Sentenza 4 novembre 2009
Massime • 1
La circostanza aggravante della violenza sessuale "su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale" include anche le ipotesi nelle quali lo stato del soggetto passivo non discenda da un potere pubblicistico ed abbia natura illecita comprensiva del sequestro di persona.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/11/2009, n. 49586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49586 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 04/11/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 1913
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 22435/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) S.N. N. IL (OMISSIS);
2) M.G. N. IL (OMISSIS);
3) D.R. ( M.) N. IL (OMISSIS):
avverso la sentenza n. 3835/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 25/11/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI Claudia;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRATICELLI Mario che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Udito il difensore Avv. Creti Giovanna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti per cui è processo riguardano un episodio di induzione alla prostituzione di una giovane (OMISSIS), C.G., ed ha origine dal disperato gesto della ragazza che, per liberarsi dai suoi aguzzini, si getta dalla finestra di un albergo (OMISSIS); il suo accompagnatore fugge dall'hotel dimenticando la sua carta di identità (e viene individuato in S.N.) e lasciando la macchina con la quale era giunto (risultata appartenente a M.G.). Tali circostanze hanno consentito agli investigatori di dare subito un nome alle persone indicate dalla ragazza (OMISSIS) come gli autori dei reati ai suoi danni in relazione ai quali ha riferito quanto segue. Si era determinata a venire in Italia per trovare un lavoro come badante in seguito allo interessamento delle connazionali D.S. (giudicata separatamente) e di D.R.; la prima era ad attenderla al pullman che l'ha portata in (OMISSIS) con due persone che la parte lesa ha individuato nel M. (che ha pagato il viaggio allo autista) e nello S.; salita in auto con i suoi accompagnatori, apprendeva da S. che era destinata alla prostituzione e si vedeva privare del passaporto;
dopo qualche tempo, il gruppo si è sciolto ed è stata condotta dallo S. in un albergo dove è stata violentata;
in ospedale, dopo il tragico gesto, è stata raggiunta dalla D.R. che l'ha minacciata per farla tacere. In seguito a tali dichiarazioni, S., M., R.
sono stati rinviati a giudizio per rispondere del reato di tentata induzione alla prostituzione, i primi due imputati anche di furto, lo S. di violenza sessuale e di sequestro di persona e la
R. di minacce (reati tutti ai danni della C.).
In esito al giudizio di primo grado, il Tribunale ha ritenuto gli imputati responsabili di tutti i reati loro ascritti e li condannati alla pena di giustizia;
la decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano con sentenza 25 novembre 2008. Entrambi i Giudici hanno ritenuto credibile ed attendibile il racconto accusatorio della vittima ed il riconoscimento negli attuali imputati degli autori della vessazioni patite,tutte finalizzate a costringere la vittima a sottomettersi al suo destino di sfruttata;
i Giudici hanno evidenziato i riscontri oggettivi che confermavano l'attendibilità della donna.
In tale modo, la Corte territoriale ha disatteso la prospettazione difensiva degli imputati. M. ha dichiarato di essere solo il fittizio intestatario della macchina e che la individuazione di persona effettuata dalla G. era inesatta;
S. ha riferito di essersi limitato ad avere nello albergo un rapporto sessuale con una prostituta consenziente;
D. ha affermato di essere estranea alla vicenda e di essersi recata in ospedale per indurre la C. a dire la verità nei suoi confronti.
Per l'annullamento della sentenza, gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge.
M. e S. hanno formulato censure comuni sulla ritenuta affidabilità della parte lesa rilevando:
- che la donna ha fatto differenti dichiarazioni su chi ha pagato il pullman e sulle lingue che parlavano i suoi accompagnatori precisando di essersi intesa con S. che non conosce il (OMISSIS);
- che M., come documentato dai tabulati telefonici, ha fatto una telefonata allo S. in un momento in cui, secondo le dichiarazioni della donna, il gruppo dei suoi accompagnatori era unito:
ciò prova che non era l'imputato l'uomo che ha prelevato la ragazza al pullman;
- che il nome di tale soggetto era stato indicato dallo S., ma gli investigatori non hanno indagato sul punto;
- che, comunque, il comportamento lamentato dalla parte lesa non è qualificabile come tentativo di induzione alla prostituzione. Oltre a tali motivi comuni con il coimputato, S. ha rilevato:
- che ne' i certificati medici, ne' le effettuate investigazioni provano la esistenza di un rapporto sessuale violento;
- che non sono configurabili l'aggravante dell'art. 609 ter c.p., comma 1, n. 4 ed il reato di sequestro di persona perché la donna poteva uscire (la porta della stanza si apriva dallo interno) e la eventuale privazione della libertà è coincisa con l'atto sessuale. La D., nell'atto di ricorso, deduce:
- che il suo coinvolgimento nel tentativo di indurre G. alla prostituzione deriva dal mero sospetto della vittima e non vi sono in tale senso prove a suo carico;
- che non ha minacciato la C. limitandosi ad insistere perché dicesse la verità e non la coinvolgesse negli episodi per cui è processo.
Prima di esaminare i ricorso degli imputati S. e M.
(che sono per la maggior parte sovrapponibili), è appena il caso di ricordare come, in presenza di un eccepito vizio motivazionale, il compito della Cassazione abbia un orizzonte circoscritto in quanto non deve estendersi ad una rinnovata ponderazione del materiale probatorio, limitarsi a controllare se la conclusione dei Giudici di merito sia sorretta da apparato argomentativo sufficiente e non manifestamente illogico.
In esito a questa disamina, la Corte rileva che la sentenza impugnata non presenta vizi motivazionali deducibili in questa sede e che, di conseguenza,è condivisibile la conclusione dei Giudici sulla affidabilità della parte lesa.
Innanzi tutto, la trama narrativa del racconto di G. ha una sua intrinseca logicità e credibilità dal momento che gli imputati, come ha osservato la Corte di Appello, hanno seguito un copione ormai collaudato per avviare alla prostituzione giovani straniere giunte nel nostro paese per trovare un lavoro;
G., poi, non conosceva gli imputati per cui non è prospettabile l'ipotesi di una accusa calunniosa per motivi di odio, vendetta o altri negativi sentimenti. Le dichiarazioni della ragazza non sono rimaste un flatus vocis per le numerose emergenze probatorie che lo corroborano e che sono state messe in luce dalla Corte territoriale.
È accertato che la giovane sia venuta in (OMISSIS) nella occasione da lei riferita ed accolta da tre persone, tra le quali lo S. che ha ammessa la circostanza;
è provato che alla ragazza fu subito tolto il passaporto (che è stato visionato da una amica dello S. come risulta da una intercettazione telefonica); è accertato che la G. è stata condotta in un albergo dallo S. con cui ha avuto un rapporto sessuale, non negato dallo imputato, dopo il quale ha tentato di fuggire gettandosi dalla finestra;
è provato che una emissaria dei ricorrenti (arrestata in flagranza del reato di minaccia) ha tentato di intimorire la giovane per farla ritrattare.
In presenza di queste emergenze di particolare significato e valore che siglano la affidabilità della dichiarante, le difese hanno fatto un "encomiabile sforzo" ed usato "certosina minuzia" (come precisato dalla Corte di appello) per focalizzare le varie discrasie del suo narrato. A questa prospettazione, i Giudici hanno già fornito una congrua e completa risposta evidenziando come le divergenze, pur esistenti, fossero spiegabili e concernenti dati marginali per cui non minavano la globale attendibilità della dichiarante. Sul punto, i ricorrenti sottopongono al vaglio di legittimità le stesse censure che sono state correttamente confutate dai Giudici di merito. Ad uguale conclusione, si deve pervenire per quanto riguarda l'individuazione nel M. di una delle persone che hanno accolto la giovane (OMISSIS) al suo arrivo. La Corte territoriale ha già (con una conclusione sorretta da congruo apparato argomentativo insindacabile in questa sede) precisato la ragione per la quale il riconoscimento personale fosse attendibile e puntualizzato il motivo per il quale l'esito dei tabulati telefonici non fosse significativo;
sul punto, i ricorrenti non segnalano elementi diversi da quelli già presi in esame e superati dalla Corte territoriale.
Relativamente al reato di violenza sessuale, le censure, al limite della inammissibilità, dello S. sul consenso della vittima e la sua possibilità di lasciare la camera, si infrangono di fronte alle precise affermazioni della parte lesa ed al suo disperato gesto. La Corte territoriale ha osservato - e correttamente - come sia incomprensibile la ragione per la quale la ragazza avrebbe dovuto mentire e mettere in gioco la sua vita per fuggire se il rapporto fosse stato consenziente e la sua libertà di deambulazione assicurata.
Pertanto, si deve ritenere che nessuna delle censure dei ricorrenti sia idonea a mettere in discussione l'affidabilità della parte lesa:
la ricostruzione storica degli episodi in esame, effettuata dai Giudici avendo come referente il racconto accusatorio di G., non merita censure.
La corretta valutazione del compendio probatorio, la congruità logica del ragionamento, la esaustiva confutazione delle tesi difensive dello S. e del M. escludono ogni vizio motivazionale nella gravata sentenza.
In questo contesto, i ricorrenti, con censure in fatto, chiedono una rinnovata ponderazione delle prove, alternativa a quella correttamente effettuata dai Giudici di merito, ed introducono censure che esulano dai limiti cognitivi di questa Corte anche avendo riguardo alla novazione legislativa dell'art. 606 c.p.p. introdotta con la L. n. 46 del 2006. Invero gli imputati propongono una diversa ricostruzione dei fatti, ma non segnalano alcuna prova, connotata con il requisito della decisività, che sia idonea a scardinare o rendere illogica la motivazione della impugnata sentenza.
I fatti così come ricostruiti dai Giudici di merito integrano gli estremi dei contestati delitti.
In particolare, il comportamento tenuto dai ricorrenti nei confronti della ragazza non si è limitato ad un mero suggerimento di darsi al meretricio. Gli imputati hanno tenuto una condotta aggressiva e posto in essere un intervento specifico che, anche per la peculiare situazione della giovane (che si trovava indifesa, senza lavoro in un paese di cui non conosceva la lingua), aveva la capacità potenziale, la congruità, l'attitudine inequivoca di piegare la volontà della ragazza ed indurla alla prostituzione.
Il reato di sequestro di persona non è assorbito in quello di violenza sessuale dal momento che (come risulta dalle precise dichiarazioni della parte lesa) la privazione della facoltà di locomozione della vittima si è protratta oltre il limite temporale necessario per consumare l'abuso sessuale.
Sussiste la fattispecie dell'art. 609 ter c.p., comma 1, sub 4 che è applicabile in tutte le situazioni di limitata libertà della vittima (con conseguente maggiore debolezza e minorata capacità di difesa) da qualsiasi causa derivata;
l'aggravante si estende alle ipotesi nelle quali lo stato del soggetto passivo non discenda da un potere pubblicistico ed abbia natura illecita comprensiva del caso di sequestro di persona (Cass. Sezione 2^ sentenza n 45645/2003). Il delitto tentato di induzione alla prostituzione deve essere addebitato anche alla imputata R. che, nei motivi dell'atto di appello ed in quelli analoghi del ricorso in Cassazione, ha tentato di diversificare la sua posizione, e conseguente responsabilità penale per il reato in esame.
Per squalificare la tesi difensiva sono significativi i comportamenti tenuti dalla R., ben messi in luce dai Giudici di merito, e congruamente valutati.
L'imputata non solo era al corrente del viaggio della parte lesa, ma durante il tragitto era in contai telefonico con l'autista del pullman;
nel giorno del fatto tredici volte ha chiamato telefonicamente la cugina S. prima e dopo l'arrivo della giovane.
Con tale assiduo comportamento, l'imputata ha dimostrato di avere particolare interesse a conoscere come si erano svolte le formalità di accoglienza predisposte dagli imputati per l'ignara ragazza dopo il viaggio "trappola".
La R., che ben conosceva tutti i protagonisti della vicenda per cui è processo, non solo ha minacciato la vittima per farla ritrattare, ma si è messa in contatto con i suoi familiari spaventandoli e blandendoli con promesse di denaro perché inducessero G. a ritrattare;
una tale condotta non si concilia con la prospettazione difensiva inerente al timore di una accusa ingiusta, ma rileva la precisa volontà della imputata di coartare la vittima per indurla a mentire al fine di non coinvolgere direttamente i coimputati ed indirettamente la sua persona. Pertanto, esistono a carico della R. una serie di indizi, connotati con i requisiti della gravità, concordanza, univocità che, globalmente considerati, portano alla ragionevole conclusione, resistente ad ipotesi alternative, del coinvolgimento della imputata nel progetto di invitare le G. in (OMISSIS) per indurla alla prostituzione. Di conseguenza, la conclusione della Corte territoriale sulla responsabilità della ricorrente per i reati di tentata induzione alla prostituzione e minacce non merita censure;
le deduzioni della ricorrente si risolvono nella richiesta di rinnovata ponderazione delle prove non intraducibile in Cassazione per quanto già rilevato.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2009