Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13011
CASS
Sentenza 9 aprile 2026

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  • Inammissibile
    Vizio della motivazione in punto di ricostruzione del fatto

    La motivazione del giudice in ordine alla responsabilità dell'imputata risulta priva dei profili di contraddittorietà e manifesta illogicità censurati, atteso che si svolge attraverso un compiuto percorso motivazionale che ricostruisce i contributi delle parti civili, di un teste estraneo, del teste di polizia giudiziaria intervenuto e delle rilevazioni fotografiche. La ricorrente propone una lettura alternativa, sostanzialmente sovrapponibile alle dichiarazioni rese dalla US e dal coniuge, prospettazione che il giudice di primo grado ha sottoposto a valutazione escludendo che la stessa potesse esser accolta. La duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto non integra un vizio di motivazione se sia stata oggetto di disamina da parte del giudice di merito.

  • Inammissibile
    Violazione di legge con riferimento al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.

    Il motivo di ricorso è generico, poiché non si confronta con la motivazione svolta sul punto dal Tribunale, che ha evidenziato come la US abbia proseguito ininterrottamente la condotta contestata nonostante le rimostranze ripetute delle parti civili, sicché la stessa non può valutarsi come occasionale. Inoltre, il Tribunale ha espressamente escluso che l'offesa arrecata potesse considerarsi di minima offensività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/04/2026, n. 13011
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13011
    Data del deposito : 9 aprile 2026

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