Articolo 12 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Articolo 9Articolo 13
Versione
1 luglio 1994
Art. 12. 1. I decreti del Ministro di grazia e giustizia previsti agli articoli 8 e 10 sono emanati entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della presente legge.
Entrata in vigore il 1 luglio 1994
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