TAR Milano, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 1527
TAR
Ordinanza cautelare 15 gennaio 2024
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TAR
Ordinanza collegiale 22 settembre 2025
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Ordinanza collegiale 21 novembre 2025
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Sentenza 1 aprile 2026

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  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse

    La scadenza della patente di guida in data 8 agosto 2025 comporta la necessità per il ricorrente di essere sottoposto a una nuova visita medica per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica. Pertanto, la pronuncia del giudice sull'atto di revisione impugnato è divenuta inutile per carenza del requisito dell'attualità. Il ricorrente non ha neppure chiesto al Collegio di pronunciarsi ai fini risarcitori.

  • Rigettato
    Infondatezza del ricorso nel merito

    Il provvedimento di revisione della patente di guida è una misura cautelare preventiva volta a garantire la sicurezza stradale, subordinata all'insorgenza di dubbi sulla persistenza dei requisiti fisici e psichici. La misura è sindacabile solo in caso di esercizio distorto, irrazionale o irragionevole del potere discrezionale da parte dell'amministrazione. Nel caso di specie, la sussistenza di un disturbo bipolare, accertata dall'ASL, giustifica l'adozione della misura cautelare, non ravvisandosi un esercizio distorto del potere da parte dell'amministrazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. I, sentenza 01/04/2026, n. 1527
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1527
    Data del deposito : 1 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo