TRIB
Sentenza 11 novembre 2024
Sentenza 11 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 11/11/2024, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2462 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 28/08/1973 e residente in [...]
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/08/1976, e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CAROTTA MICHELE
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1 [...]
ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di provvedere alla Parte_2
trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune
di Sovizzo anno 2001 numero 5 parte I serie;
2) I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso il padre: trasferiranno altresì la residenza presso l'abitazione del padre sita in Montebello Vicentino (VI) via Giuseppe Cederle n. 28;
3) La madre potrà vedere e tenere con sé i figli previ accordi diretti tra loro, previa comunicazione con il padre, vista la loro età (oramai ultra-quindicenni);
4) Il padre si accollerà integralmente il mantenimento ordinario dei ragazzi, senza nulla chiedere alla madre, mentre le spese straordinarie necessarie relative ai due figli minori andranno suddivise nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre, secondo le previsioni del protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza;
5) Spese, compensi professionali e spese generali, interamente compensati tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Sovizzo (VI) in data 04/08/2001.
All'esito dell'udienza del 08/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 05/06/2015 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
3 all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre, di fatto liberi e da definirsi in accordo diretto con i figli, data la loro età;
-neppure vi è motivo di disattendere la volontà delle parti circa l'obbligo da porre integralmente a carico del padre di provvedere al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 70% ed a carico della madre nella misura del 30%, così come concordato dalle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, nessuna richiesta è stata avanzata dalle parti ed il Collegio non può che prenderne atto non statuendo alcunchè sul punto;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto,
non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in Sovizzo (VI) il 04/08/2001 alle condizioni in epigrafe riportate da Parte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli
4 atti di matrimonio del Comune di Sovizzo (VI) al n. 5, parte I, anno 2001;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente rel.
dott.ssa Elena Sollazzo Giudice
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2462 del ruolo generale di Volontaria Giurisdizione dell'anno
2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] Parte_1 C.F._1
il 28/08/1973 e residente in [...]
e
, C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
08/08/1976, e residente in [...],
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato CAROTTA MICHELE
1 e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Vicenza;
In punto: scioglimento del matrimonio;
Conclusioni delle parti:
1) Pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio tra i sig.ri e Parte_1 [...]
ordinando al competente Ufficiale di Stato civile di provvedere alla Parte_2
trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del Comune
di Sovizzo anno 2001 numero 5 parte I serie;
2) I figli minori e restano affidati congiuntamente ad entrambi i genitori Per_1 Per_2
con collocazione prevalente presso il padre: trasferiranno altresì la residenza presso l'abitazione del padre sita in Montebello Vicentino (VI) via Giuseppe Cederle n. 28;
3) La madre potrà vedere e tenere con sé i figli previ accordi diretti tra loro, previa comunicazione con il padre, vista la loro età (oramai ultra-quindicenni);
4) Il padre si accollerà integralmente il mantenimento ordinario dei ragazzi, senza nulla chiedere alla madre, mentre le spese straordinarie necessarie relative ai due figli minori andranno suddivise nella misura del 30% a carico della madre e del 70% a carico del padre, secondo le previsioni del protocollo in vigore presso il Tribunale di Vicenza;
5) Spese, compensi professionali e spese generali, interamente compensati tra le parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
2 FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 01/07/2024 i coniugi indicati in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile da essi contratto in Sovizzo (VI) in data 04/08/2001.
All'esito dell'udienza del 08/10/2024 dinanzi al Giudice Relatore, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dai coniugi sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 05/06/2015 e la data di deposito del ricorso;
-i certificati prodotti in atti, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate da costoro dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi;
-risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente
Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine
3 all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso il padre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte della madre, di fatto liberi e da definirsi in accordo diretto con i figli, data la loro età;
-neppure vi è motivo di disattendere la volontà delle parti circa l'obbligo da porre integralmente a carico del padre di provvedere al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del
Tribunale di Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 70% ed a carico della madre nella misura del 30%, così come concordato dalle parti;
-quanto alle disposizioni di natura economica, nessuna richiesta è stata avanzata dalle parti ed il Collegio non può che prenderne atto non statuendo alcunchè sul punto;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto,
non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e da Parte_1 [...]
in Sovizzo (VI) il 04/08/2001 alle condizioni in epigrafe riportate da Parte_2
intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli
4 atti di matrimonio del Comune di Sovizzo (VI) al n. 5, parte I, anno 2001;
c)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.10.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Giovanna Sanfratello
5