Sentenza breve 11 settembre 2024
Ordinanza collegiale 4 dicembre 2025
Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. II, sentenza breve 09/04/2026, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00440/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 e 116, comma 4, c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2024, proposto da:
- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Gabriella Guida e Vincenzo De Michele, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dei difensori, in Foggia, Via Ricciardi, n. 42;
contro
- Azienda ospedaliero-universitaria ospedali riuniti di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Simonetta Mastropieri e Loredana Papa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avvocato Loredana Papa, in Bari, Via Marchese Montrone, n. 60;
per l'annullamento
- della la deliberazione -OMISSIS- assunta dal Direttore generale del Policlinico in data 4.6.2024, non notificata, nella parte in cui si disponeva la revoca del conferimento di incarico dirigenziale della Struttura semplice a valenza dipartimentale di -OMISSIS- a direzione ospedaliera, deliberando la revoca dell’avviso interno indetto con DDG -OMISSIS- del 7.11.2023;
nonché
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali a quelli innanzi indicati, il tutto previa adozione delle opportune misure cautelari, anche di segno propulsivo;
- del provvedimento del Policlinico riuniti di Foggia dell’1.7.2024 prot.-OMISSIS-, notificato a mezzo PEC in pari data, con cui è stata rigettata l’istanza della ricorrente, in data 20.6.2024, di accesso agli atti, ai sensi degli artt. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990, nonché per estrarne copia non autentica, per la seguente documentazione relativa all’avviso interno indetto con DDG -OMISSIS- del 7.11.2023:
a) copia conforme dei verbali di chiusura termini del bando con indicazione delle domande pervenute;
b) copia conforme dei verbali di valutazione dei titoli e curricula dei partecipanti ritenuti idonei;
c) copia conforme del verbale contenente la proposta motivata del vincitore a firma del direttore sanitario.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda ospedaliero-universitaria ospedali riuniti di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026 il dott. IL TE e dato atto che nessuno è comparso per le parti;
Premesso che :
- la ricorrente, con ricorso depositato il 17 luglio 2024, ha impugnato la deliberazione del Direttore generale del Policlinico di Foggia, concernente la revoca di una procedura selettiva – alla quale la stessa ricorrente ha partecipato – per il conferimento di un incarico (di direttore di struttura semplice) in ambito sanitario e, contestualmente, ha impugnato il diniego di accesso ai relativi atti, opposto dall’Azienda ospedaliero-universitaria ospedali riuniti di Foggia (di seguito anche solo AOU);
- questo Tribunale, con sentenza -OMISSIS- dell’11 settembre 2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione, indicando quale giudice munito di giurisdizione il giudice ordinario competente per territorio, in funzione di giudice del lavoro;
- il Consiglio di Stato, innanzi al quale è stato interposto appello avverso la predetta pronuncia, con sentenza -OMISSIS- del 16 giugno 2025, ha respinto solo in parte l’appello (relativamente alla domanda annullatoria, così confermando il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo), accogliendo, invece, il gravame relativamente alla domanda di accesso documentale e rimettendo la causa – ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a. – a questo Tribunale;
- con la citata sentenza d’appello è stato chiarito che – a prescindere dalla (eventuale) contestazione in sede giudiziale (e dinanzi al giudice munito di giurisdizione) della procedura selettiva interna cui la richiesta ostensiva accede – sussiste comunque in parte qua la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che “la giurisdizione in materia di accesso (art. 116 Cod. proc. amm. e artt. 24 e segg. della legge n. 241 del 1900) non è correlata alla situazione giuridica soggettiva che si intende azionare sulla base della documentazione richiesta in ostensione, ma al contrario suppone la qualifica di soggetto di diritto pubblico o di soggetto privato esercente un'attività di pubblico interesse in capo a chi abbia formato ovvero detenga stabilmente la documentazione oggetto dell'actio ad exibendum” (Cons. Stato, Sez. VI, n. 3741/2015);
- con ordinanza di questa Sezione -OMISSIS- emessa in esito all’udienza camerale del 21 ottobre 2025, è stato disposto – come indicato dal Consiglio di Stato nella sentenza -OMISSIS- del 16 giugno 2025 – che l’AOU individuasse i soggetti controinteressati, fornendone i nominativi alla ricorrente ai fini dell’integrazione del contraddittorio;
- alla successiva udienza camerale del 10 marzo 2026 – preso atto della mancata comparizione delle parti e dell’istanza depositata sia dalla ricorrente che dalla resistente circa la richiesta di definizione della causa senza preventiva discussione – il ricorso è stato introitato per la decisione.
Considerato che :
- in punto di fatto e con specifico riguardo all’azione proposta avverso il diniego all’accesso documentale di cui agli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990, nel cui perimetro si colloca l’oggetto del presente – rinnovato – giudizio, la richiesta ostensiva della ricorrente attiene ai seguenti atti:
i) verbali di chiusura termini del bando con indicazione delle domande pervenute;
ii) verbali di valutazione dei titoli e curricula dei partecipanti ritenuti idonei;
iii) proposta motivata a firma del direttore sanitario di nomina del vincitore;
- dalla documentazione versata in giudizio è emerso che – sia in sede di riscontro all’istanza di accesso ( cfr. nota del Policlinico di Foggia del 1° luglio 2024 indirizzata al legale della ricorrente), sia in sede di relazione amministrativa interna e successiva alla proposizione dell’odierno ricorso ( cfr. nota del Policlinico di Foggia del 20 ottobre 2025) – l’Amministrazione resistente ha formalmente dato atto, evidentemente assumendosi ogni possibile e conseguente responsabilità al riguardo, della materiale inesistenza della specifica documentazione richiesta dalla ricorrente;
- in particolare, nella nota da ultimo richiamata, depositata il 15 dicembre 2025, il Direttore delle politiche del personale del Policlinico ospedaliero-universitario di Foggia, nel rappresentare i motivi che hanno portato all’“impossibilità” di ottemperare alla richiesta di accesso agli atti formulata dalla ricorrente, ha affermato che in ragione dell’intervenuta revoca dell’avviso di procedura selettiva “nessun atto endoprocedimentale è stato prodotto come l’acquisizione delle domande, la valutazione comparativa dei titoli etc. etc.” ;
Ritenuto che :
- come chiarito in un recente arresto del Consiglio di Stato, ‹‹[l]’esistenza dell’oggetto fisico della richiesta costituisce, quindi, un presupposto, logico e ontologico, della costituzione della fattispecie giuridica. Il diritto di accesso è, infatti, configurabile soltanto ove l’istanza abbia a oggetto documenti venuti ad esistenza che si trovino nell’effettiva disponibilità dell’amministrazione, altrimenti versandosi in un caso di c.d. “ accesso impossibile ”, in ragione di un fattore radicalmente ostativo, da un lato, all’accoglimento dell’istanza rivolta dal privato all’amministrazione e, dall’altro, all’ esecuzione dell’ordine di esibizione impartito dal giudice, anche alla luce del principio generale di inesigibilità per cui ad impossibilia nemo tenetur ›› (Cons. Stato, Sez. V, n. 779/2026);
- come evidenziato nella medesima pronuncia, l’esistenza (o la detenzione) del documento oggetto dell’ actio ad exibendum – elemento costitutivo del diritto di accesso ex art. 2697, comma 1, c.c. – si atteggia a fatto generatore, ossia presupposto, della pretesa ostensiva, per cui “la sua dimostrazione grava sulla parte che intenda far valere il diritto, la quale può assolvervi anche attraverso presunzioni, ovvero in via indiziaria, ma non tramite mere supposizioni, semplici illazioni o astratte congetture” (Cons. Stato, Sez. V, n. 779/2026);
- i principi sopra esposti risultano pienamente applicabili alla vicenda per cui è causa, dunque, in definitiva, il ricorso deve essere respinto per l’assenza dell’oggetto del diritto di accesso, di talché un’eventuale sentenza di accoglimento sarebbe – in ogni caso – inutiliter data dal momento che l’ordine di esibizione non potrebbe essere eseguito ( cfr. , in termini, T.A.R. Abruzzo, Sez. I, n. 319/2025)
- sussistono comunque giusti motivi di equità, avuto riguardo anche all’incolpevole affidamento della parte istante sull’esistenza della documentazione richiesta, per disporre la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
IO NO, Presidente
Carlo Dibello, Consigliere
IL TE, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IL TE | IO NO |
IL SEGRETARIO