Sentenza 28 aprile 2010
Massime • 1
In tema di lesioni personali cagionate durante una competizione sportiva, deve ritenersi non rientrare nell'ambito del cosiddetto rischio consentito nella specifica attività calcistica l'intervento di un giocatore sulla palla - a gioco fermo per il fischio dell'arbitro - malgrado la vicinanza della mano di un giocatore caduto a terra.
Commentari • 4
- 1. Lesioni colpose: se commesse in attività sportiva non si applica la teoria del rischio consentitoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 settembre 2023
La massima In tema di lesioni colpose e responsabilità per fatti dannosi cagionati dall'atleta durante l'attività sportiva, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, non può farsi riferimento al criterio del rischio consentito e dell'agente modello, ma devono essere applicati i principi ordinari della colpevolezza nei reati caratterizzati dall'evento, che prevedono la verifica oggettiva del fatto dannoso, e dunque dell'azione e del nesso causale, nonché la configurabilità del dolo o della colpa dell'agente. (In motivazione la Corte ha precisato che l'attività sportiva costituisce una pratica lecita ma pericolosa, rispetto alla quale i partecipanti accettano di correre i …
Leggi di più… - 2. Lesioni colpose: in caso di fallo durante una partita di calcio, va individuata la regola violataAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 settembre 2023
La massima Ai fini della configurabilità della responsabilità per colpa in ambito sportivo, il giudice deve individuare la regola cautelare violata dalla condotta fallosa dell'atleta, e quindi indicare, quanto alla colpa specifica, le regole di gioco scritte, anche se "elastiche" perché determinate in base a circostanze contingenti, e, quanto alla colpa generica, il comportamento doveroso prescritto, sulla base della diligenza, prudenza e perizia, in concreto ed "ex ante", in relazione alle caratteristiche e peculiarità della pratica sportiva esercitata in un dato momento. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione impugnata che aveva affermato la …
Leggi di più… - 3. L’elemento oggettivo della colpaMarino Giancarlo · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2023
La misura oggettiva della colpa riguarda i profili concernenti la regola cautelare che doveva esser osservata dall'agente. Oltre alla misura oggettiva, in funzione di una maggiore personalizzazione del rimprovero, vi è anche una misura soggettiva, attinente alle caratteristiche individuali incidenti sulla capacità di risposta dell'agente[1]. Nell'attuale società del rischio, si sta assistendo ad un processo di tipizzazione che ha portato alla proliferazione delle regole cautelari in numerosi settori, in particolare quello della prevenzione degli infortuni sul lavoro, delle malattie professionali, della circolazione stradale, dell'attività medico chirurgica. Da questo fenomeno …
Leggi di più… - 4. Azione fallosa quando è reato? (Cass. 9559/16)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 12 aprile 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/04/2010, n. 20595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20595 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 28/04/2010
Dott. BRUSCO Carlo G. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 765
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - N. 2377/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PA EG, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 19 ottobre 2007 della Corte d'Appello di Bologna;
- udita la relazione del Consigliere Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito, per la parte civile IN ET, l'avv. FRESCHI Stefano che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito, per l'imputato PA DI, l'avv. TUCCARI Antonino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. I fatti.
Il 13 gennaio 2001 in un campo sportivo di Parma nel corso di un incontro di calcio tra le squadre "Bogolese" e BA - che partecipavano al campionato dilettanti organizzato dal Centro Sportivo Italiano - avveniva uno scontro fra due giocatori appartenenti alle due diverse squadre.
Emerge in particolare dalle sentenze di merito che IN ES, giocatore della "Bogolese", interveniva fallosamente sul giocatore avversario PA EG che, a sua volta, lo colpiva con un calcio al braccio sinistro. Ricoverato presso l'ospedale di Parma IN veniva trovato affetto da una frattura all'ulna;
gli veniva applicata un'ingessatura e la malattia veniva giudicata guarita in tre mesi circa.
In esito alle indagini preliminari veniva contestato a PA il delitto di lesioni volontarie (art. 582 c.p. e art. 583 c.p., comma 1, n. 1) e veniva disposto il suo rinvio a giudizio davanti al
Tribunale della Città indicata.
2. Le sentenze di merito.
Il Tribunale di Parma, con sentenza 16 dicembre 2004, ha assolto PA EG dal reato a lui ascritto ravvisando un'ipotesi di caso fortuito (art. 45 c.p.). Il Tribunale ha ritenuto attendibili le dichiarazioni dell'arbitro (GENTILI CORRADO) il quale ha riferito che, nel momento in cui PA colpiva IN con un calcio al braccio (il fatto è indiscusso), egli non aveva ancora fischiato il precedente fallo di IN, il primo giudice ha quindi escluso la volontarietà del fatto ma ha ritenuto che fosse anche da escludere la colpa perché PA aveva colpito l'avversario solo perché era scivolato sul terreno fangoso.
Su appello della sola parte civile la Corte d'Appello di Bologna, con sentenza 19 ottobre 2007, ha ricostruito diversamente i fatti perché ha ritenuto che, nel momento in cui PA colpiva IN, l'arbitro avesse già fischiato l'interruzione del gioco e che il ricordo dell'episodio, fatto dall'arbitro nel giudizio, fosse impreciso. Ha ricostruito l'incidente ritenendo invece accertato che, al momento del calcio, IN fosse già caduto a terra e che PA avesse imprudentemente cercato di colpire la palla malgrado il rischio di colpire l'avversario già caduto a terra. Pur escludendo la volontarietà dell'atto, in ciò concordando con la valutazione del primo giudice, la Corte di merito ha ritenuto che l'intervento di PA fuoriuscisse dall'area del rischio consentito e che dunque fosse ravvisabile il reato di lesioni colpose con la conseguente condanna al risarcimento dei danni in favore del giocatore infortunato.
3. Il ricorso di PA EG.
Contro la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso PA EG il quale ha dedotto i seguenti motivi di censura:
la violazione di legge per non aver ritenuto, la sentenza impugnata, l'esistenza della scriminante non codificata, riconducibile al c.d. "rischio consentito", ravvisabile nei casi nei quali, pur in presenza della violazione delle regole del gioco, l'azione costituisca uno sviluppo dell'azione priva di volontarietà e quindi vi sia un collegamento funzionale tra azione di gioco ed evento lesivo;
il che si è verificato nella specie perché le lesioni sono state la conseguenza di un atto funzionale al possesso del pallone nello sviluppo normale di un'azione di gioco e dunque il limite del rischio consentito non è stato travalicato;
- il vizio di motivazione, sempre con riferimento al mancato travalicamento del rischio consentito;
nel ricorso vengono riportate le dichiarazioni rese in dibattimento da due testimoni (giocatori della squadra avversaria di quella di PA) che hanno descritto in modo chiaro il tipo di intervento e hanno ritenuto che esprimesse una violenza assolutamente modesta.
4. Le attività pericolose e il c.d. "rischio consentito". L'esame dei motivi proposti richiede una premessa sulla nozione di "rischio consentito" in generale e sulla possibilità di trasporla agli incidenti verificatisi nell'esercizio di attività sportive. Com'è noto esistono attività lecite "pericolose" nelle quali gli eventi dannosi sono in larga misura prevedibili e non sempre evitabili. Ciò non ostante l'ordinamento le autorizza, per la loro elevata utilità sociale, purché non siano superati i limiti del c.d. "rischio consentito". Può trattarsi anche della medesima attività che, in determinate condizioni, viene autorizzata e in altre vietata (per es. le corse automobilistiche vietate nelle strade ordinarie e consentite nei circuiti) spesso per ragioni di natura economica o commerciale ovvero per ragioni che mirano ad estendere le conoscenze scientifiche (si pensi alle attività di esplorazione spaziale).
Quanto all'origine dell'"attività pericolosa" (che nel diritto civile comporta una sostanziale inversione dell'onere della prova:
art. 2051 c.c.) si possono richiamare le caratteristiche (non necessariamente coesistenti) indicate dalla giurisprudenza civile di legittimità che le ha individuate nella pericolosità intrinseca, in quella dipendente dalle modalità di esercizio e in quella derivante dai mezzi adoperati (si vedano tra le altre Cass., sez. 3, 15 ottobre 2004 n. 20334, rv. 577728; 2 marzo 2001 n. 3022, rv. 544329; sulla natura oggettiva della responsabilità civile nell'esercizio delle attività pericolose v. Cass., sez. 3, 4 maggio 2004 n. 8457, rv. 572599; 13 maggio 2003 n. 7298, rv. 562953). Con larga approssimazione può affermarsi che, nelle attività pericolose, ad un più elevato grado di prevedibilità di eventi dannosi corrisponde anche un minor grado di prevenibilità dei medesimi mentre l'osservanza delle regole cautelari non può che tendere ad una riduzione del pericolo che però non può, di norma, essere eliminato;
le relative regole cautelari sono quindi regole cautelari "improprie" (che, a differenza di quelle "proprie", sono idonee a ridurre il margine di rischio ma non ad eliminarlo). Al di là delle attività vietate tout court - perché ritenute socialmente non utili (o di utilità non così rilevante da consentire l'assunzione del rischio) - le attività pericolose vengono consentite con un bilanciamento di interessi idoneo a conseguire un equilibrio tra rischio assunto e benefici conseguibili e una valorizzazione dell'obbligo di osservanza delle cautele correlato all'importanza dei beni in discussione (un rischio elevatissimo sarà consentito solo per salvaguardare beni fondamentali: si pensi ai vigili del fuoco che, a rischio della loro vita e qualche volta senza osservare le più elementari regole di prudenza, intervengono per salvare vite umane esponendo se stessi al rischio di perdere la vita).
La regola del bilanciamento tra gli interessi contrapposti costituisce la chiave di volta per individuare l'eventuale superamento del rischio consentito: superamento che sarà ammesso solo per la tutela di beni di pari o superiore valore.
5. Rischio consentito e osservanza delle regole cautelari. Rischio consentito non significa però esonero dall'obbligo di osservanza delle regole di cautela ma semmai rafforzamento: solo in caso di rigorosa osservanza di tali regole il rischio potrà ritenersi effettivamente "consentito" per quella parte del rischio che non può essere eliminato. Insomma l'osservanza delle regole cautelari esonera da responsabilità per i rischi prevedibili - ma non prevenibili - solo se l'agente abbia rigorosamente rispettato le regole cautelari anche se non è stato possibile evitare il verificarsi dell'evento.
Nel caso di attività vietata ovviamente l'unica regola cautelare da seguire è l'astensione: se il legislatore l'ha vietata vuoi dire che non ha ritenuto, nel bilanciamento di interessi di cui si è detto, che l'attività fosse di una qualche utilità o che i benefici fossero tali da compensare i pericoli. L'agente che agisca in violazione del divieto risponde quindi, come si è già accennato, delle conseguenze verificatesi anche se rispetta le eventuali regole cautelari dettate dall'esperienza (o regole cautelari specifiche preesistenti al divieto) perché questo obbligo non viene meno nel caso di svolgimento di attività illecite o vietate.
Non è necessario che l'attività pericolosa sia consentita normativamente;
la sua utilità sociale può derivare anche dal riconoscimento tacito dell'uso da parte della comunità. Alcune attività pericolose sono addirittura obbligatorie o necessitate (si pensi alle attività di contrasto dei disastri o della criminalità, ma anche all'attività medico chirurgica d'urgenza) e in questi casi avviene talvolta che la necessità improrogabile dell'intervento possa ridurre l'esigibilità dell'osservanza delle regole nei limiti di una valutazione comparativa (spesso da operare nell'immediatezza e quindi con un più ampio margine di errore) tra costi e benefici (si pensi al comandante di un reparto di vigili del fuoco che deve scegliere tra il sottoporre i suoi uomini ad un elevato rischio per la loro vita - al fine di salvare persone intrappolate da un incendio - e l'astensione dall'attività di soccorso;
o all'intervento della polizia giudiziaria nel corso delle attività di contrasto di azioni criminali).
Proprio perché si tratta di attività pericolose - per le quali l'ordinamento accetta l'esistenza ineliminabile del margine di rischio - la persona alla quale è attribuita una posizione di garanzia o di tutela nella salvaguardia di beni primari ha un obbligo di ancor maggiore intensità, nello svolgimento delle attività medesime, di ridurre il margine di rischio nei limiti più ristretti che le conoscenze scientifiche, le nozioni di comune esperienza e le disponibilità di materiali utilizzabili consentono. Per fare un esempio: chi organizza soccorsi in alta montagna deve non solo addestrare adeguatamente i soccorritori ma dotarli del materiale più idoneo ad evitare rischi alle persone addette a questa attività altruistica ma pericolosa. Se a questo obbligo avrà adempiuto non potrà certo rispondere di eventi derivati anche da fatti astrattamente prevedibili e dalle conseguenze non prevenibili nelle condizioni in cui l'attività si svolge.
Parimenti nelle attività di contrasto alla criminalità le persone preposte dovranno dotare chi è esposto al rischio di conflitti a fuoco delle attrezzature idonee (armi adeguate, giubbotti antiproiettile ecc.) a ridurre nei limiti del possibile il rischio ineliminabile.
In definitiva, nelle attività pericolose consentite, proprio perché la soglia della prevedibilità è più alta, nel senso che gli eventi dannosi sono maggiormente prevedibili (e spesso in minor misura evitabili) rispetto alle attività comuni, maggiore deve essere il livello di diligenza, prudenza e perizia nel precostituire condizioni idonee a ridurre il rischio consentito nei limiti del possibile. Quindi ineliminabilità del rischio non corrisponde ad un'attenuazione dell'obbligo di garanzia (o di tutela dei beni) ma semmai ad un suo rafforzamento secondo i criteri che si ispirano all'utilizzazione delle regole suggerite dalla migliore scienza ed esperienza.
6. Rischio consentito ed esercizio delle attività sportive. Non esistono soltanto attività pericolose il cui esercizio è giustificato da ragioni di solidarietà umana (per es. l'attività medico chirurgica, la prevenzione delle conseguenze dei disastri naturali ecc.) o dalla necessità di garantire l'ordine e il rispetto delle leggi (per es. attività di contrasto alla criminalità) o dalle necessità della ricerca scientifica (per es. le esplorazioni spaziali).
Esistono anche attività pericolose, e ciò non ostante consentite, che soddisfano esclusivamente esigenze di carattere sociale, ludico o commerciale: si pensi alle corse automobilistiche (in particolare a quelle che si svolgono sulle strada ordinarie chiuse al traffico) o ad alcuni sport (per es. il pugilato) fondati proprio sul contrasto fisico e sull'uso di una violenza, sia pur disciplinata, ma diretta al prevalere fisico di un contendente sull'altro.
Alcuni sport (per es. il calcio o il rugby) pur non avendo come finalità il prevalere fisico o della forza del contendente (come avviene invece nel pugilato o nelle varie forme di lotta), espongono al rischio di contatti fisici dai quali può derivare una conseguenza negativa sulla salute dei contendenti.
Queste attività sono ovviamente consentite dall'ordinamento e si pone dunque il problema di verificare - nel caso in cui dal loro esercizio derivino danni ai partecipi di queste competizioni - l'esistenza dei presupposti per l'addebito soggettivo di tali eventi tenendo conto che alle attività sportive non possono essere automaticamente estesi tutti i principi che si fondano sul rischio consentito.
In particolare è necessario individuare le regole cautelari la cui mancata osservanza consente di addebitare per colpa, ai soggetti tenuti al loro rispetto, l'evento verificatosi tenendo però conto della circostanza - che in qualche modo diversifica le attività sportive in esame da quelle pericolose in genere - che in queste attività sportive la contrapposizione, anche fisica, è connaturata al gioco e che dunque chi vi partecipa acconsente preventivamente anche a subire azioni che potrebbero ledere la sua integrità fisica.
9. I precedenti nella giurisprudenza di legittimità. La giurisprudenza di legittimità, negli ultimi anni, ha esaminato alcuni casi di lesioni provocate nel corso di contrasti violenti nell'esercizio delle attività sportive enucleando alcuni principi, in gran parte condivisibili anche se non sembra esservi sempre perfetta coincidenza nell'individuazione dei limiti tra penalmente irrilevante, reato colposo e reato doloso. A quanto risulta i precedenti sono costituiti da Cass., sez. 5, 13 febbraio 2009 n. 17923, Spada, rv. 243611; 4 luglio 2008 n. 44306, Maccherani, rv. 241687; sez. 5, 6 giugno 2006 n. 38143, Castenetto, n.m.; Cass., sez. 5, 20 gennaio 2005 n. 19473, Favotto, rv. 231534; 2 giugno 2000 n. 8910, Rotella, rv. 216716; 2 dicembre 1999 n. 1951, Rolla, rv. 216436; sez. 4, 12 novembre 1999 n. 2765, Bernava, rv. 217643). In alcune ipotesi si è sottolineato come, nel caso in cui la trasgressione della regola di gioco sia colposa, ciò integra sempre l'illecito sportivo mentre per l'illecito penale occorre distinguere:
se la trasgressione è volontaria il reato deve essere addebitato a titolo di colpa quando la violazione sia avvenuta nel corso di un'ordinaria azione di gioco mentre, se la trasgressione avviene volontariamente, l'addebito è a titolo di dolo (si vedano le citate sentenze Castenetto e Rolla, quest'ultima relativa ad un incidente verificatosi durante una partita di pallacanestro). Una precedente giurisprudenza (sentenza Bernava riguardante un incidente avvenuto nel corso di un incontro di esibizione di "karate") richiamava i doveri di lealtà sportiva e affermava che "il fatto lesivo non può mai essere conseguenza di colpi inferti per dolo o per colpa, nei casi in cui l'esercizio dello sport divenga solo l'occasione per ledere volontariamente l'avversario ovvero per l'esplicazione di una violenza eccessiva, ulteriore a quella c.d. "di base" necessaria per lo svolgimento dello sport".
In un'altra fattispecie si è invece precisato che, anche quando la trasgressione della regola del gioco sia volontaria, se "la violazione avvenga nel corso di un'ordinaria situazione di gioco, il fatto avrà natura colposa, in quanto la violazione consapevole è finalizzata non ad arrecare pregiudizi fisici all'avversario, ma al conseguimento - in forma illecita, e dunque antisportiva - di un determinato obiettivo agonistico" (si veda la citata sentenza Favotto, che precisa anche che neppure con la violazione delle regole del gioco "viene travalicata l'area del rischio consentito, ove la stessa violazione non sia volontaria, ma rappresenti, piuttosto, lo sviluppo fisiologico di un'azione che, nella concitazione o trance agonistica (ansia del risultato), può portare alla non voluta elusione delle regole anzidette").
In un'altra ipotesi (sentenza Maccherani) è stata ritenuta l'ipotesi delle lesioni colpose nel caso di fallo volontario di tale durezza da esporre il giocatore ad un rischio superiore a quello accettabile dal partecipe alla competizione tanto più che, nel caso di specie, trattavasi di una partita di calcio amichevole tra compagni di scuola nella quale (come in genere nelle partite amatoriali) il livello di accettazione del rischio è ancora inferiore (la sentenza Maccherani si riferiva ad uno sgambetto in una partita tra compagni di scuola). Da questo percorso giurisprudenziale si è tratta, in dottrina, la conclusione che la Corte di Cassazione abbia operato una distinzione del grado della colpa facendo rientrare nella copertura del rischio solo la colpa lieve da inquadrare nella c.d. "colpa incosciente" ma non la colpa grave e quella cosciente. Sembra comunque condivisibile l'opinione secondo cui le regole ricordate sono applicabili anche nelle competizioni non ufficiali "trattandosi di attività che, comunque, si riconosce di apprezzabile, e riconosciuta, rilevanza sociale, tale ritenuta e tutelata dall'ordinamento statuale".
7. La responsabilità penale per fatti commessi nell'esercizio di attività sportive.
I casi dei quali stiamo parlando integrano tutti fatti tipici penalmente sanzionati (percosse, lesioni o addirittura omicidio). L'unico aspetto che può valere ad escluderne la rilevanza penale non può dunque che riguardare l'antigiuridicità tenendo conto che si tratta di attività non solo consentite ma favorite dall'ordinamento per la riconosciuta utilità sociale che le contraddistingue. Che cosa rende dunque (penalmente) lecita una condotta rientrante nella fattispecie tipica di un reato? La risposta più frequente è quella che inquadra il tema nelle cause di giustificazione;
in particolare sono state sostenute le tesi che individuano la causa di giustificazione nel consenso dell'avente diritto, nell'esercizio di un diritto, in una causa di giustificazione non codificata. Va però premesso che il problema si pone esclusivamente se l'agente abbia cagionato un danno all'avversario in conseguenza di un'azione posta in essere in violazione della pertinente disciplina sportiva non nel caso in cui abbia rispettato le regole sportive a meno che non abbia travalicato i limiti di ciò che è consentito (è stato fatto l'esempio del calciatore che, senza alcuna necessità, sferri un calcio fortissimo al pallone malgrado l'avversario si trovi in posizione di pericolo) e questa soluzione è condivisa anche dalla giurisprudenza civile di legittimità (v. Cass., sez. 3, 8 agosto 2002 n. 12012). Si è affermato in dottrina che, al di fuori di queste ipotesi, nel caso di danno provocato senza violazione della disciplina sportiva, difetta la tipicità del fatto doloso o colposo. La soluzione maggiormente condivisa è quella che individua in generale, nel caso di danni provocati nell'esercizio dell'attività sportiva, un'esimente non codificata, che esclude la punibilità di fatti che costituirebbero ordinariamente reato, fondata sull'analogia da ritenere consentita perché in bonam partem. E la giustificazione di questa impostazione si fonda proprio sul rischio consentito: chi partecipa ad una competizione sportiva - che prevede come normale il contatto fisico tra i contendenti - sa, e accetta, che questo contatto possa avvenire anche in forme violente e anche contravvenendo alle regole del gioco. Acconsente dunque ai rischi che provengono sia dal contatto fisico normale sia da quello che deriva dalla violazione delle regole disciplinari.
Non può invece rientrare nel rischio consentito, e quindi essere coperta dall'esimente, ciò a cui il giocatore non ha espressamente o tacitamente consentito: in particolare il fatto lesivo volontario a meno che quel particolare tipo di attività sportiva non preveda che il contendente colpisca volontariamente l'avversario (per es. nel pugilato, attività sportiva nella quale, peraltro, si pongono analoghi problemi nel caso di colpi "proibiti").
Abbiamo visto che la giurisprudenza di legittimità è univoca nel ritenere esente da responsabilità il contendente che cagioni un danno nello svolgimento del gioco anche se, in ipotesi, abbia volontariamente violato la norma regolamentare purché la finalità dell'azione fosse rivolta al conseguimento del risultato sportivo (per es. nel calcio il difensore spinge volontariamente l'avversario per impedirgli di intercettare il pallone;
in questo caso soccorre soltanto il regolamento della disciplina e il calciatore potrà essere soggetto alle conseguenze previste dall'ordinamento sportivo, e non alla responsabilità penale se l'avversario subisce lesioni, perché la condotta dell'agente era finalizzata allo svolgimento del gioco).
Dunque si può pervenire a questa prima conclusione: il colpo lesivo inferto volontariamente non è coperto dall'esimente in questione se estraneo alle finalità del gioco, il che si verifica, per es., quando l'azione lesiva sia posta in essere al di fuori dell'azione di gioco (si può fare l'esempio del calcio inferto ad un avversario in una zona del campo estranea all'azione); parimenti l'esimente non si applica in tutti i casi in cui la condotta violenta non sia finalizzata all'azione di gioco.
Ad analoga conclusione può però pervenirsi anche nel caso in cui l'azione violenta - pur finalizzata all'azione di gioco - sia non solo contraria alla disciplina sportiva ma addirittura estranea alle finalità del gioco: il calciatore che, sia pure in un'azione di contrasto, sferra volontariamente una gomitata sul viso dell'avversario non compie un'azione di gioco (come nel caso in cui contrasti irregolarmente il possesso della palla) ma pone in essere una condotta estranea al gioco.
In entrambi questi casi (colpo inferto volontariamente al di fuori dell'azione di gioco;
colpo inferto volontariamente nell'azione di gioco ma per finalità estranee all'azione) il fatto non può che essere addebitato a titolo di dolo. In queste ipotesi l'attività sportiva è infatti estranea all'evento e costituisce soltanto un'occasione del suo verificarsi. L'agente non persegue una finalità di contrasto dell'avversario nell'azione di gioco ma lede volontariamente l'incolumità dell'avversario.
Non va però confuso il fatto violento coscientemente diretto a colpire l'avversario con la cosciente violazione della regola sportiva di comportamento. Se questa violazione è diretta esclusivamente ad impedire l'azione dell'avversario non potrà essere ritenuto volontario l'atto lesivo (per rimanere agli esempi nello sport del calcio: chi colpisce volontariamente l'avversario con una gomitata al volto risponde per dolo;
non è così per chi contrasta irregolarmente l'avversario alle spalle per impedire lo sviluppo dell'azione di gioco anche se il contrasto è stato da lui voluto). Insomma è la finalizzazione allo sviluppo del gioco che contraddistingue l'atto lesivo doloso da quello in cui è voluto soltanto il contrasto, sia pure irregolare, dell'avversario (si vedano, in questo senso, le condivisibili argomentazioni contenute nella citata sentenza Spada).
Ma se l'evento lesivo non è voluto, e neppure preventivamente accettato dal giocatore, può configurarsi una responsabilità per colpa nei casi in cui si sia in presenza della mera violazione della norma del regolamento di gioco? La risposta in linea di massima deve essere negativa: se l'azione è finalizzata allo sviluppo del gioco la violazione della regola disciplinare, anche se volontaria, non è sufficiente a concretizzare una responsabilità per colpa proprio in base al principio del rischio consentito: ogni giocatore sa, e accetta preventivamente, che egli e i suoi avversari possono violare le regole del gioco creando il rischio di eventi dannosi. E, pur non facendo espresso al principio del rischio consentito, la soluzione è accolta anche dalla giurisprudenza civile di legittimità: si veda la già citata sentenza 8 agosto 2002 n. 12012 nonché la successiva sez. 3, 22 ottobre 2004 n. 20597 (relativa ad un incidente verificatosi in un incontro amichevole di "braccio di ferro") che ha ritenuto scriminato il comportamento dell'agente quando esista uno "stretto collegamento funzionale tra giuoco ed evento lesivo" escludendosi il nesso funzionale nel caso di "impiego di un grado di violenza o di irruenza incompatibile con le caratteristiche dello sport praticato".
Che cosa può dunque ritenersi non coperto dalla scriminante e configurare una responsabilità per colpa?
Deve anzitutto ritenersi estranea alla copertura del rischio consentito la condotta di gioco che si manifesti come assolutamente sproporzionata (per es. il difensore per fermare l'avversario lo travolge violentemente incurante delle conseguenze che possono derivare dall'impatto) o che appaia, sia pure ad una superficiale valutazione ex ante, idonea a ledere l'integrità fisica dell'avversario (per es. lo sgambetto volontario di un giocatore in corsa).
In questi casi non si rientra più nell'azione sportiva, pur dannosa, ma in una fattispecie nella quale non esiste la giustificazione dell'atto che si rivela esorbitante rispetto alle finalità del gioco e l'agente deve essere chiamato a rispondere delle conseguenze della sua azione sotto il profilo colposo (nel caso di violenza sproporzionata rispetto alle finalità del gioco ed estranea a principi di lealtà e correttezza).
7. La soluzione della sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni svolte e dei principi affermati (sia pure non sempre univocamente) dalla giurisprudenza di legittimità la soluzione accolta dalla sentenza impugnata deve ritenersi corretta. Va peraltro premesso che la ricostruzione dei fatti operata dal giudice d'appello - sia pure parzialmente contrastante con quella della sentenza di primo grado - non può essere posta in discussione nel giudizio di legittimità avendola, il secondo giudice, motivata in base ad una ricostruzione dei fatti fondata sull'esame delle testimonianze e con la spiegazione delle ragioni che inducevano a ritenerne inattendibili alcune (in particolare, quella dell'arbitro). Al giudice di legittimità non compete il compito di scegliere tra due diverse ricostruzioni del fatto ma quello di verificare se la motivazione contenuta nella sentenza impugnata sia viziata da illogicità o contraddittorietà. Il che è da escludere nel caso di specie nel quale neppure il ricorrente riesce ad individuare questi vizi. In particolare il secondo motivo di ricorso deve essere ritenuto inammissibile perché, isolando due deposizioni testimoniali, richiede a questa Corte di rivalutare l'intero compendio probatorio, senza neppure indicare specificamente con quali atti la valutazione di queste deposizioni si porrebbe in contraddizione. In ogni caso le deposizioni tenderebbero soltanto a dimostrare che il calcio di PA non aveva carattere di violenza e rientrerebbe quindi nel c.d. "rischio consentito". Ciò premesso deve dunque ritenersi ormai incontestabile nel giudizio di legittimità, oltre all'involontarietà del fatto (che alcuna parte ha più messo in discussione), che il calcio sia stato sferrato quando l'arbitro aveva già fischiato il fallo e che il pallone si trovasse vicino al braccio del giocatore caduto a terra. Deve dunque ritenersi corretta la conclusione della Corte di merito che ha escluso che il fatto rientrasse nell'ambito del rischio consentito. Il gioco era fermo per il fischio dell'arbitro e dunque il giocatore PA non ha frenato tempestivamente il suo slancio nè ha considerato che la vicinanza della mano dell'avversario al pallone rendeva estremamente pericoloso tentare di calciare il pallone tenendo anche conto della situazione del campo che rendeva particolarmente precario l'equilibrio per la presenza del fango. Non si tratta dunque della violazione di una regola di gioco finalizzata al risultato dell'azione (come sarebbe avvenuto nel caso in cui la mano fosse stata colpita durante un'azione di gioco) ma di un intervento vietato sia perché il gioco era sospeso sia perché l'intervento del giocatore, malgrado la vicinanza della mano del giocatore a terra, costituiva grave imprudenza che travalicava le finalità del gioco e della quale erano prevedibili effetti lesivi.
8. Conclusioni.
Alle considerazioni in precedenza svolte consegue il rigetto del ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Le spese tra le parti private del presente giudizio di legittimità si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile costituita e liquida le stesse in Euro 2.592,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 28 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2010