Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
Integra il reato di sostituzione di persona la falsa attribuzione della qualità di sacerdote, in quanto l'ordinamento riconosce alla qualità di ministro di culto effetti civili ed amministrativi; né è rilevante, a tal fine, il fatto che la falsa attribuzione sia effettuata per realizzare un'attività non rientrante tra quelle tipiche del sacerdote (nella specie vendita di libri religiosi), posto che ciò che rileva è la coscienza della falsa attribuzione e la lesione della pubblica fede.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2008, n. 41142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41142 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/06/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 2867
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 001748/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PRENCIPE CE, N. IL 20/12/1957;
avverso SENTENZA del 18/09/2007 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CARROZZA ARTURO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Di Popolo Angelo che chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1.-La Corte di Appello di Napoli, in riforma della sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Avellino, sezione distaccata di Cervinara, ha dichiarato Prencipe LO colpevole del reato di cui all'art. 494 c.p., per essersi attribuire la falsa qualità di Sacerdote, per procurarsi un vantaggio rappresentato dalla vendita di 10 pubblicazioni sacre, dietro corrispettivo di Euro 150,00. 2.- Il Prencipe propone ricorso per cassazione deducendo:
a.- Nullità della sentenza per difetto di contestazione e violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e quello ritenuto. b.- Violazione dell'art. 494 c.p.. c.- Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione agli specifici effetti giuridici della qualità di Sacerdote.
3.- Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto, sull'assunto che con la contestazione sarebbe stato attribuito il reato di truffa, perché all'evidenza il fatto descritto nella rubrica cioè "al fine di procurarsi un vantaggio patrimoniale induceva in errore GA NO attribuendo a sè la falsa qualità di sacerdote" corrisponde a quanto prefigura l'art. 494 c.p.. 4.-Sono anche manifestamente infondati il secondo e terzo motivo. La sostituzione di persona si può realizzare con l'attribuzione anche di una falsa qualità alla quale l'ordinamento attribuisce effetti giuridici. E l'ordinamento riconosce alla qualità di ministro di culto effetti civili ed amministrativi. Ai fini poi della sussistenza del reato non è necessario che il fatto tenda ad un'attività tipica della qualità, essendo sufficiente soltanto la coscienza di attribuirsi falsamente quella e che detta abbia leso la fede pubblica.
Nella specie è irrilevante che la qualità di sacerdote sia stata assunta al fine di vendere libri cioè per un'attività non tipica di sacerdote perché quello che conta è la coscienza della attribuzione falsa.
La manifesta infondatezza importa che il ricorso vada dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Poi, in relazione alla sentenza n. 186/ 2000 della Corte Costituzionale e al fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente è tenuto anche al versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata, per le ragioni di inammissibilità, nella misura di Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2008