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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 06/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 448/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 06/03/2024, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno chiesto concordemente la declaratoria di cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese legali;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 448/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 448 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo DIANA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
( ; Email_1
attrice-opponente
contro
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosanna SERUSI (C.F. ) e C.F._2
dell'avv. Giuseppe FARCI (C.F. ), elettivamente domiciliata a Nuoro, C.F._3
via Guerrazzi n. 2, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti (rassegnate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.3.2025):
“Si chiede pertanto che il Giudice dichiari cessata la materia del contendere con integrale
compensazione delle spese legali disponendo altresì la revoca del D.I. opposto n. 62/2023
emesso dal Tribunale Ordn. 62/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Nuoro in data
7.3.2023 nel inario di Nuoro in data 7.3.2023 nel procedimento monitorio R.G. n.
1272/2022procedimento monitorio R.G. n. 1272/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. la ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, a carico della
, Controparte_1
dell'importo di 803.194,73 euro – “(salvo errori /omissioni), oltre agli interessi moratori e
legali, dal dovuto fino al saldo, oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio” –
esponendo quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria costituiva il compenso dovuto a essa ricorrente, nell'ambito della convenzione esistente con l'azienda sanitaria locale –
per gli anni 2018, 2021 e per il periodo compreso tra gennaio e settembre 2022 – a
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 titolo di conguagli nella misura del 9% sul prezzo degli ausili ortopedici, protesi e tutori consegnati ai pazienti (in relazione ai quali erano state emesse n. 266 fatture),
come previsto dall'art. 2, comma 380, legge n. 244/2007;
b. nonostante la comunicazione con cui era stata costituita in mora, la debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 62/2023, emesso il 7.3.2023 nel procedimento n. R.G. 1272/2022, dell'importo di 80.194,73 euro, oltre agli “interessi al tasso legale da dì della messa in mora sino al
deposito del ricorso;
interessi di mora al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c. dal dì del deposito
del ricorso sino al saldo” e le spese del procedimento, liquidate in “€ 4.000,00 per onorari,
oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende ed €
259,00 per esborsi”.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato, la
[...]
ha formulato tempestiva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo menzionato nel punto che precede – del quale ha chiesto la revoca, con contestuale rigetto della domanda di pagamento formulata nei suoi confronti – sostenendo quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria si era estinto parzialmente:
i. per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in relazione alle forniture effettuate fino al 7.6.2017 – o, in subordine, decennale, in relazione alle forniture effettuate fino al 7.6.2012 – considerato che il primo atto idoneo ad interrompere il corso del termine di legge era costituito dalla diffida del
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 7.6.2022;
ii. pe la somma di 62.012,01 euro, in relazione alle fatture dalla n. 1 alla n. 39
emesse nel 2018, stante il pagamento effettuato da essa opponente in esecuzione dell'accordo transattivo stipulato il 5.11.2011, con le quali le medesime parti avevano definito la causa n. 1316/2018 RAC di questo
Tribunale (opposizione al decreto ingiuntivo n. 277/2018, avente ad oggetto anche le suddette fatture);
b. in ogni caso, il preteso conguaglio del 9% non era dovuto all'opposta, trattandosi di disciplina non applicabile alla Regione Sardegna – e, di riflesso, ai soggetti che erogavano prestazioni sanitarie usufruendo dei finanziamenti di quest'ultima – non essendo quest'ultima vincolata alle tariffe massime stabilite in materia dallo Stato
(art. 8 sexies, comma 5, D.Lgs. 502/1992), sul rilievo che una differente interpretazione avrebbe reso l'art. 2, comma 380, legge 244/2007 contraria al dettato costituzionale ed allo Statuto regionale;
c. in virtù della n. 3/2003, gli interessi sulle forniture per beni e servizi Parte_2
in materia sanitaria erano dovuti al tasso legale per i primi novanta giorni di morosità e, in seguito (salvo diverso accordo tra le parti), nella misura prevista dall'art. del D.Lgs. 231/2002 (con decorrenza non già dal giorno di emissione delle fatture, bensì da quello di ingresso nella contabilità aziendale).
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 2.10.2023, la Parte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (o, in
[...]
subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma accertata in corso
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 di causa), sostenendo quanto segue:
a. il credito oggetto di causa derivava da un'obbligazione nascente dalla legge, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale – decorrente a suo dire dall'esecuzione delle singole prestazioni, tutte successive al 2008 –
tempestivamente interrotto con la missiva del 7.6.2022, la cui ricezione non era stata contestata dall'opponente;
b. in relazione al già effettuato pagamento di parte della somma ingiunta, la quantificazione effettuata nel ricorso monitorio “veniva portata all'attenzione del
Giudice facendo salva la stessa da errori che effettivamente vi sono stati per mero
errore materiale, che non inficia in nessun modo il fondamento delle difese
dispiegate”;
c. a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, le Regioni – ivi comprese quelle a statuto speciale – non avevano alcuna facoltà di revisione in peius delle tariffe massime stabilite dal legislatore nazionale per le prestazioni di assistenza protesica,
attualmente regolate dall'art. 2, comma 380, legge n. 244/2007, disposizione immediatamente efficace e non necessitante di alcun atto di recepimento da parte del legislatore regionale;
d. gli interessi moratori erano stati correttamente chiesti e riconosciuti al tasso previsto dalla legge e con la corretta decorrenza, ossia dall'emissione delle singole fatture.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 3.10.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 4.10.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 16.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 17.1.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice, previo rilievo di non potersi pronunciare sull'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta (oltre la prima udienza), ha fissato l'udienza del 24.3.2024 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive (udienza poi differita al
26.9.2024 con decreto reso il 16.2.2024).
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 26.9.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 30.9.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
“Abbandono della lite, di fronte al pagamento da parte dell'opponente dell'importo
complessivo di 500.000,00 euro in favore dell'opposta, con spese processuali interamente
compensate tra le parti e rinuncia dei difensori tecnici alla solidarietà professionale ex art.
13, comma 8, L. 247/2012”.
8. In seguito a due rinvii (dovuti alla pendenza di trattative tra le parti ed all'astensione dalle udienze proclamata dal C.O.A. di Nuoro in data 20.12.2024) ed alla sostituzione dell'udienza odierna del 6.3.2025, nelle note depositate le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese legali;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
9. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché:
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 a. come chiarito in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “La cessazione della
materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse
della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le
parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla
richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo
delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni
originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti
per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della
regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un
tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere
congiuntamene la compensazione delle spese” (da ultimo, Cass. n. 30251/2023);
b. a corredo delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.3.2025, entrambe le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo transattivo, domandando la declaratoria di cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese legali
10. Poiché la declaratoria di cessata materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti (nel caso in esame, accordo stragiudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (e, comunque, la modifica della situazione esistente all'epoca dell'emissione del provvedimento monitorio), alla medesima consegue la revoca del decreto ingiuntivo, come peraltro concordemente chiesto,
sia dall'opponente, sia dall'opposta.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 11. Le spese di lite del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione debbono essere interamente compensate, la cui regolamentazione è ricompresa nell'accordo al quale sono addivenute le parti.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. revoca il decreto ingiuntivo n. 62/2023, emesso da questo Tribunale il 7.3.2023 nel procedimento n. R.G. 1272/2022;
c. compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle del procedimento monitorio n. R.G. 1272/2022.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 06/03/2024, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza fissata per la data odierna è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti costituite hanno chiesto concordemente la declaratoria di cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese legali;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 448/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 448 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023,
promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Commissario Straordinario e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Carlo DIANA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
( ; Email_1
attrice-opponente
contro
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 2 C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_2
tempore, con il patrocinio dell'avv. Rosanna SERUSI (C.F. ) e C.F._2
dell'avv. Giuseppe FARCI (C.F. ), elettivamente domiciliata a Nuoro, C.F._3
via Guerrazzi n. 2, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti (rassegnate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.3.2025):
“Si chiede pertanto che il Giudice dichiari cessata la materia del contendere con integrale
compensazione delle spese legali disponendo altresì la revoca del D.I. opposto n. 62/2023
emesso dal Tribunale Ordn. 62/2023 emesso dal Tribunale Ordinario di Nuoro in data
7.3.2023 nel inario di Nuoro in data 7.3.2023 nel procedimento monitorio R.G. n.
1272/2022procedimento monitorio R.G. n. 1272/2022”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 633 ss. c.p.c. la ha chiesto che questo Parte_1
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, a carico della
, Controparte_1
dell'importo di 803.194,73 euro – “(salvo errori /omissioni), oltre agli interessi moratori e
legali, dal dovuto fino al saldo, oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio” –
esponendo quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria costituiva il compenso dovuto a essa ricorrente, nell'ambito della convenzione esistente con l'azienda sanitaria locale –
per gli anni 2018, 2021 e per il periodo compreso tra gennaio e settembre 2022 – a
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 3 titolo di conguagli nella misura del 9% sul prezzo degli ausili ortopedici, protesi e tutori consegnati ai pazienti (in relazione ai quali erano state emesse n. 266 fatture),
come previsto dall'art. 2, comma 380, legge n. 244/2007;
b. nonostante la comunicazione con cui era stata costituita in mora, la debitrice non aveva provveduto al pagamento del dovuto.
2. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 62/2023, emesso il 7.3.2023 nel procedimento n. R.G. 1272/2022, dell'importo di 80.194,73 euro, oltre agli “interessi al tasso legale da dì della messa in mora sino al
deposito del ricorso;
interessi di mora al tasso ex art. 1284, co. 4, c.c. dal dì del deposito
del ricorso sino al saldo” e le spese del procedimento, liquidate in “€ 4.000,00 per onorari,
oltre il 15 % per spese generali, i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive occorrende ed €
259,00 per esborsi”.
3. Con atto di citazione regolarmente notificato, la
[...]
ha formulato tempestiva opposizione al decreto Controparte_1
ingiuntivo menzionato nel punto che precede – del quale ha chiesto la revoca, con contestuale rigetto della domanda di pagamento formulata nei suoi confronti – sostenendo quanto segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria si era estinto parzialmente:
i. per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c., in relazione alle forniture effettuate fino al 7.6.2017 – o, in subordine, decennale, in relazione alle forniture effettuate fino al 7.6.2012 – considerato che il primo atto idoneo ad interrompere il corso del termine di legge era costituito dalla diffida del
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 4 7.6.2022;
ii. pe la somma di 62.012,01 euro, in relazione alle fatture dalla n. 1 alla n. 39
emesse nel 2018, stante il pagamento effettuato da essa opponente in esecuzione dell'accordo transattivo stipulato il 5.11.2011, con le quali le medesime parti avevano definito la causa n. 1316/2018 RAC di questo
Tribunale (opposizione al decreto ingiuntivo n. 277/2018, avente ad oggetto anche le suddette fatture);
b. in ogni caso, il preteso conguaglio del 9% non era dovuto all'opposta, trattandosi di disciplina non applicabile alla Regione Sardegna – e, di riflesso, ai soggetti che erogavano prestazioni sanitarie usufruendo dei finanziamenti di quest'ultima – non essendo quest'ultima vincolata alle tariffe massime stabilite in materia dallo Stato
(art. 8 sexies, comma 5, D.Lgs. 502/1992), sul rilievo che una differente interpretazione avrebbe reso l'art. 2, comma 380, legge 244/2007 contraria al dettato costituzionale ed allo Statuto regionale;
c. in virtù della n. 3/2003, gli interessi sulle forniture per beni e servizi Parte_2
in materia sanitaria erano dovuti al tasso legale per i primi novanta giorni di morosità e, in seguito (salvo diverso accordo tra le parti), nella misura prevista dall'art. del D.Lgs. 231/2002 (con decorrenza non già dal giorno di emissione delle fatture, bensì da quello di ingresso nella contabilità aziendale).
4. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 2.10.2023, la Parte_1
ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo (o, in
[...]
subordine, la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma accertata in corso
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 5 di causa), sostenendo quanto segue:
a. il credito oggetto di causa derivava da un'obbligazione nascente dalla legge, con conseguente applicazione del termine ordinario decennale – decorrente a suo dire dall'esecuzione delle singole prestazioni, tutte successive al 2008 –
tempestivamente interrotto con la missiva del 7.6.2022, la cui ricezione non era stata contestata dall'opponente;
b. in relazione al già effettuato pagamento di parte della somma ingiunta, la quantificazione effettuata nel ricorso monitorio “veniva portata all'attenzione del
Giudice facendo salva la stessa da errori che effettivamente vi sono stati per mero
errore materiale, che non inficia in nessun modo il fondamento delle difese
dispiegate”;
c. a differenza di quanto sostenuto dall'opponente, le Regioni – ivi comprese quelle a statuto speciale – non avevano alcuna facoltà di revisione in peius delle tariffe massime stabilite dal legislatore nazionale per le prestazioni di assistenza protesica,
attualmente regolate dall'art. 2, comma 380, legge n. 244/2007, disposizione immediatamente efficace e non necessitante di alcun atto di recepimento da parte del legislatore regionale;
d. gli interessi moratori erano stati correttamente chiesti e riconosciuti al tasso previsto dalla legge e con la corretta decorrenza, ossia dall'emissione delle singole fatture.
5. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 3.10.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 4.10.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha assegnato alle parti i termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 6 6. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 16.1.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 17.1.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice, previo rilievo di non potersi pronunciare sull'istanza ex art. 648 c.p.c. formulata dall'opposta (oltre la prima udienza), ha fissato l'udienza del 24.3.2024 per la precisazione delle conclusioni, la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.,
assegnando alle parti un termine per il deposito di note conclusive (udienza poi differita al
26.9.2024 con decreto reso il 16.2.2024).
7. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 26.9.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 30.9.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha formulato alle parti la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.:
“Abbandono della lite, di fronte al pagamento da parte dell'opponente dell'importo
complessivo di 500.000,00 euro in favore dell'opposta, con spese processuali interamente
compensate tra le parti e rinuncia dei difensori tecnici alla solidarietà professionale ex art.
13, comma 8, L. 247/2012”.
8. In seguito a due rinvii (dovuti alla pendenza di trattative tra le parti ed all'astensione dalle udienze proclamata dal C.O.A. di Nuoro in data 20.12.2024) ed alla sostituzione dell'udienza odierna del 6.3.2025, nelle note depositate le parti hanno chiesto concordemente la declaratoria di cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese legali;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
9. Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, poiché:
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 7 a. come chiarito in proposito dalla giurisprudenza di legittimità, “La cessazione della
materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse
della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso
del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le
parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla
richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo
delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni
originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti
per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della
regolamentazione delle spese che, invece, costituisce il naturale corollario di un
tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere
congiuntamene la compensazione delle spese” (da ultimo, Cass. n. 30251/2023);
b. a corredo delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 4.3.2025, entrambe le parti hanno rappresentato di essere addivenute ad un accordo transattivo, domandando la declaratoria di cessata materia del contendere, con revoca del decreto ingiuntivo e compensazione delle spese legali
10. Poiché la declaratoria di cessata materia del contendere postula la sopravvenienza, nel corso del giudizio, di eventi fattuali o atti volontari delle parti (nel caso in esame, accordo stragiudiziale) idonei ad eliminare ogni posizione di contrasto (e, comunque, la modifica della situazione esistente all'epoca dell'emissione del provvedimento monitorio), alla medesima consegue la revoca del decreto ingiuntivo, come peraltro concordemente chiesto,
sia dall'opponente, sia dall'opposta.
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 8 11. Le spese di lite del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione debbono essere interamente compensate, la cui regolamentazione è ricompresa nell'accordo al quale sono addivenute le parti.
PER QUESTI MOTIVI
12. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. dichiara cessata la materia del contendere;
b. revoca il decreto ingiuntivo n. 62/2023, emesso da questo Tribunale il 7.3.2023 nel procedimento n. R.G. 1272/2022;
c. compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio di opposizione e quelle del procedimento monitorio n. R.G. 1272/2022.
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Nuoro
Proc. n. 448/2023 R.A.C. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. - pagina 9