Art. 3. Clausola di neutralita' finanziaria 1. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del Protocollo di cui all'articolo 1 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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24 giugno 2010
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