CASS
Ordinanza 6 giugno 2023
Ordinanza 6 giugno 2023
Massime • 1
In tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, la richiesta di conferma della sentenza impugnata formulata dal Procuratore generale nelle conclusioni scritte, ai sensi dell'art. 23-bis, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, esprime, implicitamente, il parere negativo sulla istanza di concordato, sicché a carico della Corte d'appello non sussiste alcun onere volto a sollecitare il parere del pubblico ministero.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VII, ordinanza 06/06/2023, n. 34977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34977 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2023 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: RI AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34977 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GUP Tribunale di Tivoli, pronunciata 1'8 aprile 2022, che aveva condannato RI ND alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56, 629 (capo A) e 582, 585, 576 in relazione al 61, n. 2, (capo B) cod. pen. e 337 cod. pen. (capo C). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione dell'istanza di concordato, è manifestamente infondato, poiché, ai fini dell'esclusione del paventato vizio, assume decisivo rilievo la circostanza per cui lo stesso p.g., nelle conclusioni scritte ex art. 23-bis I. n. 176 del 2020 ha espressamente chiesto la conferma della sentenza impugnata, così implicitamente esprimendo il parere negativo in relazione alla richiesta di concordato. Da ciò, l'assenza di "oneri" procedurali a carico della Corte di merito: non è esigibile da parte della Corte d'appello un'attività di carattere sollecitatorio volta a compulsare il parere del p.g. ovvero l'iniziativa di parte nell'ambito di un accordo che pertiene esclusivamente alle parti;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo C in relazione all'art. 91 cod. pen., è volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando come la fattispecie di cui all'art. 91 cod. pen., relativa allo stato di ubriachezza per caso fortuito o forza maggiore, non può trovare applicazione nel caso in esame poiché dagli atti del processo (v. dichiarazione dell'imputato resa in sede di interrogatorio di garanzia) risulta che lo stato di alterazione nel quale si trovava l'imputato rappresenta il frutto di una sua libera scelta (pag. 4), di talché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, «lo stato di ubriachezza accidentale di cui all'art. 91 cod. pen. ricorre solo quando esso sia involontario nella causa, con l'esclusione di ogni partecipazione dolosa o colposa della volontà dell'agente (Fattispecie relativa all'assunzione volontaria di bevande alcooliche e di metadone e cocaina) (Sez. 6, n. 35543 del 17/07/2012, Cesaretti, Rv. 253395-01) mentre «l'ubriachezza non derivata da forza maggiore o da caso fortuito non esclude né diminuisce la imputabilità» (Sez. 6, n. 11036 del 04/10/1983, Piras, Rv. 161825-01); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza di condanna di secondo grado in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, poiché riproduttivo di profili di censura già proposti con l'atto di appello ed ivi adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione giuridicamente corretta e scevra da vizi di logicità, nella quale si da atto degli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582) ossia la gravità dei fatti addebitati all'imputato, la sua personalità, che nella specie si è rilevata particolarmente subdola per il fatto di essersi 2 Il Presidente Il Consigli stensore approfittato dei pregressi buoni rapporti esistenti con la vittima;
la circostanza per cui egli risulta gravato da numerosi carichi pendenti, anche specifici;
ed infine, che il tentativo di risarcimento del danno è già stato preso in considerazione dal giudice di primo grado al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 5-6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34977 Anno 2023 Presidente: DE SANTIS ANNA MARIA Relatore: ARIOLLI GIOVANNI Data Udienza: 06/06/2023 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, con sentenza del 22 novembre 2022, ha confermato la sentenza del GUP Tribunale di Tivoli, pronunciata 1'8 aprile 2022, che aveva condannato RI ND alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli artt. 56, 629 (capo A) e 582, 585, 576 in relazione al 61, n. 2, (capo B) cod. pen. e 337 cod. pen. (capo C). Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione dell'istanza di concordato, è manifestamente infondato, poiché, ai fini dell'esclusione del paventato vizio, assume decisivo rilievo la circostanza per cui lo stesso p.g., nelle conclusioni scritte ex art. 23-bis I. n. 176 del 2020 ha espressamente chiesto la conferma della sentenza impugnata, così implicitamente esprimendo il parere negativo in relazione alla richiesta di concordato. Da ciò, l'assenza di "oneri" procedurali a carico della Corte di merito: non è esigibile da parte della Corte d'appello un'attività di carattere sollecitatorio volta a compulsare il parere del p.g. ovvero l'iniziativa di parte nell'ambito di un accordo che pertiene esclusivamente alle parti;
rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di cui al capo C in relazione all'art. 91 cod. pen., è volto ad ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti medianti criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento evidenziando come la fattispecie di cui all'art. 91 cod. pen., relativa allo stato di ubriachezza per caso fortuito o forza maggiore, non può trovare applicazione nel caso in esame poiché dagli atti del processo (v. dichiarazione dell'imputato resa in sede di interrogatorio di garanzia) risulta che lo stato di alterazione nel quale si trovava l'imputato rappresenta il frutto di una sua libera scelta (pag. 4), di talché la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, «lo stato di ubriachezza accidentale di cui all'art. 91 cod. pen. ricorre solo quando esso sia involontario nella causa, con l'esclusione di ogni partecipazione dolosa o colposa della volontà dell'agente (Fattispecie relativa all'assunzione volontaria di bevande alcooliche e di metadone e cocaina) (Sez. 6, n. 35543 del 17/07/2012, Cesaretti, Rv. 253395-01) mentre «l'ubriachezza non derivata da forza maggiore o da caso fortuito non esclude né diminuisce la imputabilità» (Sez. 6, n. 11036 del 04/10/1983, Piras, Rv. 161825-01); osservato che il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza di condanna di secondo grado in relazione al trattamento sanzionatorio, è inammissibile, poiché riproduttivo di profili di censura già proposti con l'atto di appello ed ivi adeguatamente vagliati e disattesi con motivazione giuridicamente corretta e scevra da vizi di logicità, nella quale si da atto degli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva dichiarata applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n. 3155 del 25/09/2013, dep. 2014, Rv. 258410; Sez. 6, n. 9120 del 02/07/1998, Rv. 211582) ossia la gravità dei fatti addebitati all'imputato, la sua personalità, che nella specie si è rilevata particolarmente subdola per il fatto di essersi 2 Il Presidente Il Consigli stensore approfittato dei pregressi buoni rapporti esistenti con la vittima;
la circostanza per cui egli risulta gravato da numerosi carichi pendenti, anche specifici;
ed infine, che il tentativo di risarcimento del danno è già stato preso in considerazione dal giudice di primo grado al fine della concessione delle circostanze attenuanti generiche (pagg. 5-6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 6 giugno 2023