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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 01/12/2025, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3437 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CASSOLI ANDREA Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. VALLERIANI MASSIMO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
2. La domanda attorea – avente ad oggetto a) l'accertamento ed il riconoscimento delle superiori mansioni di dirigente di svolte dal ricorrente dal 24.04.2013 fino al Controparte_2
31.12.2018; b) la condanna dell' convenuta al pagamento delle differenze Controparte_3 retributive tra il trattamento economico percepito e quello spettante in relazione alla categoria di dirigente di Struttura Semplice;
c) l'accertamento del diritto alla percezione delle differenze
1 retributive non corrisposte sulla retribuzione fissa e continuativa, nonché l'indennità di posizione e di risultato, salvo altre, oltre interessi dalla spettanza al soddisfo;
d) la condanna Cont della al pagamento delle differenze retributive nella misura di € 46.722,69 o diversa somma ritenuta di giustizia – è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
Cont
3. Pacifico e documentale che il ricorrente, Dirigente medico della convenuta, ha lavorato presso la dal 01.12.2010 e fino al 31.10.2020, data del Parte_2 pensionamento.
Pacifico inoltre che sino al 2010 all'interno della UOS fosse presente il dirigente responsabile dr.ssa Persona_1
Deduce il ricorrente che, a seguito del collocamento a riposto della ha assunto di fatto Per_1 il ruolo di responsabile del predetto Centro e ha chiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione del diverso e superiore trattamento retributivo previsto per il Dirigente medico
Responsabile di Struttura Semplice in relazione alle mansioni di fatto espletate.
Risulta presentato ricorso giudiziario (afferente il periodo dal 01.12.2010 al 23.04.2013) avente medesimo petitum e causa petendi, definito con sentenza del Tribunale di Latina n. 786/2019 con cui è stato accertato che, a seguito del pensionamento della le funzioni espletate Per_1 dal ricorrente non siano consistite in mere prestazioni specialistiche ma abbiano, di fatto, Parte implicato la direzione e responsabilità della Incontestato che la sentenza non sia stata oggetto di impugnazione e sia passata in giudicato.
È poi documentalmente acclarato che, con decorrenza dall'01.01.2019, l'incarico di Cont responsabile UOS sia stato formalmente conferito al ricorrente dall' convenuta, con attribuzione del relativo trattamento economico (cfr. delibera n. 1046 del 30.11.2018 ed integrazione contratto di lavoro individuale sottoscritto il 31.10.2019 con cui l Parte_3 ha conferito al Dott. a decorrere dal 01.01.2019, per tre anni, salvo Parte_1
Parte cessazione anticipata, l'incarico di Responsabile della ”, Parte_2 dell'ospedale S.M. Goretti).
4. Il presente giudizio riguarda pertanto il periodo intermedio, dal 24.2.2013 al 31.12.2018, in cui il ricorrente deduce di aver proseguito nello svolgimento della medesima attività sempre in assenza di responsabile.
2 Cont La circostanza può ritenersi di fatto acclarata nel presente giudizio, atteso che la non ha indicato quale diverso soggetto avrebbe nel periodo intermedio effettuato le funzioni di Parte direzione della né specificato in cosa le mansioni del ricorrente (responsabile UOS per il periodo dal 01.12.2010 al 23.04.2013 e per il periodo dal 1.1.2019 al pensionamento) si sarebbero differenziate nel periodo temporale intercorrente dal 24.2.2013 al 31.12.2018.
5. Posto pertanto che può ritenersi accertato che il ricorrente abbia svolto le mansioni di responsabile UOS Centro di riferimento HIV anche per il periodo dal 24.2.2013 al 31.12.2018, la domanda attorea non può essere accolta con riferimento al riconoscimento delle mansioni superiori ed attribuzione della indennità di posizione e risultato;
la domanda di riconoscimento Cont delle differenze retributive può essere accolta, in conformità alla eccezione sollevata dalla limitatamente al riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla indennità sostitutiva di cui all'art. 18 CCNL area dirigenza medica e sanitaria applicabile ratione temporis.
Pacifico infatti che la non abbia corrisposto al dirigente la indennità mensile di cui CP_1 all'art. 18 ccnl area dirigenza medica e veterinaria SSN per tutto il pluriennale periodo di sostituzione.
6. La questione di diritto rilevante ai fini della decisione è stata più volte affrontata dalla
Suprema Corte e, negli anni più recenti, si è consolidato l'orientamento (cfr. da ultimo Cass.
23.9.2024 n. 25430; Cass. 21.10.2023 n. 27241; Cass., Sez. L, n. 25415/2023; Cass. n. Cont 34155/2023) nel senso indicato dalla ed espresso nella seguente massima: "la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabil e l'art 36 Cost. " (così Cass. n. 21565/2018, che cita, quali precedenti conformi, Cass. nn. 6299/2015; 15577/2015, 584/2016, 9879/2017;
3 successivamente, nello stesso senso, Cass. nn. 10440/2023; 4983/2022; 33136/2019;
7863/2019; 30913/2018).
Né vale richiamare la diversa interpretazione (a suo tempo avallata in una sentenza della
Cassazione n. 13809/2015, rimasta isolata) secondo cui, una volta decorsi i dodici mesi di durata massima, la sostituzione sarebbe ""al di fuori" della previsione di cui all'art. 18, commi 4
e 7, c.c.n.l." e dovrebbe riprendere pieno vigore il principio della "necessaria corrispondenza tra le funzioni svolte e la retribuzione percepita". Infatti l'argomento, come chiarito dalla Suprema
Corte nelle più recenti pronunce, non è idoneo a superare il rilievo che, con l'art. 18, comma 7, del c.c.n.l. le parti sociali hanno individuato come congrua retribuzione per il sostituto dirigente la sua normale retribuzione integrata dall'indennità mensile come ivi determinata;
se tale congruità vale per il primo anno (rectius: per i primi dieci mesi dopo i due mesi in cui "non è corrisposto alcun emolumento"), non si vede per quale motivo l'indennità non dovrebbe essere congrua anche per l'ulteriore successiva durata dell'incarico; certamente, prosegue la Suprema
Corte, la durata ultrannuale dell'incarico provvisorio viola la previsione del c.c.n.l., ma la mancata tempestiva conclusione, da parte dell' , della procedura per la nomina Controparte_3 del titolare non può essere considerata un inadempimento contrattuale nei confronti del sostituto dirigente prorogato, quanto piuttosto la violazione di un dovere della pubblica amministrazione nei confronti di tutti i potenziali aspiranti a quell'incarico; e se è vero che nella proroga sine die dell'incarico provvisorio, retribuito solo con l'indennità mensile, si annida il pericolo di un abuso nei confronti del dirigente (gravato da una responsabilità alla quale ordinariamente sarebbe correlato un compenso superiore), ancor più evidente sarebbe il pericolo di abuso, nei confronti di tutti gli altri aspiranti, nel caso in cui il conferimento dell'incarico provvisorio prorogato oltre l'anno venisse normalizzato sul piano retributivo, aggirando le norme imperative che, anche nell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione, prescrivono adeguate procedura competitive per la scelta del dirigente titolare.
7. In considerazione degli ormai granitici principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità non può essere accolta la domanda di accertamento delle mansioni superiori, né quella di riconoscimento del diritto alle differenze retributive previste per il dirigente medico responsabile di struttura semplice.
4 8. In relazione alle accertate funzioni di responsabile UOS per il periodo dal 24.2.2013 al
31.12.2018 risulta spettante unicamente l'indennità di sostituzione di cui all'art. 18 CCNL di Cont categoria applicabile ratione temporis e la deve essere condannata al relativo pagamento.
9. L'accoglimento solo parziale della domanda, nonostante il pacifico orientamento giurisprudenziale consolidatosi in data antecedente l'iscrizione al ruolo del ricorso, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 3437/2023 ), ogni contraria domanda, Parte_1 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso accerta che il ricorrente ha svolto mansioni di Pa responsabile UOS Centro riferimento HIV per il periodo dal 24.2.2013 al 31.12.2018 e Cont condanna la alla corresponsione della indennità di sostituzione di cui all'art. 18 CCNL di categoria applicabile ratione temporis;
- spese compensate.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
5
IL TRIBUNALE DI LATINA Sezione Lavoro in persona del giudice del lavoro Valentina Avarello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 3437 nel ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CASSOLI ANDREA Parte_1
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa CP_1 dall'Avv. VALLERIANI MASSIMO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e depositata in via telematica, viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, per cui se in un processo sussiste una ragione sufficiente per decidere la lite, la sentenza può fondarsi su di essa anche quando il motivo della decisione si pone, da un punto di vista logico, a valle di altre ragioni che non sono affrontate e decise.
2. La domanda attorea – avente ad oggetto a) l'accertamento ed il riconoscimento delle superiori mansioni di dirigente di svolte dal ricorrente dal 24.04.2013 fino al Controparte_2
31.12.2018; b) la condanna dell' convenuta al pagamento delle differenze Controparte_3 retributive tra il trattamento economico percepito e quello spettante in relazione alla categoria di dirigente di Struttura Semplice;
c) l'accertamento del diritto alla percezione delle differenze
1 retributive non corrisposte sulla retribuzione fissa e continuativa, nonché l'indennità di posizione e di risultato, salvo altre, oltre interessi dalla spettanza al soddisfo;
d) la condanna Cont della al pagamento delle differenze retributive nella misura di € 46.722,69 o diversa somma ritenuta di giustizia – è fondata e deve essere accolta nei limiti di seguito specificati.
Cont
3. Pacifico e documentale che il ricorrente, Dirigente medico della convenuta, ha lavorato presso la dal 01.12.2010 e fino al 31.10.2020, data del Parte_2 pensionamento.
Pacifico inoltre che sino al 2010 all'interno della UOS fosse presente il dirigente responsabile dr.ssa Persona_1
Deduce il ricorrente che, a seguito del collocamento a riposto della ha assunto di fatto Per_1 il ruolo di responsabile del predetto Centro e ha chiesto l'accertamento del diritto alla corresponsione del diverso e superiore trattamento retributivo previsto per il Dirigente medico
Responsabile di Struttura Semplice in relazione alle mansioni di fatto espletate.
Risulta presentato ricorso giudiziario (afferente il periodo dal 01.12.2010 al 23.04.2013) avente medesimo petitum e causa petendi, definito con sentenza del Tribunale di Latina n. 786/2019 con cui è stato accertato che, a seguito del pensionamento della le funzioni espletate Per_1 dal ricorrente non siano consistite in mere prestazioni specialistiche ma abbiano, di fatto, Parte implicato la direzione e responsabilità della Incontestato che la sentenza non sia stata oggetto di impugnazione e sia passata in giudicato.
È poi documentalmente acclarato che, con decorrenza dall'01.01.2019, l'incarico di Cont responsabile UOS sia stato formalmente conferito al ricorrente dall' convenuta, con attribuzione del relativo trattamento economico (cfr. delibera n. 1046 del 30.11.2018 ed integrazione contratto di lavoro individuale sottoscritto il 31.10.2019 con cui l Parte_3 ha conferito al Dott. a decorrere dal 01.01.2019, per tre anni, salvo Parte_1
Parte cessazione anticipata, l'incarico di Responsabile della ”, Parte_2 dell'ospedale S.M. Goretti).
4. Il presente giudizio riguarda pertanto il periodo intermedio, dal 24.2.2013 al 31.12.2018, in cui il ricorrente deduce di aver proseguito nello svolgimento della medesima attività sempre in assenza di responsabile.
2 Cont La circostanza può ritenersi di fatto acclarata nel presente giudizio, atteso che la non ha indicato quale diverso soggetto avrebbe nel periodo intermedio effettuato le funzioni di Parte direzione della né specificato in cosa le mansioni del ricorrente (responsabile UOS per il periodo dal 01.12.2010 al 23.04.2013 e per il periodo dal 1.1.2019 al pensionamento) si sarebbero differenziate nel periodo temporale intercorrente dal 24.2.2013 al 31.12.2018.
5. Posto pertanto che può ritenersi accertato che il ricorrente abbia svolto le mansioni di responsabile UOS Centro di riferimento HIV anche per il periodo dal 24.2.2013 al 31.12.2018, la domanda attorea non può essere accolta con riferimento al riconoscimento delle mansioni superiori ed attribuzione della indennità di posizione e risultato;
la domanda di riconoscimento Cont delle differenze retributive può essere accolta, in conformità alla eccezione sollevata dalla limitatamente al riconoscimento delle differenze retributive derivanti dalla indennità sostitutiva di cui all'art. 18 CCNL area dirigenza medica e sanitaria applicabile ratione temporis.
Pacifico infatti che la non abbia corrisposto al dirigente la indennità mensile di cui CP_1 all'art. 18 ccnl area dirigenza medica e veterinaria SSN per tutto il pluriennale periodo di sostituzione.
6. La questione di diritto rilevante ai fini della decisione è stata più volte affrontata dalla
Suprema Corte e, negli anni più recenti, si è consolidato l'orientamento (cfr. da ultimo Cass.
23.9.2024 n. 25430; Cass. 21.10.2023 n. 27241; Cass., Sez. L, n. 25415/2023; Cass. n. Cont 34155/2023) nel senso indicato dalla ed espresso nella seguente massima: "la sostituzione nell'incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 18 del c.c.n.l. della dirigenza medica e veterinaria dell'8 giugno 2000, non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell'ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l'art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità cd. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell'incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l'espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l'indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabil e l'art 36 Cost. " (così Cass. n. 21565/2018, che cita, quali precedenti conformi, Cass. nn. 6299/2015; 15577/2015, 584/2016, 9879/2017;
3 successivamente, nello stesso senso, Cass. nn. 10440/2023; 4983/2022; 33136/2019;
7863/2019; 30913/2018).
Né vale richiamare la diversa interpretazione (a suo tempo avallata in una sentenza della
Cassazione n. 13809/2015, rimasta isolata) secondo cui, una volta decorsi i dodici mesi di durata massima, la sostituzione sarebbe ""al di fuori" della previsione di cui all'art. 18, commi 4
e 7, c.c.n.l." e dovrebbe riprendere pieno vigore il principio della "necessaria corrispondenza tra le funzioni svolte e la retribuzione percepita". Infatti l'argomento, come chiarito dalla Suprema
Corte nelle più recenti pronunce, non è idoneo a superare il rilievo che, con l'art. 18, comma 7, del c.c.n.l. le parti sociali hanno individuato come congrua retribuzione per il sostituto dirigente la sua normale retribuzione integrata dall'indennità mensile come ivi determinata;
se tale congruità vale per il primo anno (rectius: per i primi dieci mesi dopo i due mesi in cui "non è corrisposto alcun emolumento"), non si vede per quale motivo l'indennità non dovrebbe essere congrua anche per l'ulteriore successiva durata dell'incarico; certamente, prosegue la Suprema
Corte, la durata ultrannuale dell'incarico provvisorio viola la previsione del c.c.n.l., ma la mancata tempestiva conclusione, da parte dell' , della procedura per la nomina Controparte_3 del titolare non può essere considerata un inadempimento contrattuale nei confronti del sostituto dirigente prorogato, quanto piuttosto la violazione di un dovere della pubblica amministrazione nei confronti di tutti i potenziali aspiranti a quell'incarico; e se è vero che nella proroga sine die dell'incarico provvisorio, retribuito solo con l'indennità mensile, si annida il pericolo di un abuso nei confronti del dirigente (gravato da una responsabilità alla quale ordinariamente sarebbe correlato un compenso superiore), ancor più evidente sarebbe il pericolo di abuso, nei confronti di tutti gli altri aspiranti, nel caso in cui il conferimento dell'incarico provvisorio prorogato oltre l'anno venisse normalizzato sul piano retributivo, aggirando le norme imperative che, anche nell'interesse generale al buon andamento della pubblica amministrazione, prescrivono adeguate procedura competitive per la scelta del dirigente titolare.
7. In considerazione degli ormai granitici principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità non può essere accolta la domanda di accertamento delle mansioni superiori, né quella di riconoscimento del diritto alle differenze retributive previste per il dirigente medico responsabile di struttura semplice.
4 8. In relazione alle accertate funzioni di responsabile UOS per il periodo dal 24.2.2013 al
31.12.2018 risulta spettante unicamente l'indennità di sostituzione di cui all'art. 18 CCNL di Cont categoria applicabile ratione temporis e la deve essere condannata al relativo pagamento.
9. L'accoglimento solo parziale della domanda, nonostante il pacifico orientamento giurisprudenziale consolidatosi in data antecedente l'iscrizione al ruolo del ricorso, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da
[...]
nei confronti di , (R.G. 3437/2023 ), ogni contraria domanda, Parte_1 CP_1 eccezione e difesa respinte, così provvede:
- in parziale accoglimento del ricorso accerta che il ricorrente ha svolto mansioni di Pa responsabile UOS Centro riferimento HIV per il periodo dal 24.2.2013 al 31.12.2018 e Cont condanna la alla corresponsione della indennità di sostituzione di cui all'art. 18 CCNL di categoria applicabile ratione temporis;
- spese compensate.
Così deciso in Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro
dr.ssa Valentina Avarello
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