Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 10613/2020 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
XII SEZIONE CIVILE
Il Giudice, preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'odierna udienza;
letti gli atti e i documenti di causa;
viste le richieste delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando atto che la discussione orale è sostituita dal deposito di note difensive, mediante redazione del dispositivo e della con- cisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione sul presente verbale nella parte che segue, da comunicare alle parti.
Napoli, 2/01/2025
IL GOP
Dott.ssa Filomena Fore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Filomena Fiore, in composizione monocratica, pronun-
zia, in data 2/01/2025, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella controversia civile iscritta al n. 10613/2020 del Ruolo Generale Af-
fari Contenziosi
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C.F. , con sede in Mila- Parte_1 P.IVA_1
no, via Domenichino 5, in persona dei Procuratori dott. , in virtù Parte_2
dei poteri conferitigli con scrittura privata autenticata da Notaio
[...]
in data 1^ giugno 2018, Rep. 19897, Raccolta 7889 (doc. Persona_1
1) e avv. Lorenza Prati, in virtù dei poteri conferitile con scrittura privata autenti-
cata da Notaio in data 31^ gennaio 2019, Persona_2
Rep. 21394, Raccolta 8528 (doc. 2), rappresentata e difesa, in forza di procura al-
le liti in calce al presente atto, dagli avv.ti Paolo Bonalume (C.F.:
- , Giovanni C.F._1 Email_1
Gomez Paloma (C.F.: - e C.F._2 Email_2
Giuseppe Cardona (C.F.: - C.F._3 [...]
), con studio (LMS) in Milano, corso Ma- Email_3
genta 84
ATTRICE
CONTRO
Controparte_1
(CF. , in persona del legale rap-
[...] P.IVA_2
presentante pro tempore, con sede in GIUGLIANO IN CAMPANIA (NA) alla
P.IVA_ Via Antica Giardini, 40 - C.A.P. - pec: CodiceFiscale_4
domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (CF.
, con sede in Napoli alla Via Armando Diaz, 11 - C.A.P. 80134 - P.IVA_4
pec: Email_4
- CONVENUTO
OGGETTO: cessione di crediti
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CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate, il cui contenuto s'intende quivi trascritto e ripetuto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositi-
vo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premette-
re le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché es-
se si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudi-
ce stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei moti-
vi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass.
civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre
2011, n° 27002). Orbene, e prima di analizzare il merito del giudizio si ri-
tiene opportuno richiamare i fatti e le ragioni che ciascuna delle arti a posto a supporto delle propria difesa.
Con atto di citazione ritualmente rinotificato, la società attrice ha de-
dotto di essere creditrice nella qualità di cessionaria nei confronti dell'Amministrazione convenuta di:
i. “€ 38.283,15 per sorte capitale, portati dalle fatture cedute
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all'istante dalla società “MANITAL SOCIETA' CONSORTILE CP_2
PER I SERVIZI INTEGRATI PER AZIONI” S.C.P.A. e riepilogate
nell'elenco che si produce sub doc. 3;
ii. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte
capitale:
- “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2
e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
- con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del ter-
mine di pagamento della fattura costituente la predetta sorte capitale –
scadenza riportata nell'elenco prodotto sub doc. 3 (colonna “Data Sca- denza”) - sino al saldo;
iii. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori matura-
ti sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto,
sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù
del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.,
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
iv. € 160,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 molti- plicato per ciascuna delle n. 4 fatture costituenti la predetta sorte capitale
oggetto del giudizio;
v. € 471,56 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli indicati al precedente punto ii – in quanto maturati a cau-
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sa del tardivo pagamento, da parte dell'Istituto, di crediti diversi da quelli
costituenti la sorte capitale insoluta di cui al punto i.
Si precisa sin d'ora che:
Contr
- tali interessi di mora sono già stati fatturati da mediante le
“Note Debito Interessi” che si producono sub doc. 4 e che sono riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 5;
- le fatture il cui tardivo pagamento da parte della convenuta ha ge-
nerato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito sono analiticamente
indicate in ciascuna Nota Debito;
vi. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora
oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del
presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c. :
- nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e
5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù
del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c.
- con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
vii. € 4000 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 molti- plicato per la fattura il cui tardivo pagamento da parte della Istituto ha ge-
nerato gli interessi di mora oggetto delle Note Debito”.
Sulla scorta di quanto premesso in fatto, parte attrice ha dedotto che
le fatture sono state emesse in forza dei contratti di fornitura intervenuti tra la società “Manital Consortile Per i Servizi Integrati Per Azioni Con- sorzio Stabile”, creditore cedente, l' convenuto e di aver invano sol- CP_1
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lecitato il pagamento dell'Amministrazione convenuta.
Si è costituito l' , ha impugnato la domanda attorea Controparte_3
e ne ha chiesto il rigetto in quanto inammissibile ed infondata.
In particolare, il convenuto ha eccepito l'inefficacia della cessione del credito, l'infondatezza dell'avversa pretesa, stante l'inefficacia e co-
munque l'improduttività di effetti della cessione del credito intervenuta tra
Contr Manital e la l'infondatezza della pretesa attorea per essere gia' inter- venuto l'adempimento da parte dell'istituto scolastico convenuto delle fat-
ture azionate da parte attrice.
Trattandosi di causa documentale e non essendo stata articolata atti-
vità istruttoria, il giudizio è maturo per essere deciso
La domanda è infondata e va rigettata.
Nel merito, invero, il rapporto a monte è nullo, non essendo stato de-
positato alcun contratto avente forma scritta ad substantiam.
Invero, a fronte delle eccezioni sollevata dal convenuto, la domanda non può essere accolta, atteso che in atti non risulta depositato da parte at-
trice il contratto intercorso tra l'istituto convenuto e la Manital.
Va, preliminarmente, osservato che l'attrice non ha prodotto il con- tratto stipulato tra il cedente e il debitore ceduto e, nella fattispecie, a fronte delle eccezioni opposte dal debitore ceduto, il quale può opporre al cessio-
nario tutte le eccezioni che avrebbe potuto opporre al creditore originario,
essa è tenuta a provare sia la fonte negoziale sia la corretta esecuzione delle prestazioni di cui si richiede il pagamento.
In materia di contratti stipulati con la P.A. il requisito formale è pre-
scritto ad substantiam. Infatti, la legge prescrive la forma scritta ad substan-
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tiam per il titolo contrattuale, anche quando l'amministrazione agisce iure privatorum: per il contratto di opera professionale, nonché per il contratto di appalto, gli artt. 16 e 17 R.D. n. 244/1923 prescrivono il suddetto requi- sito formale a pena di nullità dell'atto, che deve tradursi in un documento recante la sottoscrizione del professionista e del titolare dell'organo attribu-
tario del potere di rappresentare l'ente interessato nei confronti dei terzi,
nonché l'indicazione dell'oggetto della prestazione e l'entità del compenso,
essendone preclusa la conclusione tramite corrispondenza, giacché la pat-
tuizione deve essere versata in un atto contestuale, pur se non sottoscritto contemporaneamente. Il contratto mancante della forma scritta non è su-
scettibile di sanatoria poiché gli atti negoziali della P.A. constano di mani-
festazioni formali di volontà, non surrogabili con comportamenti conclu-
denti (cfr. Cass. sent. 7478/2020), sì che (essa) “non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso la esistenza del diritto costitui-
to con l'atto non esibito” (cfr. Cass. sent. 16562/2018).
Orbene, dall'esame della documentazione prodotta in atti, risulta che l'attrice, cessionaria dei crediti, non ha prodotto alcun contratto tra la socie- tà cedente e l'Istituto ceduto, essendosi limitata a depositare i contratti di cessione, le fatture relative alla sorte capitale e le note debito aventi ad og-
getto gli interessi moratori maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi dalla sorte capitale.
A tal proposito, giova osservare che, la spiegata qualità di cessiona-
rio di crediti in capo all'attrice non la esime dall'onere di provare i presup- posti della domanda di pagamento e, dunque, l'esistenza e l'esigibilità dei
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crediti stessi, che, all'evidenza, non trovano titolo nella mera cessione né possono essere da questa presunte.
Deriva da quanto sopra detto che le fatture prodotte in giudizio dalla convenuta non possono sanare la mancanza della forma scritta dell'accordo né possono essere intese come implicita ammissione del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito.
D'altra parte, deve ritenersi esclusa l'applicabilità del cd. “principio di non contestazione” di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., tenuto conto che questo non può determinare relevatio ab onere probandi con riferimento ai contratti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam, rispetto ai quali la mancanza di forma determina una nullità del contratto rilevabile d'ufficio.
E', altresì, inammissibile la domanda proposta ex art. 2041 c.c.
Occorre innanzitutto premettere che l'indebito arricchimento deve essere caratterizzato dall'arricchimento ingiusto, da un impoverimento al- trui, da un nesso causale tra l'arricchimento e l'impoverimento (ossia che il fatto generatore sia unico: SS.UU. 24772/08) e dalla sussidiarietà dell'azione (da valutarsi in astratto: SS.UU. 28042/08), mentre, secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, non appare più indispensabile il riconoscimento dell'utilitas, anche implicitamente, nel caso in cui l'arricchito sia una PA (“il riconoscimento dell'utilità non costituisce requi- sito dell'azione di indebito arricchimento, il privato attore ex art. 2041 cod.
civ. nei confronti della P.A. deve provare - e il giudice accertare - il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo essa, piuttosto, eccepire e
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dimostrare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole”: Cass.
S.U. n. 10798/2015).
Si tratta, dunque, di una norma di chiusura per la quale l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patri- moniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Come ampiamente chiarito dalle SS.UU. n. 23385/2008, a questa conclusione induce innanzitutto la lettera della norma, che trova un signifi-
cativo completamento nell'espressione "pregiudizio" utilizzata dall'art. 2042 c.c., a riprova dell'intento del legislatore di evitare qualsiasi confu- sione con il "danno ingiusto" di cui all'art. 2043 c.c. e con le sue compo-
nenti.
D'altra parte, l'invocata esigenza di sacrificare la lettera della norma alla asserita ratio che, intendendo eliminare ogni pregiudizio subito (nei li-
miti dell'altrui arricchimento) dall'impoverito, ne imporrebbe un'interpretazione estensiva, comprensiva anche del mancato guadagno per utile di impresa connesso a prestazioni erogate sine causa, non si sottrae al-
la critica di risolversi in una petizione di principio, posto che ciò che do- vrebbe dimostrarsi è proprio che l'espressione "diminuzione patrimoniale", nel contesto del disposto dell'art. 2041 c.c., abbia, malgrado la diversa ter- minologia, la medesima estensione della nozione di risarcimento del danno di cui all'art. 1223 c.c. (recepita dall'art. 2043 c.c., e segg.).
Come chiarito dalla S.C. (per ultimo: Cass. n. 20871/2015): “Secon- do la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 20141 del 2007; Cass. 11067
del 2003; Cass. 16340 del 2002), l'azione generale di arricchimento ha na-
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tura complementare e sussidiaria, potendo essere esercitata solo quando manchi un'azione nei confronti dell'arricchito, o di altre persone, che trovi titolo in un contratto o nella legge, talché si differenzia da ogni altra azione sia per presupposti che per limiti oggettivi ed integra un'azione autonoma per diversità di petitum e causa petendi rispetto alle azioni fondate su titolo negoziale o di altro genere…”.
Ebbene, nella fattispecie in esame, l'attrice ben avrebbe potuto agire nei confronti della Manital in virtù dei contratti di cessione del crediti, ai sensi dell'art. 1266 c.c..
Peraltro, come già anticipato, l'indennità prevista dall'art. 2041 c.c., va liquidata nei limiti della diminuzione patrimoniale subita dall'esecutore della prestazione, ossia a titolo di danno emergente e non di lucro cessante.
Pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda proposta ex art. 2041 c.c. l'attrice avrebbe dovuto provare l'effettivo impoverimento subito,
e tale prova non è stata fornita in quanto si è solo limitate a domandare l'indennizzo ex art. 2041 c.c. del tutto genericamente, senza neppure indi-
care un importo.
Dunque, mancando il requisito della sussidiarietà anche tale doman-
da va disattesa.
Le ulteriori richieste, eccezioni e questioni proposte devono ritenersi assorbite, in ossequio al c.d. “criterio della ragione più liquida”, in forza del qua-le la pronuncia viene emessa sulla base di un'unica ragione, a carattere as-sorbente, che da sola è idonea a regolare la lite (cfr. per tutte: Cass. civi-
le, 8 sez. II, 03 luglio 2013, n. 16630; Cass. civile, sez. III, 16 maggio
2006, n. 11356).
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Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, d'ufficio, in base ai parametri introdotti dal DM 147/2022 applicando i parametri mini-
mi, stante la non particolare difficoltà della controversia, con esclusione della fase di trattazione/istruttoria non espletata (scaglione fino ad €
52.000,00 tenuto conto del valore della domanda quantificato in €
38.794,71).
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli, XII Sezione civile, in composizione monocra-
tica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) rigetta la domanda principale;
b) dichiara inammissibile la domanda ex art. 2041 c.c.;
c) condanna in p.d.l.r.p.t., al pagamen- Parte_1
to, in favore dell' Controparte_1
(CF. ), in
[...] P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese di giudizio che liquida in euro in € 2.906,00 per compensi oltre rimborso spese forf. (nella misura del 15% del compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
La sentenza è esecutiva come per legge.
Napoli lì 2/01/2025
Il GOP Dott.ssa Filomena Fiore
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) ed è contenuto nel fa- scicolo informatico.
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