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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/02/2025, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3417/2023 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bonetti;
Parte_1 contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c., dai
[...] funzionari dott.sse Emiliana Bozzella e Maria Grazia Luppi;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 26.10.2023, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il deducendo: Controparte_1
- di aver prestato servizio dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023 presso la Scuola dell'Infanzia comunale paritaria s. Maria di Sessano di Borgo Podgora, in forza di contratto a tempo indeterminato e nella qualità di insegnante;
- di essersi inserita nelle GPS di c.d.c. collocandosi, per l'anno 2023/2024, in posizione CP_1 Per_1 inizialmente n. 626 e con punteggio 71;
- che, con decreto del 28.08.2023, l'Amministrazione resistente le aveva ridotto il punteggio a 23, sulla base di una presunta mancanza “dei requisiti per l'ammissione alle rispettive classi di concorso, con particolare riferimento ai titoli di accesso”;
- di aver poi appreso, per le vie informali, che la decurtazione era però dovuta al disconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria, ritenuto non valutabile in quanto svolto alle dipendenze di una Cooperativa privata a cui l'Istituto scolastico si era rivolto.
Censurato nella forma e nella sostanza il contegno dell'amministrazione convenuta, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento dell'Amministrazione che procedeva, con atto del 28 agosto 2023, alla sottrazione dei punteggi relativi al servizio prestato dall'a.s.
2018/2019 al 2022/2023 (come meglio indicati ed individuati in atti) e conseguentemente comunque disapplicare il detto atto amministrativo e disporre la riattribuzione del relativo punteggio a parte ricorrente.
In ogni caso accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento dell'Amministrazione e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la riattribuzione dei punteggi sottratti con l'atto del 28 agosto 2023.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il , anche nella sua articolazione Controparte_1 territoriale, rilevando preliminarmente come in realtà il decreto dell'ATP di formalmente CP_1 impugnato dalla controparte -ossia il provvedimento prot. n. 9690 del 28.08.2023- fosse stato successivamente rettificato nella sua parte motiva dal provvedimento prot. n. 74 del 19.02.2024, che appunto precisava che “la rettifica del punteggio effettuata dipende da una verifica effettuata sui titoli di servizio dichiarati e non dal titolo di accesso”. Confermava quindi, più nel dettaglio, come il mancato riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria fosse dipeso dalla circostanza che lo stesso era stato svolto alle dipendenze di una cooperativa privata affidataria di un appalto col avente ad oggetto il “servizio di supporto alle attività educative, di sostegno, ausiliarie, Controparte_2 integrative e di consulenza psicopedagogica” e, sulla base di tale prospettazione, concludeva per il rigetto delle istanze attoree col favore delle spese.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
La questione sottesa alla controversia in scrutinio, per come delineatasi anche a seguito delle precisazioni contenute nella memoria di costituzione dell'Amministrazione resistente, attiene non al possesso o meno, da parte della ricorrente, del titolo di accesso all'insegnamento bensì a se sia valutabile o meno, ai fini del riconoscimento del punteggio per titoli di servizio nelle GPS, il servizio prestato dall'insegnante presso una scuola dell'infanzia paritaria e che sia stato reso, però, non alle dirette dipendenze dell'istituto scolastico ma alle dipendenze di una cooperativa privata affidataria del servizio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che al quesito sollecitato dal giudizio debba darsi risposta positiva.
La Tabella A/1-C.1 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune”, allegata all'O.M. 112/2022, infatti, prevede:
C1 “Servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado, per scuola dell'infanzia e primaria, per posto comune o di sostegno, per cui si procede alla valutazione,
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ovvero nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie all'estero;
b) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato”.
È, dunque, oggetto di valutazione il servizio prestato sullo specifico grado, per scuola dell'infanzia e primaria, per posto comune o di sostegno o su altro grado o su altra classe di concorso, quando svolto nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ovvero nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie all'estero.
L'articolo 15, comma 3, dell'O.M. n. 112 del 2022, poi, prevede che “I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
In base a tale previsione, quindi, il servizio prestato su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno anche se svolto sulla base di contratti atipici, viene valutato al medesimo modo di quello svolto sulla base di contratti da lavoro dipendente.
Quanto sinora evidenziato offre lo spunto per la seguente implicazione argomentativa: la forma contrattuale sulla base del quale il servizio è stato reso, a ben vedere, non è in grado di incidere e condizionare la valutabilità di quest'ultimo; ciò che rileva è solo il dato sostanziale che il servizio sia stato effettivamente prestato a favore e nell'ambito di una scuola paritaria dell'infanzia, regolarmente riconosciuta, non importa in esecuzione di quale tipologia di contratto né, per quel che qui rileva, alle formali dipendenze di chi.
Che l'unico aspetto dirimente ai fini dell'attribuzione del punteggio sia la materiale ed effettiva prestazione del servizio di insegnamento all'interno dell'istituto scolastico appare, in effetti, anche coerente con la funzione che si intende riconoscere al punteggio, ossia quella di tradurre in termini numerici la maggiore esperienza professionale maturata dal docente.
In questa chiave prospettica, allora, avendo la parte ricorrente documentato di aver prestato attività di insegnamento all'interno della Scuola dell'Infanzia comunale paritaria s. Maria di Sessano di Borgo
Podgora per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, dovrà a lei riconoscersi il diritto al relativo punteggio per titoli di servizio, a ciò non ostando la veste formale del contratto di assunzione sulla base del quale quel servizio venne prestato o la natura del datore.
Ne discende, in conclusione, l'accoglimento del ricorso.
E così, previa disapplicazione del decreto prot. n. 9690 del 28.08.2023, rettificato dal provvedimento prot. n. 74 del 19.02.2024, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente alla valutazione in base alla Tabella A/1-C.1 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune” allegata all'O.M. 112/2022, del servizio svolto dal 2018/2019 al 2022/2023 presso la Scuola dell'Infanzia comunale paritaria s. Maria di Sessano di Borgo Podgora, mediante la ri-attribuzione del punteggio illegittimamente decurtato con i provvedimenti disapplicati, adottando ogni ulteriore provvedimento conseguenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- previa disapplicazione del decreto dell'ATP di Latina prot. n. 9690 del 28.08.2023, rettificato dal provvedimento prot. n. 74 del 19.02.2024, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla valutazione in base alla Tabella A/1-C.1 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune” allegata all'O.M.
112/2022, del servizio svolto dal 2018/2019 al 2022/2023 presso la Scuola dell'Infanzia comunale paritaria s. Maria di Sessano di Borgo Podgora;
- condanna il convenuto alla riattribuzione del punteggio illegittimamente decurtato con CP_1
i provvedimenti disapplicati, adottando ogni ulteriore provvedimento conseguenziale;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Latina, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta depositate dalla parte ricorrente;
ha pronunciato, mediante deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3417/2023 R.G. lavoro, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Bonetti;
Parte_1 contro
Controparte_1
, in persona del Ministro p.t., rappresentati e difesi, ai sensi dell'art. 417bis c.p.c., dai
[...] funzionari dott.sse Emiliana Bozzella e Maria Grazia Luppi;
Motivi della decisione
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nonché sulla scorta del criterio della “ragione più liquida”, in forza del quale la causa può essere definita sulla base di una questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre (v. Cass. sez. VI-L ord. 28/05/2014, n. 12002), persino qualora si tratti di questioni aventi natura pregiudiziale (v. in questo senso Cass. sez. un. 9936/14). Con ricorso depositato in data 26.10.2023, conveniva in giudizio innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il deducendo: Controparte_1
- di aver prestato servizio dall'a.s. 2018/2019 all'a.s. 2022/2023 presso la Scuola dell'Infanzia comunale paritaria s. Maria di Sessano di Borgo Podgora, in forza di contratto a tempo indeterminato e nella qualità di insegnante;
- di essersi inserita nelle GPS di c.d.c. collocandosi, per l'anno 2023/2024, in posizione CP_1 Per_1 inizialmente n. 626 e con punteggio 71;
- che, con decreto del 28.08.2023, l'Amministrazione resistente le aveva ridotto il punteggio a 23, sulla base di una presunta mancanza “dei requisiti per l'ammissione alle rispettive classi di concorso, con particolare riferimento ai titoli di accesso”;
- di aver poi appreso, per le vie informali, che la decurtazione era però dovuta al disconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria, ritenuto non valutabile in quanto svolto alle dipendenze di una Cooperativa privata a cui l'Istituto scolastico si era rivolto.
Censurato nella forma e nella sostanza il contegno dell'amministrazione convenuta, rassegnava le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento dell'Amministrazione che procedeva, con atto del 28 agosto 2023, alla sottrazione dei punteggi relativi al servizio prestato dall'a.s.
2018/2019 al 2022/2023 (come meglio indicati ed individuati in atti) e conseguentemente comunque disapplicare il detto atto amministrativo e disporre la riattribuzione del relativo punteggio a parte ricorrente.
In ogni caso accertare e dichiarare la illegittimità del comportamento dell'Amministrazione e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere la riattribuzione dei punteggi sottratti con l'atto del 28 agosto 2023.”
Il tutto con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio il , anche nella sua articolazione Controparte_1 territoriale, rilevando preliminarmente come in realtà il decreto dell'ATP di formalmente CP_1 impugnato dalla controparte -ossia il provvedimento prot. n. 9690 del 28.08.2023- fosse stato successivamente rettificato nella sua parte motiva dal provvedimento prot. n. 74 del 19.02.2024, che appunto precisava che “la rettifica del punteggio effettuata dipende da una verifica effettuata sui titoli di servizio dichiarati e non dal titolo di accesso”. Confermava quindi, più nel dettaglio, come il mancato riconoscimento del servizio prestato presso la scuola paritaria fosse dipeso dalla circostanza che lo stesso era stato svolto alle dipendenze di una cooperativa privata affidataria di un appalto col avente ad oggetto il “servizio di supporto alle attività educative, di sostegno, ausiliarie, Controparte_2 integrative e di consulenza psicopedagogica” e, sulla base di tale prospettazione, concludeva per il rigetto delle istanze attoree col favore delle spese.
Istruita documentalmente, la causa veniva rinviata per la discussione all'udienza di cui in epigrafe e, all'esito della stessa (celebrata con modalità di trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127ter c.p.c.), decisa mediante deposito telematico della sentenza completa di motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate.
La questione sottesa alla controversia in scrutinio, per come delineatasi anche a seguito delle precisazioni contenute nella memoria di costituzione dell'Amministrazione resistente, attiene non al possesso o meno, da parte della ricorrente, del titolo di accesso all'insegnamento bensì a se sia valutabile o meno, ai fini del riconoscimento del punteggio per titoli di servizio nelle GPS, il servizio prestato dall'insegnante presso una scuola dell'infanzia paritaria e che sia stato reso, però, non alle dirette dipendenze dell'istituto scolastico ma alle dipendenze di una cooperativa privata affidataria del servizio.
Ebbene, ritiene il Tribunale che al quesito sollecitato dal giudizio debba darsi risposta positiva.
La Tabella A/1-C.1 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune”, allegata all'O.M. 112/2022, infatti, prevede:
C1 “Servizio di insegnamento prestato sullo specifico grado, per scuola dell'infanzia e primaria, per posto comune o di sostegno, per cui si procede alla valutazione,
a) nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ovvero nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie all'estero;
b) nei percorsi di istruzione dei Paesi esteri o di scuole a ordinamento estero in Italia, riconosciute dai rispettivi Paesi, riconducibile alla specificità del posto di sostegno o del grado;
c) nelle forme di cui al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonché di cui al comma 4-bis dell'articolo 5 del decreto-legge
12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
Sono attribuiti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni, 2 sino a un massimo, per ciascun anno scolastico, di 12
Il servizio prestato ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, è comunque valutato”.
È, dunque, oggetto di valutazione il servizio prestato sullo specifico grado, per scuola dell'infanzia e primaria, per posto comune o di sostegno o su altro grado o su altra classe di concorso, quando svolto nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione, ovvero nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie all'estero.
L'articolo 15, comma 3, dell'O.M. n. 112 del 2022, poi, prevede che “I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
In base a tale previsione, quindi, il servizio prestato su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno anche se svolto sulla base di contratti atipici, viene valutato al medesimo modo di quello svolto sulla base di contratti da lavoro dipendente.
Quanto sinora evidenziato offre lo spunto per la seguente implicazione argomentativa: la forma contrattuale sulla base del quale il servizio è stato reso, a ben vedere, non è in grado di incidere e condizionare la valutabilità di quest'ultimo; ciò che rileva è solo il dato sostanziale che il servizio sia stato effettivamente prestato a favore e nell'ambito di una scuola paritaria dell'infanzia, regolarmente riconosciuta, non importa in esecuzione di quale tipologia di contratto né, per quel che qui rileva, alle formali dipendenze di chi.
Che l'unico aspetto dirimente ai fini dell'attribuzione del punteggio sia la materiale ed effettiva prestazione del servizio di insegnamento all'interno dell'istituto scolastico appare, in effetti, anche coerente con la funzione che si intende riconoscere al punteggio, ossia quella di tradurre in termini numerici la maggiore esperienza professionale maturata dal docente.
In questa chiave prospettica, allora, avendo la parte ricorrente documentato di aver prestato attività di insegnamento all'interno della Scuola dell'Infanzia comunale paritaria s. Maria di Sessano di Borgo
Podgora per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, dovrà a lei riconoscersi il diritto al relativo punteggio per titoli di servizio, a ciò non ostando la veste formale del contratto di assunzione sulla base del quale quel servizio venne prestato o la natura del datore.
Ne discende, in conclusione, l'accoglimento del ricorso.
E così, previa disapplicazione del decreto prot. n. 9690 del 28.08.2023, rettificato dal provvedimento prot. n. 74 del 19.02.2024, deve essere dichiarato il diritto della parte ricorrente alla valutazione in base alla Tabella A/1-C.1 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune” allegata all'O.M. 112/2022, del servizio svolto dal 2018/2019 al 2022/2023 presso la Scuola dell'Infanzia comunale paritaria s. Maria di Sessano di Borgo Podgora, mediante la ri-attribuzione del punteggio illegittimamente decurtato con i provvedimenti disapplicati, adottando ogni ulteriore provvedimento conseguenziale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- previa disapplicazione del decreto dell'ATP di Latina prot. n. 9690 del 28.08.2023, rettificato dal provvedimento prot. n. 74 del 19.02.2024, accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente alla valutazione in base alla Tabella A/1-C.1 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze del personale docente nella scuola dell'infanzia e primaria su posto comune” allegata all'O.M.
112/2022, del servizio svolto dal 2018/2019 al 2022/2023 presso la Scuola dell'Infanzia comunale paritaria s. Maria di Sessano di Borgo Podgora;
- condanna il convenuto alla riattribuzione del punteggio illegittimamente decurtato con CP_1
i provvedimenti disapplicati, adottando ogni ulteriore provvedimento conseguenziale;
- condanna il convenuto al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese di lite, CP_1 che si liquidano in euro 3.500,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Latina, 20 febbraio 2025
Il Giudice
Umberto Maria Costume