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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 02/12/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA Seconda Sezione Civile Settore per le controversie di Lavoro e Previdenza
Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4033 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 01/08/2024 ed iscritto al n 4033 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente- Contro
- Controparte_1
(C.F. – P.IVA ), con sede in Roma, in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del Presidente legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo (CF ), in virtù di procura C.F._3 generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma Persona_1
(repertorio 37875 – raccolta 7313);
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 01.08.2024 il ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso tre ordinanze ingiunzioni:
1 1) n. OI-001943408, notificata in data 30.07.2024, relativa all'atto di accertamento prot. n. .6700.31/10/2019.0390283 del 31.10.2019, per CP_1
l'annualità 2018 dell'importo di € 8.738,10; 2) n. OI-002251894, notificata in data 30.07.2024, relativa all'atto di accertamento prot. n. .6700.08/10/2021.0447402 del 08.10.2021, per CP_1
l'annualità 2019 dell'importo di €3.036,78; 3) n. OI-002454525, notificata in data 30.07.2024., relativa all'atto di accertamento prot. n. .6700.09/09/2022.0387054 del 09.09.2022, per CP_1
l'annualità 2020 dell'importo di € 9.318,08, tutte irrogate dall' , con le CP_1 quali gli è stato intimato, quale titolare dell'omonima ditta, di pagare le sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per gli anni 2018-2019 e 2020, come specificato negli atti impugnati, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023. Eccepisce l'illegittimità delle O.I. per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso. Nel merito osserva che:
“ Il sig. impugna le seguenti ordinanze ingiunzione: Pt_1
1. OI-001943408 – periodo 2018 La suddetta ordinanza è stata notificata in data 30.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 19.11.2019, nel rispetto dei termini di prescrizione.
2. OI-002251894 – periodo 2019 La suddetta ordinanza è stata notificata in data 30.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 21.10.2019, nel rispetto dei termini di prescrizione.
3. OI-002454525 – periodo 2020 La suddetta ordinanza è stata notificata in data 30.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 22.09.2022.” Le notifiche dei provvedimenti sono avvenute nel rispetto dei termini di prescrizione, considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 D.Lgs.74/2000, operante una volta notificato al datore di lavoro l'avvenuto accertamento o, comunque, una volta che gli sia stata contestata la violazione.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone, pena l'estinzione dell'obbligazione, di notificare gli estremi della
2 violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della
“ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_1 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_1 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Considerato il termine di scadenza dei contributi omessi per come specificati negli atti di accertamento è palesemente tardiva la notificazione degli atti di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo in data CP_1
19.11.2019, 21.10.2019, 22.09.2022. Né può valere in senso contrario l'argomentazione difensiva dell' sulle difficoltà organizzative dell'ente CP_1 nel gestire la lavorazione massiva degli illeciti depenalizzati. Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 (considerata la correttezza processuale del ricorrente sotto il profilo dell'economia processuale, avendo lo stesso impugnato con un solo ricorso le diverse Ordinanze-ingiunzioni) e distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le impugnate Ordinanze Ingiunzione n. OI-001943408, OI-002251894, OI-002454525, tutte notificate in data 30.07.2024 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara CP_1 estinte le relative sanzioni;
3 - condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Giampaolo dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 02/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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Il Giudice del lavoro, dr.ssa Francesca Patrizia Sicari, nella causa n. RG 4033 /2024 ;
- visti gli atti di causa e le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc depositate in sostituzione dell'udienza del 2.12.2025 , assume la causa in decisione e pronuncia la seguente SENTENZA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Francesca Patrizia Sicari, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso con ricorso depositato in data 01/08/2024 ed iscritto al n 4033 - 2024 RG , vertente tra
- (C.F.: ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Bovalino al vico I Crotone 25, presso e nello studio dell'avv. Francesco Giampaolo (C.F. che lo C.F._2 rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente- Contro
- Controparte_1
(C.F. – P.IVA ), con sede in Roma, in persona P.IVA_1 P.IVA_2 del Presidente legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Ettore Triolo (CF ), in virtù di procura C.F._3 generale alle liti per atto Notar del 22.03.2024 in Roma Persona_1
(repertorio 37875 – raccolta 7313);
-resistente- disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così definitivamente provvede: Motivazione contestuale
- CONCLUSIONI delle parti: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Con ricorso depositato in data 01.08.2024 il ricorrente propone tempestiva opposizione ex art. art. 6 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 22 della legge n. 689/81 avverso tre ordinanze ingiunzioni:
1 1) n. OI-001943408, notificata in data 30.07.2024, relativa all'atto di accertamento prot. n. .6700.31/10/2019.0390283 del 31.10.2019, per CP_1
l'annualità 2018 dell'importo di € 8.738,10; 2) n. OI-002251894, notificata in data 30.07.2024, relativa all'atto di accertamento prot. n. .6700.08/10/2021.0447402 del 08.10.2021, per CP_1
l'annualità 2019 dell'importo di €3.036,78; 3) n. OI-002454525, notificata in data 30.07.2024., relativa all'atto di accertamento prot. n. .6700.09/09/2022.0387054 del 09.09.2022, per CP_1
l'annualità 2020 dell'importo di € 9.318,08, tutte irrogate dall' , con le CP_1 quali gli è stato intimato, quale titolare dell'omonima ditta, di pagare le sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per gli anni 2018-2019 e 2020, come specificato negli atti impugnati, ai sensi dell'art. 2, comma 1-bis, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, nella formulazione introdotta con l'art. 3, c. 6, del d. lgs. 15 gennaio 2016, n. 8, novellato dall'art. 23 bis del D.L. n. 48/2023 convertito in Legge n. 85/2023. Eccepisce l'illegittimità delle O.I. per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 14 L. 689/1981.
§ 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito l' che CP_1 conclude per il rigetto del ricorso. Nel merito osserva che:
“ Il sig. impugna le seguenti ordinanze ingiunzione: Pt_1
1. OI-001943408 – periodo 2018 La suddetta ordinanza è stata notificata in data 30.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 19.11.2019, nel rispetto dei termini di prescrizione.
2. OI-002251894 – periodo 2019 La suddetta ordinanza è stata notificata in data 30.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 21.10.2019, nel rispetto dei termini di prescrizione.
3. OI-002454525 – periodo 2020 La suddetta ordinanza è stata notificata in data 30.07.2024, sulla base dell'accertamento notificato in data 22.09.2022.” Le notifiche dei provvedimenti sono avvenute nel rispetto dei termini di prescrizione, considerata la sospensione trimestrale dei termini prescrizionali prevista dall'art. 13 D.Lgs.74/2000, operante una volta notificato al datore di lavoro l'avvenuto accertamento o, comunque, una volta che gli sia stata contestata la violazione.
§ 3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni che seguono. L'opponente eccepisce che, non avendo l'Istituto curato la richiesta nei termini previsti dalla legge 689/81, si è verificata la decadenza. Infatti l'art. 14 impone, pena l'estinzione dell'obbligazione, di notificare gli estremi della
2 violazione entro 90 giorni agli interessati ove residenti nel territorio dello Stato Italiano. Tale motivo risulta fondato e determina l'accoglimento del ricorso con assorbimento di ogni altra eccezione e deduzione secondo il principio della
“ragione più liquida” (sul principio della ragione più liquida cfr. Cass. 693/2024). Avendo l'opponente eccepito la decadenza, era onere dell' dare prova CP_1 della tempestività della contestazione dell'illecito secondo le scadenze temporali previste dall'art. 14 della l. 689/1981 (sull'onere di allegazione ed onere probatorio nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa cfr., tra le altre, Cass. n. 1921/2019). L'applicabilità della l. 689/81 discende dall'art. 6 del D.Lgs. 8/2016 a mente del quale: "Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della l. 24 novembre 1981, n. 689.” L' non ha assolto l'onere probatorio in ordine alla tempestività della CP_1 contestazione dell'illecito. Il d.lgs. 8/2016 è entrato in vigore il 06.02.2016 ed ha previsto la depenalizzazione in illecito amministrativo della fattispecie criminosa concretantesi nell'omissione contributiva inferiore alla soglia di € 10.000,00. Considerato il termine di scadenza dei contributi omessi per come specificati negli atti di accertamento è palesemente tardiva la notificazione degli atti di accertamento della violazione da parte dell' avvenuta solo in data CP_1
19.11.2019, 21.10.2019, 22.09.2022. Né può valere in senso contrario l'argomentazione difensiva dell' sulle difficoltà organizzative dell'ente CP_1 nel gestire la lavorazione massiva degli illeciti depenalizzati. Pertanto, risulta violato il termine di decadenza di cui all'art.14 l. 689/1981, che determina l'estinzione della sanzione e l'accoglimento del ricorso con conseguente annullamento delle ordinanze di ingiunzione impugnate, restando assorbita ogni altra eccezione e deduzione.
§ 4. Le spese legali seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo ex DM 55/2014 (considerata la correttezza processuale del ricorrente sotto il profilo dell'economia processuale, avendo lo stesso impugnato con un solo ricorso le diverse Ordinanze-ingiunzioni) e distratte in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
p.q.m.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla le impugnate Ordinanze Ingiunzione n. OI-001943408, OI-002251894, OI-002454525, tutte notificate in data 30.07.2024 dalla sede di Reggio Calabria, e dichiara CP_1 estinte le relative sanzioni;
3 - condanna l' , in persona Controparte_1 del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese legali in favore del ricorrente, che liquida in € 5.391,00 per compenso di avvocato, in € 43,00 per rimborso spese contributo unificato, oltre rimborso forfettario spese generali 15%, CPA e IVA come per legge, il tutto da distrarsi in favore dell'Avv. Francesco Giampaolo dichiaratosi procuratore antistatario.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito. Così deciso in Reggio Calabria, 02/12/2025 Il giudice del lavoro Dr.ssa Francesca Patrizia Sicari
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