Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
Ordinanza collegiale 22 settembre 2025
Ordinanza collegiale 21 novembre 2025
Sentenza 1 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 1527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1527 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01527/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02351/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2351 del 2023, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Tartarini, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, Vico Falamonica 1/13;
contro
la Direzione Generale Territoriale Nord Ovest, non costituita in giudizio;
il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento notificato in data 17 ottobre 2023 e emesso in data 2 ottobre 2023 dalla Direzione Generale Territoriale del Nordovest di rigetto di ricorso gerarchico proposto dal ricorrente avverso il provvedimento di revisione della patente di guida emesso dalla Motorizzazione Civile di -OMISSIS- in data 28 luglio 2023 e notificato all'interessato in data 16 agosto 2023, nonché di ogni ulteriore provvedimento presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2024;
Viste le ordinanze collegiali nn. -OMISSIS- del 2025;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 marzo 2026 il dott. CO GI SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- il sig. -OMISSIS- risultava essere titolare di patente di guida n. -OMISSIS-categoria B rilasciata il 9 agosto 2021 con data di scadenza l’8 agosto 2025;
- in data 9 febbraio 2023 la ASL 4 di -OMISSIS- comunicava al competente Ufficio della Motorizzazione civile di -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 128 combinato disposto dei commi 1 bis e 1 quinquies del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che in data 2 febbraio 2023 il -OMISSIS- si era presentato a visita medica legale presso la struttura suddetta e che, nel corso del citato accertamento, era emerso che il soggetto, per le sue condizioni di salute, poteva essere di pregiudizio alla pubblica incolumità qualora si fosse posto alla guida di veicoli a motore presentando alterazioni di carattere psichico e, pertanto, si riteneva indispensabile una pronta valutazione della sua idoneità psico-fisica alla guida da parte della competente Commissione Medica Locale Patenti;
- conseguentemente, in data 1° agosto 2023 l’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- disponeva nei suoi confronti il provvedimento di revisione della patente di guida n. -OMISSIS-categoria B, mediante nuovo esame di idoneità psicofisica presentando istanza alla Commissione Medica Locale Patenti di Guida di -OMISSIS-;
Premesso, altresì, che:
- avverso la suddetta revisione il Sig. -OMISSIS- presentava il 14 settembre 2023 apposito ricorso gerarchico presso la Direzione Generale Territoriale del Nordovest Direzione, che, con decreto n. -OMISSIS-del 2 ottobre 2023, e notificato il successivo 17 ottobre, lo respingeva;
- il -OMISSIS-, pertanto, con il ricorso in epigrafe, notificato il 28 novembre 2023 e corredato da istanza cautelare, chiedeva a questo T.A.R. di disporre l’annullamento del sopra indicato decreto di rigetto della Direzione Generale Territoriale del -OMISSIS- del ricorso gerarchico, nonché di ogni ulteriore provvedimento presupposto e connesso;
- resisteva in giudizio l’Amministrazione intimata, che, seppur con difesa di mero stile, provvedeva al deposito della documentazione presupposta al decreto di rigetto;
- questo T.A.R., all’esito della camera di consiglio del 10 gennaio 2024, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2024 respingeva l’istanza di sospensiva per carenza di fumus;
Rilevato che:
- con ordinanze collegiali nn. -OMISSIS- del 2025, rese nell’ambito del procedimento ex art. 72 bis del cod.proc.amm., il Tribunale dava atto della regolarizzazione della procura alle liti da parte del ricorrente, fissando a tal fine l’udienza pubblica per la discussione del merito;
- in prossimità della stessa, con deposito del 21 gennaio 2026 la resistente produceva apposita nota dell’Ufficio della Motorizzazione Civile di -OMISSIS- del 19 gennaio 2026 nella quale veniva rappresentata la sopravvenuta scadenza del termine di validità della patente di guida, spirata l’8 agosto 2025, nonché la circostanza per cui il -OMISSIS- non aveva “ presentato presso la commissione medica locale istanza di visita medica ”; il ricorrente, dal canto suo, non deduceva alcunché in replica;
- giunta, infine, l’udienza pubblica del 25 marzo 2026, il Presidente ha dato avviso a verbale ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. della possibilità di declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse, poiché il titolo di guida è risultato scaduto in data 8 agosto 2025, talché sarebbe risultata necessaria una nuova domanda sul titolo e un nuovo giudizio medico; nulla è stato osservato dalla parte resistente, mentre la parte ricorrente non è comparsa; la causa è, quindi, passata in decisione;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse;
Osservato, invero, che l’improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
Considerato che, alla luce di quanto rappresentato a verbale ai sensi dell’art 73, comma 3 del cod.proc.amm., la sopravvenuta scadenza della patente di guida in data 8 agosto 2025 comporta la necessità da parte del ricorrente di essere sottoposto a una nuova visita presso la competente commissione medica locale per l’accertamento dell’idoneità psico-fisica; da qui la chiara inutilità della pronunzia di legittimità del provvedimento di revisione gravato per carenza del requisito dell’attualità; al contempo il ricorrente non ha nemmeno richiesto al Collegio di pronunciarsi per la declaratoria di legittimità ai fini risarcitori ai sensi dell’art. 34, comma 3 del cod.proc.amm.;
Ritenuto, quindi, che sussistono i presupposti per la declaratoria in rito di sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del cod.proc.amm.;
Considerato, nondimeno, che, nonostante le decisività del suddetto esito in rito, ad avviso del Collegio l’impugnativa si rileva priva di fondamento;
Osservato che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il provvedimento di revisione della patente di guida:
- “è subordinato all'insorgenza di dubbi sulla persistenza, in capo al titolare della patente di guida, dei requisiti fisici e psichici prescritti o della sua idoneità tecnica, e non configura una sanzione amministrativa, sia pure accessoria, bensì un provvedimento amministrativo non sanzionatorio, funzionale alla garanzia della sicurezza della circolazione stradale”;
- “trattasi dunque di misura cautelare preventiva, volta a sottoporre il titolare della patente di guida a una verifica della persistenza della sua idoneità psicofisica alla guida, richiesta non soltanto per l'acquisizione, ma anche per la conservazione del titolo di guida (cfr.,ex multis, C.d.S, V, 5.11.2024, n. 8853)”;
- “considerata la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revisione della patente di guida, il relativo provvedimento è sindacabile innanzi al giudice amministrativo unicamente in presenza di esercizio distorto, irrazionale e/o irragionevole del relativo potere da parte dell'Amministrazione ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 20 febbraio 2026, n. 1384);
Ritenuto, dunque, che, in forza delle suddette coordinate ermeneutiche, la sottoposizione a visita medica del -OMISSIS- risulta essere giustificata dalle circostanze fattuali relative alla patologia psicologica di cui risulta essere affatto il ricorrente, come rilevato dall’ASL 4 di -OMISSIS-, nonché in ragione del carattere strettamente cautelare della misura;
Considerato, infatti, che:
- emerge dagli atti di causa che al ricorrente sia stata accertata la sussistenza di un disturbo bipolare, seppur non abituale, nell’ambito del procedimento giudiziale per il riconoscimento dell’invalidità civile, che ha trovato conferma nella successiva visita medica del 2 febbraio 2023 presso l’ASL 4 di -OMISSIS- in cui è stata rappresentata dalla Commissione del Settore Invalidi Civili la sussistenza a suo carico di alterazioni di carattere psichico;
- tale quadro diagnostico, ad avviso del Collegio, è sicuramente idoneo a giustificare l’adozione della misura cautelare della revisione gravata, non essendo rinvenibile nel caso di specie alcun esercizio distorto, irrazionale e/o irragionevole del relativo potere cautelare da parte dell'Amministrazione;
Ritenuto, conclusivamente, che il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
l’esito meramente processuale giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti costituite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco UR, Presidente
Marilena Di Paolo, Referendario
CO GI SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO GI SS | Marco UR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.