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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1305/2022 depositato il 04/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP58-2022-439 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna intimazione di pagamento, relativa ad avviso di liquidazione presupposto .
RE Tributi SR e Comune non si costituiscono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Deve infatti ritenersi come dalla sola documentazione allegata dal ricorrente ed in assenza di compiuta prova contraria, sia carente l'allegazione documentale riferibile alla pregressa regolare consegna di alcun atto di accertamento a carico del contribuente tale da giustificare l'adozione dell'atto di ingiunzione impugnato .
Si ricorda, sul punto, che nel processo tributario è onere di ciascuna parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 della
Cassazione, sez. trib. “…se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca qualsiasi prova idonea per sostenere che l'ingiunzione sia stata preceduta da atti di accertamento od esattoriali notificati ritualmente, anzi dalla sola documentazione prodotta ed utilizzabile non emerge che alcun atto di tal genere gli sia stato mai notificato correttamente nei termini di legge, ragion per cui il presente ricorso deve essere accolto.
Tanto premesso
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione di pagamento, compensa le spese processuali Il Giudice Relatore
(Dr. Antonio D'ALESSIO)
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 1, riunita in udienza il 23/09/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
D'ALESSIO ANTONIO, Presidente e Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
SCILLITANI ROBERTO, Giudice
in data 23/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1305/2022 depositato il 04/09/2022
proposto da
Ricorrente_1 S.n.c. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giovanni Rotondo - Indirizzo_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Andreani Tributi Srl - P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. AIP58-2022-439 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente: si riporta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte Tributaria parte ricorrente impugna intimazione di pagamento, relativa ad avviso di liquidazione presupposto .
RE Tributi SR e Comune non si costituiscono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto per le ragioni che seguono.
Deve infatti ritenersi come dalla sola documentazione allegata dal ricorrente ed in assenza di compiuta prova contraria, sia carente l'allegazione documentale riferibile alla pregressa regolare consegna di alcun atto di accertamento a carico del contribuente tale da giustificare l'adozione dell'atto di ingiunzione impugnato .
Si ricorda, sul punto, che nel processo tributario è onere di ciascuna parte dimostrare quanto sostenuto, essendo le Commissione Tributarie prive di autonome facoltà di indagine e non potendo supplire, con l'esercizio dei propri poteri istruttori, all'inerzia delle parti (cfr. sul punto, sent. n.5302 del 9/4/01 della
Cassazione, sez. trib. “…se è vero che spetta all'Amministrazione finanziaria, nel quadro dei generali principi che governano l'onere della prova, dimostrare l'esistenza di fatti costitutivi della (maggiore) pretesa tributaria fatta valere, fornendo quindi la prova di elementi e circostanze a suo avviso rivelatori della sussistenza di un maggior reddito imponibile … è altrettanto vero che a sua volta il contribuente che intenda contestare l'idoneità dimostrativa di quei fatti oppure sostenere la ricorrenza di circostanze modificative o estintive dei medesimi, deve dimostrare i fatti su cui le eccezioni si fondano documentandone l'effettività e l'inerenza.”).
Orbene, agli atti manca qualsiasi prova idonea per sostenere che l'ingiunzione sia stata preceduta da atti di accertamento od esattoriali notificati ritualmente, anzi dalla sola documentazione prodotta ed utilizzabile non emerge che alcun atto di tal genere gli sia stato mai notificato correttamente nei termini di legge, ragion per cui il presente ricorso deve essere accolto.
Tanto premesso
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'ingiunzione di pagamento, compensa le spese processuali Il Giudice Relatore
(Dr. Antonio D'ALESSIO)