Ordinanza cautelare 29 novembre 2022
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 21186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21186 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12922/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12922 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Dell'Agnese e Francesco Ferialdi, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
- del decreto n. -OMISSIS-, emesso dal Ministero dell'Interno il 23 agosto 2022, con cui è stata respinta la domanda di concessione della cittadinanza italiana, presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992;
- per quanto possa occorrere, della nota della Prefettura di Venezia prot. n. -OMISSIS-/citt./Area IV^ in data 23.08.2022 di accompagnamento del provvedimento di diniego e con esso notificata il 31.08.2022;
- degli atti comunque presupposti, connessi e conseguenti ed in particolare, per quanto possa occorrere, delle relazioni contenenti gli elementi istruttori forniti dalla Questura e dalla Prefettura di Venezia rispettivamente in data 04.06.2020 e 20.09.2021 e della nota ministeriale inserita in data 05.07.2022 nel sistema informatico utilizzato per l’accettazione dell’istanza e contenente il preavviso di diniego ex art. 10 bis della legge n. 241/1990;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. AN SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora -OMISSIS-, cittadina straniera titolare di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, agisce per l’annullamento del decreto n. -OMISSIS- emesso dal Ministero dell'Interno il 23 agosto 2022 e notificato alla ricorrente il 31 agosto successivo, con cui è stata respinta la sua richiesta di concessione della cittadinanza italiana, presentata il 27 novembre 2018, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91 del 1992.
2. Il gravato diniego è stato adottato, dopo il rituale preavviso di rigetto del 4 luglio 2022, in ragione dei pregiudizi penali della ricorrente, a carico della quale sono emersi precedenti per falsa attestazione a un pubblico ufficiale sulla identità propria e per falsa dichiarazione sulla identità propria (artt. 495 e 496 c.p., sentenza del Tribunale di Napoli del 07.03.2008, irrevocabile il 27.04.2008 e della Corte d’Appello di Campobasso in data 18.11.2010, irrevocabile il 08.01.2011), nonché della ulteriore circostanza “ che la richiedente, all'atto della presentazione dell'istanza, non ha autocertificato la propria effettiva situazione penale, dichiarando di "non aver riportato condanne penali in Italia" e che tale condotta potrebbe andare a configurare un'ulteriore ipotesi di reato…e costituisce il segnale di una carenza del sentimento di leale collaborazione che deve confermare i rapporti con l'amministrazione e che impone all'interessato di fornire tutte le informazioni utili per poter far assumere la decisione più ponderata possibile” .
3. Per chiedere l’annullamento del citato provvedimento è dunque insorta la ricorrente con il ricorso in epigrafe, notificato il 25 ottobre 2022 e depositato il 4 novembre successivo.
Il mezzo di tutela è affidato a quattro motivi di censura.
3.1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta di non aver potuto partecipare al procedimento definito con il provvedimento impugnato, stante che l’Amministrazione, pur avendo adottato il preavviso di rigetto, lo ha comunicato alla richiedente, non mediante formale notifica, bensì mediante una nota inserita il 5 luglio 2022 nel sistema informatico utilizzato per l’accettazione dell’istanza, di talché di fatto la ricorrente non ne avrebbe mai avuto effettiva contezza.
3.2. Con il secondo ed il terzo motivo di ricorso ci si duole dell’eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e di motivazione che affliggerebbe il gravato diniego.
Sostiene in sintesi la ricorrente che i citati precedenti penali sarebbero risalenti nel tempo, che all’epoca in cui furono definiti i procedimenti penali in parola si inquadravano in un contesto sanzionatorio più mite di quello attuale e che le citate sentenze non costituirebbero indice della sua pericolosità sociale che, al contrario, l’intimata Amministrazione non avrebbe comprovato.
Parte ricorrente lamenta altresì che l’Amministrazione si sarebbe limitata a richiamare i detti precedenti considerandoli automaticamente preclusivi della concessione della cittadinanza, senza esaminare la complessiva condotta mantenuta dall'istante dopo le condanne considerate e senza considerare che i reati contestati ineriscono strettamente alla condizione degli stranieri appena giunti in Italia e che la signora -OMISSIS-non è mai più stata coinvolta in ulteriori procedimenti penali.
Sotto diverso profilo è denunziato, inoltre, che il Ministero dell’Interno avrebbe respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana visti gli elementi istruttori forniti dalla Questura e dalla Prefettura di Venezia, di cui però nulla sarebbe dato sapere.
3.3. Con il quarto motivo, infine, la ricorrente contesta che la omessa indicazione dei pregiudizi penali in parola nell’istanza di concessione della cittadinanza possa essere legittimamente considerata sintomatica di una mancanza di lealtà con le istituzioni meritevole di essere valutata negativamente, atteso che essa sarebbe dipesa da una mera svista legata al fatto che i precedenti citati sono risalenti nel tempo.
4. Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio, con atto di mero stile, il Ministero dell’interno, che ha depositato ampia documentazione sui fatti di causa.
Con ordinanza n. 7298 del 29 novembre 2022, non appellata, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare della ricorrente.
In vista della discussione parte ricorrente ha depositato ulteriore documentazione e, con memoria del 13 ottobre 2025, ha insistito per l’accoglimento del ricorso, che è stato trattenuto in decisione in esito all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025.
5. Il Collegio ritiene che il ricorso sia infondato e che vada respinto.
Giova premettere che l’acquisizione dello status di cittadino italiano per naturalizzazione costituisce oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone l’esplicarsi di un’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, come si desume dall'art. 9, comma 1, della legge n. 91 del 1992, ai sensi del quale la cittadinanza " può " essere concessa.
Ne deriva che, accertati i presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, l’Amministrazione è tenuta ad effettuare una valutazione discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e sulla sua possibilità di rispettare i doveri che incombono sugli appartenenti alla comunità nazionale, compresi quelli di solidarietà economica e sociale, operando altresì una verifica di conformità dell’interesse dell’istante ad ottenere la particolare capacità giuridica legata allo status di cittadino, con l’interesse pubblico all’accoglimento di un nuovo componente dello Stato-comunità.
Lo straniero, con il provvedimento di concessione della cittadinanza, è infatti inserito a pieno titolo nella collettività nazionale, acquisendo tutti i diritti e doveri che competono ai suoi membri. Tenuto conto che il conseguimento della cittadinanza italiana non costituisce un diritto soggettivo per il richiedente, l’inserimento nella comunità statale può avvenire soltanto quando l’Amministrazione ritenga che il cittadino straniero possegga ogni requisito atto a dimostrare la sua capacità di stabile integrazione nella collettività nazionale, mediante un giudizio prognostico che escluda ogni sua possibile azione in contrasto con l’ordine e la sicurezza nazionale e che possa disattendere le regole di civile convivenza, ovvero violare i valori identitari dello Stato (cfr. in termini, tra le tante, Consiglio di Stato, sez. III, 29 settembre 2022 n. 8390 e 23 dicembre 2019, n. 8734).
In questo quadro, pertanto, l’Amministrazione ha il compito di verificare che il soggetto istante sia in possesso delle qualità ritenute necessarie per ottenere la cittadinanza, quali l’assenza di precedenti penali, la sussistenza di redditi sufficienti a sostenersi, una condotta di vita che esprima integrazione sociale e rispetto dei valori di convivenza civile.
La concessione della cittadinanza rappresenta infatti il suggello, sul piano giuridico, di un processo di integrazione che nei fatti sia già stato portato a compimento, la formalizzazione di una preesistente situazione di “cittadinanza sostanziale” che giustifica l’attribuzione dello status giuridico.
Tanto chiarito sulla natura discrezionale del potere de quo , ne deriva che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione compiuta dall’Amministrazione – circa il completo inserimento o meno dello straniero nella comunità nazionale – non può spingersi al di là della verifica della ricorrenza di un sufficiente supporto istruttorio, della veridicità dei fatti posti a fondamento della decisione e dell’esistenza di una motivazione che appaia logica, coerente e ragionevole.
In proposito, la giurisprudenza del Consiglio di Stato (cfr. sez. III, 29 settembre 2022, n. 8390) ha costantemente chiarito che al cospetto dell’esercizio di un potere altamente discrezionale, come quello in esame, il sindacato del Giudice amministrativo si esaurisce nel controllo del vizio di eccesso di potere, nelle particolari figure sintomatiche dell’inadeguatezza del procedimento istruttorio, illogicità, contraddittorietà, irragionevolezza della scelta adottata o difetto di motivazione, e non può estendersi all’autonoma valutazione delle circostanze di fatto e di diritto su cui fondare il giudizio di idoneità richiesto per l’acquisizione dello status di cittadino.
6. Applicando le descritte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ritiene che l’Amministrazione abbia legittimamente fondato il proprio giudizio sui procedimenti penali che hanno coinvolto la ricorrente, per i reati previsti e puniti dagli artt. 495 e 496 del codice penale.
Anche a non considerare la mancata dichiarazione di tali precedenti nell’istanza di concessione della cittadinanza, contrariamente a quanto lamentato dalla ricorrente, l’Amministrazione ha correttamente valutato i pregiudizi in parola come idonei a far sorgere più di un dubbio in merito all'affidabilità dell'interessata, considerando tali condotte indicative di mancata integrazione ed elemento negativo ai fini della formulazione del giudizio prognostico sull’inserimento della stessa nella comunità nazionale.
Non coglie nel segno la difesa della ricorrente nel rimarcare la circostanza che tali precedenti sarebbero risalenti nel tempo. Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, il comportamento dell'istante rimane infatti valutabile come fatto storico e, pertanto, può essere, come accaduto nel caso in esame, ragionevolmente considerato come indicativo di una personalità non incline al rispetto delle norme penali e delle regole di civile convivenza e tale da giustificare il diniego di riconoscimento della cittadinanza italiana (cfr. in termini, TAR Lazio, sez. V bis , 8 gennaio 2025, n. 324).
In sostanza, ancorché non strettamente rientranti nel c.d. “periodo di osservazione”, ovverossia il decennio antecedente la richiesta di concessione della cittadinanza italiana, giova significare che vicende penali, nel caso di specie indubbiamente significative, anche in uno con altre circostanze possono essere considerate nell’ambito del giudizio complessivo svolto dall’Amministrazione (cfr. in termini, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, 3 aprile 2025, n. 6763).
7. Non coglie nel segno, da ultimo, neanche la doglianza con cui la ricorrente denunzia la violazione delle garanzie di partecipazione procedimentale dato che, come indicato nel provvedimento impugnato, l’Amministrazione ha provveduto ad effettuare la comunicazione del preavviso di rigetto per via telematica con l’inserimento di essa sulla piattaforma online (SICIT) mercé la quale vanno inoltrate le domande di cittadinanza e con cui sono gestiti i relativi procedimenti.
Come chiarito dalla giurisprudenza in materia, l’adempimento ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 si deve ritenere rispettato ove effettuato in via telematica con inserimento nell’area riservata del portale del Ministero dell’Interno – istituito, ai sensi dell’art. 33, comma 2 bis del Decreto legge n. 69/2013, convertito nella Legge n. 98/2013 - che, ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale, Decreto legislativo n. 82/2005, art. 3 bis , rappresenta una modalità ordinaria di comunicazione delle pubbliche amministrazioni con il privato, quindi valida da un punto di vista giuridico (Cons. St., sez. III, n. 8030/2022; TAR Lazio, sez. V bis, n. 2914/2022 e n. 13377/2023).
Sul punto è stato recentemente ribadito (cfr. TAR Lazio, sez. V bis, 15 aprile 2025, n. 7392) che “… la piattaforma informatica, sebbene istituita ai sensi del richiamato art. 33 per consentire agli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio della cittadinanza, l'acquisizione e la trasmissione di dati e documenti in via esclusivamente informatica, viene utilizzata anche per interagire con gli istanti ai sensi delle norme generali dettate dal d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). A tal proposito, si consideri che, stanti le esigenze rappresentate dalla p.a. di tipo organizzativo - che hanno imposto l’adozione di soluzioni, volte ad implementare l’informatizzazione del procedimento, le quali, a fronte dell’esponenziale aumento delle istanze di cittadinanza, garantissero progressivamente una maggiore efficienza – dal 18 giugno 2015 l’unica modalità di presentazione delle istanze ammessa è costituita dalla compilazione e dall’invio della domanda in modalità telematica attraverso l’apposito sito internet, dal quale le domande, così acquisite, confluiscono in un applicativo informatico che ne consente la trattazione in formato esclusivamente digitale. La descritta modalità di gestione del procedimento permette di coniugare il rispetto delle prescrizioni imposte dalla legge n. 91/1990 e dai relativi regolamenti esecutivi con i principi in materia di “amministrazione digitale” dettati dal Codice dell’amministrazione digitale, il quale all’art. 41 (Procedimento e fascicolo informatico) prevede che le “[l]e pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione” e che “[l]a pubblica amministrazione titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati” nonché che detto fascicolo informatico sia “costituito in modo da garantire l'esercizio in via telematica dei diritti previsti dalla citata legge n. 241 del 1990 e dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonché l'immediata conoscibilità…, sempre per via telematica, dello stato di avanzamento del procedimento, del nominativo e del recapito elettronico del responsabile del procedimento”. A fronte dell’esistenza del domicilio digitale e del riconoscimento normativo delle comunicazioni in via telematica ai sensi rispettivamente dell’artt. 3-bis e 41 del d.lgs. n. 82/2005, sussiste l’onere, nonché l’interesse, del soggetto richiedente di consultazione e accesso costante al portale per la verifica dello stato di avanzamento della pratica e di monitoraggio e lettura in tempo reale delle notifiche di recapito di corrispondenza sulla mail associata al portale on line (cfr. Tar Lazio, sez. V bis, n. 2914/2022), ciò da cui è possibile dedurre che nel caso di specie non solo la notifica, ma anche la piena conoscenza della comunicazione erano da ritenere integrate sin dal momento dell’inserimento sul portale” ).
8. Per le ragioni esposte in conclusione il ricorso è infondato e va respinto.
9. Sussistono giuste ragioni, in considerazione della mancanza di difese scritte da parte della resistente Amministrazione e delle peculiarità della materia, per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i soggetti nominativamente indicati nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
SC GI, Presidente FF
AN SC, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN SC | SC GI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.