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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 12/12/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere
Dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 13 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 158 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del suo Presidente p.t., Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notar in Roma n. Persona_1
37590/7131 del 23/01/2023, dall'avv.to Vito Dinoia, elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria,
n. 263 presso l'Avvocatura Regionale Pt_1
APPELLANTE
E
, nella qualità di socio amministratore della società Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione di secondo grado,
[...] dall'avv.to Francesca Chietera con la quale elegge domicilio digitale al suo indirizzo di posta elettronica certificato.
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito - Appello avverso la sentenza n. 124/2022 del 1° marzo 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante Pt_1
“Voglia la Corte adita così provvedere: accogliere il presente atto di appello e, nel confermare il rapporto di collaborazione familiare, riformare parzialmente la sentenza impugnata confermando l'Ava opposto anche nella parte relativa all'imposizione contributiva dovuta al collaboratore familiare, con condanna dell'appellante al pagamento delle somme ivi intimate oltre ulteriori somme aggiuntive maturate e maturande sino al soddisfo;
condannare l'Appellata alle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 124/2022 del Pt_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera, per le motivazioni espresse in narrativa e condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2016, , nella qualità di socio amministratore Controparte_1 della società “ ”, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito Controparte_2
scaturito dal verbale ispettivo n. 367 2016 0000581978 000 del 24 ottobre 2016, notificato il 9 Pt_1 novembre 2016, con cui era stata accertata la collaborazione familiare di Parte_2 nella gestione dell'impresa familiare e relativi ai contributi dovuti e relative sanzioni civili dovuti alla gestione artigiani.
Ritenuta la non debenza delle somme richieste, chiedeva al giudice adito di annullare gli impugnati avvisi di addebito e di dichiarare non dovute le somme ivi riportate.
Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto delle opposizioni, vinte le spese. Pt_1
All'udienza di discussione del 1° marzo 2022, il Giudice decideva la causa accogliendo parzialmente il ricorso e, previo annullamento dell'avviso di addebito, rideterminava in euro 882,26 le somme dovute dalla ricorrente alla parte resistente per contributi, oltre accessori di legge, compensando le spese tra le parti.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva non provata dall' l'abitualità della Pt_1 collaborazione lavorativa in oggetto, non rinvenibile neanche in relazione alle fatture allegate al verbale ispettivo che aveva dato origine agli avvisi di addebito impugnati.
Avverso tale sentenza l' proponeva appello con ricorso depositato in data 26 luglio 2022, lamentando Pt_1 che la pronuncia di primo grado era “ingiusta, errata e, comunque, infondata in fatto ed in diritto”.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, con decreto in atti, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., si costituiva nel giudizio di gravame , nella spiegata qualità, concludendo, a sua volta, nei termini Controparte_1 riportati in epigrafe.
Disposta la trattazione scritta della controversia in esame, depositate dai difensori delle parti le note autorizzate, la Corte adita si pronunciava, come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come promosso dall' è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle Pt_1 considerazioni che qui di seguito saranno illustrate.
In termini generali, deve precisarsi che l'avviso di addebito, previsto dall'art.30 del D.L. n.78/2010, convertito con modifiche dalla Legge n.122/2010, cumula le funzioni, svolte dal ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, di atto impositivo, che la parte ha l'onere di impugnare entro un termine di decadenza,
e di titolo esecutivo, nonché la funzione nelle riscossioni mediante ruolo, svolta dalla cartella di pagamento, di fissazione di un termine per il pagamento sotto comminatoria di esecuzione forzata.
Tale strumento è utilizzabile solo dall' ma appare avere un campo di applicazione più esteso rispetto Pt_1 alla riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali, in quanto si riferisce al recupero di somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti d'ufficio, con la conseguenza di poter Pt_1 essere utilizzato dall'istituto non solo per la riscossione dei contributi ma anche, per esempio, di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni.
Sulla base della norma di rinvio di cui all'art. 30, comma 14, del D.L. n.78/2010, non sembrano prospettarsi particolari problemi all'estensione all'avviso di addebito delle regole e dei criteri interpetrativi individuati per le opposizioni conseguenti alla notificazione di una cartella esattoriale per la riscossione di contributi dovuti agli enti previdenziali o all'adozione dei relativi atti di esecuzione.
In particolare, sono applicabili le opposizioni di cui all'art. 24, commi 5 e 6, nel caso di deduzione di situazioni delineate dalla normativa come impeditive dell'iscrizione a ruolo oppure si deducano vizi propri dell'atto impositivo, come il vizio di motivazione, o si metta in questione il merito del credito contributivo.
Il termine di decadenza di quaranta giorni per tali opposizioni decorre dalla notifica dell'avviso di addebito.
Rispetto ai vizi inerenti alla funzione dell'avviso di intimare il pagamento sotto comminatoria dell'esecuzione forzata è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, però, nei confronti dello stesso diversamente che nel caso di esecuzione mediante ruolo e notifica della cartella da parte Pt_1 dell'agente della riscossione.
Dopo che quest'ultimo, a cui l' trasmette l'avviso di addebito ai fini dell'esecuzione con le modalità ed i Pt_1 termini fissati dall'istituto stesso, abbia posto in essere atti esecutivi, l'eventuale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve naturalmente essere proposta nei suoi confronti, salvo il necessario coinvolgimento dell' nel caso in cui vi siano implicazioni che riguardino il diritto a procedere ad Pt_1 esecuzione forzata.
Si ritiene, quindi, necessaria l'estensione del contraddittorio nei confronti dell' anche a prescindere Pt_1 dell'iniziativa presa in tal senso dal concessionario a norma dell'art. 39 del D. Lgs.n.112/1999, secondo cui
“il concessionario nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
Fatte queste brevi considerazioni di carattere generale, occorre partire dal rilievo che il primo giudice ha ritenuto non provata, con onere a carico dell' la pretesa collaborazione familiare del genitore Pt_1 dell'opponente, non desumibile né dal contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso né dalle CP_1 fatture allegate al verbale ispettivo che aveva originato gli atti impositivi impugnati.
Con l'atto di appello deduce l' l'erroneità della sentenza gravata, per non avere correttamente il primo Pt_1 giudice attribuito alle dichiarazioni rese dal agli ispettori natura confessoria, avendo egli dichiarato CP_1 di essere pensionato da quattro – cinque anni e di aiutare i due figli. Costituisce principio granitico della Suprema Corte quello secondo cui nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull l'onere di provare i Pt_1 fatti costitutivi della pretesa contributiva che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
Quanto, quindi, alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori, la Cassazione, con la sentenza n. 17702/2015, ha avuto modo di precisare che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta.
Analogo principio non può che trovare applicazione anche all'ipotesi in esame relativa alle dichiarazioni rese dal padre dell'appellata nel corso della visita ispettiva, allorquando ha dichiarato di aiutare i due figli e che insieme a lui nell'attività c'erano anche il figlio , assunto quale banconista ed il lavoratore, Per_2
panettiere. Testimone_1
Dal contenuto di tale dichiarazione, che lo stesso si è rifiutato di firmare e dalle firme apposte dal CP_1 genitore su alcune fatture, l' ha desunto la natura non occasionale di tale attività e, quindi, la debenza Pt_1 dei contributi evasi.
In generale, per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito del funzionamento e gestione dell'impresa familiare.
Il dipendente escusso nel giudizio di primo grado, ha escluso che Testimone_1 Parte_2
lavorasse nella panetteria gestita dai figli.
[...]
Inoltre, dalla documentazione versata in atti emerge che le firme apposte dal genitore sui documenti di trasporto sono quattro o cinque al mese, non risultano documenti firmati da gennaio a marzo 2009 e cessano a dicembre 2009.
Come, quindi, condivisibilmente affermato dal primo giudice non vi è prova della collaborazione continuativa di nell'impresa familiare per il periodo in contestazione, da Parte_2 gennaio ad agosto 2010.
Deve, inoltre, segnalarsi che secondo il Ministero del Lavoro, la prestazione del familiare è da considerarsi sempre occasionale quando si tratti di familiare pensionato o impiegato full time presso altro datore di lavoro con la conseguenza che in tali casi la collaborazione familiare si considera sempre presuntivamente occasionale.
L'appello, quindi, va respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 scaglione da euro 5.200,00 ad euro
26.000,00, parametro minimo, tenuto conto che il valore della presente controversia è di poco superiore allo scaglione minimo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 158 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022, promosso da in proprio e quale Pt_1 mandatario della , in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e Pt_3 deduzione disattesa, cos provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi euro 1.984,00, oltre iva, cpa e cf. come per legge, spese da corrispondersi al procuratore per dichiarato anticipo;
3) dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari al doppio contributo unificato.
Potenza, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Rosa Larocca) (dr. Roberto Spagnuolo)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati:
Dr. Roberto Spagnuolo Presidente
Dr. Aida Sabbato Consigliere
Dr. Rosa Larocca Consigliere rel.
ha pronunziato, all'udienza del 13 novembre 2025, la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello iscritto al n. 158 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2022 vertente
TRA
in persona del suo Presidente p.t., Parte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti per notar in Roma n. Persona_1
37590/7131 del 23/01/2023, dall'avv.to Vito Dinoia, elettivamente domiciliato in Potenza, alla via Pretoria,
n. 263 presso l'Avvocatura Regionale Pt_1
APPELLANTE
E
, nella qualità di socio amministratore della società Controparte_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione di secondo grado,
[...] dall'avv.to Francesca Chietera con la quale elegge domicilio digitale al suo indirizzo di posta elettronica certificato.
APPELLATA
OGGETTO: Opposizione ad avviso di addebito - Appello avverso la sentenza n. 124/2022 del 1° marzo 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Matera.
CONCLUSIONI
Per l'appellante Pt_1
“Voglia la Corte adita così provvedere: accogliere il presente atto di appello e, nel confermare il rapporto di collaborazione familiare, riformare parzialmente la sentenza impugnata confermando l'Ava opposto anche nella parte relativa all'imposizione contributiva dovuta al collaboratore familiare, con condanna dell'appellante al pagamento delle somme ivi intimate oltre ulteriori somme aggiuntive maturate e maturande sino al soddisfo;
condannare l'Appellata alle spese, diritti e onorari del doppio grado di giudizio”;
Per l'appellata:
“Voglia la Corte d'Appello adita rigettare l'appello proposto dall' avverso la sentenza n. 124/2022 del Pt_1
Giudice del Lavoro del Tribunale di Matera, per le motivazioni espresse in narrativa e condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado di giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19 dicembre 2016, , nella qualità di socio amministratore Controparte_1 della società “ ”, proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito Controparte_2
scaturito dal verbale ispettivo n. 367 2016 0000581978 000 del 24 ottobre 2016, notificato il 9 Pt_1 novembre 2016, con cui era stata accertata la collaborazione familiare di Parte_2 nella gestione dell'impresa familiare e relativi ai contributi dovuti e relative sanzioni civili dovuti alla gestione artigiani.
Ritenuta la non debenza delle somme richieste, chiedeva al giudice adito di annullare gli impugnati avvisi di addebito e di dichiarare non dovute le somme ivi riportate.
Si costituiva in giudizio l' concludendo per il rigetto delle opposizioni, vinte le spese. Pt_1
All'udienza di discussione del 1° marzo 2022, il Giudice decideva la causa accogliendo parzialmente il ricorso e, previo annullamento dell'avviso di addebito, rideterminava in euro 882,26 le somme dovute dalla ricorrente alla parte resistente per contributi, oltre accessori di legge, compensando le spese tra le parti.
Nella stilata motivazione della sentenza, il primo giudice riteneva non provata dall' l'abitualità della Pt_1 collaborazione lavorativa in oggetto, non rinvenibile neanche in relazione alle fatture allegate al verbale ispettivo che aveva dato origine agli avvisi di addebito impugnati.
Avverso tale sentenza l' proponeva appello con ricorso depositato in data 26 luglio 2022, lamentando Pt_1 che la pronuncia di primo grado era “ingiusta, errata e, comunque, infondata in fatto ed in diritto”.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Fissata dal Presidente, con decreto in atti, l'udienza collegiale di discussione ex art. 435 c.p.c., si costituiva nel giudizio di gravame , nella spiegata qualità, concludendo, a sua volta, nei termini Controparte_1 riportati in epigrafe.
Disposta la trattazione scritta della controversia in esame, depositate dai difensori delle parti le note autorizzate, la Corte adita si pronunciava, come da dispositivo in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, così come promosso dall' è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle Pt_1 considerazioni che qui di seguito saranno illustrate.
In termini generali, deve precisarsi che l'avviso di addebito, previsto dall'art.30 del D.L. n.78/2010, convertito con modifiche dalla Legge n.122/2010, cumula le funzioni, svolte dal ruolo per la riscossione dei crediti previdenziali, di atto impositivo, che la parte ha l'onere di impugnare entro un termine di decadenza,
e di titolo esecutivo, nonché la funzione nelle riscossioni mediante ruolo, svolta dalla cartella di pagamento, di fissazione di un termine per il pagamento sotto comminatoria di esecuzione forzata.
Tale strumento è utilizzabile solo dall' ma appare avere un campo di applicazione più esteso rispetto Pt_1 alla riscossione mediante ruolo dei contributi previdenziali, in quanto si riferisce al recupero di somme a qualunque titolo dovute all' anche a seguito di accertamenti d'ufficio, con la conseguenza di poter Pt_1 essere utilizzato dall'istituto non solo per la riscossione dei contributi ma anche, per esempio, di somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni.
Sulla base della norma di rinvio di cui all'art. 30, comma 14, del D.L. n.78/2010, non sembrano prospettarsi particolari problemi all'estensione all'avviso di addebito delle regole e dei criteri interpetrativi individuati per le opposizioni conseguenti alla notificazione di una cartella esattoriale per la riscossione di contributi dovuti agli enti previdenziali o all'adozione dei relativi atti di esecuzione.
In particolare, sono applicabili le opposizioni di cui all'art. 24, commi 5 e 6, nel caso di deduzione di situazioni delineate dalla normativa come impeditive dell'iscrizione a ruolo oppure si deducano vizi propri dell'atto impositivo, come il vizio di motivazione, o si metta in questione il merito del credito contributivo.
Il termine di decadenza di quaranta giorni per tali opposizioni decorre dalla notifica dell'avviso di addebito.
Rispetto ai vizi inerenti alla funzione dell'avviso di intimare il pagamento sotto comminatoria dell'esecuzione forzata è esperibile l'opposizione agli atti esecutivi, da proporre, però, nei confronti dello stesso diversamente che nel caso di esecuzione mediante ruolo e notifica della cartella da parte Pt_1 dell'agente della riscossione.
Dopo che quest'ultimo, a cui l' trasmette l'avviso di addebito ai fini dell'esecuzione con le modalità ed i Pt_1 termini fissati dall'istituto stesso, abbia posto in essere atti esecutivi, l'eventuale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. deve naturalmente essere proposta nei suoi confronti, salvo il necessario coinvolgimento dell' nel caso in cui vi siano implicazioni che riguardino il diritto a procedere ad Pt_1 esecuzione forzata.
Si ritiene, quindi, necessaria l'estensione del contraddittorio nei confronti dell' anche a prescindere Pt_1 dell'iniziativa presa in tal senso dal concessionario a norma dell'art. 39 del D. Lgs.n.112/1999, secondo cui
“il concessionario nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza risponde delle conseguenze della lite”.
Fatte queste brevi considerazioni di carattere generale, occorre partire dal rilievo che il primo giudice ha ritenuto non provata, con onere a carico dell' la pretesa collaborazione familiare del genitore Pt_1 dell'opponente, non desumibile né dal contenuto delle dichiarazioni rese dallo stesso né dalle CP_1 fatture allegate al verbale ispettivo che aveva originato gli atti impositivi impugnati.
Con l'atto di appello deduce l' l'erroneità della sentenza gravata, per non avere correttamente il primo Pt_1 giudice attribuito alle dichiarazioni rese dal agli ispettori natura confessoria, avendo egli dichiarato CP_1 di essere pensionato da quattro – cinque anni e di aiutare i due figli. Costituisce principio granitico della Suprema Corte quello secondo cui nel giudizio promosso dal contribuente per l'accertamento negativo del credito previdenziale, incombe sull l'onere di provare i Pt_1 fatti costitutivi della pretesa contributiva che l'Istituto fondi su rapporto ispettivo. A tal fine, il rapporto ispettivo dei funzionari dell'ente previdenziale, pur non facendo piena prova fino a querela di falso, è attendibile fino a prova contraria, quando esprime gli elementi da cui trae origine (in particolare, mediante allegazione delle dichiarazioni rese da terzi), restando, comunque, liberamente valutabile dal giudice in concorso con gli altri elementi probatori.
Quanto, quindi, alla valenza probatoria delle dichiarazioni rese agli ispettori, la Cassazione, con la sentenza n. 17702/2015, ha avuto modo di precisare che la dichiarazione di fatti a sé sfavorevoli resa dal datore di lavoro in un verbale ispettivo non ha valore di confessione stragiudiziale con piena efficacia probatoria nel rapporto processuale, ma costituisce prova liberamente apprezzabile dal giudice in quanto l'ispettore del lavoro, pur agendo quale organo della P.A., non la rappresenta in senso sostanziale, e, quindi, non è il destinatario degli effetti favorevoli ed è assente l'"animus confitendi", trattandosi di dichiarazione resa in funzione degli scopi dell'inchiesta.
Analogo principio non può che trovare applicazione anche all'ipotesi in esame relativa alle dichiarazioni rese dal padre dell'appellata nel corso della visita ispettiva, allorquando ha dichiarato di aiutare i due figli e che insieme a lui nell'attività c'erano anche il figlio , assunto quale banconista ed il lavoratore, Per_2
panettiere. Testimone_1
Dal contenuto di tale dichiarazione, che lo stesso si è rifiutato di firmare e dalle firme apposte dal CP_1 genitore su alcune fatture, l' ha desunto la natura non occasionale di tale attività e, quindi, la debenza Pt_1 dei contributi evasi.
In generale, per attività occasionale si intende quella caratterizzata dalla non sistematicità e stabilità dei compiti espletati, non integrante comportamenti di tipo abituale e prevalente nell'ambito del funzionamento e gestione dell'impresa familiare.
Il dipendente escusso nel giudizio di primo grado, ha escluso che Testimone_1 Parte_2
lavorasse nella panetteria gestita dai figli.
[...]
Inoltre, dalla documentazione versata in atti emerge che le firme apposte dal genitore sui documenti di trasporto sono quattro o cinque al mese, non risultano documenti firmati da gennaio a marzo 2009 e cessano a dicembre 2009.
Come, quindi, condivisibilmente affermato dal primo giudice non vi è prova della collaborazione continuativa di nell'impresa familiare per il periodo in contestazione, da Parte_2 gennaio ad agosto 2010.
Deve, inoltre, segnalarsi che secondo il Ministero del Lavoro, la prestazione del familiare è da considerarsi sempre occasionale quando si tratti di familiare pensionato o impiegato full time presso altro datore di lavoro con la conseguenza che in tali casi la collaborazione familiare si considera sempre presuntivamente occasionale.
L'appello, quindi, va respinto.
Le spese del presente grado del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.55/2014, aggiornato per effetto del D.M. n.147/2022 scaglione da euro 5.200,00 ad euro
26.000,00, parametro minimo, tenuto conto che il valore della presente controversia è di poco superiore allo scaglione minimo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n. 158 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2022, promosso da in proprio e quale Pt_1 mandatario della , in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra domanda, eccezione e Pt_3 deduzione disattesa, cos provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'appellato che liquida in complessivi euro 1.984,00, oltre iva, cpa e cf. come per legge, spese da corrispondersi al procuratore per dichiarato anticipo;
3) dichiara l'appellante tenuto al pagamento dell'ulteriore somma pari al doppio contributo unificato.
Potenza, 13 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Rosa Larocca) (dr. Roberto Spagnuolo)