Decreto cautelare 4 giugno 2025
Ordinanza cautelare 2 luglio 2025
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/02/2026, n. 2518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2518 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02518/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06543/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6543 del 2025, proposto da
CH SA, rappresentato e difeso dall'avvocato Danilo D'Arpa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Dell’Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Commissione Esaminatrice Concorso Ddg 3059_2024, Ufficio III - Dirigenti Scolastici - personale Scuola - Usr Sicilia, non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del DDG n. 3059/2023 del 10.12.2024 del Ministero dell''istruzione e del merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico, nella misura in cui, tra l''altro, non contempla espressamente misure di carattere organizzativo adeguate e/o, comunque, relative all''espletamento della prova orale in modalità videoconferenza o equipollenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di genere;
- della nota dell''Amministrazione, prot. n. 112764 del 15.5.2025 (non conosciuta), citata nel diniego del 22.5.2025, nella misura in cui fornisce indicazioni in ordine alla predisposizione di prove suppletive solo in rapporto alle prove scritte e nella misura in cui viola i principi e le norme poste a presidio della non discriminazione e di parità di genere e quant''altro meglio in atto;
- della nota prot. N. U.0024579 del 22.5.25, dell''Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ufficio III - Dirigenti scolastici - Personale della scuola - Affari legali e Contenzioso, a firma del Vicedirettore, Marco Anello, di rigetto della domanda di predisporre una prova suppletiva orale, ovvero lo svolgimento in modalità asincrona, in video-conferenza, nonostante il documentato stato di obiettiva impossibilità a prendere parte alla prova calendarizzata per il 24.06.25, in Sicilia, per gravidanza a rischio alla 28^ settimana;
- nonché di ogni altro atto presupposto e/o coevo, e/o connesso e/o collegato e/o consequenziale, anche non noto, non escluso ed anzi espressamente ricompreso ogni atto e/o provvedimento violativo del diritto all''assegnazione di una prova suppletiva o di una prova asincrona, in video conferenza o equipollente, per la sussistenza della refertata gravidanza a rischio; tutto nei limiti delle censure in atti,
con conseguente declaratoria- già in fase cautelare - del diritto della ricorrente a potere effettuare la prova orale in modalità compatibili con il proprio stato di gravidanza a rischio (certificato);
nonché
per l''inefficacia della graduatoria che si dovesse frattanto formare al netto del risultato della prova orale della odierna ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Usr Ufficio Scolastico Regionale Sicilia Direzione Generale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2026 il dott. ND MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe l’odierna ricorrente impugna il DDG n. 3059/2023 del 10.12.2024 del Ministero dell’istruzione e del merito – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per il personale scolastico, nella misura in cui, tra l’altro, non contempla espressamente misure di carattere organizzativo adeguate e/o, comunque, relative all’espletamento della prova orale in modalità videoconferenza o equipollenti, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di parità di genere.
Con memoria in data 22 dicembre 2025, il difensore di parte ricorrente chiedeva dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese di lite.
Il Collegio prende atto di quanto indicato dal difensore e dichiara la estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
In ossequio al criterio della soccombenza virtuale e tenuto conto delle pregresse fasi cautelari, le spese di lite devono essere poste a carico del Ministero resistente e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere alla ricorrente le spese di lite nella misura complessiva di euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND MA, Presidente, Estensore
Maria Rosaria Oliva, Referendario
Ciro Daniele Piro, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| ND MA |
IL SEGRETARIO