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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 20/11/2025, n. 1581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1581 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6333/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
FE TO Presidente
Luisa Bettio Giudice
FE Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6333/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Liotti Giovanni Parte_1
Parte attrice contro con il patrocinio dell'avvocato Costa Emanuela Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale e nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- accertare la responsabilità esclusiva della crisi coniugale in capo al sig. e per Controparte_1
l'effetto dichiararsi la separazione con addebito in capo a quest'ultimo;
- onerare il sig. a corrispondere alla sig.ra un assegno di mantenimento Controparte_1 Parte_1 non inferiore ad € 600,00, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, confermando il provvedimento già adottato dalla Corte
d'Appello di Venezia;
- in via istruttoria: pagina 1 di 10 1) disporre accertamenti di Polizia Tributaria, delegando a tal fine la Guardia di Finanza competente per territorio per: a) accertare la misura dei redditi dichiarati da , ai competenti uffici Controparte_1
tributari e delle imposte corrisposte, a far data dal 2019; b) accertare il patrimonio mobiliare ed immobiliare di tramite consultazione dei certificati tenuti presso le Conservatoria dei Controparte_1
Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico;
c) accertare la sussistenza e
l'entità di conti correnti bancari e la eventuale disponibilità di valori mobiliari detenuti da
[...]
(come, a titolo esemplificativo, titoli azionari ed obbligazionari), a decorrere dal 2019; CP_1
2) ammettere interrogatorio formale del sig. per sentirlo rispondere sui seguenti Controparte_1
capitoli di prova:
a) vero è che ero l'unico a lavorare in famiglia fino a quando i miei figli non hanno trovato autonoma occupazione;
b) vero è che mia moglie, durante il rapporto di coniugio, era disoccupata e si occupava della casa e di accudire i nostri figli;
c) vero è che durante il matrimonio ho tolto la disponibilità dell'autovettura a mia moglie;
d) vero è che solo dopo il provvedimento della Corte di Appello di Venezia che mi ha onerato al pagamento dell'assegno di mantenimento di €600,00 in favore di mia moglie, ogni mese trattengo in compensazione dalla somma dovutale il 50% della rata di mutuo che verso alla banca per l'acquisto della casa coniugale;
Pt_ e) vero è che verso alla sig.ra la sola somma residua di €250,00 circa;
f) vero è che fino ad oggi ho la residenza a MA (PD) nella via A. Zucchi n. 2;
3) ammettere la prova per testi con i sigg. e , figli della coppia, per Tes_1 Testimone_2
sentirli rispondere sui seguenti capitoli di prova:
a) vero è che da quando lavoro aiuto economicamente mia madre inviandole dei soldi ogni qualvolta me li richiede;
b) vero è che l'unico soggetto che lavorava in famiglia, quando i miei genitori stavano insieme, era mio padre;
c) vero è che mia madre accudiva me e mio AT quando eravamo piccoli e che la stessa si occupava da sola della casa;
d) vero è che mio padre durante il matrimonio aveva tolto a mia madre la disponibilità dell'autovettura;
e) vero è che i miei genitori litigavano a causa dell'irascibilità di mio padre;
pagina 2 di 10 f) vero è che a causa di detti litigi e per tutelare la propria incolumità fisica, mia madre nel Parte_1
2019 è stata costretta ad allontanarsi da casa in quanto mio padre non voleva lasciare l'abitazione di
MA;
4) ammettere la prova per testi con il sig. AT della sig.ra , per sentirlo Testimone_3 Parte_1
rispondere sui seguenti capitoli di prova:
a) Vero è che diverse volte ho provveduto a dare dei soldi a mia sorella, specialmente dopo il suo allontanamento dal marito, nonché ad aiutarla nella spesa alimentare;
b) vero è che mia sorella, da quando vive a Trapani, è priva di redditi;
5) onerare ex art.210 c.p.c. al sig. di esibire in giudizio, al fine di acquisirli al Controparte_1
fascicolo processuale, anche al fine di poter accertare la legittimità della compensazione operata dal
Pt_ sig. con l'assegno di mantenimento spettante alla sig.ra , i seguenti documenti: a) contratto CP_1
di mutuo (leggibile, in quanto quello prodotto in sede di costituzione è mancante di alcune parti essenziali) con piano di ammortamento (repertorio 31.260, raccolta 6.088 del 27.09.2005); b) ricevute di pagamento del mutuo ipotecario di cui alla superiore lettera a) a decorrere dal mese di giugno
2023. Si contestano fin d'ora, infine, i documenti indicati con il numero 6) prodotti da controparte con la costituzione in giudizio in quanto gli stessi, peraltro privi di alcuna attestazione di conformità, non hanno alcuna riferibilità ai fatti per cui è causa. In merito alle prove richieste da controparte ci si riporta alle eccezioni di cui alla memoria n.3 di parte ricorrente.
Autorizzare i coniugi al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, ribadendo che odierna ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
Per parte convenuta:
“l'll.mo Tribunale di Padova, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, voglia pronunciare i seguenti provvedimenti:
• dichiararsi l'inammissibilità della domanda nuova di addebito formulata per la prima volta in memoria ex art 183 sesto comma n.1 cpc.
• accertare la responsabilità esclusiva della crisi coniugale in capo alla signora e per Parte_1
l'effetto dichiararsi la separazione con addebito in capo a per tutti i motivi di cui agli atti di Parte_1
causa;
• rigettarsi le avverse domande, dichiarandosi che nulla è dovuto a titolo di mantenimento a favore della moglie e a carico del signor;
Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 10 • rigettarsi la richiesta di assegno di mantenimento con rimborso degli importi versati a tale titolo ovvero con riserva di ripetere quanto versato in ordine ai provvedimenti emessi in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Venezia a titolo di assegno di mantenimento elargito a favore della signora
. Parte_1
• compensi e spese di lite rifusi
IN VIA ISTRUTTORIA • disporre accertamenti di Polizia Tributaria, delegando a tal fine la Guardia di Finanza competente per territorio al fine di: a) accertare la misura dei redditi dichiarati da Pt_1
ai competenti uffici tributari e delle imposte corrisposte, a far data dal 2019; b) accertare il
[...]
patrimonio mobiliare ed immobiliare di tramite consultazione dei certificati tenuti presso le Parte_1
Conservatorie dei Registri Immobiliari, presso il Pubblico Registro Automobilistico;
c) ordinare ex art. 210 cpc a parte ricorrente l'esibizione e la sussistenza e l'entità di conti correnti bancari e la eventuale disponibilità di valori mobiliari detenuti da dal 2019 ad oggi ovvero disporre Parte_1
l'accertamento circa la sussistenza e l'entità di conti correnti bancari e la eventuale disponibilità di valori mobiliari detenuti da dal 2019 ad oggi (come, a titolo esemplificativo, titoli azionari Parte_1
ed obbligazionari).
• Ordinare ex art. 210 cpc a parte ricorrente ovvero al datore di lavoro via Borgo S. CP_2
Giacomo n. 4 30170 Venezia l'esibizione del contratto di lavoro e successive dimissioni volontarie relativo al rapporto di lavoro subordinato presso la ditta via Borgo S. Giacomo n. 4 CP_2
30170 Venezia nel corso dell'anno 2015.
• Ordinare ex art. 210 cpc a parte ricorrente il ricovero presso la casa di cura del padre al fine di dare contezza dell'ingiustificato allontanamento e abbandono della casa familiare e della cura dei figli di cui il più piccolo ancora minorenne al momento dell'abbandono della casa familiare
• Disporsi prova per interpello e testi indicando quali testimoni i signori residente a [...]
MA (PD) via Zucchi n. 2 e residente a [...]
Pt_ n. 1 sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la signora si dimetteva volontariamente dal lavoro presso la ditta via Borgo S. Giacomo n. 4 30170 Venezia e che poco dopo lasciava la CP_2
casa familiare per andare in Sicilia?
Pt_
2. Vero che la signora giustificava un viaggio breve in Sicilia per andare a trovare il padre in casa di cura? Pt_
3. Vero che la signora non faceva più ritorno a casa se non dopo oltre cinque mesi e solo per pochi giorni per poi ritornare in Sicilia?
pagina 4 di 10
4. Vero che la signora dal 2015 al 2018 abbandonava volontariamente la casa familiare Parte_1 senza farvi ritorno salvo una quindicina di giorni all'anno?
5. Vero che nel periodo di assenza prolungata dal 2015 al 2018 - con rientro presso la casa familiare
Pt_ per circa 15-20 giorni l'anno per poi allontanarsi nuovamente - la signora non provvedeva al mantenimento del figlio minorenne , alla cura del minore abbandonandolo alle cure esclusive Per_1
del padre ? CP_1
6. Vero che nelle circostanze di cui al capitolo 1 la signora non provvedeva alla cura dei Parte_1
figli, al mantenimento dei figli alla collaborazione materiale della famiglia, nonché al sostegno morale della famiglia? Pt_ 7. Vero che dal 2015 al 2018 la signora non si è mai interessata a seguire i figli nei compiti nelle cure personali, nel mantenimento dei figli?
Pt_ 8. Vero che dal 2015 al 2018 la signora è stata assente dalla vita dei figli?
Pt_ 9. Vero che dal 2015 al 2018 la signora ha omesso di contribuire al sostegno del nucleo familiare
e a contribuire alla famiglia?
10.Vero che nella circostanza di cui ai punti 1 e 2 l'unico genitore che provvedeva alla cura della famiglia, al sostentamento della famiglia, alla crescita e cura dei figli era il signor Controparte_1
Pt_ 11.Vero che la signora ha abbandonato la casa coniugale nell'anno 2015 salvo brevi rientri a casa per circa 15- 20 giorni all'anno per fare visita ai figli?
12.Vero che il signor dal 2015 fino alla conclusione del percorso di studi di Controparte_1 Tes_2
ha dovuto modificare il suo orario di lavoro e la turnistica di lavoro per dare assistenza morale e materiale ai figli, soprattutto in minorenne per l'abbandono della casa familiare da parte Tes_2
della mamma ? Parte_1
Pt_ 13.Vero che dal 2018 ad oggi la signora è assente dalla vita dei figli?
Pt_ 14.Vero che dal 2018 ad oggi la signora omette il proprio contributo familiare?
Pt_
15.Vero che la signora non ha mai richiesto un contributo economico per vivere in Sicilia vivendo nella casa del padre, ora ereditata dopo la morte di quest'ultimo? Pt_
16.Vero che la signora svolge lavori continuativi privi di contribuzioni fiscali presso privati?
Pt_ 17.Vero che la signora ha ereditato contanti dal proprio padre?”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.10.2022 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 19.8.1988 in Erice (TP) con , allegava che: dal matrimonio erano Controparte_1
pagina 5 di 10 nati i figli (in data 24.8.1994) e (in data 12.7.2000); il marito svolgeva attività Tes_1 Tes_2
lavorativa, mentre la ricorrente era disoccupata;
il marito durante la vita coniugale aveva intrattenuto svariate relazioni sentimentali con altre donne;
i coniugi vivevano ormai separati dal giugno del 2019.
La ricorrente chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale dei coniugi, nonché la previsione di un assegno di mantenimento per sé di € 600,00 mensili a carico del resistente. si costituiva, chiedendo a sua volta la pronuncia della separazione, nonché la Controparte_1
declaratoria di addebito alla moglie, per avere quest'ultima abbandonato la casa familiare dal 2015, senza più farsi carico del dovere di assistere moralmente e materialmente i figli;
allegava che la ricorrente svolgeva attività lavorativa irregolare che le consentiva di provvedere al suo mantenimento;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla controparte.
All'udienza presidenziale del 17.3.2023, il Presidente delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione;
con ordinanza in pari data, in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati, rigettando la richiesta della ricorrente volta alla previsione di un assegno di separazione in via temporanea.
La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza 30.5.2023, accoglieva il reclamo proposto da Parte_1
avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti e riconosceva alla stessa, a decorrere dalla domanda, un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
Transitata la causa avanti al Giudice istruttore e assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 11.7.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti.
Il Tribunale, con sentenza parziale n.1458/2024 depositata in data 20.9.2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.1.2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e assegnando a termine sino a 31.1.2024, per la produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate. Controparte_1
Le parti precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe, con note scritte depositate telematicamente e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
1.
Poiché è già stata pronunciata, con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi, la presente decisione ha ad oggetto le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti e la domanda di assegno di mantenimento di Parte_1
pagina 6 di 10 2.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di addebito formulata da in Parte_1
quanto tardivamente proposta.
Sul punto, va rilevato che l'attrice non ha formulato la relativa domanda né con il ricorso introduttivo, né con la memoria integrativa per la fase davanti al Giudice istruttore, formulandola per la prima volta solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
A conferma di tale conclusione, va rilevato che la Corte di Cassazione, con riferimento al rito applicabile ratione temporis, ha risolto in via interpretativa il dubbio circa l'ammissibilità della domanda di addebito formulata, per la prima volta, con la memoria integrativa piuttosto che nel ricorso introduttivo (cfr. Cass. Civ. n. 27597/2022), in particolare evidenziando che, nella seconda fase del procedimento del rito di separazione applicabile ratione temporis, si applicano le scansioni e le preclusioni proprie del giudizio contenzioso introdotto da citazione, a garanzia del contraddittorio pieno nella definizione del tema di lite, una volta che la conciliazione, tentata nella fase presidenziale, si prospetta come non percorribile (cosi Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 28/06/2019; v. anche
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16858 del 26/06/2018).
È evidente, dunque, che la formulazione della domanda di addebito con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. integri una mutatio libelli inammissibile.
3.
Quanto alla domanda formulata da volta alla declaratoria di addebito della Controparte_1
separazione in capo ad si osserva quanto segue. Parte_1
Il convenuto ha allegato, a fondamento della domanda, che l'attrice ha abbandonato il tetto coniugale sin dal 2015, asseritamente per seguire il padre che era ricoverato in RSA, senza più farsi carico del dovere di assistenza morale e materiale del marito e soprattutto dei figli (uno dei quali all'epoca ancora
Pt_ minorenne), rendendosi così responsabile della crisi coniugale;
la sig.ra tornava presso la casa familiare per stare un po' con i figli all'incirca una volta all'anno, restando anche per un mese, da ultimo durante la fine del 2022.
L'attrice ha chiesto il rigetto della domanda di controparte, allegando in particolare che “durante la loro vita coniugale, sig. – che svolge attività lavorativa di autotrasportatore – ha Parte_2
intrattenuto svariate relazioni sentimentali con altre donne, costringendo psicologicamente e fisicamente l'odierna ricorrente ad accettare tale situazione;
ciò ha determinato a seguito del venir
pagina 7 di 10 meno dell'affectio coniugalis la loro separazione di fatto già dal mese di giugno del 2019” (cfr. pag. 2 memoria integrativa).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di coabitazione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per di per sé tutti i requisiti per configurare l'addebito della separazione personale, tenuto conto che obiettivamente a seguito di tale condotta la convivenza non è più possibile, fermo restando che l'addebito deve essere escluso, ove risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e che, anzi, l'allontanamento del coniuge costituisca una conseguenza di tale intollerabilità
(cfr. Cass. Civ. ord. n. 11032 del 24.4.2024; Cass. Civ. ord. n. 648 del 15.1.2020).
L'onere della prova che l'allontanamento sia intervenuto per giusta causa, in quanto determinato dal comportamento dell'altro coniuge o intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già intollerabile, spetta al destinatario della relativa domanda (cfr. Cass. Civ. ord. n. 11792 del
5.5.2021).
Nel caso di specie, va rilevato che l'attrice, salvo dedurre che la separazione di fatto risalirebbe al
2019, non ha mai specificamente contestato il proprio allontanamento dalla casa familiare come allegato dal convenuto, né ha preso alcuna posizione sul fatto che, da allora, il sig. si era fatto CP_1
carico in via esclusiva di ogni esigenza dei due figli con lui conviventi.
Ora, a fronte del dato pacifico che si è trasferita in Sicilia, quantomeno in via stabile dal Parte_1
2019, lasciando il marito e i figli presso la casa familiare in provincia di Padova, va rilevato che l'attrice non ha assolto all'onere della prova su lei incombente, relativo alla sussistenza di una pregressa situazione di crisi coniugale.
Sul punto, la difesa dell'attrice si è limitata ad allegare, in maniera del tutto generica e senza alcun riferimento a circostanze di tempo, luogo e persone, che “durante la vita coniugale” (e cioè, in un arco temporale di circa trent'anni, considerato che il matrimonio è stato contratto nel 1988) il marito avrebbe intrattenuto delle relazioni sentimentali con altre donne.
Per quanto l'attrice abbia allegato che l'affectio coniugalis fosse venuta meno per tale ragione, il difetto di un benché minimo riferimento temporale preclude l'accertamento di un nesso causale tra l'allegata situazione di intollerabilità della convivenza e la scelta di allontanarsi dalla casa coniugale, per trasferirsi definitivamente presso il paese natio in Sicilia.
pagina 8 di 10 In ogni caso, le allegazioni dell'attrice sulla pregressa situazione di intollerabilità della convivenza sono del tutto sfornite di supporto probatorio, se appena si considera che i capitoli di prova, astrattamente rilevanti al fine di contrastare la domanda di addebito di controparte, non contengono alcun riferimento alle relazioni extraconiugali allegate e sono oltremodo generici, privi dei minimi riferimenti di contesto, valutativi e relativi a circostanze nemmeno dedotte negli atti introduttivi (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice: “c) vero è che durante il matrimonio ho tolto la disponibilità dell'autovettura a mia moglie;
e) vero è che i miei genitori litigavano a causa dell'irascibilità di mio padre;
f) vero è che a causa dI detti litigi e per tutelare la propria incolumità fisica, mia madre nel 2019 è stata costretta ad allontanarsi da casa in quanto mio padre non Parte_1 voleva lasciare l'abitazione di MA””; si tenga presente, su quest'ultimo capitolo di prova, che la difesa dell'attrice non ha mai allegato agiti verbalmente o fisicamente violenti del marito nei propri confronti).
In definitiva, l'attrice non ha riportato alcuna specifica e concreta circostanza, che possa ritenersi sintomo di una pregressa situazione di intollerabilità della convivenza o comunque della violazione di doveri coniugali da parte del marito.
Quanto sin qui esposto è idoneo alla pronuncia di addebito della separazione per violazione del dovere di coabitazione, posto che l'allontanamento di ha determinato il deterioramento del rapporto Parte_1
coniugale, non essendo giustificato né da una pregressa intollerabilità della convivenza, né dal comportamento del marito.
La domanda di addebito della separazione in capo a formulata dal convenuto, è pertanto Parte_1
fondata e meritevole di accoglimento.
4.
L'addebito della separazione esclude, in radice, la possibilità di configurare in capo a il Parte_1
diritto ad un assegno di mantenimento (cfr. art. 156 comma 1 c.c.); per l'effetto, la relativa domanda formulata dall'attrice va rigettata in quanto infondata.
5. risulta soccombente con riguardo a tutte le domande formulate nel presente giudizio. Parte_1
Al riguardo, si rileva che il procedimento di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali – conclusosi con accoglimento dell'impugnazione dell'attrice in punto assegno temporaneo - deve essere considerato alla stregua di un procedimento cautelare in corso di causa, il cui esito è assorbito dalle pagina 9 di 10 statuizioni di cui alla presente sentenza (basti considerare, al riguardo, che la valutazione relativa all'assegno di mantenimento in via temporanea non può tenere conto dell'addebito della separazione).
Ai fini della quantificazione delle spese di lite, occorre tenere conto che il giudizio di reclamo non ha aggravato significativamente il procedimento e la sua incidenza, astrattamente idonea alla liquidazione di valori superiori ai medi per la fase di trattazione, è controbilanciata dal mancato svolgimento di attività istruttoria;
per l'effetto, tenendo conto dei criteri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022, si liquidano i valori medi di cui allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, per complessivi € 7.616,00 per compenso professionale oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile la domanda di addebito della separazione formulata da parte attrice;
2. dichiara l'addebito della responsabilità della separazione personale dei coniugi a carico di Parte_1
3. rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte attrice;
4. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per Parte_1 Controparte_1
compenso professionale oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Giudice relatore
FE Di LO
Il Presidente
FE TO
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
FE TO Presidente
Luisa Bettio Giudice
FE Di LO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 6333/2022 promossa da:
, con il patrocinio dell'avvocato Liotti Giovanni Parte_1
Parte attrice contro con il patrocinio dell'avvocato Costa Emanuela Controparte_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“In via principale e nel merito:
- rigettare tutte le domande avversarie perché infondate in fatto ed in diritto;
- accertare la responsabilità esclusiva della crisi coniugale in capo al sig. e per Controparte_1
l'effetto dichiararsi la separazione con addebito in capo a quest'ultimo;
- onerare il sig. a corrispondere alla sig.ra un assegno di mantenimento Controparte_1 Parte_1 non inferiore ad € 600,00, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese di riferimento e da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, confermando il provvedimento già adottato dalla Corte
d'Appello di Venezia;
- in via istruttoria: pagina 1 di 10 1) disporre accertamenti di Polizia Tributaria, delegando a tal fine la Guardia di Finanza competente per territorio per: a) accertare la misura dei redditi dichiarati da , ai competenti uffici Controparte_1
tributari e delle imposte corrisposte, a far data dal 2019; b) accertare il patrimonio mobiliare ed immobiliare di tramite consultazione dei certificati tenuti presso le Conservatoria dei Controparte_1
Registri Immobiliari e presso il Pubblico Registro Automobilistico;
c) accertare la sussistenza e
l'entità di conti correnti bancari e la eventuale disponibilità di valori mobiliari detenuti da
[...]
(come, a titolo esemplificativo, titoli azionari ed obbligazionari), a decorrere dal 2019; CP_1
2) ammettere interrogatorio formale del sig. per sentirlo rispondere sui seguenti Controparte_1
capitoli di prova:
a) vero è che ero l'unico a lavorare in famiglia fino a quando i miei figli non hanno trovato autonoma occupazione;
b) vero è che mia moglie, durante il rapporto di coniugio, era disoccupata e si occupava della casa e di accudire i nostri figli;
c) vero è che durante il matrimonio ho tolto la disponibilità dell'autovettura a mia moglie;
d) vero è che solo dopo il provvedimento della Corte di Appello di Venezia che mi ha onerato al pagamento dell'assegno di mantenimento di €600,00 in favore di mia moglie, ogni mese trattengo in compensazione dalla somma dovutale il 50% della rata di mutuo che verso alla banca per l'acquisto della casa coniugale;
Pt_ e) vero è che verso alla sig.ra la sola somma residua di €250,00 circa;
f) vero è che fino ad oggi ho la residenza a MA (PD) nella via A. Zucchi n. 2;
3) ammettere la prova per testi con i sigg. e , figli della coppia, per Tes_1 Testimone_2
sentirli rispondere sui seguenti capitoli di prova:
a) vero è che da quando lavoro aiuto economicamente mia madre inviandole dei soldi ogni qualvolta me li richiede;
b) vero è che l'unico soggetto che lavorava in famiglia, quando i miei genitori stavano insieme, era mio padre;
c) vero è che mia madre accudiva me e mio AT quando eravamo piccoli e che la stessa si occupava da sola della casa;
d) vero è che mio padre durante il matrimonio aveva tolto a mia madre la disponibilità dell'autovettura;
e) vero è che i miei genitori litigavano a causa dell'irascibilità di mio padre;
pagina 2 di 10 f) vero è che a causa di detti litigi e per tutelare la propria incolumità fisica, mia madre nel Parte_1
2019 è stata costretta ad allontanarsi da casa in quanto mio padre non voleva lasciare l'abitazione di
MA;
4) ammettere la prova per testi con il sig. AT della sig.ra , per sentirlo Testimone_3 Parte_1
rispondere sui seguenti capitoli di prova:
a) Vero è che diverse volte ho provveduto a dare dei soldi a mia sorella, specialmente dopo il suo allontanamento dal marito, nonché ad aiutarla nella spesa alimentare;
b) vero è che mia sorella, da quando vive a Trapani, è priva di redditi;
5) onerare ex art.210 c.p.c. al sig. di esibire in giudizio, al fine di acquisirli al Controparte_1
fascicolo processuale, anche al fine di poter accertare la legittimità della compensazione operata dal
Pt_ sig. con l'assegno di mantenimento spettante alla sig.ra , i seguenti documenti: a) contratto CP_1
di mutuo (leggibile, in quanto quello prodotto in sede di costituzione è mancante di alcune parti essenziali) con piano di ammortamento (repertorio 31.260, raccolta 6.088 del 27.09.2005); b) ricevute di pagamento del mutuo ipotecario di cui alla superiore lettera a) a decorrere dal mese di giugno
2023. Si contestano fin d'ora, infine, i documenti indicati con il numero 6) prodotti da controparte con la costituzione in giudizio in quanto gli stessi, peraltro privi di alcuna attestazione di conformità, non hanno alcuna riferibilità ai fatti per cui è causa. In merito alle prove richieste da controparte ci si riporta alle eccezioni di cui alla memoria n.3 di parte ricorrente.
Autorizzare i coniugi al rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa, ribadendo che odierna ricorrente risulta ammessa al patrocinio a spese dello Stato”.
Per parte convenuta:
“l'll.mo Tribunale di Padova, sentite le parti, verificate le condizioni di legge ed esperiti tutti gli incombenti di rito, voglia pronunciare i seguenti provvedimenti:
• dichiararsi l'inammissibilità della domanda nuova di addebito formulata per la prima volta in memoria ex art 183 sesto comma n.1 cpc.
• accertare la responsabilità esclusiva della crisi coniugale in capo alla signora e per Parte_1
l'effetto dichiararsi la separazione con addebito in capo a per tutti i motivi di cui agli atti di Parte_1
causa;
• rigettarsi le avverse domande, dichiarandosi che nulla è dovuto a titolo di mantenimento a favore della moglie e a carico del signor;
Parte_1 Controparte_1
pagina 3 di 10 • rigettarsi la richiesta di assegno di mantenimento con rimborso degli importi versati a tale titolo ovvero con riserva di ripetere quanto versato in ordine ai provvedimenti emessi in sede di reclamo dalla Corte d'Appello di Venezia a titolo di assegno di mantenimento elargito a favore della signora
. Parte_1
• compensi e spese di lite rifusi
IN VIA ISTRUTTORIA • disporre accertamenti di Polizia Tributaria, delegando a tal fine la Guardia di Finanza competente per territorio al fine di: a) accertare la misura dei redditi dichiarati da Pt_1
ai competenti uffici tributari e delle imposte corrisposte, a far data dal 2019; b) accertare il
[...]
patrimonio mobiliare ed immobiliare di tramite consultazione dei certificati tenuti presso le Parte_1
Conservatorie dei Registri Immobiliari, presso il Pubblico Registro Automobilistico;
c) ordinare ex art. 210 cpc a parte ricorrente l'esibizione e la sussistenza e l'entità di conti correnti bancari e la eventuale disponibilità di valori mobiliari detenuti da dal 2019 ad oggi ovvero disporre Parte_1
l'accertamento circa la sussistenza e l'entità di conti correnti bancari e la eventuale disponibilità di valori mobiliari detenuti da dal 2019 ad oggi (come, a titolo esemplificativo, titoli azionari Parte_1
ed obbligazionari).
• Ordinare ex art. 210 cpc a parte ricorrente ovvero al datore di lavoro via Borgo S. CP_2
Giacomo n. 4 30170 Venezia l'esibizione del contratto di lavoro e successive dimissioni volontarie relativo al rapporto di lavoro subordinato presso la ditta via Borgo S. Giacomo n. 4 CP_2
30170 Venezia nel corso dell'anno 2015.
• Ordinare ex art. 210 cpc a parte ricorrente il ricovero presso la casa di cura del padre al fine di dare contezza dell'ingiustificato allontanamento e abbandono della casa familiare e della cura dei figli di cui il più piccolo ancora minorenne al momento dell'abbandono della casa familiare
• Disporsi prova per interpello e testi indicando quali testimoni i signori residente a [...]
MA (PD) via Zucchi n. 2 e residente a [...]
Pt_ n. 1 sulle seguenti circostanze:
1. Vero che la signora si dimetteva volontariamente dal lavoro presso la ditta via Borgo S. Giacomo n. 4 30170 Venezia e che poco dopo lasciava la CP_2
casa familiare per andare in Sicilia?
Pt_
2. Vero che la signora giustificava un viaggio breve in Sicilia per andare a trovare il padre in casa di cura? Pt_
3. Vero che la signora non faceva più ritorno a casa se non dopo oltre cinque mesi e solo per pochi giorni per poi ritornare in Sicilia?
pagina 4 di 10
4. Vero che la signora dal 2015 al 2018 abbandonava volontariamente la casa familiare Parte_1 senza farvi ritorno salvo una quindicina di giorni all'anno?
5. Vero che nel periodo di assenza prolungata dal 2015 al 2018 - con rientro presso la casa familiare
Pt_ per circa 15-20 giorni l'anno per poi allontanarsi nuovamente - la signora non provvedeva al mantenimento del figlio minorenne , alla cura del minore abbandonandolo alle cure esclusive Per_1
del padre ? CP_1
6. Vero che nelle circostanze di cui al capitolo 1 la signora non provvedeva alla cura dei Parte_1
figli, al mantenimento dei figli alla collaborazione materiale della famiglia, nonché al sostegno morale della famiglia? Pt_ 7. Vero che dal 2015 al 2018 la signora non si è mai interessata a seguire i figli nei compiti nelle cure personali, nel mantenimento dei figli?
Pt_ 8. Vero che dal 2015 al 2018 la signora è stata assente dalla vita dei figli?
Pt_ 9. Vero che dal 2015 al 2018 la signora ha omesso di contribuire al sostegno del nucleo familiare
e a contribuire alla famiglia?
10.Vero che nella circostanza di cui ai punti 1 e 2 l'unico genitore che provvedeva alla cura della famiglia, al sostentamento della famiglia, alla crescita e cura dei figli era il signor Controparte_1
Pt_ 11.Vero che la signora ha abbandonato la casa coniugale nell'anno 2015 salvo brevi rientri a casa per circa 15- 20 giorni all'anno per fare visita ai figli?
12.Vero che il signor dal 2015 fino alla conclusione del percorso di studi di Controparte_1 Tes_2
ha dovuto modificare il suo orario di lavoro e la turnistica di lavoro per dare assistenza morale e materiale ai figli, soprattutto in minorenne per l'abbandono della casa familiare da parte Tes_2
della mamma ? Parte_1
Pt_ 13.Vero che dal 2018 ad oggi la signora è assente dalla vita dei figli?
Pt_ 14.Vero che dal 2018 ad oggi la signora omette il proprio contributo familiare?
Pt_
15.Vero che la signora non ha mai richiesto un contributo economico per vivere in Sicilia vivendo nella casa del padre, ora ereditata dopo la morte di quest'ultimo? Pt_
16.Vero che la signora svolge lavori continuativi privi di contribuzioni fiscali presso privati?
Pt_ 17.Vero che la signora ha ereditato contanti dal proprio padre?”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.10.2022 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario in data 19.8.1988 in Erice (TP) con , allegava che: dal matrimonio erano Controparte_1
pagina 5 di 10 nati i figli (in data 24.8.1994) e (in data 12.7.2000); il marito svolgeva attività Tes_1 Tes_2
lavorativa, mentre la ricorrente era disoccupata;
il marito durante la vita coniugale aveva intrattenuto svariate relazioni sentimentali con altre donne;
i coniugi vivevano ormai separati dal giugno del 2019.
La ricorrente chiedeva, pertanto, la pronuncia della separazione personale dei coniugi, nonché la previsione di un assegno di mantenimento per sé di € 600,00 mensili a carico del resistente. si costituiva, chiedendo a sua volta la pronuncia della separazione, nonché la Controparte_1
declaratoria di addebito alla moglie, per avere quest'ultima abbandonato la casa familiare dal 2015, senza più farsi carico del dovere di assistere moralmente e materialmente i figli;
allegava che la ricorrente svolgeva attività lavorativa irregolare che le consentiva di provvedere al suo mantenimento;
chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda di assegno di mantenimento formulata dalla controparte.
All'udienza presidenziale del 17.3.2023, il Presidente delegato esperiva inutilmente il tentativo di conciliazione;
con ordinanza in pari data, in via temporanea ed urgente, autorizzava i coniugi a vivere separati, rigettando la richiesta della ricorrente volta alla previsione di un assegno di separazione in via temporanea.
La Corte d'appello di Venezia, con ordinanza 30.5.2023, accoglieva il reclamo proposto da Parte_1
avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti e riconosceva alla stessa, a decorrere dalla domanda, un assegno di mantenimento di € 600,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat.
Transitata la causa avanti al Giudice istruttore e assegnati i termini di cui all'art.183, comma 6, c.p.c., con ordinanza del 11.7.2024 venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti.
Il Tribunale, con sentenza parziale n.1458/2024 depositata in data 20.9.2024, pronunciava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa sul ruolo, fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 30.1.2025 ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. e assegnando a termine sino a 31.1.2024, per la produzione delle dichiarazioni dei redditi aggiornate. Controparte_1
Le parti precisavano quindi le conclusioni come in epigrafe, con note scritte depositate telematicamente e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art.190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
*******
1.
Poiché è già stata pronunciata, con sentenza non definitiva, la separazione personale dei coniugi, la presente decisione ha ad oggetto le domande di addebito della separazione formulate da entrambe le parti e la domanda di assegno di mantenimento di Parte_1
pagina 6 di 10 2.
Preliminarmente, va dichiarata l'inammissibilità della domanda di addebito formulata da in Parte_1
quanto tardivamente proposta.
Sul punto, va rilevato che l'attrice non ha formulato la relativa domanda né con il ricorso introduttivo, né con la memoria integrativa per la fase davanti al Giudice istruttore, formulandola per la prima volta solo nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
A conferma di tale conclusione, va rilevato che la Corte di Cassazione, con riferimento al rito applicabile ratione temporis, ha risolto in via interpretativa il dubbio circa l'ammissibilità della domanda di addebito formulata, per la prima volta, con la memoria integrativa piuttosto che nel ricorso introduttivo (cfr. Cass. Civ. n. 27597/2022), in particolare evidenziando che, nella seconda fase del procedimento del rito di separazione applicabile ratione temporis, si applicano le scansioni e le preclusioni proprie del giudizio contenzioso introdotto da citazione, a garanzia del contraddittorio pieno nella definizione del tema di lite, una volta che la conciliazione, tentata nella fase presidenziale, si prospetta come non percorribile (cosi Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17590 del 28/06/2019; v. anche
Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 16858 del 26/06/2018).
È evidente, dunque, che la formulazione della domanda di addebito con la memoria ex art. 183 comma
6 n. 1 c.p.c. integri una mutatio libelli inammissibile.
3.
Quanto alla domanda formulata da volta alla declaratoria di addebito della Controparte_1
separazione in capo ad si osserva quanto segue. Parte_1
Il convenuto ha allegato, a fondamento della domanda, che l'attrice ha abbandonato il tetto coniugale sin dal 2015, asseritamente per seguire il padre che era ricoverato in RSA, senza più farsi carico del dovere di assistenza morale e materiale del marito e soprattutto dei figli (uno dei quali all'epoca ancora
Pt_ minorenne), rendendosi così responsabile della crisi coniugale;
la sig.ra tornava presso la casa familiare per stare un po' con i figli all'incirca una volta all'anno, restando anche per un mese, da ultimo durante la fine del 2022.
L'attrice ha chiesto il rigetto della domanda di controparte, allegando in particolare che “durante la loro vita coniugale, sig. – che svolge attività lavorativa di autotrasportatore – ha Parte_2
intrattenuto svariate relazioni sentimentali con altre donne, costringendo psicologicamente e fisicamente l'odierna ricorrente ad accettare tale situazione;
ciò ha determinato a seguito del venir
pagina 7 di 10 meno dell'affectio coniugalis la loro separazione di fatto già dal mese di giugno del 2019” (cfr. pag. 2 memoria integrativa).
Con specifico riferimento alla violazione dell'obbligo di coabitazione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il volontario abbandono del domicilio familiare da parte di uno dei coniugi contiene di per di per sé tutti i requisiti per configurare l'addebito della separazione personale, tenuto conto che obiettivamente a seguito di tale condotta la convivenza non è più possibile, fermo restando che l'addebito deve essere escluso, ove risulti che esso sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile e che, anzi, l'allontanamento del coniuge costituisca una conseguenza di tale intollerabilità
(cfr. Cass. Civ. ord. n. 11032 del 24.4.2024; Cass. Civ. ord. n. 648 del 15.1.2020).
L'onere della prova che l'allontanamento sia intervenuto per giusta causa, in quanto determinato dal comportamento dell'altro coniuge o intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già intollerabile, spetta al destinatario della relativa domanda (cfr. Cass. Civ. ord. n. 11792 del
5.5.2021).
Nel caso di specie, va rilevato che l'attrice, salvo dedurre che la separazione di fatto risalirebbe al
2019, non ha mai specificamente contestato il proprio allontanamento dalla casa familiare come allegato dal convenuto, né ha preso alcuna posizione sul fatto che, da allora, il sig. si era fatto CP_1
carico in via esclusiva di ogni esigenza dei due figli con lui conviventi.
Ora, a fronte del dato pacifico che si è trasferita in Sicilia, quantomeno in via stabile dal Parte_1
2019, lasciando il marito e i figli presso la casa familiare in provincia di Padova, va rilevato che l'attrice non ha assolto all'onere della prova su lei incombente, relativo alla sussistenza di una pregressa situazione di crisi coniugale.
Sul punto, la difesa dell'attrice si è limitata ad allegare, in maniera del tutto generica e senza alcun riferimento a circostanze di tempo, luogo e persone, che “durante la vita coniugale” (e cioè, in un arco temporale di circa trent'anni, considerato che il matrimonio è stato contratto nel 1988) il marito avrebbe intrattenuto delle relazioni sentimentali con altre donne.
Per quanto l'attrice abbia allegato che l'affectio coniugalis fosse venuta meno per tale ragione, il difetto di un benché minimo riferimento temporale preclude l'accertamento di un nesso causale tra l'allegata situazione di intollerabilità della convivenza e la scelta di allontanarsi dalla casa coniugale, per trasferirsi definitivamente presso il paese natio in Sicilia.
pagina 8 di 10 In ogni caso, le allegazioni dell'attrice sulla pregressa situazione di intollerabilità della convivenza sono del tutto sfornite di supporto probatorio, se appena si considera che i capitoli di prova, astrattamente rilevanti al fine di contrastare la domanda di addebito di controparte, non contengono alcun riferimento alle relazioni extraconiugali allegate e sono oltremodo generici, privi dei minimi riferimenti di contesto, valutativi e relativi a circostanze nemmeno dedotte negli atti introduttivi (cfr. memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice: “c) vero è che durante il matrimonio ho tolto la disponibilità dell'autovettura a mia moglie;
e) vero è che i miei genitori litigavano a causa dell'irascibilità di mio padre;
f) vero è che a causa dI detti litigi e per tutelare la propria incolumità fisica, mia madre nel 2019 è stata costretta ad allontanarsi da casa in quanto mio padre non Parte_1 voleva lasciare l'abitazione di MA””; si tenga presente, su quest'ultimo capitolo di prova, che la difesa dell'attrice non ha mai allegato agiti verbalmente o fisicamente violenti del marito nei propri confronti).
In definitiva, l'attrice non ha riportato alcuna specifica e concreta circostanza, che possa ritenersi sintomo di una pregressa situazione di intollerabilità della convivenza o comunque della violazione di doveri coniugali da parte del marito.
Quanto sin qui esposto è idoneo alla pronuncia di addebito della separazione per violazione del dovere di coabitazione, posto che l'allontanamento di ha determinato il deterioramento del rapporto Parte_1
coniugale, non essendo giustificato né da una pregressa intollerabilità della convivenza, né dal comportamento del marito.
La domanda di addebito della separazione in capo a formulata dal convenuto, è pertanto Parte_1
fondata e meritevole di accoglimento.
4.
L'addebito della separazione esclude, in radice, la possibilità di configurare in capo a il Parte_1
diritto ad un assegno di mantenimento (cfr. art. 156 comma 1 c.c.); per l'effetto, la relativa domanda formulata dall'attrice va rigettata in quanto infondata.
5. risulta soccombente con riguardo a tutte le domande formulate nel presente giudizio. Parte_1
Al riguardo, si rileva che il procedimento di reclamo avverso i provvedimenti presidenziali – conclusosi con accoglimento dell'impugnazione dell'attrice in punto assegno temporaneo - deve essere considerato alla stregua di un procedimento cautelare in corso di causa, il cui esito è assorbito dalle pagina 9 di 10 statuizioni di cui alla presente sentenza (basti considerare, al riguardo, che la valutazione relativa all'assegno di mantenimento in via temporanea non può tenere conto dell'addebito della separazione).
Ai fini della quantificazione delle spese di lite, occorre tenere conto che il giudizio di reclamo non ha aggravato significativamente il procedimento e la sua incidenza, astrattamente idonea alla liquidazione di valori superiori ai medi per la fase di trattazione, è controbilanciata dal mancato svolgimento di attività istruttoria;
per l'effetto, tenendo conto dei criteri di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM
147/2022, si liquidano i valori medi di cui allo scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, per complessivi € 7.616,00 per compenso professionale oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara inammissibile la domanda di addebito della separazione formulata da parte attrice;
2. dichiara l'addebito della responsabilità della separazione personale dei coniugi a carico di Parte_1
3. rigetta la domanda di assegno di mantenimento formulata da parte attrice;
4. condanna a rifondere a le spese di lite, liquidate in € 7.616,00 per Parte_1 Controparte_1
compenso professionale oltre IVA, c.p.a. e rimborso forfettario al 15% come per legge.
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 18 novembre 2025.
Il Giudice relatore
FE Di LO
Il Presidente
FE TO
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