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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/07/2025, n. 10479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10479 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
n. 47823 anno 2024
REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza dell'11/07/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 47823/2024 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CARLO EMANUELE TUCCI, elettivamente domiciliato in Via Antonio Bertoloni, Roma, attore contro
( ) Controparte_1 CP_2
(CF: P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO DE MARTINO, elettivamente domiciliato in
Piazza Delle Cinque Giornate 3, ROMA, convenuto, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Il Tribunale,
letti gli atti e premesso:
-che questo Tribunale, con decreto ingiuntivo n°9970/2024, notificato il
26.9.2024, ha ordinato a di pagare all'istante €.56.307,89 Parte_1 CP_2 per canoni locatizi, oneri accessori e spese di riscaldamento, dal 1.12.1997 al
1.9.2023, concernenti l'immobile di Via Nemorense 116, piano seminterrato, interno
A;
-che avverso detto decreto ingiuntivo ha tempestivamente proposto Parte_1
l'opposizione oggetto del presente giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione
1 e comunque che l' per i medesimi asseriti crediti, aveva già ottenuto il CP_2 decreto ingiuntivo n°496/2024 contro il quale, davanti al Tribunale di Roma, pendeva il giudizio di opposizione 13045/2024;
-che il ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo 9970/2024 con Parte_1 condanna dell' , oltre che alla rifusione delle spese di lite, al risarcimento CP_2 dei danni per lite temeraria e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende;
-che il giudizio di opposizione al citato decreto ingiuntivo 496/2024 si è poi concluso con la sentenza 19005/2024 dell'11.11.2024 con cui è stata disposta la revoca di detta ingiunzione per prescrizione dei crediti azionati;
-che l' si è costituito con comparsa di risposta in data 19.2.2025, CP_2 rappresentando: di aver richiesto il decreto ingiuntivo 9970/2024 in quanto non aveva mai ricevuto dal competente ufficio postale, nonostante le richieste a questo inoltrate, l'avviso di ricevimento attestante il buon esito della notifica del precedente decreto ingiuntivo 496/2024; che solo il 29.7.2024, con la notifica del relativo ricorso, aveva appreso dell'opposizione azionata dal Parte_2 avverso detto decreto ingiuntivo 496/2024, quando già si era provveduto a notificare allo stresso il decreto ingiuntivo 9970/2024; che, preso atto della sentenza 19005/2024, non intendeva opporsi alla domanda avversaria di revoca del decreto ingiuntivo 9970/2024;
-che l' ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo CP_2
9970/2024, con compensazione delle spese del giudizio e rigetto delle ulteriori domande avversarie;
rilevato:
-che il decreto ingiuntivo 496/2024 (fascicolo n°54083/RG.2024) è stato emesso il
9.1.2014 e quindi il termine per la sua notifica all'ingiunto scadeva il 9.3.2024;
-che in caso di corretta notifica di detta ingiunzione in data 9.3.2024, il termine per il deposito del ricorso in opposizione sarebbe scaduto il 18.4.2024;
-che quando l' , il 26.9.2024, ebbe a notificare al il decreto CP_2 Parte_1 ingiuntivo 9970, il sito polisweb non conteneva (e ancora non conteneva alla data del 4.11.2024, come attestato dalla visura in atti del fascicolo del procedimento monitorio 54083/RG.2024) alcuna annotazione di avvenuta opposizione al decreto ingiuntivo 496/2024;
-che pertanto la difesa dell' , considerata la suddetta mancata annotazione CP_2 sul sito polisweb, potè ragionevolmente ritenere che il non avesse Parte_2 azionato alcuna opposizione nel termine ultimo del 18.4.2024 e temere che detta
2 mancata opposizione potesse essere dipesa da una mancata o irregolare notifica del decreto ingiuntivo, divenuto quindi inefficace, risolvendosi, per tale regione, a richiedere un secondo decreto ingiuntivo.
ritenuto:
-che il decreto ingiuntivo 9970/2024 debba essere revocato, come richiesto da entrambe le parti, per cessata materia del contendere;
-che in forza di quanto sopra esposto dovrà essere sicuramente esclusa la natura temeraria dell'azione intrapresa dall' con il secondo ricorso per CP_2 ingiunzione;
-che per i medesimi motivi, e considerato che l' si è costituito nel presente CP_2 giudizio di opposizione aderendo alla domanda di revoca dell'ingiunzione formulata dal , pare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio. Parte_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n°9970/2024 di questo Tribunale per cessata la materia del contendere;
-dispone la compensazione delle spese di lite.
Roma, 15/07/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
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REPUBBLICA ITALIANA -IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SESTA SEZIONE in persona del Giudice dott.Massimo Corrias, all'udienza dell'11/07/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunziato ai sensi dell'art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n.r.g. 47823/2024 tra
(CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. CARLO EMANUELE TUCCI, elettivamente domiciliato in Via Antonio Bertoloni, Roma, attore contro
( ) Controparte_1 CP_2
(CF: P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. ROBERTO DE MARTINO, elettivamente domiciliato in
Piazza Delle Cinque Giornate 3, ROMA, convenuto, avente ad oggetto un'opposizione a decreto ingiuntivo, dando lettura del dispositivo appresso trascritto.
Il Tribunale,
letti gli atti e premesso:
-che questo Tribunale, con decreto ingiuntivo n°9970/2024, notificato il
26.9.2024, ha ordinato a di pagare all'istante €.56.307,89 Parte_1 CP_2 per canoni locatizi, oneri accessori e spese di riscaldamento, dal 1.12.1997 al
1.9.2023, concernenti l'immobile di Via Nemorense 116, piano seminterrato, interno
A;
-che avverso detto decreto ingiuntivo ha tempestivamente proposto Parte_1
l'opposizione oggetto del presente giudizio, eccependo l'intervenuta prescrizione
1 e comunque che l' per i medesimi asseriti crediti, aveva già ottenuto il CP_2 decreto ingiuntivo n°496/2024 contro il quale, davanti al Tribunale di Roma, pendeva il giudizio di opposizione 13045/2024;
-che il ha quindi chiesto la revoca del decreto ingiuntivo 9970/2024 con Parte_1 condanna dell' , oltre che alla rifusione delle spese di lite, al risarcimento CP_2 dei danni per lite temeraria e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende;
-che il giudizio di opposizione al citato decreto ingiuntivo 496/2024 si è poi concluso con la sentenza 19005/2024 dell'11.11.2024 con cui è stata disposta la revoca di detta ingiunzione per prescrizione dei crediti azionati;
-che l' si è costituito con comparsa di risposta in data 19.2.2025, CP_2 rappresentando: di aver richiesto il decreto ingiuntivo 9970/2024 in quanto non aveva mai ricevuto dal competente ufficio postale, nonostante le richieste a questo inoltrate, l'avviso di ricevimento attestante il buon esito della notifica del precedente decreto ingiuntivo 496/2024; che solo il 29.7.2024, con la notifica del relativo ricorso, aveva appreso dell'opposizione azionata dal Parte_2 avverso detto decreto ingiuntivo 496/2024, quando già si era provveduto a notificare allo stresso il decreto ingiuntivo 9970/2024; che, preso atto della sentenza 19005/2024, non intendeva opporsi alla domanda avversaria di revoca del decreto ingiuntivo 9970/2024;
-che l' ha quindi concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo CP_2
9970/2024, con compensazione delle spese del giudizio e rigetto delle ulteriori domande avversarie;
rilevato:
-che il decreto ingiuntivo 496/2024 (fascicolo n°54083/RG.2024) è stato emesso il
9.1.2014 e quindi il termine per la sua notifica all'ingiunto scadeva il 9.3.2024;
-che in caso di corretta notifica di detta ingiunzione in data 9.3.2024, il termine per il deposito del ricorso in opposizione sarebbe scaduto il 18.4.2024;
-che quando l' , il 26.9.2024, ebbe a notificare al il decreto CP_2 Parte_1 ingiuntivo 9970, il sito polisweb non conteneva (e ancora non conteneva alla data del 4.11.2024, come attestato dalla visura in atti del fascicolo del procedimento monitorio 54083/RG.2024) alcuna annotazione di avvenuta opposizione al decreto ingiuntivo 496/2024;
-che pertanto la difesa dell' , considerata la suddetta mancata annotazione CP_2 sul sito polisweb, potè ragionevolmente ritenere che il non avesse Parte_2 azionato alcuna opposizione nel termine ultimo del 18.4.2024 e temere che detta
2 mancata opposizione potesse essere dipesa da una mancata o irregolare notifica del decreto ingiuntivo, divenuto quindi inefficace, risolvendosi, per tale regione, a richiedere un secondo decreto ingiuntivo.
ritenuto:
-che il decreto ingiuntivo 9970/2024 debba essere revocato, come richiesto da entrambe le parti, per cessata materia del contendere;
-che in forza di quanto sopra esposto dovrà essere sicuramente esclusa la natura temeraria dell'azione intrapresa dall' con il secondo ricorso per CP_2 ingiunzione;
-che per i medesimi motivi, e considerato che l' si è costituito nel presente CP_2 giudizio di opposizione aderendo alla domanda di revoca dell'ingiunzione formulata dal , pare equo disporre la compensazione delle spese del giudizio. Parte_2
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta, così provvede:
-revoca il decreto ingiuntivo n°9970/2024 di questo Tribunale per cessata la materia del contendere;
-dispone la compensazione delle spese di lite.
Roma, 15/07/2025.
Il Giudice unico dott.MASSIMO CORRIAS
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