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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 04/03/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 817/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 817 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
• (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
• (C.F.: ; Parte_2 C.F._2
in proprio nonché in qualità di eredi di (nata in [...] nel Sannio, Persona_1
CB, il 14/08/1958 e deceduta in Campobasso, il 29/10/2008) e di (nato a NA
Civitanova del Sannio, IS, il 05/01/1922 e deceduto in Campobasso, il 20/01/2009), entrambi elettivamente domiciliati in Montaquila (IS), via R. Sanzio n. 11, presso lo studio dell'avv. Felice
Fiacchino, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv. Luigi Fantini;
(ricorrenti)
contro
:
Controparte_1
(C.F. & P.IVA: ), in persona del Rettore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con sede in AN, Largo Agostino Gemelli n. 1, elettivamente domiciliata in Roma, via in
Arcione n. 71, presso lo studio dell'avv. prof. Stefano D'Ercole, che la rappresenta e difende nel presente giudizio
(resistente)
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti, in proprio nonché in qualità di eredi
(rispettivamente: figlio e nipote) di , dopo aver istaurato il procedimento ex Persona_1
art. 696-bis c.p.c., hanno convenuto in giudizio la struttura sanitaria, odierna resistente, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti stessi (1. iure proprio, a titolo di danno da perdita parentale;
2. iure hereditatis, a titolo di danno da perdita delle chances di sopravvivenza e di danno tanatologico subiti dalla vittima primaria, , nonché a titolo di danno Persona_1
da perdita parentale subita dalla vittima secondaria, a causa degli errori NA
commessi dai sanitari in occasione del ricovero ospedaliero, nell'anno 2008, di R_
per “sostituzione valvolare mitralica con protesi in circolazione extracorporea mediante
[...] mediastinosternotomia mediana longitudinale” presso il reparto di chirurgia cardiaca dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore “Giovanni Paolo II” di Campobasso, nel corso del quale la stessa contraeva un'infezione nosocomiale con successiva diagnosi di “endocardite batterica acuta e subacuta di valvola mitralica artificiale causata da MRSA sensibile alla daptomicina”, che, a sua volta, causava
“embolizzazioni multiple cerebrali, evoluzione emorragica ed il decesso” della paziente.
Si è costituita in giudizio la struttura resistente, eccependo, preliminarmente, l'illegittimità costituzionale degli artt. 696-bis, co. 1 e 45 c.p.c. e 8, co. 3, l. n. 24/2017, per violazione degli artt. 3,
24, 111, 117, co. 1, Cost e 6 CEDU, e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c.
e contestando, nel merito, le avverse deduzioni.
La resistente ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di disporre il mutamento del rito in ordinario e, nel merito, di rigettare la domanda attorea.
Ritenuti non sussistenti i presupposti per la trasmissione degli atti alla Corte costituzione e per il mutamento del rito, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 18/12/24, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sull'eccezione di illegittimità costituzionale.
La parte resistente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 696-bis c.p.c. e dell'art. 8 della legge n. 24/2017, rispetto agli artt. 3, 24, 111 e 117, co. 1, Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, sotto i seguenti profili: a. dell'art. 696-bis c.p.c., co. 1, nella parte in cui non prescrive, per il ricorso introduttivo, gli stessi requisiti di sufficiente determinatezza prescritti, per l'atto di citazione, dall'art. 163, co.
3, n. 3 e n. 4, c.p.c.;
b. dell'art. 696-bis c.p.c., co. 5, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata conciliazione, ciascuna parte possa chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito;
c. dell'art. 696-bis c.p.c., nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre reclamo avverso l'ordinanza di ammissibilità del ricorso;
d. dell'art. 8, co. 3, della legge n. 24/2017, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata conciliazione, il ricorso è proposto nelle forme dell'art. 702-bis c.p.c., oggi sostituito dall'art. 281-decies c.p.c.
L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata è, tuttavia, carente, sotto il duplice profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza.
Preliminarmente, si osserva che il legislatore – che, com'è noto, gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà – ha concepito la consulenza tecnica preventiva cd. conciliativa, obbligatoria in materia di responsabilità sanitaria, e la successiva fase di merito come un giudizio unitario e bifasico, “la cui finalità deflattiva si realizza attraverso la possibilità di una soluzione conciliativa prima che sia dato corso al giudizio di merito” (Corte cost. n. 222/2023).
Con l'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c., in altri termini, “il legislatore ha in sostanza offerto alle parti la possibilità di ottenere, in via preventiva rispetto all'instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all'esistenza del fatto e all'entità del danno, nell'auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo che renda superflua
l'instaurazione del giudizio contenzioso” (Corte cost. 202/2023, richiamata anche da Corte cost n.
222/2023; nello stesso senso: v. anche Corte cost. n. 87/2021).
Ciò, tuttavia, non significa che l'istituto in esame possa essere impiegato al fine di ottenere accertamenti tecnici inutili o meramente esplorativi: a scongiurare tale evenienza vi è, infatti, la verifica di ammissibilità affidata al giudice dell'A.T.P., “la quale investe sia la rilevanza dell'accertamento rispetto all'eventuale futuro giudizio di merito, sia la coincidenza del quid disputatum con i soli aspetti tecnici della questione di fatto” (Corte cost. n. 222/2023).
Tutto ciò premesso, si osserva, sotto il profilo della manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità sollevata, che, nel caso di specie, non è possibile ritenere che le scelte legislative siano irragionevoli e, pertanto, travalicanti il limite della discrezionalità, atteso: - quanto al profilo sub “a”, che l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (nel lessico dell'art. 693 c.p.c., richiamato dall'art. 696-bis c.p.c.) non esclude – anche in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma – la necessità che la formulazione della domanda debba essere, pur sempre, tale da rendere determinato o, quantomeno, determinabile, in via di interpretazione, l'oggetto del futuro giudizio di merito, a pena di inammissibilità del ricorso;
- quanto al profilo sub “b”, che l'acquisizione della consulenza tecnica agli atti del successivo giudizio di merito non pregiudica la valutazione circa la sua ammissibilità e rilevanza, né le possibilità di rinnovazione o di un successivo ampliamento delle indagini;
- quanto al profilo sub “c”, che la mancata previsione della reclamabilità del provvedimento ammissivo dell'A.T.P. conciliativo si giustifica in quanto l'esperimento dell' (al CP_2
contrario del suo non esperimento, che è tale da causare un pregiudizio irreversibile per il ricorrente) non può pregiudicare definitivamente il resistente, che può var valere, nel successivo giudizio di merito, tutte le difese ed eccezioni;
- quanto al profilo sub “d”, che l'esplicito richiamo dell'art. 8 all'integrale disciplina del rito semplificato di cognizione lascia sussistere il potere del giudice di ordinare la conversione del rito a norma dell'art. 281-duodecies, co. 1, c.p.c. quante volte ritenga che le attività istruttorie da svolgersi debbano strutturarsi secondo lo schema del rito ordinario di cognizione.
Del resto, l'eccezione di illegittimità sollevata risulta carente anche sotto il profilo della non rilevanza rispetto al presente giudizio.
Si osserva, infatti, al riguardo:
- quanto al profilo sub “a”, che non può ritenersi, nel caso di specie, indeterminato il ricorso introduttivo dell'A.T.P. conciliativo, così come quello introduttivo del presente giudizio, tenuto conto della perizia stragiudiziale prodotta unitamente allo stesso, che (benché priva di autonomo valore probatorio) costituisce una allegazione difensiva di carattere tecnico, che vale, quindi, a circostanziare il contenuto del ricorso stesso;
- quanto al profilo sub “b”, che la parte resistente – pur muovendo alcune contestazioni, nel merito, alla C.T.U. (le stesse, peraltro, svolte in sede di osservazioni critiche alla C.T.U. dal proprio C.T.P. e già oggetto di replica da parte dei consulenti tecnici d'ufficio) – non ne ha affatto chiesto, nel presente giudizio, la rinnovazione;
- quanto al profilo sub “c”, che la parte resistente non risulta aver formulato, nel presente giudizio, specifiche eccezioni di inamissibilità del ricorso per A.T.P.;
- quanto al profilo sub “d”, che la parte resistente risulta aver, in concreto, esercitato le proprie prerogative difensive, chiedendo il mutamento del rito in ordinario di cognizione, ciò che, tuttavia, veniva rigettato in corso di causa, anche in ragione del fatto che non venivano formulate istanze istruttorie (se non quelle, rigettate dallo scrivente giudice, formulate dai ricorrenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c.), di talché alcun pregiudizio è, in concreto, derivato alla parte resistente per effetto del rito prescelto.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale.
Nel merito.
Con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti, iure proprio e iure hereditatis, a causa dell'inadempimento specifico da parte della struttura sanitaria del cd. contratto di spedalità concluso con o, comunque, Persona_1
a causa della condotta colposa tenuta dai sanitari della struttura stessa.
Inadempimento e condotta colposa consistiti, in particolare, ad avviso dei ricorrenti:
- nella non rigorosa osservanza delle procedure di prevenzione dell'infezione nosocomiale contratta dalla paziente in occasione del suo ricovero presso la struttura resistente e che causò,
a sua volta, il decesso della paziente stessa;
- nella tardiva diagnosi di tale infezione.
È, dunque, opportuno distinguere le pretese azionate dai ricorrenti iure hereditatis, da quelle dagli stessi azionate iure proprio.
Ebbene, l'azione di responsabilità per i danni subiti dagli odierni ricorrenti iure hereditatis deve essere correttamente qualificata come azione di responsabilità contrattuale, in quanto gli stessi, agendo in qualità di eredi di , fanno valere pretese che si erano già Persona_1 consolidate nella sfera giuridica della loro cd. dante causa quali crediti frutto dell'asserito inadempimento, da parte della struttura sanitaria, del contratto cd. di spedalità con la stessa concluso.
Viceversa, l'azione di responsabilità dagli stessi spiegata iure proprio – per ottenere il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli subite nella propria sfera giuridica quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria nei confronti di – non è quella Persona_1
di responsabilità contrattuale, spettante unicamente al paziente che ha concluso il contratto, bensì quella di responsabilità extracontrattuale (v., in tal senso, da ultimo: Cass. civ., n. 11320/2022).
Ciò provoca importanti ricadute sul piano del riparto probatorio.
I ricorrenti, infatti, agendo ai sensi dell'art. 1218 c.c., non sono onerati di provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della struttura, gravando su quest'ultima l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c., però, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) unicamente dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità medica “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato”
(v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III, n. 10050/2022).
Ne deriva che i ricorrenti, per i danni subiti iure hereditatis, sono chiamati a provare esclusivamente la sussistenza del nesso causale.
Viceversa, l'azione di responsabilità spiegata per il risarcimento del danno da perdita parentale (ivi compreso il danno da perdita parentale maturato nella sfera giuridica di e NA
trasmesso agli odierni ricorrenti iure hereditatis) comporta un onere più stringente per i ricorrenti che agiscono in proprio, i quali devono provare, infatti, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., compresa la colpa dei sanitari.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, la responsabilità della struttura risulta pienamente provata:
- sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'exitus della paziente;
- sia in ordine all'inesatto adempimento, da parte della struttura, del contratto cd. di spedalità concluso con la paziente medesima;
- sia in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo ai sanitari della struttura stessa.
Infatti, alla luce della C.T.U. espletata nell'ambito del procedimento per A.T.P. (i cui esiti sono pienamente da condividere, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione, anche in risposta alle osservazioni critiche dei C.T.P.), è pacificamente emersa la sussistenza di un duplice nesso di derivazione causale:
- dell'exitus della paziente dall'endocardite valvolare da M.R.S.A. contratta;
- dell'insorgenza di tale infezione dall'intervento di sostituzione valvolare eseguito in data
18/09/2008 (cfr. pag. 67 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge che “l'obitus della sig.
fu cagionato dalle infauste conseguenze di un'endocardite valvolare da MRSA, R_ acquisita dopo intervento di sostituzione valvolare eseguito in data 18 settembre 2008”).
Circa la causa del decesso, infatti, i CC.TT.UU., pacificamente, la individuano negli “esiti embolici di un'endocardite infettiva sostenuta da M.R.S.A.” (cfr. pag. 78 della perizia, punto n. 1 delle conclusioni). Circa, invece, la causa dell'insorgenza dell'endocardite, i CC.TT.UU. giungono alla conclusione per cui la stessa è, secondo il parametro del più probabile che non, conseguenza dell'intervento di sostituzione valvolare mitralica con protesi effettuato in data 18/09/2008, sulla base di ben tre criteri:
1. topografico, essendovi “piena corrispondenza tra la regione anatomica (protesi valvolare mitralica) interessata dall'intervento e, successivamente, dall'infezione” (cfr. pag. 66 dell'elaborato peritale);
2. cronologico, atteso che l'intervallo di tempo inferiore a trenta giorni tra l'intervento e la comparsa delle prime manifestazioni cliniche dell'infezione consente di catalogare quest'ultima quale “«infezione del sito chirurgico» (SSI, surgical site infections)”, sulla base della definizione accreditata dalla comunità scientifica (cfr. pag. 66 cit.);
3. di idoneità qualitativa, quantitativa e modale, essendo “ben descritta in letteratura
l'insorgenza dell'endocardite valvolare dopo sostituzione chirurgica” (cfr. pagg. 66-67 dell'elaborato peritale).
D'altronde, i CC.TT.UU. giungevano a tale spiegazione causale anche alla luce dell'assenza di “cause alternative in grado di spiegare – secondo il criterio del «più probabile che non» – l'insorgenza dell'infezione contratta dalla , potendo dunque definire rispettato sia il criterio della R_ continuità fenomenica che quello di esclusione di altre cause” (cfr. pag. 67 della perizia).
Deve, quindi, ritenersi accertato il nesso di derivazione causale dell'insorgenza dell'infezione contratta dalla paziente, e causativa poi dell'exitus della paziente stessa, dall'intervento chirurgico effettuato presso la struttura resistente.
Dalla C.T.U. espletata in sede di A.T.P. è, inoltre, emersa la sussistenza di una condotta colposa in capo ai sanitari di tale struttura, consistente, in particolare, nel “mancato screening per MRSA ed eventuale bonifica preoperatoria della ” (cfr. pag. 70 dell'elaborato peritale). R_
I consulenti hanno, infatti, evidenziato, al riguardo, che, in tema di endocardite post chirurgica da
MRSA, “è necessario valutare l'applicazione delle misure di prevenzione delle infezioni da MRSA messe in atto […], che avrebbero ridotto il rischio di infezione da MRSA” (cfr. pagg. 69-70 della perizia), trattandosi di misure “di notevole e documentata importanza nella profilassi chirurgica, tanto da essere ormai parte dei cosiddetti «bundles» della prevenzione delle SSI”, già disponibili all'epoca dei fatti (cfr. pag. 70 dell'elaborato peritale).
Proseguono, infatti, i CC.TT.UU., evidenziando che “numerose pubblicazioni, già disponibili all'epoca dei fatti, raccomandavano molteplici strategie di prevenzione dell'MRSA in ambito cardiochirurgico, incluso lo screening e decolonizzazione di MRSA, nonché una eventuale profilassi antibiotica mirata attiva su questo patogeno” (cfr. pag. 71 della perizia), giungendo, quindi, a concludere, sulla base delle procedure verificabili presenti nella documentazione clinica della paziente:
- che per la paziente “non fu messo in atto tutto quanto previsto dalle conoscenze all'epoca dei fatti in merito alla prevenzione delle infezioni del sito cardiochirurgico”, condotta tanto più esigibile, nel caso concreto, tenuto conto del fatto che “l'intervento a cui fu sottoposta la Sig.
fu eseguito in routine e non in urgenza (avendo dunque tempo e modo di eseguire le R_ procedure di screening e decolonizzazione da MRSA)” (pag. 72 dell'elaborato peritale);
- che, “qualora poste in essere le predette misure, sarebbe stato più probabile che non evitare alla sig.ra di contrarre l'infezione perioperatoria” che la condusse al decesso (cfr. R_
pag. 72 cit.).
Tali misure, in particolare, consistevano – secondo quanto riferito dai CC.TT.UU. – nell'utilizzo di
“tamponi nasali di screening per MRSA” e nell'adozione delle “conseguenti misure profilattiche perioperatorie (bonifica con Mupirocina e bagno di Clorexidina, oltre a eventuale utilizzo di profilassi preoperatoria con Vancomicina)” (cfr. pag. 80 della perizia, punto n. 13 delle conclusioni).
In merito alla mancata attivazione di tali specifiche misure di prevenzione, la parte resistente ha eccepito che esse venivano cristallizzate, quali vere e proprie “linee guida”, solo nel 2016 e, quindi, in epoca successiva rispetto ai fatti (avvenuti nel 2008).
I CC.TT.UU. hanno, tuttavia, replicato, al riguardo, che, benché, all'epoca dei fatti, non fossero ancora stati formalizzati “documenti di indirizzo specifici di portata mondiale”, gli studi scientifici disponibili all'epoca dei fatti erano, di fatto, già “univoci nell'affermare come screening e bonifica per MRSA fosse quantomeno da considerarsi pratica medica condivisa ed accreditata” e che ciò “è ancor più vero, considerando la gravità delle infezioni da S. Aureus nel setting cardiochirurgico, quali, appunto, le infezioni di ferita sternale o le endocarditi” (cfr. pag. 77 dell'elaborato peritale).
Alla luce di tali osservazioni, deve, quindi, essere affermata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta nella causazione del decesso con conseguente condanna al Persona_3
risarcimento dei danni subiti dagli odierni ricorrenti in conseguenza di tale evento.
Sui danni risarcibili.
In primo luogo, va precisato che nulla si osserva in ordine al profilo relativo alla prescrizione dei diritti azionati dagli odierni ricorrenti, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio e non sollevata
(né tempestivamente, né successivamente) da parte dell'odierna struttura resistente (art. 2938 c.c.).
In secondo luogo, va, altresì, precisato che la domanda dei ricorrenti – nella parte in cui agiscono non solo in proprio e in qualità di eredi di , ma anche in qualità di eredi di Persona_1
chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio e iure hereditatis NA
in conseguenza del decesso di – va qualificata (nell'esercizio del potere- Persona_1 dovere del giudice di “qualificare giuridicamente in fatti posti a base della domanda o delle eccezioni
e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti”; così: Cass. civ. n. 5153/2019) come domanda volta ad ottenere anche il risarcimento dei danni subiti da in NA
conseguenza del decesso del coniuge, (cd. danno da perdita parentale), Persona_1
trattandosi di diritto entrato nel patrimonio del de cuius, e conseguentemente NA
trasmesso agli eredi.
Ciò premesso, si osserva che i ricorrenti lamentano di aver subito:
- iure proprio, il danno derivante dalla perdita parentale, per morte della loro madre e
(verosimilmente) nonna;
- iure hereditatis,
o il danno derivante, in capo a dalla perdita parentale per morte NA
del coniuge;
o il danno derivante, in capo a , dalla perdita delle chances di Persona_1
sopravvivenza;
o il danno derivante, in capo a , dal protrarsi dell'invalidità Persona_1
fisica nel periodo intercorrente tra l'evento e la morte, nonché dalla percezione della propria morte imminente (cd. danno tanatologico, rectius: danno biologico terminale e danno morale terminale).
Sul danno iure proprio da perdita parentale.
Ebbene, è, in primo luogo, risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale subito da
[...]
iure proprio (per la perdita della propria madre) e iure hereditatis (con riferimento al Pt_1
danno subito da per la perdita del proprio coniuge, danno trasmesso a NA [...]
in qualità di erede). Pt_1
Si osserva, infatti, al riguardo:
- da un lato – con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale subito da
[...]
e trasmesso all'odierno ricorrente iure hereditatis –, che, come chiarito dalla Per_2
Suprema corte, “nel caso in cui [come nel caso di specie] la vittima secondaria muoia prima dell'instaurazione del giudizio di risarcimento del danno non patrimoniale subito per lesione del rapporto parentale, il diritto mai richiesto in vita può essere trasmesso agli eredi come credito ereditario, perché già entrato nel patrimonio del de cuius” (così: Cass. civ. n.
17785/2924), risultando ex actis, nel caso di specie, che coniuge NA residente con la paziente, , deceduta il 29/10/2008, sia deceduto il Persona_1
20/01/2009;
- dall'altro lato – con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale subito da
[...]
e da – che vige una presunzione iuris tantum di esistenza Pt_1 NA
del pregiudizio derivante dalla perdita, appunto, di tale rapporto, configurabile per i membri della famiglia nucleare (così, da ultimo: Cass. civ. n. 5769/24), quali sono, appunto, il figlio e il coniuge.
Ne deriva che deve essere senz'altro risarcito il pregiudizio subito in conseguenza del decesso di
, da liquidarsi in applicazione delle tabelle di AN del 24, tenuto conto: Persona_1
- dell'età della vittima primaria al momento del decesso (77 anni);
- del rapporto di parentela con le vittime secondarie (rispettivamente: madre di
[...]
e moglie di;
Pt_1 NA
- dell'età di ciascun congiunto al momento del decesso della vittima (rispettivamente: di anni
51 il figlio e 86 il coniuge);
- del numero di componenti del nucleo familiare (tre in totale, in assenza di diversa allegazione);
- dell'insussistenza, quanto a di rapporti di convivenza con la vittima Parte_1
primaria, sussistenti, viceversa, in capo a (cfr. stato di famiglia, in atti); NA
- della qualità e/o dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava ciascuno degli specifici rapporti parentali perduti, non potendosi attribuire alcun punteggio relativamente a tale parametro (v., in particolare, il parametro “E” di cui alle tabelle milanesi) in assenza di qualsivoglia allegazione, da parte ricorrente, da cui desumere, anche a livello di mere presunzioni, tale parametro.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che il risarcimento del danno parentale in favore di , iure proprio, quale danno subito per la perdita della madre e iure hereditatis, Parte_1
quale danno subito da per la perdita della moglie e trasferitosi al figlio, è pari NA
a:
- € 195.550,00, quale danno iure hereditatis;
- € 172.084,00, quale danno iure proprio.
Non merita, invece, accoglimento l'analoga richiesta risarcitoria formulata da , Parte_2
atteso:
- quanto al danno dalla stessa subito iure proprio in qualità di “nipote” della paziente (che, solo presumibilmente, deve ritenersi che fosse nonna della ricorrente, non avendo parte ricorrente nemmeno indicato, esattamente, il rapporto di parentela intercorrente tra le due donne: se nonna e nipote o zia e nipote o di altro genere), che non vige nei confronti dei nipoti alcuna presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio e stante, altresì, la totale assenza di qualsivoglia allegazione, sia in ordine ad un effettivo rapporto della ricorrente con la paziente deceduta, sia in ordine alla “gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale” subito (così: Cass. civ. n. 26140/2023);
- quanto al danno subito da iure proprio e, asseritamente, a lei trasmesso NA
iure hereditatis, che non vi è alcuna prova alcuna del grado di parentela sussistente tra la ricorrente il de cuius e atteso altresì, del resto, che se la ricorrente è – com'è l'età e le circostanze sembrano suggerire – la nipote di in quanto figlia di NA [...]
, la stessa non è erede del nonno (tale potendo essere solo per rappresentazione di Pt_1
un erede necessario premorto al de cuius o per testamento, circostanze, queste, non allegate nel caso di specie).
Sui danni iure hereditatis.
Circa le restanti domande iure hereditatis (perdita delle chances di sopravvivenza e danno terminale), si osserva quanto segue.
Quanto al danno da perdita delle chances di sopravvivenza, si osserva che tale danno (impropriamente invocato da parte ricorrente) non è, invero, predicabile nel caso di specie (come, del resto, osservato dallo stesso C.T.P. di parte ricorrente;
cfr. pag. 3 dell'elaborato peritale), in cui viene in considerazione un danno da perdita anticipata della vita, e non da perdita della possibilità di vivere più a lungo, danni tra loro alternativamente risarcibili (in tal senso: Cass. civ. n. 35998/2023, secondo cui “nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti:
- alla condotta del medico che [come nel caso di specie] abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
- alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo
(non determinata né nell'an, né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza)”.
Nel caso di specie, quindi, potrebbero essere astrattamente risarciti, iure hereditatis, solo il danno biologico terminale e il danno morale terminale, che presuppongono: - il primo, il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento e il decesso (in tal senso, ex
multis: Cass. civ. n. 11719/2021).
- il secondo, la lucida consapevolezza circa l'approssimarsi della propria morte (in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 35998/2023).
Ebbene, se deve essere rigettata la domanda risarcitoria con riferimento al danno morale terminale – ciò in assenza di qualsivoglia allegazione e prova circa il fatto che la paziente abbia avuto consapevolezza della propria fine imminente – deve, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno cd. biologico terminale, risarcibile quale pregiudizio alla salute che sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma che richiede, ai fini della risarcibilità, come visto, soltanto che tra il danno (nel caso di specie: l'insorgenza dell'infezione)
e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, requisito nel caso di specie sussistente, atteso che l'infezione fu diagnosticata sulla base dell'esame colturale delle urine effettuato in data
13/10/2008, mentre l'exitus si è verificato in data 29/10/2008 (per un totale di 16 giorni).
Circa tale pregiudizio economico, la Suprema corte ha, da tempo, chiarito che il danno biologico terminale dà luogo “ad una pretesa risarcitoria da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. n. 15491/14).
Ne deriva che deve essere riconosciuto il danno biologico terminale in capo agli eredi di R_
(in particolare: in capo al solo , stante – come visto – l'assenza di
[...] Parte_1 prova della qualità di erede in capo a ) nella misura di € 1.840,00, sulla scorta delle Parte_2
tabelle di AN del 24 (somma calcolata moltiplicando il valore di € 115,00 – quale punto base
I.T.T. – per n. sedici giorni).
Deve, quindi, essere liquidata complessivamente, in favore di , la somma Parte_1 complessivamente pari ad € 369.474,00.
Su tale somma non deve essere applicata la rivalutazione, essendo stata la stessa liquidata dallo scrivente giudice sulla base delle tabelle di AN del 24 (già aggiornate, quindi, all'attualità), ma solo il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/24).
Su tali somme decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna), e sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deve, in definitiva, essere dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione del decesso di e dei danni non Persona_1
patrimoniali occorsi a (iure proprio e iure hereditatis) in conseguenza di tale Parte_1
decesso stesso, con conseguente condanna della struttura sanitaria stessa al pagamento, in favore di
, della somma complessivamente pari ad € 369.474,00, oltre agli interessi Parte_1
compensativi al saggio legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso e oltre, altresì, agli interessi legali, dalla data odierna sino al saldo.
Devono invece essere rigettate, per le ragioni già analizzante, le restanti domande proposte da
[...]
nonché tutte le domande proposte da . Pt_1 Parte_2
Le spese di lite del presente giudizio nonché del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. seguono, come per legge, la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico:
- della struttura, quanto a quelle sostenute da;
Parte_1
- di , quanto a quelle sostenute dalla struttura sanitaria. Parte_2
Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori minimi (applicati in considerazione dell'attività difensiva concretamente espletata dalle parti nei rispettivi atti e del tenore delle difese ivi formulate) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 269.001,00 a € 520.000,00, individuato avuto riguardo al decisum) e con riconoscimento, quanto al presente giudizio, delle fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione, invece, della fase istruttoria, in concreto non espletata) e, quanto al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., di tutte le fasi.
Devono, infine, essere poste definitivamente a carico della struttura resistente le spese di C.T.U., così come liquidate nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 817 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Accerta la responsabilità dell Controparte_1
nella causazione del decesso di
[...]
e, quindi, nella causazione dei danni subiti, iure proprio e iure Persona_1
heredatis, da e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma, già valutata all'attualità, complessivamente pari ad € Parte_1
369.474,00, oltre agli interessi compensativi al saggio legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso e oltre, altresì, agli interessi legali, dalla data odierna sino al saldo;
• Rigetta tutte le domande proposte da nei confronti dell Parte_2 [...]
Controparte_1
[...]
• Condanna l Controparte_1
a rifondere le spese di lite sostenute da
[...] [...]
nel presente giudizio (che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi e in Pt_1
€ 6.023,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge) nonché nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (che si liquidano in
€ 2.958,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge);
• Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_2 [...]
Controparte_1 el presente giudizio (che si liquidano in complessivi € 6.023,00 per compensi
[...]
professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge) nonché nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (che si liquidano in complessivi €
2.958,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge);
• Pone definitivamente a carico dell Controparte_1
le spese della C.T.U. espletata
[...] nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., così come liquidate nel corso del procedimento medesimo;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 3 marzo 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 817 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023; promossa da:
• (C.F.: ); Parte_1 C.F._1
• (C.F.: ; Parte_2 C.F._2
in proprio nonché in qualità di eredi di (nata in [...] nel Sannio, Persona_1
CB, il 14/08/1958 e deceduta in Campobasso, il 29/10/2008) e di (nato a NA
Civitanova del Sannio, IS, il 05/01/1922 e deceduto in Campobasso, il 20/01/2009), entrambi elettivamente domiciliati in Montaquila (IS), via R. Sanzio n. 11, presso lo studio dell'avv. Felice
Fiacchino, che li rappresenta e difende nel presente giudizio, unitamente all'avv. Luigi Fantini;
(ricorrenti)
contro
:
Controparte_1
(C.F. & P.IVA: ), in persona del Rettore e legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, con sede in AN, Largo Agostino Gemelli n. 1, elettivamente domiciliata in Roma, via in
Arcione n. 71, presso lo studio dell'avv. prof. Stefano D'Ercole, che la rappresenta e difende nel presente giudizio
(resistente)
Oggetto: responsabilità extracontrattuale;
Conclusioni: come da note scritte in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 281-decies c.p.c., gli odierni ricorrenti, in proprio nonché in qualità di eredi
(rispettivamente: figlio e nipote) di , dopo aver istaurato il procedimento ex Persona_1
art. 696-bis c.p.c., hanno convenuto in giudizio la struttura sanitaria, odierna resistente, per sentirla condannare al risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti stessi (1. iure proprio, a titolo di danno da perdita parentale;
2. iure hereditatis, a titolo di danno da perdita delle chances di sopravvivenza e di danno tanatologico subiti dalla vittima primaria, , nonché a titolo di danno Persona_1
da perdita parentale subita dalla vittima secondaria, a causa degli errori NA
commessi dai sanitari in occasione del ricovero ospedaliero, nell'anno 2008, di R_
per “sostituzione valvolare mitralica con protesi in circolazione extracorporea mediante
[...] mediastinosternotomia mediana longitudinale” presso il reparto di chirurgia cardiaca dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore “Giovanni Paolo II” di Campobasso, nel corso del quale la stessa contraeva un'infezione nosocomiale con successiva diagnosi di “endocardite batterica acuta e subacuta di valvola mitralica artificiale causata da MRSA sensibile alla daptomicina”, che, a sua volta, causava
“embolizzazioni multiple cerebrali, evoluzione emorragica ed il decesso” della paziente.
Si è costituita in giudizio la struttura resistente, eccependo, preliminarmente, l'illegittimità costituzionale degli artt. 696-bis, co. 1 e 45 c.p.c. e 8, co. 3, l. n. 24/2017, per violazione degli artt. 3,
24, 111, 117, co. 1, Cost e 6 CEDU, e l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 281-decies c.p.c.
e contestando, nel merito, le avverse deduzioni.
La resistente ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di trasmettere gli atti alla Corte costituzionale e di disporre il mutamento del rito in ordinario e, nel merito, di rigettare la domanda attorea.
Ritenuti non sussistenti i presupposti per la trasmissione degli atti alla Corte costituzione e per il mutamento del rito, la causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e la stessa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'esito dell'udienza cartolare del 18/12/24, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c.
***
La domanda è parzialmente fondata e, pertanto, deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
Sull'eccezione di illegittimità costituzionale.
La parte resistente ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 696-bis c.p.c. e dell'art. 8 della legge n. 24/2017, rispetto agli artt. 3, 24, 111 e 117, co. 1, Cost. in relazione all'art. 6 CEDU, sotto i seguenti profili: a. dell'art. 696-bis c.p.c., co. 1, nella parte in cui non prescrive, per il ricorso introduttivo, gli stessi requisiti di sufficiente determinatezza prescritti, per l'atto di citazione, dall'art. 163, co.
3, n. 3 e n. 4, c.p.c.;
b. dell'art. 696-bis c.p.c., co. 5, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata conciliazione, ciascuna parte possa chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito;
c. dell'art. 696-bis c.p.c., nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre reclamo avverso l'ordinanza di ammissibilità del ricorso;
d. dell'art. 8, co. 3, della legge n. 24/2017, nella parte in cui prevede che, in caso di mancata conciliazione, il ricorso è proposto nelle forme dell'art. 702-bis c.p.c., oggi sostituito dall'art. 281-decies c.p.c.
L'eccezione di illegittimità costituzionale sollevata è, tuttavia, carente, sotto il duplice profilo della rilevanza e della non manifesta infondatezza.
Preliminarmente, si osserva che il legislatore – che, com'è noto, gode di ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza o arbitrarietà – ha concepito la consulenza tecnica preventiva cd. conciliativa, obbligatoria in materia di responsabilità sanitaria, e la successiva fase di merito come un giudizio unitario e bifasico, “la cui finalità deflattiva si realizza attraverso la possibilità di una soluzione conciliativa prima che sia dato corso al giudizio di merito” (Corte cost. n. 222/2023).
Con l'istituto di cui all'art. 696-bis c.p.c., in altri termini, “il legislatore ha in sostanza offerto alle parti la possibilità di ottenere, in via preventiva rispetto all'instaurazione del processo, una valutazione tecnica in ordine all'esistenza del fatto e all'entità del danno, nell'auspicio che, proprio sulla scorta di tale valutazione, le parti possano trovare un accordo che renda superflua
l'instaurazione del giudizio contenzioso” (Corte cost. 202/2023, richiamata anche da Corte cost n.
222/2023; nello stesso senso: v. anche Corte cost. n. 87/2021).
Ciò, tuttavia, non significa che l'istituto in esame possa essere impiegato al fine di ottenere accertamenti tecnici inutili o meramente esplorativi: a scongiurare tale evenienza vi è, infatti, la verifica di ammissibilità affidata al giudice dell'A.T.P., “la quale investe sia la rilevanza dell'accertamento rispetto all'eventuale futuro giudizio di merito, sia la coincidenza del quid disputatum con i soli aspetti tecnici della questione di fatto” (Corte cost. n. 222/2023).
Tutto ciò premesso, si osserva, sotto il profilo della manifesta infondatezza dell'eccezione di legittimità sollevata, che, nel caso di specie, non è possibile ritenere che le scelte legislative siano irragionevoli e, pertanto, travalicanti il limite della discrezionalità, atteso: - quanto al profilo sub “a”, che l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata (nel lessico dell'art. 693 c.p.c., richiamato dall'art. 696-bis c.p.c.) non esclude – anche in ragione di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma – la necessità che la formulazione della domanda debba essere, pur sempre, tale da rendere determinato o, quantomeno, determinabile, in via di interpretazione, l'oggetto del futuro giudizio di merito, a pena di inammissibilità del ricorso;
- quanto al profilo sub “b”, che l'acquisizione della consulenza tecnica agli atti del successivo giudizio di merito non pregiudica la valutazione circa la sua ammissibilità e rilevanza, né le possibilità di rinnovazione o di un successivo ampliamento delle indagini;
- quanto al profilo sub “c”, che la mancata previsione della reclamabilità del provvedimento ammissivo dell'A.T.P. conciliativo si giustifica in quanto l'esperimento dell' (al CP_2
contrario del suo non esperimento, che è tale da causare un pregiudizio irreversibile per il ricorrente) non può pregiudicare definitivamente il resistente, che può var valere, nel successivo giudizio di merito, tutte le difese ed eccezioni;
- quanto al profilo sub “d”, che l'esplicito richiamo dell'art. 8 all'integrale disciplina del rito semplificato di cognizione lascia sussistere il potere del giudice di ordinare la conversione del rito a norma dell'art. 281-duodecies, co. 1, c.p.c. quante volte ritenga che le attività istruttorie da svolgersi debbano strutturarsi secondo lo schema del rito ordinario di cognizione.
Del resto, l'eccezione di illegittimità sollevata risulta carente anche sotto il profilo della non rilevanza rispetto al presente giudizio.
Si osserva, infatti, al riguardo:
- quanto al profilo sub “a”, che non può ritenersi, nel caso di specie, indeterminato il ricorso introduttivo dell'A.T.P. conciliativo, così come quello introduttivo del presente giudizio, tenuto conto della perizia stragiudiziale prodotta unitamente allo stesso, che (benché priva di autonomo valore probatorio) costituisce una allegazione difensiva di carattere tecnico, che vale, quindi, a circostanziare il contenuto del ricorso stesso;
- quanto al profilo sub “b”, che la parte resistente – pur muovendo alcune contestazioni, nel merito, alla C.T.U. (le stesse, peraltro, svolte in sede di osservazioni critiche alla C.T.U. dal proprio C.T.P. e già oggetto di replica da parte dei consulenti tecnici d'ufficio) – non ne ha affatto chiesto, nel presente giudizio, la rinnovazione;
- quanto al profilo sub “c”, che la parte resistente non risulta aver formulato, nel presente giudizio, specifiche eccezioni di inamissibilità del ricorso per A.T.P.;
- quanto al profilo sub “d”, che la parte resistente risulta aver, in concreto, esercitato le proprie prerogative difensive, chiedendo il mutamento del rito in ordinario di cognizione, ciò che, tuttavia, veniva rigettato in corso di causa, anche in ragione del fatto che non venivano formulate istanze istruttorie (se non quelle, rigettate dallo scrivente giudice, formulate dai ricorrenti ai sensi dell'art. 210 c.p.c.), di talché alcun pregiudizio è, in concreto, derivato alla parte resistente per effetto del rito prescelto.
Ne deriva il rigetto dell'eccezione di illegittimità costituzionale.
Nel merito.
Con il ricorso ex art. 696-bis c.p.c., gli odierni ricorrenti hanno chiesto il risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti, iure proprio e iure hereditatis, a causa dell'inadempimento specifico da parte della struttura sanitaria del cd. contratto di spedalità concluso con o, comunque, Persona_1
a causa della condotta colposa tenuta dai sanitari della struttura stessa.
Inadempimento e condotta colposa consistiti, in particolare, ad avviso dei ricorrenti:
- nella non rigorosa osservanza delle procedure di prevenzione dell'infezione nosocomiale contratta dalla paziente in occasione del suo ricovero presso la struttura resistente e che causò,
a sua volta, il decesso della paziente stessa;
- nella tardiva diagnosi di tale infezione.
È, dunque, opportuno distinguere le pretese azionate dai ricorrenti iure hereditatis, da quelle dagli stessi azionate iure proprio.
Ebbene, l'azione di responsabilità per i danni subiti dagli odierni ricorrenti iure hereditatis deve essere correttamente qualificata come azione di responsabilità contrattuale, in quanto gli stessi, agendo in qualità di eredi di , fanno valere pretese che si erano già Persona_1 consolidate nella sfera giuridica della loro cd. dante causa quali crediti frutto dell'asserito inadempimento, da parte della struttura sanitaria, del contratto cd. di spedalità con la stessa concluso.
Viceversa, l'azione di responsabilità dagli stessi spiegata iure proprio – per ottenere il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli subite nella propria sfera giuridica quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria nei confronti di – non è quella Persona_1
di responsabilità contrattuale, spettante unicamente al paziente che ha concluso il contratto, bensì quella di responsabilità extracontrattuale (v., in tal senso, da ultimo: Cass. civ., n. 11320/2022).
Ciò provoca importanti ricadute sul piano del riparto probatorio.
I ricorrenti, infatti, agendo ai sensi dell'art. 1218 c.c., non sono onerati di provare l'inadempimento o l'inesatto adempimento della struttura, gravando su quest'ultima l'onere di provare il proprio esatto adempimento.
La previsione dell'art. 1218 c.c., però, solleva il creditore dell'obbligazione che si afferma non adempiuta (o non esattamente adempiuta) unicamente dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non dall'onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore e il danno di cui domanda il risarcimento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, in tema di responsabilità medica “è onere del creditore-attore dimostrare, oltre alla fonte del suo credito
(contratto o contatto sociale), l'esistenza del nesso causale, provando che la condotta del professionista è stata, secondo il criterio del “più probabile che non”, la causa del danno lamentato”
(v., in tal senso: Cass. civ., Sez. III, n. 10050/2022).
Ne deriva che i ricorrenti, per i danni subiti iure hereditatis, sono chiamati a provare esclusivamente la sussistenza del nesso causale.
Viceversa, l'azione di responsabilità spiegata per il risarcimento del danno da perdita parentale (ivi compreso il danno da perdita parentale maturato nella sfera giuridica di e NA
trasmesso agli odierni ricorrenti iure hereditatis) comporta un onere più stringente per i ricorrenti che agiscono in proprio, i quali devono provare, infatti, la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2043 c.c., compresa la colpa dei sanitari.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, nel caso di specie, la responsabilità della struttura risulta pienamente provata:
- sia in ordine alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e l'exitus della paziente;
- sia in ordine all'inesatto adempimento, da parte della struttura, del contratto cd. di spedalità concluso con la paziente medesima;
- sia in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa in capo ai sanitari della struttura stessa.
Infatti, alla luce della C.T.U. espletata nell'ambito del procedimento per A.T.P. (i cui esiti sono pienamente da condividere, in quanto svolta con metodo e rigore scientifici e supportata da adeguata e logica motivazione, anche in risposta alle osservazioni critiche dei C.T.P.), è pacificamente emersa la sussistenza di un duplice nesso di derivazione causale:
- dell'exitus della paziente dall'endocardite valvolare da M.R.S.A. contratta;
- dell'insorgenza di tale infezione dall'intervento di sostituzione valvolare eseguito in data
18/09/2008 (cfr. pag. 67 dell'elaborato peritale in atti, ove si legge che “l'obitus della sig.
fu cagionato dalle infauste conseguenze di un'endocardite valvolare da MRSA, R_ acquisita dopo intervento di sostituzione valvolare eseguito in data 18 settembre 2008”).
Circa la causa del decesso, infatti, i CC.TT.UU., pacificamente, la individuano negli “esiti embolici di un'endocardite infettiva sostenuta da M.R.S.A.” (cfr. pag. 78 della perizia, punto n. 1 delle conclusioni). Circa, invece, la causa dell'insorgenza dell'endocardite, i CC.TT.UU. giungono alla conclusione per cui la stessa è, secondo il parametro del più probabile che non, conseguenza dell'intervento di sostituzione valvolare mitralica con protesi effettuato in data 18/09/2008, sulla base di ben tre criteri:
1. topografico, essendovi “piena corrispondenza tra la regione anatomica (protesi valvolare mitralica) interessata dall'intervento e, successivamente, dall'infezione” (cfr. pag. 66 dell'elaborato peritale);
2. cronologico, atteso che l'intervallo di tempo inferiore a trenta giorni tra l'intervento e la comparsa delle prime manifestazioni cliniche dell'infezione consente di catalogare quest'ultima quale “«infezione del sito chirurgico» (SSI, surgical site infections)”, sulla base della definizione accreditata dalla comunità scientifica (cfr. pag. 66 cit.);
3. di idoneità qualitativa, quantitativa e modale, essendo “ben descritta in letteratura
l'insorgenza dell'endocardite valvolare dopo sostituzione chirurgica” (cfr. pagg. 66-67 dell'elaborato peritale).
D'altronde, i CC.TT.UU. giungevano a tale spiegazione causale anche alla luce dell'assenza di “cause alternative in grado di spiegare – secondo il criterio del «più probabile che non» – l'insorgenza dell'infezione contratta dalla , potendo dunque definire rispettato sia il criterio della R_ continuità fenomenica che quello di esclusione di altre cause” (cfr. pag. 67 della perizia).
Deve, quindi, ritenersi accertato il nesso di derivazione causale dell'insorgenza dell'infezione contratta dalla paziente, e causativa poi dell'exitus della paziente stessa, dall'intervento chirurgico effettuato presso la struttura resistente.
Dalla C.T.U. espletata in sede di A.T.P. è, inoltre, emersa la sussistenza di una condotta colposa in capo ai sanitari di tale struttura, consistente, in particolare, nel “mancato screening per MRSA ed eventuale bonifica preoperatoria della ” (cfr. pag. 70 dell'elaborato peritale). R_
I consulenti hanno, infatti, evidenziato, al riguardo, che, in tema di endocardite post chirurgica da
MRSA, “è necessario valutare l'applicazione delle misure di prevenzione delle infezioni da MRSA messe in atto […], che avrebbero ridotto il rischio di infezione da MRSA” (cfr. pagg. 69-70 della perizia), trattandosi di misure “di notevole e documentata importanza nella profilassi chirurgica, tanto da essere ormai parte dei cosiddetti «bundles» della prevenzione delle SSI”, già disponibili all'epoca dei fatti (cfr. pag. 70 dell'elaborato peritale).
Proseguono, infatti, i CC.TT.UU., evidenziando che “numerose pubblicazioni, già disponibili all'epoca dei fatti, raccomandavano molteplici strategie di prevenzione dell'MRSA in ambito cardiochirurgico, incluso lo screening e decolonizzazione di MRSA, nonché una eventuale profilassi antibiotica mirata attiva su questo patogeno” (cfr. pag. 71 della perizia), giungendo, quindi, a concludere, sulla base delle procedure verificabili presenti nella documentazione clinica della paziente:
- che per la paziente “non fu messo in atto tutto quanto previsto dalle conoscenze all'epoca dei fatti in merito alla prevenzione delle infezioni del sito cardiochirurgico”, condotta tanto più esigibile, nel caso concreto, tenuto conto del fatto che “l'intervento a cui fu sottoposta la Sig.
fu eseguito in routine e non in urgenza (avendo dunque tempo e modo di eseguire le R_ procedure di screening e decolonizzazione da MRSA)” (pag. 72 dell'elaborato peritale);
- che, “qualora poste in essere le predette misure, sarebbe stato più probabile che non evitare alla sig.ra di contrarre l'infezione perioperatoria” che la condusse al decesso (cfr. R_
pag. 72 cit.).
Tali misure, in particolare, consistevano – secondo quanto riferito dai CC.TT.UU. – nell'utilizzo di
“tamponi nasali di screening per MRSA” e nell'adozione delle “conseguenti misure profilattiche perioperatorie (bonifica con Mupirocina e bagno di Clorexidina, oltre a eventuale utilizzo di profilassi preoperatoria con Vancomicina)” (cfr. pag. 80 della perizia, punto n. 13 delle conclusioni).
In merito alla mancata attivazione di tali specifiche misure di prevenzione, la parte resistente ha eccepito che esse venivano cristallizzate, quali vere e proprie “linee guida”, solo nel 2016 e, quindi, in epoca successiva rispetto ai fatti (avvenuti nel 2008).
I CC.TT.UU. hanno, tuttavia, replicato, al riguardo, che, benché, all'epoca dei fatti, non fossero ancora stati formalizzati “documenti di indirizzo specifici di portata mondiale”, gli studi scientifici disponibili all'epoca dei fatti erano, di fatto, già “univoci nell'affermare come screening e bonifica per MRSA fosse quantomeno da considerarsi pratica medica condivisa ed accreditata” e che ciò “è ancor più vero, considerando la gravità delle infezioni da S. Aureus nel setting cardiochirurgico, quali, appunto, le infezioni di ferita sternale o le endocarditi” (cfr. pag. 77 dell'elaborato peritale).
Alla luce di tali osservazioni, deve, quindi, essere affermata la responsabilità della struttura sanitaria convenuta nella causazione del decesso con conseguente condanna al Persona_3
risarcimento dei danni subiti dagli odierni ricorrenti in conseguenza di tale evento.
Sui danni risarcibili.
In primo luogo, va precisato che nulla si osserva in ordine al profilo relativo alla prescrizione dei diritti azionati dagli odierni ricorrenti, trattandosi di eccezione non rilevabile d'ufficio e non sollevata
(né tempestivamente, né successivamente) da parte dell'odierna struttura resistente (art. 2938 c.c.).
In secondo luogo, va, altresì, precisato che la domanda dei ricorrenti – nella parte in cui agiscono non solo in proprio e in qualità di eredi di , ma anche in qualità di eredi di Persona_1
chiedendo il risarcimento di tutti i danni subiti iure proprio e iure hereditatis NA
in conseguenza del decesso di – va qualificata (nell'esercizio del potere- Persona_1 dovere del giudice di “qualificare giuridicamente in fatti posti a base della domanda o delle eccezioni
e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta e allegata in giudizio dalle parti”; così: Cass. civ. n. 5153/2019) come domanda volta ad ottenere anche il risarcimento dei danni subiti da in NA
conseguenza del decesso del coniuge, (cd. danno da perdita parentale), Persona_1
trattandosi di diritto entrato nel patrimonio del de cuius, e conseguentemente NA
trasmesso agli eredi.
Ciò premesso, si osserva che i ricorrenti lamentano di aver subito:
- iure proprio, il danno derivante dalla perdita parentale, per morte della loro madre e
(verosimilmente) nonna;
- iure hereditatis,
o il danno derivante, in capo a dalla perdita parentale per morte NA
del coniuge;
o il danno derivante, in capo a , dalla perdita delle chances di Persona_1
sopravvivenza;
o il danno derivante, in capo a , dal protrarsi dell'invalidità Persona_1
fisica nel periodo intercorrente tra l'evento e la morte, nonché dalla percezione della propria morte imminente (cd. danno tanatologico, rectius: danno biologico terminale e danno morale terminale).
Sul danno iure proprio da perdita parentale.
Ebbene, è, in primo luogo, risarcibile il danno da perdita del rapporto parentale subito da
[...]
iure proprio (per la perdita della propria madre) e iure hereditatis (con riferimento al Pt_1
danno subito da per la perdita del proprio coniuge, danno trasmesso a NA [...]
in qualità di erede). Pt_1
Si osserva, infatti, al riguardo:
- da un lato – con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale subito da
[...]
e trasmesso all'odierno ricorrente iure hereditatis –, che, come chiarito dalla Per_2
Suprema corte, “nel caso in cui [come nel caso di specie] la vittima secondaria muoia prima dell'instaurazione del giudizio di risarcimento del danno non patrimoniale subito per lesione del rapporto parentale, il diritto mai richiesto in vita può essere trasmesso agli eredi come credito ereditario, perché già entrato nel patrimonio del de cuius” (così: Cass. civ. n.
17785/2924), risultando ex actis, nel caso di specie, che coniuge NA residente con la paziente, , deceduta il 29/10/2008, sia deceduto il Persona_1
20/01/2009;
- dall'altro lato – con riferimento al danno da perdita del rapporto parentale subito da
[...]
e da – che vige una presunzione iuris tantum di esistenza Pt_1 NA
del pregiudizio derivante dalla perdita, appunto, di tale rapporto, configurabile per i membri della famiglia nucleare (così, da ultimo: Cass. civ. n. 5769/24), quali sono, appunto, il figlio e il coniuge.
Ne deriva che deve essere senz'altro risarcito il pregiudizio subito in conseguenza del decesso di
, da liquidarsi in applicazione delle tabelle di AN del 24, tenuto conto: Persona_1
- dell'età della vittima primaria al momento del decesso (77 anni);
- del rapporto di parentela con le vittime secondarie (rispettivamente: madre di
[...]
e moglie di;
Pt_1 NA
- dell'età di ciascun congiunto al momento del decesso della vittima (rispettivamente: di anni
51 il figlio e 86 il coniuge);
- del numero di componenti del nucleo familiare (tre in totale, in assenza di diversa allegazione);
- dell'insussistenza, quanto a di rapporti di convivenza con la vittima Parte_1
primaria, sussistenti, viceversa, in capo a (cfr. stato di famiglia, in atti); NA
- della qualità e/o dell'intensità della relazione affettiva che caratterizzava ciascuno degli specifici rapporti parentali perduti, non potendosi attribuire alcun punteggio relativamente a tale parametro (v., in particolare, il parametro “E” di cui alle tabelle milanesi) in assenza di qualsivoglia allegazione, da parte ricorrente, da cui desumere, anche a livello di mere presunzioni, tale parametro.
Ne deriva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, che il risarcimento del danno parentale in favore di , iure proprio, quale danno subito per la perdita della madre e iure hereditatis, Parte_1
quale danno subito da per la perdita della moglie e trasferitosi al figlio, è pari NA
a:
- € 195.550,00, quale danno iure hereditatis;
- € 172.084,00, quale danno iure proprio.
Non merita, invece, accoglimento l'analoga richiesta risarcitoria formulata da , Parte_2
atteso:
- quanto al danno dalla stessa subito iure proprio in qualità di “nipote” della paziente (che, solo presumibilmente, deve ritenersi che fosse nonna della ricorrente, non avendo parte ricorrente nemmeno indicato, esattamente, il rapporto di parentela intercorrente tra le due donne: se nonna e nipote o zia e nipote o di altro genere), che non vige nei confronti dei nipoti alcuna presunzione iuris tantum di esistenza del pregiudizio e stante, altresì, la totale assenza di qualsivoglia allegazione, sia in ordine ad un effettivo rapporto della ricorrente con la paziente deceduta, sia in ordine alla “gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale” subito (così: Cass. civ. n. 26140/2023);
- quanto al danno subito da iure proprio e, asseritamente, a lei trasmesso NA
iure hereditatis, che non vi è alcuna prova alcuna del grado di parentela sussistente tra la ricorrente il de cuius e atteso altresì, del resto, che se la ricorrente è – com'è l'età e le circostanze sembrano suggerire – la nipote di in quanto figlia di NA [...]
, la stessa non è erede del nonno (tale potendo essere solo per rappresentazione di Pt_1
un erede necessario premorto al de cuius o per testamento, circostanze, queste, non allegate nel caso di specie).
Sui danni iure hereditatis.
Circa le restanti domande iure hereditatis (perdita delle chances di sopravvivenza e danno terminale), si osserva quanto segue.
Quanto al danno da perdita delle chances di sopravvivenza, si osserva che tale danno (impropriamente invocato da parte ricorrente) non è, invero, predicabile nel caso di specie (come, del resto, osservato dallo stesso C.T.P. di parte ricorrente;
cfr. pag. 3 dell'elaborato peritale), in cui viene in considerazione un danno da perdita anticipata della vita, e non da perdita della possibilità di vivere più a lungo, danni tra loro alternativamente risarcibili (in tal senso: Cass. civ. n. 35998/2023, secondo cui “nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione della lite, sia già deceduto, sono, di regola, alternativamente concepibili e risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti:
- alla condotta del medico che [come nel caso di specie] abbia causato la perdita anticipata della vita del paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale (peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza della anticipazione della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
- alla condotta del medico che abbia causato la perdita della possibilità di vivere più a lungo
(non determinata né nell'an, né nel quantum), come danno da perdita di chances di sopravvivenza)”.
Nel caso di specie, quindi, potrebbero essere astrattamente risarciti, iure hereditatis, solo il danno biologico terminale e il danno morale terminale, che presuppongono: - il primo, il decorso di un apprezzabile lasso di tempo tra l'evento e il decesso (in tal senso, ex
multis: Cass. civ. n. 11719/2021).
- il secondo, la lucida consapevolezza circa l'approssimarsi della propria morte (in tal senso, ex multis: Cass. civ. n. 35998/2023).
Ebbene, se deve essere rigettata la domanda risarcitoria con riferimento al danno morale terminale – ciò in assenza di qualsivoglia allegazione e prova circa il fatto che la paziente abbia avuto consapevolezza della propria fine imminente – deve, invece, essere accolta la domanda di risarcimento del danno cd. biologico terminale, risarcibile quale pregiudizio alla salute che sussiste, per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla percezione cosciente della gravissima lesione dell'integrità personale della vittima nella fase terminale della stessa, ma che richiede, ai fini della risarcibilità, come visto, soltanto che tra il danno (nel caso di specie: l'insorgenza dell'infezione)
e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo, requisito nel caso di specie sussistente, atteso che l'infezione fu diagnosticata sulla base dell'esame colturale delle urine effettuato in data
13/10/2008, mentre l'exitus si è verificato in data 29/10/2008 (per un totale di 16 giorni).
Circa tale pregiudizio economico, la Suprema corte ha, da tempo, chiarito che il danno biologico terminale dà luogo “ad una pretesa risarcitoria da commisurare soltanto all'inabilità temporanea, adeguando tuttavia la liquidazione alle circostanze del caso concreto, ossia al fatto che, se pur temporaneo, tale danno è massimo nella sua intensità ed entità tanto che la lesione alla salute non è suscettibile di recupero ed esita, anzi, nella morte” (Cass. n. 15491/14).
Ne deriva che deve essere riconosciuto il danno biologico terminale in capo agli eredi di R_
(in particolare: in capo al solo , stante – come visto – l'assenza di
[...] Parte_1 prova della qualità di erede in capo a ) nella misura di € 1.840,00, sulla scorta delle Parte_2
tabelle di AN del 24 (somma calcolata moltiplicando il valore di € 115,00 – quale punto base
I.T.T. – per n. sedici giorni).
Deve, quindi, essere liquidata complessivamente, in favore di , la somma Parte_1 complessivamente pari ad € 369.474,00.
Su tale somma non deve essere applicata la rivalutazione, essendo stata la stessa liquidata dallo scrivente giudice sulla base delle tabelle di AN del 24 (già aggiornate, quindi, all'attualità), ma solo il danno da ritardato pagamento, ossia il danno derivante dall'impossibilità di disporre tempestivamente della somma dovuta e di impiegarla in maniera remunerativa, da liquidarsi, in conformità al consolidato orientamento della Corte di cassazione (v. Cass., Sez. unite, n. 1712/1995), in via equitativa e presuntiva, mediante ricorso al metodo degli interessi compensativi.
Si richiama, al riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione secondo cui “nella domanda di risarcimento del danno, quale debito di valore, è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento sia degli interessi compensativi sia del danno da svalutazione monetaria quali componenti indispensabili del risarcimento, tra loro concorrenti, attesa la diversità delle rispettive funzioni” (così: Cass. civ. n. 5317/2022).
Circa il quantum, appare congruo liquidare gli interessi compensativi al saggio, equitativamente individuato, coincidente con quello legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso (così: Cass. civ., Sez. unite, n. 1712/1995 e Cass. civ. n. 4658/24).
Su tali somme decorrono, infine, dal giorno della liquidazione (ossia dalla data odierna), e sino al saldo effettivo, gli interessi legali.
Alla luce di tutto quanto sin qui osservato, deve, in definitiva, essere dichiarata la responsabilità della struttura sanitaria nella causazione del decesso di e dei danni non Persona_1
patrimoniali occorsi a (iure proprio e iure hereditatis) in conseguenza di tale Parte_1
decesso stesso, con conseguente condanna della struttura sanitaria stessa al pagamento, in favore di
, della somma complessivamente pari ad € 369.474,00, oltre agli interessi Parte_1
compensativi al saggio legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso e oltre, altresì, agli interessi legali, dalla data odierna sino al saldo.
Devono invece essere rigettate, per le ragioni già analizzante, le restanti domande proposte da
[...]
nonché tutte le domande proposte da . Pt_1 Parte_2
Le spese di lite del presente giudizio nonché del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. seguono, come per legge, la soccombenza e, pertanto, sono poste a carico:
- della struttura, quanto a quelle sostenute da;
Parte_1
- di , quanto a quelle sostenute dalla struttura sanitaria. Parte_2
Le stesse si liquidano come in dispositivo, secondo le previsioni di cui al d.m. n. 55/2014 (e successive modificazioni), in applicazione dei valori minimi (applicati in considerazione dell'attività difensiva concretamente espletata dalle parti nei rispettivi atti e del tenore delle difese ivi formulate) previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (da € 269.001,00 a € 520.000,00, individuato avuto riguardo al decisum) e con riconoscimento, quanto al presente giudizio, delle fasi di studio, introduttiva e decisionale (con esclusione, invece, della fase istruttoria, in concreto non espletata) e, quanto al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., di tutte le fasi.
Devono, infine, essere poste definitivamente a carico della struttura resistente le spese di C.T.U., così come liquidate nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 817 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
• Accerta la responsabilità dell Controparte_1
nella causazione del decesso di
[...]
e, quindi, nella causazione dei danni subiti, iure proprio e iure Persona_1
heredatis, da e, per l'effetto, la condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, della somma, già valutata all'attualità, complessivamente pari ad € Parte_1
369.474,00, oltre agli interessi compensativi al saggio legale, da calcolarsi anno per anno sulla somma via via rivalutata, previa devalutazione di ciascuna somma, come sopra liquidata, al momento del decesso e oltre, altresì, agli interessi legali, dalla data odierna sino al saldo;
• Rigetta tutte le domande proposte da nei confronti dell Parte_2 [...]
Controparte_1
[...]
• Condanna l Controparte_1
a rifondere le spese di lite sostenute da
[...] [...]
nel presente giudizio (che si liquidano in complessivi € 545,00 per esborsi e in Pt_1
€ 6.023,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge) nonché nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (che si liquidano in
€ 2.958,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge);
• Condanna a rifondere le spese di lite sostenute da Parte_2 [...]
Controparte_1 el presente giudizio (che si liquidano in complessivi € 6.023,00 per compensi
[...]
professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge) nonché nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (che si liquidano in complessivi €
2.958,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge);
• Pone definitivamente a carico dell Controparte_1
le spese della C.T.U. espletata
[...] nell'ambito del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., così come liquidate nel corso del procedimento medesimo;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 3 marzo 2025. Il giudice dott.ssa Rossella Casillo