Sentenza 18 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/04/2002, n. 5560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5560 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2002 |
Testo completo
I , D LLO SSA I BO 10 , TA T. 33 D I SPESA R STA 5 ELL'A . PO N N D IM 3 G I -7 O S A DE055 60 /02 A 1-8 SEN D D TE , E 1 I O A REPUBBLICA E R G ITTO G E L D LA EL CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente aggiunto Dott. Aldo VESSIA R.G.N. 17143/99 Dott. Rafaele CORONA Presidente di sezione 19556/99 Consigliere Dott. Antonio VELLA Cron. 16688 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Rep. --- Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere Ud. 24/01/02 - Rel. Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI - Dott. Alessandro CRISCUOLO Consigliere Consigliere Dott. Ernesto LUPO Dott. Vincenzo PROTO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: ------ EUROJERSEY S.P.A., in persona del legale pro-tempore, elettivamente domiciliata rappresentante in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO MINELLA, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente 2002 - contro 145 -1- AP HE, DD PA;
intimate °e sul 2° ricorso n' 19556/99 proposto da: AP HE, DD PA, elettivamente domiciliate in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 32, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO AFELTRA, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI ZEZZA, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
EUROJERSEY S.P.A.; intimata avverso la sentenza n. 1564/98 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 17/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/02 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
uditi gli Avvocati Carlo ALBINI, per delega dell'avvocato Luigi MANZI, Roberto AFELTRA;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del terzo motivo del ricorso pirncipale, giurisdizione del giudice ordinario, rinvio per il resto ad una sezione semplice. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 27 marzo 1995 le signore EN UA e AO DD adivano il Pretore di Busto Arsizio, sezione distaccata di Saronno, chiedendo la condanna della loro datrice di lavoro s.p.a. SE al pagamento della differenza tra quanto da quest'ultima dovuto a titolo di retribuzione e quanto alle medesime erogato a titolo di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, previa declaratoria di nullità o illegittimità della sospensione dal lavoro, o di illegittimità del rifiuto della società a ricevere le prestazioni lavorative, discendenti dalla nullità degli accordi aziendali aventi ad oggetto la CIGS, per la mancanza in questi della indicazione dei lavoratori da sospendere, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991, e per il mancato rispetto dei criteri di rotazione previsti da tali accordi. Il Pretore adito dichiarava la nullità della sospensione dal lavoro delle dipendenti, condannando la società convenuta al pagamento delle chieste differenze retributive. La SE interponeva gravame, con il quale ribadiva l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario, già sollevata in primo grado e respinta dal Pretore. Il Tribunale di Busto Arsizio confermava la impugnata decisione sulla giurisdizione e in ordine alla dichiarata illegittimità della sospensione dal lavoro delle lavoratrici, riformandola soltanto nel quantum. Riteneva, in particolare, che essendo stato violato il disposto dell'art. 1 della legge n. 223 del 1991, in forza del quale, da un lato, debbono essere indicati i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere in cassa integrazione guadagni (comma settimo) e, d'altro lato, le modalità di rotazione (previste dal successivo comma) 3 p debbono formare oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsto dall'art. 5 della legge n. 164 del 1975, si sarebbe verificata l'illegittimità del provvedimento amministrativo di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, accertabile incidenter tantum dal giudice ordinario ed influente sulla sospensione disposta dalla datrice di lavoro nonché, di conseguenza, sul diritto soggettivo delle lavoratrici all'integrale prestazione retributiva. Avverso tale decisione la SE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, il terzo dei quali attinente alla giurisdizione. La UA e la CA hanno presentato controricorso, contenente, tra l'altro, ricorso incidentale sul regolamento delle spese del giudizio di secondo grado. Le parti hanno presentato memorie. Motivi della decisione I ricorsi debbono essere riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Occorre premettere che la dichiarazione, contenuta nella memoria presentata dalla UA e ribadita in sede di discussione, di intervenuta conciliazione tra la DD e la società datrice di lavoro non esibisce gli estremi utili ad una preclusione della decisione sul ricorso così come proposto. Con il terzo motivo del ricorso principale, il cui esame è pregiudiziale rispetto agli altri del medesimo ricorso e di quello incidentale, attinenti rispettivamente al merito ed alla compensazione delle spese, la società ricorrente, deducendo "difetto di giurisdizione: motivo ex art. 360 n. 1", lamenta che il Tribunale abbia ritenuto incidente sul diritto delle lavoratrici alla retribuzione la illegittimità del provvedimento di cassa integrazione, laddove esso avrebbe dovuto rilevare che il meccanismo della rotazione è stato regolarmente applicato e che, quindi, non avrebbe dovuto essere ritenuta 4 sussistente l'illegittimità di detto provvedimento, con conseguente violazione del diritto soggettivo alla piena retribuzione, "unica fattispecie tutelabile in sede ordinaria”. Il motivo è inammissibile. Invero, la domanda introduttiva del giudizio contiene un petitum sostanziale identificabile nel rapporto di lavoro e nelle situazioni giuridiche che ne costituiscono articolazione e svolgimento, aventi la consistenza di diritti soggettivi perfetti, come, in particolare, quello delle lavoratrici al conseguimento della retribuzione non decurtata. Ora, atteso che, ai sensi dell'art. 386 cod. proc. civ., "la decisione sulla giurisdizione è determinata dall'oggetto della domanda”, è indubbio che, in relazione ad un siffatto petitum sostanziale, quale fonte della pretesa illegittimità della sospensione dal lavoro, la giurisdizione spetti all'Autorità giudiziaria ordinaria, davanti alla quale la causa è stata effettivamente trattata. Devesi peraltro rilevare che i giudici del merito e le stesse parti hanno fatto questione di giurisdizione in ordine alla sindacabilità dell'atto amministrativo di autorizzazione alla cassa integrazione in via diretta o incidentale, ma, al riguardo, né gli uni, né le altre hanno posto una questione di giurisdizione tecnicamente intesa, ossia di ripartizione della potestas judicandi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37 cod. proc. civ., e, quindi, una questione di rapporti del giudice ordinario con giudici speciali o con la Pubblica Amministrazione, ovvero di limiti della giurisdizione nazionale nei confronti dello straniero. In effetti, allorché in una controversia tra privati, quale questa in esame, inerente a diritti soggettivi, il giudice ordinario adito debba vagliare situazioni presentanti aspetti di pubblico interesse o possa trovarsi ad accertare la legittimità di provvedimenti amministrativi, le questioni che insorgano circa l'osservanza dei confini che restringono l'esercizio del relativo potere attengono, data l'estraneità della P.A. al giudizio, al 5 merito e non alla giurisdizione, poiché investono l'individuazione dei limiti interni posti dall'ordinamento alle attribuzioni del giudice ordinario (divieto di annullare, modificare o revocare il provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 4 legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E): cfr. Cass. SU 4 aprile 2000 n. 99; 17 dicembre 1998 n. 12613; 30 dicembre 1994 n. 11310). E che le questioni insorte nella specie attengano al merito è reso indirettamente manifesto dallo stesso svolgimento del motivo pur indicato come "motivo ex art. 360 n. 1", dato che, peraltro correttamente, vi si afferma che l'unica fattispecie tutelabile in sede ordinaria è la violazione del diritto soggettivo alla piena retribuzione. La questione devoluta a queste Sezioni Unite siccome indicata, nell'epigrafe del motivo, “difetto di giurisdizione” non può quindi essere ammessa, mentre le altre contenute nel medesimo ricorso principale e nell'incidentale saranno esaminate dalla Sezione lavoro, alla quale gli atti vanno rimessi.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, dichiara inammissibile il terzo motivo del ricorso principale e rimette gli atti alla Sezione Lavoro per l'esame degli altri motivi dello stesso e del ricorso incidentale. ESENTE DA IMPOSTA REGISTRO, E DA OGNT SP O DIRITTO AI SEN DELL ART. 10 Così deciso in Roma, il 24 gennaio 2002. DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Il consigliere estensore Листопа Ravarman Il Primo Presidente Aggiunto ROLLO, DI ledronis PASSA CANCELLIERE Giovanni Giambattist Depositata in Cancelleria 13 APR. 2002 CANCELLIERECT piambattiste