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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 18/09/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
1
N. R.G. 3741/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: lettivamente domiciliata in Cassino, Via E. De Nicola, n. 18, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Aurora Crolla, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in , Via Umberto Controparte_1 CP
Maddalena, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Mauro Taglioni, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 17.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 proponendo appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 187 del 24.02.2023, chiedendone la riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il CP
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...] 2
All'udienza del 28.05.2025, è stata formulata alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. alla quale entrambe le parti hanno espressamente dichiarato di aderire.
All'udienza del 17.09.2025, entrambe le parti hanno confermato l'accettazione della proposta conciliativa formulata, precisando le conclusioni in senso conforme alla proposta, con domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Va evidenziato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass. n. 2063 del 2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14775 del 2004). Inoltre, deve essere dichiarata, anche d'ufficio, la cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. n. 19845 del 2019). Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (cfr. Trib. Torre Annunziata, 29.02.2024, n. 617). Dunque, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve, pertanto, essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
In conformità con la proposta conciliativa accettata da entrambe le parti, deve essere dichiarata la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Tivoli, 18.09.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli
N. R.G. 3741/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da: lettivamente domiciliata in Cassino, Via E. De Nicola, n. 18, presso lo Parte_1 studio dell'Avv. Aurora Crolla, che la rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti APPELLANTE contro
, elettivamente domiciliato in , Via Umberto Controparte_1 CP
Maddalena, n. 19, presso lo studio dell'Avv. Mauro Taglioni, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti APPELLATO
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 17.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio il , Parte_1 Controparte_1 proponendo appello avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Tivoli, n. 187 del 24.02.2023, chiedendone la riforma.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituito in giudizio il CP
, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
[...] 2
All'udienza del 28.05.2025, è stata formulata alle parti proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. alla quale entrambe le parti hanno espressamente dichiarato di aderire.
All'udienza del 17.09.2025, entrambe le parti hanno confermato l'accettazione della proposta conciliativa formulata, precisando le conclusioni in senso conforme alla proposta, con domanda di dichiarazione della cessazione della materia del contendere, la causa è stata oggetto di discussione orale e trattenuta in decisione.
Nel caso di specie, sussistono i presupposti perché sia dichiarata la cessazione della materia del contendere. Va evidenziato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice (cfr. Cass. n. 2063 del 2014), potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. n. 14775 del 2004). Inoltre, deve essere dichiarata, anche d'ufficio, la cessata la materia del contendere in ogni caso in cui risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto (cfr. Cass. n. 19845 del 2019). Tale ipotesi ricorre nel caso di specie, posto che le parti hanno aderito alla proposta conciliativa formulata ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c. (cfr. Trib. Torre Annunziata, 29.02.2024, n. 617). Dunque, la conciliazione intervenuta nel corso del giudizio costituisce circostanza idonea a far venir meno l'interesse delle parti alla prosecuzione della lite. Deve, pertanto, essere pronunciata la cessazione della materia del contendere.
In conformità con la proposta conciliativa accettata da entrambe le parti, deve essere dichiarata la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio
Tivoli, 18.09.2025
Il Giudice Valerio Ceccarelli