CASS
Sentenza 9 aprile 2026
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13011 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: US OB TI LA il 14/09/1975 avverso la sentenza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di Lanusei Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore OR IC che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13011 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 19/03/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputata GU OB propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lanusei di condanna alla pena di euro 200,00 di ammenda in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 674 cod. pen.. L'impugnazione, formalizzata quale appello poi convertito in ricorso per cassazione, deduce che il giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputata perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, con ciò censurandosi vizio della motivazione in punto di ricostruzione del fatto e violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 - bis cod. pen., non essendo stata provata la abitualità della condotta dell'imputata. La Procura Generale, in persona del sostituto procuratore Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, le parti civili hanno trasmesso memoria, con allegata nota spese, con la quale hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto al primo dei profili del motivo di ricorso, la motivazione svolta dal giudice in ordine alla responsabilità dell'imputata per i fatti a lei ascritti risulta priva dei profili di contraddittorietà e manifesta illogicità censurati, atteso che si svolge attraverso un compiuto percorso motivazionale che ricostruisce i contributi delle parti civili, di un teste estraneo, del teste di polizia giudiziaria intervenuto e delle rilevazioni fotografiche. A fronte di tale motivazione, scevra da profili censurabili in quefa sede, la ricorrente propone una lettura alternativa, sostanzialmente sovrapponibile alle dichiarazioni rese dalla US e dal coniuge (assolto dal Tribunale di Lanusei), prospettazione che il giudice di primo grado ha sottoposto a valutazione escludendo che la stessa potesse esser accolta (pagina 9 e 10 della sentenza impugnata). Alla luce delle sopraesposte considerazioni, richiamato l'orientamento di questa Corte per il quale in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposo dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di 2 estensore CALABRETTA Deposituta in Cd-icellecia disamina da parte del giudice di merito. (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01), come nel caso di specie, il primo profilo del motivo di ricorso è inammissibile. 1.2 Il secondo profilo del motivo di ricorso è generico, poiché non si confronta con la motivazione svolta sul punto dal Tribunale, che ha evidenziato come la US abbia proseguito ininterrottamente la condotta contestata nonostante le rimostranze ripetute delle parti civili, sicché la stessa non può valutarsi come occasionale. Inoltre, il Tribunale, con valutazione in fatto non censurabile da questa Corte, ha espressamente escluso che l'offesa arrecata potesse considerarsi di minima offensività. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3. Va, infine, disposta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 4.600,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 4.600,00 oltre accessori di legge. Così è deciso, 19/03/2026
sentita la relazione svolta dal Consigliere Maria Sabina Calabretta;
lette le conclusioni della Procura generale, in persona del Sostituto Procuratore OR IC che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 13011 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: CALABRETTA MARIA SABINA Data Udienza: 19/03/2026 RITENUTO IN FATTO L'imputata GU OB propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Lanusei di condanna alla pena di euro 200,00 di ammenda in relazione all'ipotesi di reato di cui all'art. 674 cod. pen.. L'impugnazione, formalizzata quale appello poi convertito in ricorso per cassazione, deduce che il giudice avrebbe dovuto assolvere l'imputata perché il fatto non sussiste o per non averlo commesso, con ciò censurandosi vizio della motivazione in punto di ricostruzione del fatto e violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 - bis cod. pen., non essendo stata provata la abitualità della condotta dell'imputata. La Procura Generale, in persona del sostituto procuratore Ettore Pedicini, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione del ricorso, le parti civili hanno trasmesso memoria, con allegata nota spese, con la quale hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. Quanto al primo dei profili del motivo di ricorso, la motivazione svolta dal giudice in ordine alla responsabilità dell'imputata per i fatti a lei ascritti risulta priva dei profili di contraddittorietà e manifesta illogicità censurati, atteso che si svolge attraverso un compiuto percorso motivazionale che ricostruisce i contributi delle parti civili, di un teste estraneo, del teste di polizia giudiziaria intervenuto e delle rilevazioni fotografiche. A fronte di tale motivazione, scevra da profili censurabili in quefa sede, la ricorrente propone una lettura alternativa, sostanzialmente sovrapponibile alle dichiarazioni rese dalla US e dal coniuge (assolto dal Tribunale di Lanusei), prospettazione che il giudice di primo grado ha sottoposto a valutazione escludendo che la stessa potesse esser accolta (pagina 9 e 10 della sentenza impugnata). Alla luce delle sopraesposte considerazioni, richiamato l'orientamento di questa Corte per il quale in tema di giudizio di legittimità, l'introduzione nel disposo dell'art. 533 cod. proc. pen. del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio" ad opera della legge 20 febbraio 2006, n. 46, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, sicché la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, segnalata dalla difesa, non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di 2 estensore CALABRETTA Deposituta in Cd-icellecia disamina da parte del giudice di merito. (Sez. 1, n. 5517 del 30/11/2023, dep. 2024, Lombardi, Rv. 285801 - 01), come nel caso di specie, il primo profilo del motivo di ricorso è inammissibile. 1.2 Il secondo profilo del motivo di ricorso è generico, poiché non si confronta con la motivazione svolta sul punto dal Tribunale, che ha evidenziato come la US abbia proseguito ininterrottamente la condotta contestata nonostante le rimostranze ripetute delle parti civili, sicché la stessa non può valutarsi come occasionale. Inoltre, il Tribunale, con valutazione in fatto non censurabile da questa Corte, ha espressamente escluso che l'offesa arrecata potesse considerarsi di minima offensività. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3. Va, infine, disposta la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 4.600,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che si liquidano in complessivi euro 4.600,00 oltre accessori di legge. Così è deciso, 19/03/2026