infatti, la forza intimidatrice che promana dall'associazione, capace d'incutere timore e di indurre, anche solo potenzialmente, assoggettamento e, di riflesso, omertà. E ciò non solo tra gli associati ma, soprattutto, all'esterno, in vista della realizzazione degli scopi illeciti dell'associazione medesima. Perché si abbia un'associazione mafiosa è dunque necessario che il gruppo abbia conseguito nell'ambiente circostante una capacità di intimidazione reale, e che gli aderenti si avvalgano di tale caratteristica, nella quale consiste il metodo mafioso di controllo del territorio, al fine di realizzare il loro programma criminoso (ex multis, Sez. 1 n. 29924 del 23/04/2010, Spartà, Rv. 248010-01; Sez. 5, n. 19141 del 13/02/2006, Bruzzaniti, Rv. 234403-01). Essendo necessario, per poter definire l'associazione come mafiosa, che essa abbia conseguito in concreto, nell'ambiente di riferimento, una capacità di intimidazione siffatta, è altresì necessario che quest'ultima si mantenga viva anche a prescindere da singoli atti di sopraffazione posti in essere da questo o quell'associato. Qualora emergano atti di violenza e minaccia, essi possono utilmente riflettersi sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo, ma ciò non è indispensabile, ben potendo la suddetta prova essere desunta da circostanze atte a rivelare la generale percezione, in un determinato contesto territoriale, dell'immanenza e dell'efficienza di una tale forza (Sez. U, n. 10 del 28/03/2001, Cinalli, Rv. 218376-01; Sez. 2, n. 150 del 18 ottobre 2012, dep. 2013, Andreicik, Rv. 254675-01). La presenza di atti concreti di sopraffazione non è, per altro verso, elemento in sé risolutivo, se questo non può dirsi indice della pervasiva capacità del sodalizio di sprigionare autonomamente, e per il solo fatto della sua esistenza, una carica idonea a piegare ai propri fini la volontà di quanti vengano a contatto con gli affiliati all'organismo criminale;
capacità che, per quanto potenziale, deve essere comunque percepibile all'esterno anche in assenza del suo attuale esercizio. E', insomma, consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato-mezzo rispetto ai reati- fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione. E' però necessario che tali reati, per la loro natura o per le peculiari modalità di consumazione, si rivelino effettivamente sintomatici dell'attuazione del programma di una associazione mafiosa, piuttosto che di una comune associazione per delinquere.
4. Il tema della natura mafiosa dell'associazione, di cui al capo B) della rubrica elevata a carico di RR e MP, è stato completamente eluso dalla sentenza impugnata. Quest'ultima ha infatti richiamato i contributi dichiarativi di SE e IA, ne ha vagliato l'affidabilità ed è andata finanche alla ricerca di esterni riscontri, ma - al di là del valore realmente individualizzante di tali chiamate, e alla persuasività dei citati elementi di corroborazione, pure non infondatamente revocati in dubbio dai motivi in scrutinio - quel che risalta è l'assenza di una reale disamina degli indici di mafiosità dell'associazione. Il carattere armato di quest'ultima, l'esistenza di rituali di affiliazione e la stessa gestione di fondi per il sostentamento dei sodali sono tutti elementi, peraltro solo incidentalmente richiamati dalla sentenza impugnata, che, oltre ad essere propri anche di consorterie criminose non mafiose, rimangono confinati all'interno del gruppo malavitoso e appaiono privi, allo stato, e in assenza di contraria affermazione, prima ancora che dimostrazione, di risonanza esterna (sul punto, v. Sez. 6, n. 34684 del 13/07/2016, EN, pronunciata nel separato giudizio a carico degli imputati nei cui confronti si era proceduto con il rito ordinario). Né l'adeguata proiezione esterna può desumersi dall'indicazione di singole vicende criminose al clan (o a suoi esponenti) riferibili, come l'omicidio DI, o le pretese illecite attivita di controllo di locali pubblici o di spaccio di stupefacenti, ovvero i singoli attentati e incendi. La sentenza impugnata menziona siffatte vicende in termini assolutamente generici, senza collocarle in precisi contesti spaziali e temporali, e senza evidenziare in che modo e misura esse posseggano la necessaria sintomaticità dianzi evidenziata. A maggior ragione la relativa indicazione era richiesta, se si tiene conto che parte di tali accadimenti si inserivano in dinamiche di mera conflittualità interna tra i clan costituitisi, secondo l'originaria ipotesi accusatoria, a seguito della dissoluzione dei «Basilischi», sicché difficilmente esse potevano essere lette come una dimostrazione della forza intimidatrice esercitata sulla generalità, o su una significativa platea, di consociati sul territorio. Infine, già la sentenza rescindente aveva avvertito che la sola presenza, tra gli affiliati di un sodalizio criminale, di persone già condannate per delitti di mafia, non costituiva, di per sé, elemento decisivo per configurare il sodalizio come mafioso, in difetto di una concreta verifica dell'effettiva tipicità dello stesso (in termini, Sez. 1, n. 25242 del 16/05/2011, Baratto, Rv. 250705-01).
5. La sentenza impugnata deve essere pertanto annullata nei confronti di RR e MP, previo assorbimento, quanto al secondo imputato, del terzo motivo da lui prospettato. L'annullamento deve essere disposto senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. Il Collegio non può infatti non prendere atto che, nel separato giudizio a carico degli imputati nei cui confronti si era proceduto con il rito ordinario, altro collegio della Corte di appello di Salerno, all'esito degli approfondimenti consentiti dalla celebrazione del dibattimento, ha accertato - con sentenza al riguardo ormai irrevocabile - l'impossibilità di rinvenire, rispetto all'associazione per delinquere di cui si discute, elementi ulteriori idonei a provarne il carattere mafioso, sotto lo specifico profilo del conseguimento, da parte di essa, nell'ambiente lucano, di un'effettiva e concreta capacità di intimidazione. Di conseguenza, tutti i coimputati del reato associativo, inclusi per l'effetto estensivo i non impugnanti, sono stati assolti, ormai definitivamente, per insussistenza del fatto. L'annullamento senza rinvio deve essere pertanto decretato, nei confronti degli odierni ricorrenti, con la medesima formula, non ravvisandosi in questo giudizio, neppure in prospe