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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/01/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. n. 7368/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente
dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice rel. ed est.
dott.ssa Cristina Bandiera Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 18/12/2024,
da e , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 Parte_2
RISCICA PAOLO
ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
(scioglimento del matrimonio)
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso. I ricorrenti, all'udienza del 28.01.2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
Ritenuto che le condizioni concordate non presentino profili di illegittimità;
visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 7368/2024:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi Parte_1
(CF: ), n. a TREVISO (TV) il 02/02/1976, e C.F._1
(CF: ), n. a CAGLIARI (CA), il Parte_2 C.F._2
22/06/1971, che hanno contratto matrimonio il 20.08.2022 a GORGO AL
MONTICANO(TV), atto trascritto al n. 89, parte II, Serie C, anno
2002, Ufficio 1, del registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune; alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1) I coniugi vivranno separatamente nel mutuo rispetto, libero ciascuno di stabilire la propria residenza con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio.
2) Entrambi i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di nulla aver a pretendere l'uno dall'altra a titolo di mantenimento.
3) La sig.ra trasferisce al sig. Parte_1 Parte_2
a titolo gratuito e a definizione dei rapporti tra i coniugi, la quota di un mezzo del diritto di piena proprietà sulle seguenti porzioni immobiliari, facenti parte di un complesso residenziale condominiale, sito in Comune di San Biagio di Callalta (TV), Via 2
Giugno n. 13, e in particolare:
- appartamento ad uso abitativo posto al piano quarto;
in Catasto dei Fabbricati alla Sezione Urbana D, Foglio 6, particella n. 517, subalterno 40, Categoria A/3, Classe 3, vani 2 (due),
superficie catastale metri quadrati 50 (cinquanta), superficie catastale totale escluse aree scoperte metri quadrati 50
(cinquanta), R.C. Euro 139,44, Via 2 Giugno, p. 4; confinante con appartamento sub. 39, vano scale comune sub. 42, appartamento sub.
38 e distacco su area scoperta comune sub. 45;
- magazzino posto al piano interrato;
in Catasto dei Fabbricati alla Sezione Urbana D, Foglio 6,
particella n. 517, subalterno 12, Categoria C/2, Classe 1, metri quadrati 7 (sette), superficie catastale metri quadrati 4 (quattro),
R.C. Euro 11,93, Via 2 Giugno, p. S1;
confinante con magazzino sub. 41, abitazione sub. 10 e vano scale comune sub. 42;
- garage posto al piano interrato;
in Catasto dei Fabbricati alla Sezione Urbana D, Foglio 6, particella n. 531, subalterno 21, Categoria C/6, Classe U, metri quadrati 13
(tredici), superficie catastale metri quadrati 12 (dodici), R.C.
Euro 40,28, Via 2 Giugno, p. S1;
confinante con garage sub. 20, vano scale comune e area di manovra comune sub. 2.
Il tutto come meglio specificato nel corpo del ricorso.
4) i coniugi si danno atto di aver convenuto le pattuizioni del presente atto al fine di regolare l'assetto economico dei loro rapporti in seguito alla separazione, con conseguente diritto all'esenzione da ogni tributo imposta o tassa (bollo, registro, imposte ipotecarie, catastali etc.) ai sensi dell'art. 19 della L.
n.74/87, della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999 e come confermato dall' dall'Agenzia delle entrate (circolare n. 2E
del 21 febbraio 2014);”
- ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di GORGO AL
MONTICANO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 28/01/2025.
Il presidente Il giudice relatore
Dott.ssa Daniela Ronzani dott.ssa Susanna Menegazzi