Art. 1.
I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non hanno conseguito promozioni ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, qualora abbiano maturato una anzianita' complessiva di servizio di 25 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza, sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.
I maggiori cessati dal servizio per limite di eta' o a domanda qualora conseguano promozione possono chiedere di restare in servizio sino al raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello.
I maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza del ruolo ordinario e del ruolo separato e limitato in servizio al 1° gennaio 1971 i quali non hanno conseguito promozioni ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 10 ottobre 1974, n. 496 , all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, qualora abbiano maturato una anzianita' complessiva di servizio di 25 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza, sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.
I maggiori cessati dal servizio per limite di eta' o a domanda qualora conseguano promozione possono chiedere di restare in servizio sino al raggiungimento del limite di eta' previsto per il grado di tenente colonnello.